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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1091/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CA, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2180/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camporotondo Etneo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6760/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
4 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 34 TARI 2016
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 82 TARI 2017
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 129 TARI 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1124 TARI 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2362 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2099/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente chiede la cessata materia del contendere così come indicato nelle memorie illustrative
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel mese di aprile 2021, il Comune di Camporotondo Etneo, recapitava all'odierno ricorrente n. 4 avvisi di pagamento emessi per omesso pagamento TARI, relativamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2020, in relazione all'immobile sito in Camporotondo Etneo (CT), Indirizzo_2, distinto al N.C.E.U al Dati_Catastali_1, sub 5 e 6;
Contestualmente, il sig. Ricorrente_1 si recava presso il Comune Camporotondo Etneo chiedendo l'annullamento degli avvisi suindicati rappresentando il fatto che l'immobile in questione, catastato nel 2012, non era stato MAI abitato, tantomeno negli anni d'imposta richiesti;
Successivamente, in data 18.10.2021, il Comune di Camporotondo Etneo, anziché dar corso alle richieste del contribuente ed annullare gli avvisi suindicati, recapitava all'odierno ricorrente un quinto avviso di pagamento TARI, relativamente all'anno 2021, sempre in relazione all'immobile sito in Camporotondo Etneo
(CT),
Indirizzo_2, distinto al N.C.E.U al Dati_Catastali_1, sub 5 e 6;
L'immobile oggetto della pretesa impositiva avanzata dal Comune di Camporotondo Etneo, in relazione agli anni d'imposta a cui si riferiscono gli avvisi di pagamento impugnati (2016-2021), non era produttivo di rifiuti urbani e assimilati, né in concreto né in astratto;
Detto immobile, ovvero quello distinto al N.C.E.U al Dati_Catastali_1 249, sub 5 e 6, oltre a non essere abitato in concreto risulta anche privo di utenze e, come tale insuscettibile di produrre rifiuti.
L'odierno ricorrente, invero, risiedeva sì alla Indirizzo_1, ma con la sorella, la sig.ra Nominativo_1, in altro edificio di proprietà di quest'ultima ed identificato al N.C.E.U al Dati_Catastali_1
, sub 2, 3 e 4, ovvero nell'abitazione che fu dei genitori premorti del ricorrente e della sorella;
A riprova della completa inidoneità dei locali in causa alla produzione di rifiuti il ricorrente ha documentato l'assenza di utenze attive, come risulta dalle attestazioni all'uopo rilasciate dalle società titolari delle relative reti di distribuzione;
Con ricorso, contenente istanza ai sensi dell'art. 17-bis D. Lgs. n. 546/1992, notificato in data 17.12.2021, il sig. Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania i seguenti atti:
- avviso di pagamento N. 2362/2021 PROT. N. 13049 DEL 28/09/2021, per omesso pagamento TARI anno
2021, per l'importo complessivo di € 461,00;
- avviso di pagamento N. 1124/2020 PROT. N. 13790 DEL 26/10/2020, per omesso pagamento TARI anno
2020, per l'importo complessivo di € 472,00; - avviso di pagamento N. 129/2021 PROT. N. 3677 DEL 12/03/2021, per omesso pagamento TARI anno
2018, per l'importo complessivo di € 303,77;
- avviso di pagamento N. 82/2021 PROT. N. 3596 DEL 10/03/2021, per omesso pagamento TARI anno
2017, per l'importo complessivo di € 547,09;
- avviso di pagamento N. 34/2021 PROT. N. 3401 DEL 08/03/2021, per omesso pagamento TARI anno
2016, per l'importo complessivo di € 526,47;
A sostegno del proprio ricorso, deduceva e documentava: - La violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, con conseguente istanza di rimessione in termini relativamente all'impugnazione degli avvisi di pagamento relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2020 ex art. 153 c.p.c. - La violazione degli artt. 20, 21 e 22 del
Regolamento Comunale in materia di TARI adottato con delibera del c. c. n. 29 del 08.09.2014, dell'art. 14
D.
L. 06.12.2011 n. 201 e dell'art. 1, co. 641, L. 27.12.2013 n. 147;
- La violazione dell'art. 23 del regolamento comunale in materia di TARI adottato con delibera del c. c. n. 29 del 08.09.2014 e dell'art. 1, co. 646 e ss., L. 27.12.2013 n. 147 e l'errata determinazione della superficie tassabile.
- La nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 1, co. 161 e ss., L. 296/2006, dell'art. 3 l. 7.8.1990, n.
241, dell'art. 7 L. 27.7.2000, n. 212, e dell'art. 16 d. lgs. 472/97, per vizio di motivazione.
- La nullità degli atti impugnati per mancanza di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato.
In data 06.11.2023 veniva pubblicata l'impugnata sentenza n. 6760/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, Sez. n. 4, depositata in data 06.11.2023, nel proc. R.G.R. n. 1027/2022, con la quale si rigettava il ricorso. Spese irripetibili.
Propone appello per violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000. Rimessione in termini relativamente all'impugnazione degli avvisi di pagamento relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2020 ex art. 153 c.p.c.
L'appellato non si costituisce in giudizio.
Nelle more si è provveduto allo sgravio
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve disporsi la cessazione della materia del contendere stante i provvedimento di sgravio.
Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia dichiara estinto l'appello per cessata materia del contendere. Nulla sulle spese. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente
SI CA ZO CE AT
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CA, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2180/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camporotondo Etneo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6760/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
4 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 34 TARI 2016
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 82 TARI 2017
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 129 TARI 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1124 TARI 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2362 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2099/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente chiede la cessata materia del contendere così come indicato nelle memorie illustrative
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel mese di aprile 2021, il Comune di Camporotondo Etneo, recapitava all'odierno ricorrente n. 4 avvisi di pagamento emessi per omesso pagamento TARI, relativamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2020, in relazione all'immobile sito in Camporotondo Etneo (CT), Indirizzo_2, distinto al N.C.E.U al Dati_Catastali_1, sub 5 e 6;
Contestualmente, il sig. Ricorrente_1 si recava presso il Comune Camporotondo Etneo chiedendo l'annullamento degli avvisi suindicati rappresentando il fatto che l'immobile in questione, catastato nel 2012, non era stato MAI abitato, tantomeno negli anni d'imposta richiesti;
Successivamente, in data 18.10.2021, il Comune di Camporotondo Etneo, anziché dar corso alle richieste del contribuente ed annullare gli avvisi suindicati, recapitava all'odierno ricorrente un quinto avviso di pagamento TARI, relativamente all'anno 2021, sempre in relazione all'immobile sito in Camporotondo Etneo
(CT),
Indirizzo_2, distinto al N.C.E.U al Dati_Catastali_1, sub 5 e 6;
L'immobile oggetto della pretesa impositiva avanzata dal Comune di Camporotondo Etneo, in relazione agli anni d'imposta a cui si riferiscono gli avvisi di pagamento impugnati (2016-2021), non era produttivo di rifiuti urbani e assimilati, né in concreto né in astratto;
Detto immobile, ovvero quello distinto al N.C.E.U al Dati_Catastali_1 249, sub 5 e 6, oltre a non essere abitato in concreto risulta anche privo di utenze e, come tale insuscettibile di produrre rifiuti.
L'odierno ricorrente, invero, risiedeva sì alla Indirizzo_1, ma con la sorella, la sig.ra Nominativo_1, in altro edificio di proprietà di quest'ultima ed identificato al N.C.E.U al Dati_Catastali_1
, sub 2, 3 e 4, ovvero nell'abitazione che fu dei genitori premorti del ricorrente e della sorella;
A riprova della completa inidoneità dei locali in causa alla produzione di rifiuti il ricorrente ha documentato l'assenza di utenze attive, come risulta dalle attestazioni all'uopo rilasciate dalle società titolari delle relative reti di distribuzione;
Con ricorso, contenente istanza ai sensi dell'art. 17-bis D. Lgs. n. 546/1992, notificato in data 17.12.2021, il sig. Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania i seguenti atti:
- avviso di pagamento N. 2362/2021 PROT. N. 13049 DEL 28/09/2021, per omesso pagamento TARI anno
2021, per l'importo complessivo di € 461,00;
- avviso di pagamento N. 1124/2020 PROT. N. 13790 DEL 26/10/2020, per omesso pagamento TARI anno
2020, per l'importo complessivo di € 472,00; - avviso di pagamento N. 129/2021 PROT. N. 3677 DEL 12/03/2021, per omesso pagamento TARI anno
2018, per l'importo complessivo di € 303,77;
- avviso di pagamento N. 82/2021 PROT. N. 3596 DEL 10/03/2021, per omesso pagamento TARI anno
2017, per l'importo complessivo di € 547,09;
- avviso di pagamento N. 34/2021 PROT. N. 3401 DEL 08/03/2021, per omesso pagamento TARI anno
2016, per l'importo complessivo di € 526,47;
A sostegno del proprio ricorso, deduceva e documentava: - La violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, con conseguente istanza di rimessione in termini relativamente all'impugnazione degli avvisi di pagamento relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2020 ex art. 153 c.p.c. - La violazione degli artt. 20, 21 e 22 del
Regolamento Comunale in materia di TARI adottato con delibera del c. c. n. 29 del 08.09.2014, dell'art. 14
D.
L. 06.12.2011 n. 201 e dell'art. 1, co. 641, L. 27.12.2013 n. 147;
- La violazione dell'art. 23 del regolamento comunale in materia di TARI adottato con delibera del c. c. n. 29 del 08.09.2014 e dell'art. 1, co. 646 e ss., L. 27.12.2013 n. 147 e l'errata determinazione della superficie tassabile.
- La nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 1, co. 161 e ss., L. 296/2006, dell'art. 3 l. 7.8.1990, n.
241, dell'art. 7 L. 27.7.2000, n. 212, e dell'art. 16 d. lgs. 472/97, per vizio di motivazione.
- La nullità degli atti impugnati per mancanza di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato.
In data 06.11.2023 veniva pubblicata l'impugnata sentenza n. 6760/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, Sez. n. 4, depositata in data 06.11.2023, nel proc. R.G.R. n. 1027/2022, con la quale si rigettava il ricorso. Spese irripetibili.
Propone appello per violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000. Rimessione in termini relativamente all'impugnazione degli avvisi di pagamento relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2020 ex art. 153 c.p.c.
L'appellato non si costituisce in giudizio.
Nelle more si è provveduto allo sgravio
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve disporsi la cessazione della materia del contendere stante i provvedimento di sgravio.
Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia dichiara estinto l'appello per cessata materia del contendere. Nulla sulle spese. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente
SI CA ZO CE AT