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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/07/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 975/2024 del ruolo generale e promossa
DA
(già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore (c.f./p.i. ), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in calce all'atto di P.IVA_1
citazione del 26/10/2020 dall'avv. Andrea Davide Arnaldi;
- appellante-
CONTRO
in persona del commissario straordinario e commissario liquidatore della gestione CP_1
liquidatoria della ex (c.f./p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Manuela CP_2 P.IVA_2
Sisti come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in c.so Garibaldi n. 96 di CP_1 pagina 1 di 11 - appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1299 del 12-13/10/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma, per i motivi sopra esposti, della sentenza impugnata n. 1299/23, emessa dal Tribunale di Ancona, pubblicata il 13 ottobre 2023 nel giudizio sub RG 5186/20 tra – nuova denominazione di Parte_1 [...]
e e notificata al Parte_2 Controparte_3
Part difensore di in data 18 ottobre 2023:
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_4
(C.F. ) quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_3 Controparte_3
:
[...]
• € 933.723,92 per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco ivi prodotto sub doc. 1
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 933.7232,92 al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data in cui l' ha emesso i mandati di CP_3
pagamento finalizzati al pagamento della predetta sorte capitale sino al saldo
• gli interessi anatocistici maturati sui predetti interessi di mora, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4^ c.c., con decorrenza dalla data in cui l' ha emesso i mandati di pagamento CP_3
finalizzati al pagamento della predetta sorte capitale sino al saldo • € 17.105,27 di cui alle fatture riepilogate nell'elenco ivi prodotto sub doc. 2 non oggetti dei mandati di pagamento dell' CP_3
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 17.105,27, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura sino al saldo
• gli interessi anatocistici maturati sui predetti interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4^ c.c., con decorrenza dalla notifica della citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale condannare (C.F. Controparte_4
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_3 Controparte_3
al relativo pagamento in favore di e con condanna di
[...] Parte_1 [...]
(C.F. ) quale soggetto subentrato Controparte_4 P.IVA_3 pagina 2 di 11 Part all' a restituire a le somme da Controparte_3
essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_4
(C.F. ) quale soggetto subentrato all'
[...] P.IVA_3 Controparte_3
:
[...]
• € 17.105,27 per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2 non oggetti dei mandati di pagamento dell' CP_3
• i relativi interessi di mora con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 e i relativi interessi anatocistici al tasso di cui all'art. 1284 comma 4^
c.c. con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e le relative somme ex art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, ossia l'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e oggetto dei mandati di pagamento dell' , di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 1 in quanto CP_3 pagata, ma in ritardo, dall' : interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” CP_3
ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nel predetto elenco)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata con la citazione e oggetto dei mandati di pagamento dell' , di cui alle fatture CP_3 riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 1 che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato
a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata con la citazione e oggetto dei mandati di pagamento dell' , di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub CP_3
doc. 1
pagina 3 di 11 • € 1.309.999,20 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, di cui alle Note Debito riepilogate negli elenchi che si producono sub doc. 3 • gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito condannare
[...]
(C.F. ) quale soggetto subentrato Controparte_4 P.IVA_3 all' al relativo pagamento in favore di Controparte_3
e con condanna di (C.F. Parte_1 Controparte_4
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_3 Controparte_3
Part a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in
[...]
esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità in capo a nei confronti di Parte_1 [...]
(C.F. ) quale soggetto subentrato all' Controparte_4 P.IVA_3 [...]
della diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Controparte_3
a titolo di sorte capitale, interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 Parte_1
comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale nonché a titolo di interessi di mora di cui alle Note Debito e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle Note Debito, condannare (C.F. Controparte_4
) quale soggetto subentrato all' P.IVA_3 Controparte_3
al relativo pagamento in favore di anche a titolo di ingiustificato
[...] Parte_1
arricchimento e con condanna di (C.F. Controparte_4
quale soggetto subentrato all' P.IVA_3 Controparte_3
Part a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in
[...]
esecuzione della sentenza appellata;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
pagina 4 di 11 Per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni di cui in premessa:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'impugnazione promossa dall'appellante ex art. 348 bis c.p.c.;
- in via principale, nel merito, per i motivi di cui in premessa, respingere l'impugnazione promossa siccome infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di
Ancona n. 1299/2023 con ogni consequenziale statuizione di legge;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di riformare la sentenza impugnata del Tribunale di Ancona n. 1299/2023, per le motivazioni di cui in narrativa, ridurre le pretese creditorie avversarie a quanto dovesse risultare provato e/o di giustizia a seguito dell'espletanda attività istruttoria.
Con vittoria di competenze e spese legali del presente procedimento oltre alla conferma delle statuizioni di condanna di primo grado, accessori, IVA e CPA come per legge.
Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda proposta da
[...]
contro l Parte_2 Controparte_5
tesa ad ottenere il pagamento dei crediti vantati da diverse società (analiticamente indicate nell'atto di citazione) nei confronti dell'ente convenuto, in virtù di fatture emesse a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi, forniture e beni, di cui era divenuta titolare, in virtù di contratti di cessione pro soluto, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, e all'importo dovuto, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. 192/12.
Con atto di appello ritualmente notificato ha proposto appello, eccependo l'erroneità della Pt_1
decisione: per non aver il Giudice di prime cure considerato le imputazioni dei pagamenti effettuate ex
Part art. 1194 c.c. da in relazione ad interessi di mora e anatocistici e le somme ex art. 6 d.lgs. n.
231/02 relative alle fatture riepilogate negli elenchi ivi prodotti sub doc. 1 e doc. 5; non avere considerato i mandati di pagamento della predetta sorte capitale emessi dall' quali CP_3
Part riconoscimenti del diritto di per il pagamento dei crediti per sorte capitale ed i relativi interessi di
Part mora e anatocistici e delle relative somme ex art. 6 comma 2^ d.lgs. n. 231/02; per avere ritenuto priva della legittimazione al pagamento della predetta sorte capitale e dei relativi interessi di mora e anatocistici e delle relative somme ex art. 6 comma 2^ d.lgs. n. 231/02; per non aver il Giudice di prime cure dichiarato come dovuta dall'ente appellato la sorte capitale di euro 17.105,27 di cui alle fatture pagina 5 di 11 riepilogate nell'elenco prodotto sub. doc. 2, non oggetto di mandato di pagamento, con i relativi interessi di mora, anatocistici e le relative somme ex art. 6 comma 2^ d.lgs. n. 231/02. Infine, viene impugnata il capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite.
L si è costituita in giudizio, chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità ex CP_1
art. 348 cpc dell'appello e nel merito instando per il rigetto dell'appello o, in subordine, per la riduzione delle pretese creditorie azionate, con vittoria delle spese di lite.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
(come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
Nel merito l'appello è fondato nei limiti di cui al prosieguo.
Preliminarmente va sottoposta al vaglio delibativo la questione attinente alla normativa applicabile alla cessione di credito per cui causa, che vede il coinvolgimento in qualità di debitore ceduto una
[...]
. Controparte_4
A riguardo il Collegio rileva che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
(cfr. per tutte Cass. sent. n. 24640 del 2/12/2016) quello per cui “La natura di ente pubblico economico acquisita dall ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 Parte_3
(introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del
d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa”.
Tuttavia, trattandosi di ente pubblico non statale, alle stesse non risulta applicabile il combinato disposto dell'art. 69 della Legge di Contabilità di Stato (RD 2440/1923) e dell'art. 9 della L. 20 marzo
1865 n. 2248 all. E, richiamato dall'art. 70 della L.C.S., in quanto è ormai pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che la richiamata disciplina “riguarda la sola Amministrazione statale e non si applica alle cessioni di credito da corrispettivo di appalto vantati verso enti locali in quanto non
pagina 6 di 11 espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti ed insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti” (cfr. da ultimo proprio in relazione alle aziende sanitarie Cass. ord. n. 29420 del 4/10/2023,).
La questione va quindi esaminata alla luce della disciplina che trae origine dal (pre)vigente d.lgs. n.
163/2006 ovvero il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che all'art. 117 comma 3 prevedeva che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Tale disciplina è stata poi trasfusa nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 che all'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016 dispone che “13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Con le richiamate disposizioni il legislatore, per un verso, ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge
21/2/1991, n. 52 (cd. "legge factoring"), per altro verso, al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione ad alcune condizioni, ovvero: la stipula della cessione mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata;
la notifica all'amministrazione debitrice della cessione;
e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione).
Tanto premesso e ritornando al caso di specie occorre rilevare quanto segue.
Sulla cessione dei crediti per la sorte capitale pagina 7 di 11 Va osservato come l'ammontare del credito residuo riportato nel prospetto depositato da in Pt_1
allegato alla nota di precisazione delle conclusioni in primo grado (all. A - B) faccia riferimento ai crediti ceduti, all'istituto di credito appellante, dalle società fornitrici CP_6 [...]
TE S.p.a., , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, per un importo complessivo di € 950.829,19. CP_12 CP_11 CP_13
La Azienda sanitaria appellata ha controdedotto che ad ogni cessione notificata essa ha opposto tempestivo rifiuto.
Da una disamina della produzione documentale versata in atti dalle parti si ha che, per quanto attiene ai crediti ceduti dalle richiamate società a e da questa azionati nei confronti della Pt_1 [...]
appellata, risulta provato che tutte le cessioni sono state redatte per atto pubblico e notificate CP_3 tramite pec all'azienda debitrice ceduta, come si evince dalle ricevute di consegna e accettazione prodotte dall'istituto di credito appellato (cfr. docc. 6A e 6B fasc. primo grado . Pt_1
Parimenti provato dall' è l'avvenuta tempestiva Controparte_4
comunicazione del rifiuto in ossequio alle formalità previste dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dal successivo d.lgs. n. 50/2016 (Cd. Codice degli appalti) e quindi entro i 45 giorni dall'avvenuta notifica della cessione medesima, delle cessioni predette.
Di talché risulta perfezionata l'inopponibilità delle cessioni suindicate alla appellata Controparte_3
e il conseguente difetto di legittimazione del creditore cessionario ad agire per la riscossione dei relativi crediti ceduti.
Part In senso contrario non coglie nel segno l'argomentazione portata dalla per cui i parziali pagamenti per capitale eseguiti dall all'istituto di credito appellante costituirebbero un Controparte_3
Part riconoscimento del diritto di al pagamento anche del credito residuo ceduto con i relativi interessi di mora e anatocistici e delle relative somme ex art. 6 d.lgs. n. 231/02.
Ed infatti, come allegato e provato dall'appellata , i mandati di pagamento in Controparte_3
Part questione vedono come beneficiarie le società fornitrici, che avevano conferito alla una mera procura all'incasso. Orbene, la giurisprudenza ha da tempo individuato i confini e le differenze tra il mandato all'incasso e la cessione di crediti: quest'ultima è caratterizzata dal trasferimento immediato della titolarità del credito, in virtù del quale il cessionario diviene l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dal debitore ceduto, mentre nel mandato all'incasso viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito, del quale resta titolare il mandante. (cfr.
Cass. 21694/2018 Cass. 7074/2005; Cass. 1391/2003). Ne consegue che i pagamenti in discussione effettuati dall' non possono considerarsi come implicita accettazione da parte di Controparte_3
pagina 8 di 11 quest'ultima della cessione del credito dalle società fornitrici alla prevalendo così il rifiuto Pt_1 formale alla cessione tempestivamente opposto dall' medesima. CP_3
Part Va infine rigettato il motivo di doglianza della circa il mancato riconoscimento, da parte del
Giudice di prime cure, delle somme derivanti dai crediti ceduti e non oggetto di mandato di pagamento da parte della ammontanti ad € 17.105,27, stante, anche in questo caso, la prevalenza CP_1 dell'apposizione del rifiuto alla cessione da parte dell' appellata. Controparte_3
Sulla cessione dei crediti per le Note di debito interessi
Per quanto riguarda le note di debito interessi azionate dalla nei confronti dell' Pt_1 [...]
per un importo complessivo di € 1.309.999,20, queste sono riepilogate in due Controparte_4 elenchi prodotti dall'istituto di credito appellante (docc. 3A e 3B fasc. secondo grado . Pt_1
Nel primo vengono elencate le singole note di debito emesse da:
1) società Bracco spa, Glaxosmith, Sigma Tau Industrie Farmaceutiche, FL Controparte_7
DI, Biomereaux, Smiths DI, AS, IS Energia il cui credito è stato ceduto direttamente alla Pt_1
2) un secondo gruppo di crediti per interessi maturati, ceduto alla dalle società Pfizer, Pt_1
Cont IS Energia e ED Italia spa, e da questa azionati nei confronti dell' di tramite CP_1
l'emissione di NDI;
3) infine, un ulteriore raggruppamento di NDI formato dai crediti inizialmente acquisiti da FF NA, in qualità di prima cessionaria, che a sua volta li ha ceduti alla Pt_1
Il tutto per un importo complessivo di € 590.675,85.
Tale elenco va integrato con il deposito da parte di delle singole note di debito inviate dalle Pt_1
Cont società cedenti alla di con l'indicazione delle singole fatture tardivamente pagate, degli CP_1
importi, della scadenza, della data di pagamento, dell'interesse applicato e della somma dovuta a titolo di interessi.
Il secondo elenco riporta n. 8 note di debito interessi, ciascuna delle quali è formata da più note di debito cedute dalle singole società fornitrici alla per un importo complessivo di euro Pt_1
719.323,35. Tale elenco va integrato con ulteriori elenchi (contenuti nell'all. 4 fasc. primo grado Pt_1
, dai quali si evincono, nel dettaglio, le singole note di debito emesse da ciascuna delle società
[...]
fornitrici, con indicazione delle singole fatture tardivamente pagate, degli importi, della scadenza, della data di pagamento, dell'interesse applicato e della somma dovuta a titolo di interessi.
Part Inoltre, la produce, nei limiti di cui al prosieguo, i singoli contratti di cessione dei crediti per le
NDI con le ricevute di consegna della notifica al debitore ente territoriale ceduto (da all. 15A a All.
26A fasc. primo grado , nonché le fatture tardivamente pagate. Pt_1
pagina 9 di 11 A fronte di dette produzioni l' appellata, come per le cessioni dei crediti Controparte_4
per la sorte capitale, ha depositato le lettere di rifiuto delle cessioni delle NDI anch'esse debitamente protocollate e tempestivamente inviate tramite pec sia alle società fornitrici cedenti sia all'istituto di credito cessionario, odierno appellante.
A questo punto vanno in primis trattate le note di debito interessi cedute da FF NA (precedente cessionaria delle società fornitrici) alla All'esito dello scrutinio del compendio probatorio Pt_1
risultano depositate le cessioni di credito tra FF NA e ma non risulta provata l'avvenuta Pt_1 notifica all'ente territoriale delle predette cessioni, il che preclude l'opponibilità al debitore ceduto delle cessioni. Le stesse dovranno, quindi, essere espunte quantum creditorio preteso dall'istituto di credito appellante.
Procedendo, quindi, ad una valutazione comparativa della produzione documentale versata in atti in relazione alle ulteriori cessioni, si evince quanto segue.
Alcune cessioni relative ai crediti oggetto di NDI sono state debitamente e tempestivamente rifiutate
Cont dall' di e segnatamente quelle relative alle fatture emesse dalle società: KO CA, TE CP_1
spa, RI CA, DI spa, HI Italia, Celgene s.r.l., Bristol Myers CP_11
Squibb, Codifi s.r.l., , Nacatur International s.r.l.; dette cessioni non sono pertanto Controparte_8
opponibili all'azienda sanitaria appellata.
Per altri crediti generati dagli interessi dovuti per il tardivo pagamento delle fatture ed oggetto di NDI non risulta depositato da parte della l'atto di cessione e segnatamente per fatture emesse da: Pt_1
Otsuka Pharma, Fidia Farmaceutica, Mercks Serono. Ne deriva il difetto di CP_13
legittimazione ad agire da parte della nei confronti della Pt_1 CP_1
Infine, per le note che, dall'elenco 3A, risultano essere state emesse direttamente dalla
[...]
(oggi , per i crediti per interessi ceduti dalle società IS Energia, ED Parte_2 Pt_1
Italia spa, Pfizer s.r.l., va rilevata la mancata produzione in giudizio di tali note. Di talché, non costituendo l'elenco riepilogativo de quo, in quanto documento di provenienza e formazione unilaterale, elemento dotato di adeguata consistenza probatoria, non può considerarsi come provato il credito richiesto.
Residuano, infine, i crediti derivanti dalle NDI relativo al tardivo pagamento delle fatture emesse da:
Glaxosmithkline spa, Bracco spa, AS spa, FL DI srl, RJ Italia spa, Zimmer Biomet Italia srl, Sigma Tau spa, OM Italia spa, Smith DI Italia srl, OL Italia srl, per le quali è raggiunta la prova dell'avvenuta cessione in favore della nonché il dettaglio della scadenza, Pt_1
del pagamento e degli interessi maturati per ogni fattura.
pagina 10 di 11 Cont L'importo complessivo dovuto, alla dalla di per tale voce di credito è pari ad € Pt_1 CP_1
140.950,17, oltre agli interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, e agli interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della domanda giudiziale.
A detto importo dovrà aggiungersi la somma di 40 euro moltiplicata per n. 215 note di debito per un importo complessivo pari ad euro 8.600,00, da liquidarsi a favore dell'istituto di credito appellante, quale risarcimento del danno ex art. 6, d.lgs. 231/2002.
Per quanto attiene infine alle spese di lite, stante l'esito finale complessivo del giudizio che ha visto la corposa riduzione della somma inizialmente richiesta dall'odierno appellante (disputatum), le stesse dovranno essere compensate integralmente per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1299 del 12-13/10/23 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
Cont in parziale accoglimento dell'appello e in modifica della sentenza impugnata condanna l' di al pagamento in favore di dell'importo di € 140.950,17 oltre agli interessi CP_1 Parte_1
moratori determinati ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo, e agli interessi anatocistici sugli interessi moratori, scaduti da almeno sei mesi prima della domanda giudiziale, dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, nonché al pagamento dell'importo di € 8.600, 00, ex art. 6, comma 2 d.lgs. n. 231/02; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/7/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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