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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/02/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3532/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario dr.ssa. Rosalba Campanaro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito dell'udienza cartolare ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, in primo grado, iscritta al n.3532/2020 del Ruolo Generale, promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Francesco Longobucco del Foro di Roma, (C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (BA), in Via Tenente Cesare Suglia n. 18;
- ATTRICE OPPONENTE - contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Bari (BA) al Controparte_1 C.F._3
viale Orazio Flacco n. 11/7 presso e nello studio legale degli avv.ti Roberto Francesco Iannone
(C.F. ) e Paolo Iannone (C.F. ) che la C.F._4 C.F._5
rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- CONVENUTA OPPOSTA–
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e da precedenti scritti difensivi cui le parti si sono riportate.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 14.02.2020, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 28.01.2020 da Controparte_1
sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 3412/2017 (R.G. n. 9581/2017) emesso dal Tribunale di
Bari in data 11.12.2017 e munito della formula esecutiva in data 14.01.2020, con il quale era stato ingiunto al Condominio sito in Bari, in Via Alfredo Giovine 78/A, il pagamento della pagina 1 di 6 complessiva somma di €. 9.749,72 come compenso maturato dalla ricorrente quale ex amministratrice condominiale.
L'attrice, deducendo di essere divenuta proprietaria (in comunione ereditaria con la madre e i fratelli) dell'immobile facente parte del complesso condominiale ingiunto in virtù di successione ex lege ed eredità accettata con beneficio di inventario e che, in forza di tale circostanza, i creditori del de cuius non potevano aggredire il patrimonio personale dell'erede ma solo quello ereditario, eccepiva la mancata previa notifica del decreto ingiuntivo azionato nei propri confronti quale destinataria dell'azione esecutiva e l'adempimento dell'obbligazione condominiale pro quota.
Parte opponente instava, pertanto, nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'opposizione, contestando Controparte_1
integralmente le deduzioni di controparte, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con prova documentale e, all'esito del fallito tentativo di conciliazione, precisate le conclusioni, perveniva in decisione all'udienza odierna, con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c.
******************************************************
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse da . Parte_1
Quella attinente alla mancata previa notifica del titolo esecutivo costituisce un'opposizione agli atti, vertendo essa sulla regolarità formale dell'atto di precetto.
Le restanti costituiscono, invece, un'opposizione preventiva all'esecuzione, postulando l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata della nei confronti della CP_1
sulla scorta del decreto ingiuntivo n. n. 3412/2017 emesso dal Tribunale di Bari in Parte_1
data 11.12.2017.
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
In ordine al vizio formale rilevato dall'odierna opponente, che lamenta l'omessa notifica, nei propri confronti, del titolo in forma esecutiva, si osserva quanto segue.
Giova preliminarmente osservare che la notifica del titolo esecutivo è presupposto dell'esecuzione forzata, ex art. 479 c.p.c. e che la mancanza di suddetta notifica determina l'invalidità formale del processo esecutivo, atteso che l'onere di procedere alla notificazione del titolo esecutivo (prima o congiuntamente all'atto di precetto) prima di dare corso all'esecuzione forzata è volto a garantire al debitore una ulteriore possibilità di adempiere spontaneamente, evitando le spese del processo esecutivo ed assicurando, altresì, al medesimo pagina 2 di 6 debitore la possibilità di valutare le concrete possibilità di contestarne la legittimità prima ancora del suo effettivo inizio.
La regola incorre in delle eccezioni, fatte espressamente salve dall'art. 479 c.p.c.
Vi sono ipotesi, dunque, in cui l'autonoma notifica del titolo esecutivo non è necessaria per procedere ad esecuzione forzata: ciò accade, ad esempio, quando la legge prescrive la trascrizione integrale del titolo nel corpo dell'atto di precetto, nonché nel caso di esecuzione promossa in virtù di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 654, comma 2, c.p.c., ove il creditore può limitarsi alla sola menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'apposizione della formula, senza che sia necessario, ai fini dell'esecuzione, procedere ad una nuova notificazione del titolo.
La norma da ultimo citata si applica anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo abbia acquistato forza esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c., a seguito dell'inutile decorso dei termini per l'opposizione, oltre che nei casi, richiamati dal combinato disposto degli artt. 653 e 654 c.p.c., di rigetto dell'opposizione e di estinzione del relativo giudizio.
Al di fuori di queste eccezioni, l'interesse perseguito dall'art 479 c.p.c. (necessità che l'esecuzione forzata sia preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva) impone che il debitore sia reso edotto non solo circa la volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ma anche circa il contenuto specifico del titolo che quest'ultimo intende azionare in executivis.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 3412/2017 del Tribunale di Bari emesso il
11.12.2017, è stato notificato al solo in persona dell'amministratore p.t. Parte_2 Pt_3
in data 18.08.2017.
[...]
Parte opposta ha replicato che l'ingiunta era stata posta nella condizione di individuare esattamente il titolo esecutivo messo in esecuzione in ragione: a) della completa identificazione del titolo nell'atto di precetto, dovendosi quindi ritenere non necessaria la notifica dello stesso, ai sensi dell'art.654, secondo comma, c.p.c.; b) del possesso della copia - depositata in atti - del decreto ingiuntivo notificata al;
c) della missiva a firma del legale dell'opposta, Parte_2 ricevuta dall'opponente il 18.06.2019, in cui si menzionava il decreto ingiuntivo quale titolo posto a base del precetto.
Va tuttavia rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, qualora si voglia agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio, occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato, essendo il principio di cui all'art.654, secondo comma, c.p.c. secondo il quale ai fini pagina 3 di 6 dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, applicabile solo nei confronti dell'ingiunto (Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 8150 del 29 marzo 2017).
Di recente, è stato, altresì, ribadito che “in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi di un condominio edilizio e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art.479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile
l'articolo 654 C.p.c.” (Cass. Ordinanza 27 giugno 2022 n. 20590).
Va condivisa, infatti, la tesi secondo cui il è soggetto distinto da ognuno dei singoli Parte_2
condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l'art.654, secondo comma, c.p.c., è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato.
Qualora il creditore intenda, invece, far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall'ingiunto, sebbene in ipotesi responsabile dei debiti di lui, a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell'art. 654 c.p.c., comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi piuttosto riconoscere al soggetto passivo dell'esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.
Ne consegue che, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell'ente di gestione condominiale in persona dell'amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del . Parte_2
La Suprema Corte, infatti, ha espressamente statuito che «se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell'ingiunzione ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del . Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di Parte_2
conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno
l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c.» (Cass. n. 8150/2017).
Ed invero, il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei pagina 4 di 6 limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà (così, sin da Cass., Sez. U, 08/04/1998, n.
9148).
Tuttavia, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell'ente di gestione ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art.479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l'articolo 654 c.p.c.: ex plurimis, Cass. 29/03/2017, n. 8150; Cass. 30/11/2012, n. 1289; Cass. 11/11/2011, n. 23693).
Ed invero la predetta notificazione è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio, in quanto il condomino minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza (e del concreto contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale.
Né si può ritenere sufficiente la conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una statuizione di condanna dell'ente, la quale, comunque, non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino così come la diffida di pagamento inviata a quest'ultimo non può valere a sostituire la notifica del titolo in quanto non ne consente l'esatta e preventiva/contestuale identificazione.
Per tali motivi, il Tribunale accoglie l'opposizione ex art.617 c.p.c..
L'accoglimento di tale motivo comporta l'assorbimento delle altre doglianze formulate ex art.615
c.p.c..
In ragione del carattere formale della decisione, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, II sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3532/2020 R.G.C. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, annulla il precetto opposto;
2. compensa le spese.
pagina 5 di 6 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE ONORARIO dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario dr.ssa. Rosalba Campanaro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito dell'udienza cartolare ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, in primo grado, iscritta al n.3532/2020 del Ruolo Generale, promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Francesco Longobucco del Foro di Roma, (C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (BA), in Via Tenente Cesare Suglia n. 18;
- ATTRICE OPPONENTE - contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Bari (BA) al Controparte_1 C.F._3
viale Orazio Flacco n. 11/7 presso e nello studio legale degli avv.ti Roberto Francesco Iannone
(C.F. ) e Paolo Iannone (C.F. ) che la C.F._4 C.F._5
rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- CONVENUTA OPPOSTA–
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e da precedenti scritti difensivi cui le parti si sono riportate.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 14.02.2020, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 28.01.2020 da Controparte_1
sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 3412/2017 (R.G. n. 9581/2017) emesso dal Tribunale di
Bari in data 11.12.2017 e munito della formula esecutiva in data 14.01.2020, con il quale era stato ingiunto al Condominio sito in Bari, in Via Alfredo Giovine 78/A, il pagamento della pagina 1 di 6 complessiva somma di €. 9.749,72 come compenso maturato dalla ricorrente quale ex amministratrice condominiale.
L'attrice, deducendo di essere divenuta proprietaria (in comunione ereditaria con la madre e i fratelli) dell'immobile facente parte del complesso condominiale ingiunto in virtù di successione ex lege ed eredità accettata con beneficio di inventario e che, in forza di tale circostanza, i creditori del de cuius non potevano aggredire il patrimonio personale dell'erede ma solo quello ereditario, eccepiva la mancata previa notifica del decreto ingiuntivo azionato nei propri confronti quale destinataria dell'azione esecutiva e l'adempimento dell'obbligazione condominiale pro quota.
Parte opponente instava, pertanto, nella richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'opposizione, contestando Controparte_1
integralmente le deduzioni di controparte, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con prova documentale e, all'esito del fallito tentativo di conciliazione, precisate le conclusioni, perveniva in decisione all'udienza odierna, con le formalità di cui all'art.281 sexies c.p.c.
******************************************************
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse da . Parte_1
Quella attinente alla mancata previa notifica del titolo esecutivo costituisce un'opposizione agli atti, vertendo essa sulla regolarità formale dell'atto di precetto.
Le restanti costituiscono, invece, un'opposizione preventiva all'esecuzione, postulando l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata della nei confronti della CP_1
sulla scorta del decreto ingiuntivo n. n. 3412/2017 emesso dal Tribunale di Bari in Parte_1
data 11.12.2017.
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
In ordine al vizio formale rilevato dall'odierna opponente, che lamenta l'omessa notifica, nei propri confronti, del titolo in forma esecutiva, si osserva quanto segue.
Giova preliminarmente osservare che la notifica del titolo esecutivo è presupposto dell'esecuzione forzata, ex art. 479 c.p.c. e che la mancanza di suddetta notifica determina l'invalidità formale del processo esecutivo, atteso che l'onere di procedere alla notificazione del titolo esecutivo (prima o congiuntamente all'atto di precetto) prima di dare corso all'esecuzione forzata è volto a garantire al debitore una ulteriore possibilità di adempiere spontaneamente, evitando le spese del processo esecutivo ed assicurando, altresì, al medesimo pagina 2 di 6 debitore la possibilità di valutare le concrete possibilità di contestarne la legittimità prima ancora del suo effettivo inizio.
La regola incorre in delle eccezioni, fatte espressamente salve dall'art. 479 c.p.c.
Vi sono ipotesi, dunque, in cui l'autonoma notifica del titolo esecutivo non è necessaria per procedere ad esecuzione forzata: ciò accade, ad esempio, quando la legge prescrive la trascrizione integrale del titolo nel corpo dell'atto di precetto, nonché nel caso di esecuzione promossa in virtù di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 654, comma 2, c.p.c., ove il creditore può limitarsi alla sola menzione, nell'atto di precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'apposizione della formula, senza che sia necessario, ai fini dell'esecuzione, procedere ad una nuova notificazione del titolo.
La norma da ultimo citata si applica anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo abbia acquistato forza esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c., a seguito dell'inutile decorso dei termini per l'opposizione, oltre che nei casi, richiamati dal combinato disposto degli artt. 653 e 654 c.p.c., di rigetto dell'opposizione e di estinzione del relativo giudizio.
Al di fuori di queste eccezioni, l'interesse perseguito dall'art 479 c.p.c. (necessità che l'esecuzione forzata sia preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva) impone che il debitore sia reso edotto non solo circa la volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ma anche circa il contenuto specifico del titolo che quest'ultimo intende azionare in executivis.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 3412/2017 del Tribunale di Bari emesso il
11.12.2017, è stato notificato al solo in persona dell'amministratore p.t. Parte_2 Pt_3
in data 18.08.2017.
[...]
Parte opposta ha replicato che l'ingiunta era stata posta nella condizione di individuare esattamente il titolo esecutivo messo in esecuzione in ragione: a) della completa identificazione del titolo nell'atto di precetto, dovendosi quindi ritenere non necessaria la notifica dello stesso, ai sensi dell'art.654, secondo comma, c.p.c.; b) del possesso della copia - depositata in atti - del decreto ingiuntivo notificata al;
c) della missiva a firma del legale dell'opposta, Parte_2 ricevuta dall'opponente il 18.06.2019, in cui si menzionava il decreto ingiuntivo quale titolo posto a base del precetto.
Va tuttavia rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, qualora si voglia agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio, occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato, essendo il principio di cui all'art.654, secondo comma, c.p.c. secondo il quale ai fini pagina 3 di 6 dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, applicabile solo nei confronti dell'ingiunto (Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 8150 del 29 marzo 2017).
Di recente, è stato, altresì, ribadito che “in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi di un condominio edilizio e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art.479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile
l'articolo 654 C.p.c.” (Cass. Ordinanza 27 giugno 2022 n. 20590).
Va condivisa, infatti, la tesi secondo cui il è soggetto distinto da ognuno dei singoli Parte_2
condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l'art.654, secondo comma, c.p.c., è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato.
Qualora il creditore intenda, invece, far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall'ingiunto, sebbene in ipotesi responsabile dei debiti di lui, a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell'art. 654 c.p.c., comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi piuttosto riconoscere al soggetto passivo dell'esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.
Ne consegue che, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell'ente di gestione condominiale in persona dell'amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del . Parte_2
La Suprema Corte, infatti, ha espressamente statuito che «se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell'ingiunzione ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del . Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di Parte_2
conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno
l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c.» (Cass. n. 8150/2017).
Ed invero, il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei pagina 4 di 6 limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà (così, sin da Cass., Sez. U, 08/04/1998, n.
9148).
Tuttavia, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell'ente di gestione ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art.479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l'articolo 654 c.p.c.: ex plurimis, Cass. 29/03/2017, n. 8150; Cass. 30/11/2012, n. 1289; Cass. 11/11/2011, n. 23693).
Ed invero la predetta notificazione è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio, in quanto il condomino minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza (e del concreto contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale.
Né si può ritenere sufficiente la conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una statuizione di condanna dell'ente, la quale, comunque, non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino così come la diffida di pagamento inviata a quest'ultimo non può valere a sostituire la notifica del titolo in quanto non ne consente l'esatta e preventiva/contestuale identificazione.
Per tali motivi, il Tribunale accoglie l'opposizione ex art.617 c.p.c..
L'accoglimento di tale motivo comporta l'assorbimento delle altre doglianze formulate ex art.615
c.p.c..
In ragione del carattere formale della decisione, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, II sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3532/2020 R.G.C. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, annulla il precetto opposto;
2. compensa le spese.
pagina 5 di 6 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE ONORARIO dr.ssa Rosalba Campanaro
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