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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8768 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro, in data 26.11.2025 alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27641/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
n. 06/06/1970 Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Luca Citarella. ricorrente
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: annullamento indebito su prestazione indennità di disoccupazione NaSpi. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere ricevuto in data 08/07/2024 la richiesta dall di restituzione della somma di € 15.666,00 erogata nel CP_1
“periodo dal 31/12/2017 al 29/04/2019” a titolo di “INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI n.
956150/2017 per la seguente motivazione: - È stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge “; di avere proposto in data 04/10/2024 a ricorso al Comitato Provinciale , eccependo la carenza di CP_1 motivazione, l'infondatezza nel merito della pretesa nonché l'illegittimità della pretesa stessa ex art. 10, co.
2-bis, TUIR;
di avere ricevuto la delibera n. 2413382 del 25/10/2024, notificata il 21/11/2024, con cui il Comitato ha respinto il ricorso “considerato che in fase di revisione della domanda naspi è emerso che il sig. ha continuato la sua attività lavorativa già dal 01.01.2018, così come si evince anche Pt_1 dall'estratto contributivo previdenziale che si allega sempre alle dipendenze della medesima azienda rendendo incompatibile e indebita la naspi”. Egli ha dedotto l'infondatezza della pretesa restitutoria dell , CP_1 essendo rimasto privo di occupazione (con moglie e due figli a carico) a causa del licenziamento 1 intimatogli in tronco da il 23/12/2017, in esito a procedura ex L. 223/1991, presso Controparte_2 la quale lavorava come operaio dal 30/08/1999 e versando lo stesso in stato di disoccupazione, come attestato dal modello C2/storico rilasciato dal competente Centro Per l'Impiego e, peraltro, allegato anche al ricorso amministrativo;
di avere presentato domanda per l'indennità disoccupazione AS in data 29/12/2017, accolta dall con decorrenza 31/12/2017; che la prestazione è stata, poi, CP_1 sospesa a far data dal 30/04/2019 dietro sua stessa richiesta, avendo comunicato all'Istituto previdenziale la propria assunzione alle dipendenze di che non sussiste la Controparte_3 rioccupazione ovvero la perdita dello status di disoccupato;
di avere impugnato il predetto licenziamento innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ricorso ex art. 1, comma 48, L.
92/2012 e successiva opposizione definita con sentenza n. 2263 del 23/09/2021 di reintegra nel posto di lavoro;
che ha versato in suo favore nei primi mesi dell'anno 2022 i contributi Controparte_2 previdenziali come imposto dalla predetta sentenza, pur in assenza di reintegrazione e/o ripristino de facto del rapporto lavorativo, per il periodo 12/2017–04/2019; che al momento dell'accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione AS e per tutto il periodo di fruizione della stessa
(01/01/2018–29/04/2019), non si è, quindi, affatto concretizzato l'evento – “rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” – posto dall a motivo della pretesa restitutoria, non corrispondendo, CP_1 nei fatti, il detto postumo versamento contributivo del 2022, alla reintegrazione ovvero alla continuazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente ed come, invece, Controparte_2 sbrigativamente supposto dall nel motivare la reiezione del ricorso amministrativo;
che sussiste CP_1 quindi lo stato di disoccupazione “dal 31/12/2017 al 29/04/2019”. Egli ha dedotto, a sostegno dell'azione proposta, la carenza di motivazione (violazione dell'art. 3 L. 241/1990) e l'insussistenza del supposto indebito ovvero l'insussistenza di una “rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” nel periodo “dal 31/12/2017 al 29/04/2019 “ e ha quindi chiesto di “a) annullare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo e/o invalido e/o nullo per carenza di motivazione ovvero per violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e s.m.i.; b) gradatamente, annullare il provvedimento impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o accertare e dichiarare l'insussistenza del supposto “indebito”, non essendosi verificato l'evento posto a motivo dello stesso (“rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”), ovvero l'illegittimità e/o CP_ l'infondatezza della pretesa restitutoria del per cui è causa;
c) vittoria di spese e compensi di lite”.
L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha sostenuto la correttezza del proprio CP_1 operato e ha richiamato la nota amministrativa del 17.1.25 in cui si legge quanto segue: “Il sig Pt_1
ha presentato domanda naspi in data 29/12/2017 su licenziamento del 23.12.2017, la domanda è stata
[...] regolarmente accolta con decorrenza dal 31.12.2017 ed erogata fino a tutto il 29.04.2019. Dalla revisione della domanda naspi e dall'estratto conto che si allega alla presente istruttoria, è emerso però che per il sig Pt_1
è presente contribuzione da lavoro dipendente già a partire dal 01.01.2018 per cui la prestazione erogata e regolarmente percepita risulta totalmente indebita…”. L'istituto dedotto che in caso di annullamento del licenziamento, si ha la ricostituzione giuridica del rapporto di lavoro con effetto ex tunc per cui, con
2 riferimento alla NASPI, l'indennità di disoccupazione deve essere restituita e ha concluso chiedendo
“Voglia l'Ill.mo Giudice, per i motivi suesposti respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con integrale conferma del provvedimento impugnato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In data odierna, scaduto il termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art.1 27 ter c.p.c., la causa è stata decisa con separata sentenza.
La pretesa restitutoria in contestazione trae origine dalla verifica da parte dell del CP_1 versamento da parte del datore di lavoro del ricorrente di contributi da lavoro dipendente in relazione al periodo in cui risulta corrisposta dall'Istituto la NaSpi.
Il trattamento previdenziale in oggetto è stato introdotto, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI, dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22Apre in una nuova scheda, come successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022, con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1); l'indennità è riconosciuta a coloro che abbiano perso involontariamente la propria occupazione a fronte del ricorrere dei seguenti requisiti (art. 3): lo stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181); almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. In merito alla durata, la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi
4 anni. Inoltre, ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (art. 5).
Il Decreto Legislativo n. 22/2015 regola, altresì, le ipotesi di compatibilità della prestazione con il rapporto di lavoro subordinato (art. 9) oppure con lo svolgimento di lavoro autonomo o di impresa individuale (art. 10).
In particolare, con riferimento alla compatibilità con il lavoro subordinato, la normativa dispone che:
• il lavoratore che, durante il periodo di percezione della NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione, ad eccezione del caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tale ipotesi, la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro (art. 9, comma 1);
• il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015),
a condizione che comunichi all - entro 30 giorni dall'inizio dell'attività - il reddito annuo CP_1 previsto e che il datore di lavoro o l'utilizzatore (in caso di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando
3 è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo, oppure assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (art. 9, comma 2);
• il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato part-time che cessi da uno dei rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917), ha diritto - ricorrendo tutti gli altri requisiti - a percepire la NASpI ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015), a condizione che comunichi all entro 30 CP_1 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto (art. 9, comma 3).
Inoltre, va evidenziato che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi
(art. 11):
• perdita dello stato di disoccupazione;
• inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3;
• inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1;
• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
In definitiva, quando si percepisce la AS e si trova un nuovo impegno, questa decade o viene sospesa a seconda dei casi.
Tra gli altri casi, quello considerato dall nella fattispecie in esame, concerne l'ipotesi di CP_1 rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi e/o con un reddito annuo presunto superiore a 8.145 euro, per effetto del quale la prestazione decade con efficacia ex tunc e l procede al recupero di quanto erogato per il periodo in cui sussiste la CP_1 condizione ostativa.
Il ricorrente si è opposto al provvedimento restitutorio ritenendolo carente di motivazione. A tale riguardo, la doglianza è immeritevole di condivisione dal momento che l'atto dell CP_1 enuncia in modo sufficiente la causale addotta dall'istituto. In ogni caso, non sussiste la possibilità di dare accesso dinanzi al giudice ordinario, alle doglianze del procedimento amministrativo e ai vizi dell'atto amministrativo, quale epilogo dell'iter procedimentale al fine di conseguirne l'annullamento. Ed invero, avendo ad oggetto la giurisdizione ordinaria diritti soggettivi, il potere del GO si traduce, laddove accertata la loro violazione, nella disapplicazione dell'atto amministrativo, ai sensi dell'art. 63, 2 ° comma dlgs 165/01. Per l'esercizio in concreto di tale
4 potere è necessario che: a) il provvedimento amministrativo non costituisca l'oggetto della controversia, ma si configuri quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale;
b) il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti (cfr. tra le tante da ultimo
Cass. Sez. U., 25/05/2018, n.13193).
Quanto al merito, il ricorrente riferisce di avere conseguito in sede giudiziale l'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento a lui irrogato da il 23/12/2017, in esito a Controparte_2 procedura ex L. 223/1991 e la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro. Tale statuizione, in difetto di allegazione e prova contraria a suo carico, deve ritenersi definitiva per cui l'obbligazione a carico della società gli avrebbe consentito, laddove da lui voluto, di essere rioccupato alle dipendenze della stessa, in esecuzione dell'ordine giudiziale. Egli allega che il rapporto non si è di fatto ripristinato, che la ha solo versato i contributi per il Controparte_2 periodo 01.01.2018-30.04.2019 (e comunque tardivamente) mentre egli è rimasto disoccupato fino all'assunzione presso la società avvenuta con decorrenza dal Controparte_3
30.04.2019, di cui ha fatto pronta comunicazione all , ai fini della sospensione della NaSpi. CP_1
La tesi del ricorrente secondo cui la legittimità della percezione della NaSpi deriva dalla mancata ricostituzione di fatto del rapporto di lavoro risoltosi ad iniziativa del datore di lavoro, è meritevole di condivisione.
Va al riguardo, richiamata a fini motivazionali, l'ordinanza n. 22850 del 21/07/2022 in cui la
Suprema Corte ha ritenuto che, in caso di accertata illegittimità del licenziamento cui sia seguita CP_ la reintegrazione nel posto di lavoro, “solo per effetto del ripristino del rapporto potrà e dovrà procedere al recupero delle somme indebite non senza ricordare che, se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra anche perché non viene posta in esecuzione la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita”.
I giudici di legittimità, dopo avere richiamato la finalità di sostegno al reddito a cui è preordinata l'indennità di disoccupazione che, “come ripetutamente affermato da questa Corte, ha natura previdenziale e svolge la funzione di fornire nel periodo di involontaria disoccupazione ai lavoratori
(e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 secondo comma della Costituzione”, affermano che il requisito della disoccupazione involontaria viene meno per effetto di un sopravvenuto accertamento giudiziale (della nullità del termine o dell'illegittimità del licenziamento) con conseguente diritto dell a ripetere quanto erogato, nel Controparte_4 caso che “sia ripristinato lo status di lavoratore occupato sotto tutti i profili, anche quello economico”. Nell'ordinanza n. 22850 del 21 luglio 2022, la Cassazione ha ritenuto di dare continuità ai principi già precedentemente sul punto affermati (v. Cass. n. 24950/2021, cit.; n.
28295/2019 e n. 17793/2020) in relazione a fattispecie aventi ad oggetto l'accertamento CP_ negativo della fondatezza della pretesa restitutoria, azionata dall dell'indennità di
5 disoccupazione, stante la identità di ratio ed il generale richiamo contenuto nell'art. 7, co. 12, della legge n. 223/1991 alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. In queste decisioni, una volta richiamato l'art. 45 del R.D. n. 1827/1835, è stato infatti sostanzialmente affermato che “l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968,
n. 103). La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione del art. 38 Cost., comma 2 e che tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore”. L'ordinanza evidenzia che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e come la medesima non sia incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento (v. anche Cass. n. 5850/1998; Cass. n.
4040/1980). Soltanto una volta quindi dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione possono e devono essere chieste in restituzione dall previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non CP_1 potendo, peraltro, le stesse essere detratte, quali aliunde perceptum, dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970 (v. Cass. n. 6265/2000;
Cass. n. 3904/2002; Cass. n. 9109/2007; Cass. n. 9418/2007). In altre parole, se alla pronunzia giudiziale non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è provocato, e giustificato, dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, dovendosi pertanto ritenere comunque involontario.
A fronte di un contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione circa l'interpretazione delle disposizioni sopra richiamate” (riferibile soprattutto a Cass. n. 24645/2023 che per la ripetizione dell'indennità di disoccupazione ritiene sufficiente la sola ricostituzione giuridica del rapporto), le Sezioni Unite, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte, n.
22985/2024, si sono pronunciate con la sentenza del 26 agosto 2025, n. 23876.
In tale pronuncia, le S.U. premettono che “le indennità contro la disoccupazione erano (e sono) previste dall'ordinamento previdenziale solo a favore dei lavoratori che non siano più titolari di un rapporto di lavoro, ossia siano privi di lavoro.42. La protezione nasce per garantire la percezione di un sostegno economico al lavoratore esposto all'alea dell'involontaria disoccupazione, per un periodo ragionevolmente
6 occorrente per la ricerca di un nuovo lavoro;
il principio cardine della tutela assicurativa de qua, come introdotto in origine, presuppone necessariamente che la disoccupazione giuridicamente rilevante discenda dalla mancanza di lavoro connessa alla particolare posizione occupata, dall'assicurato, nel mercato e non da una libera determinazione dello stesso.43. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 45, terzo comma, del r.D.L. n. 1827 del 1935 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1155 del 1936), applicabile ratione temporis alla vicenda all'esame, "L'assicurazione per la disoccupazione ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro"
…49. L'art.1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181 del 2000, ha definito lo stato di disoccupazione come
"la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti": detta disposizione e stata, poi, abrogata ad opera dell'art.34, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 150 del 2015 e sostituita dall'art. 19 del medesimo D.Lgs. n. 150 che recita: "Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo
13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego".
..54. Trattandosi di prestazione previdenziale destinata esclusivamente ai lavoratori che abbiano implementato il sistema attraverso i contributi, vengono in rilievo le decisioni del Giudice delle leggi con le quali si è più volte sottolineato il necessario rispetto del principio di proporzionalità e corrispettività tra contributi versati e prestazioni erogate e il tendenziale riconoscimento al legislatore della possibilità di intervenire con scelte discrezionali, anche peggiorative e retroattive, purché nel rispetto del bilanciamento degli interessi e del principio di ragionevolezza delle scelte legislative (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 116 del 2023, n. 241 del 2019; n. 16 del 2017; 203 del 2016).
55. Il sistema di sicurezza sociale appronta, dunque, misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore privato della retribuzione e il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali alle esigenze di vita dei lavoratori, ex art. 38, secondo comma, Cost. - sia pur nell'indeterminatezza dei parametri di riferimento, nella polarizzazione e nel bilanciamento tra le esigenze/risorse finanziarie dello Stato e valutazione degli strumenti previdenziali per la salvaguardia del tenore di vita del prestatore e della sua famiglia - non consente, giammai, di dubitare che le scelte discrezionali del legislatore soffrano il limite della tutela della dignità umana e della necessaria garanzia di una vita dignitosa (limite valevole anche per le misure previdenziali), oltre che del necessario rispetto dei principi della ragionevolezza e della gradualità.
56. La corretta ricostruzione dell'assetto prefigurato dal legislatore con interventi diretti a neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti pregiudizievoli di eventi che non si è voluto o saputo evitare, si riverbera sull'attuazione stessa dei principi presidiati dall'art. 38, secondo comma, Cost., che prescrive non solo l'astratta previsione ma anche la concreta garanzia dei sussidi contro la disoccupazione.
57. Il sistema di sicurezza sociale previsto dalla Costituzione, il cui carattere essenziale è l'universalità,
è volto a garantire ai lavoratori una tutela di tipo economico e occupazionale: l'una rivolta a sopperire alla mancanza di reddito del lavoratore rimasto privo di occupazione, attenuando le conseguenze dell'evento lesivo;
l'altra, presidio dell'effettività della garanzia costituzionale del diritto al lavoro prevista dagli artt. 4
7 e 35 Cost., diretta a incentivare l'impiego dei soggetti beneficiari nel mercato, rimuovendo, per tale via, la causa dello stato di bisogno.
58. Il sistema prefigurato deve fornire prestazioni idonee, nel complesso, a rendere effettiva la garanzia dell'integrazione sociale, ossia "il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" enunciato nell'art. 3, secondo comma, Cost.
59. La Carta fondamentale impone, invero, che non siano soltanto "preveduti" ma che siano anche
"assicurati" "mezzi adeguati" e pone, al legislatore, uno stringente vincolo di scopo, che non può non orientare anche l'interpretazione della disciplina vigente al cospetto di quanto è implicito nell'articolato complesso di valori e garanzie compresenti nel testo costituzionale.
60. L'ambito ristretto della tutela sociale nel novero degli eventi contenuto nel secondo comma dell'articolo 38 si dipana, tuttavia, in una materia che la Costituzione colloca tra i "rapporti etico-sociali" di cui al titolo primo della parte prima, a rappresentare il necessario completamento dello specifico contesto al quale s'informa lo stesso articolo 38: il diritto alla salute (art. 32), ma anche la tutela della famiglia (artt.
31 e 34, comma 3), l'istruzione (art. 34), la maternità (art. 31, co. 2) e, infine, tra i principi fondamentali, ricordati in apertura del testo costituzionale stesso e, fra altri, e con ancor maggior pregnanza (per i significativi riflessi nella materia in riferimento), il diritto al lavoro
….62. Anche in tale prospettiva si colloca, in tema d'indebito previdenziale non pensionistico,
l'interpretazione più recente del Giudice delle leggi (sentenza n. 8 del 2023) che ha orientato la modulazione dell'obbligazione restitutoria in termini più duttili, annettendo rilievo, da quest'angolo visuale, alle condizioni soggettive dell'accipiens e al legittimo affidamento che questi abbia, a giusta ragione, riposto.
Quanto alla relazione tra rapporto previdenziale e rapporto di lavoro, le Sezioni Unite affermano che:
“…65. Ebbene, ad avviso di queste Sezioni Unite, la soluzione interpretativa dev'essere improntata alla diversità e distinzione tra rapporto previdenziale e rapporto lavorativo - che pur del rapporto previdenziale ne rappresenta il presupposto - e non possono, perciò, predicarsi conseguenze automatiche delle vicende che interessano il rapporto di lavoro sul rapporto previdenziale.
66. L'evento protetto dal trattamento di disoccupazione (sotto forma d'indennità di mobilità come d'indennità di disoccupazione) - si legge in Cass. n. 28295 del 2019 - è la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ossia quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro non riconducibile alla volontà del lavoratore;
la sua funzione è quella di fornire, in tale situazione, ai lavoratori e alle loro famiglie, un sostegno al reddito in attuazione della previsione del secondo comma dell'art. 38 Cost.
..68. Secondo le norme che la disciplinano, la prestazione di disoccupazione è erogata al lavoratore che versa in stato di "disoccupazione involontaria", in presenza di tutti gli altri presupposti, assicurativi e contributivi, previsti dalla legge, e dei quali si è dato atto infra, in ragione di una situazione di fatto - la mancanza di lavoro e di retribuzione, involontaria - cui si connette, per presunzione di legge, una immediata situazione di bisogno che la prestazione vale a tutelare;
e questo a prescindere da qualunque
8 considerazione in ordine alla legittimità del contratto e/o dell'atto che ha determinato la collocazione in mobilità o lo stato di disoccupazione involontaria (v. art. 7, comma 1, legge n. 223 del 1991 e art. 1 e 3, commi 1, alinea, e 2, D.Lgs. n. 22 del 2015).
69. I diversi piani entro i quali operano la tutela previdenziale e la tutela lavoristica sono già stati evidenziati da Cass. n. 28295 del 2019 cit. che, in riferimento all'impugnazione giudiziale del licenziamento, ha ritenuto la relativa azione costituire un diritto, e non un obbligo del lavoratore, sicché l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi al momento dell'atto risolutivo perché, diversamente opinando, si finirebbe per negare la protezione previdenziale al lavoratore che, per qualsivoglia motivo, omettesse d'impugnare un licenziamento pur manifestamente illegittimo. CP_ 70. Dall'autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore assicurato e , nel cui alveo si colloca l'erogazione della prestazione previdenziale, esula ogni eventuale valutazione circa la fondatezza dell'azione coltivata dall'assicurato - d'impugnazione del licenziamento o di nullità del termine di durata del contratto di lavoro - che, ab origine, non esercita alcuna incidenza sul diritto alla prestazione.
71. Ciò che fonda e giustifica l'erogazione della prestazione previdenziale è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finché questa perdura;
l'ordinamento prevede decadenza e/o sospensione e/o riduzione del trattamento quando tale situazione cessi o si attenui perché il lavoratore si è rioccupato (cfr. artt. 9, 10 e 11 D.Lgs. n. 22 cit.).
72. Se l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è la disoccupazione involontaria (Cass. n.
28295 del 2019) che ne costituisce, al contempo, il fatto costitutivo (Cass. n. 9850 del 1998), l'evento protetto della tutela previdenziale e il relativo fatto costitutivo - la condizione di bisogno - non possono venir meno solo perché per effetto della decisione giudiziale, che accerta, come nella specie, la nullità del termine, deve ritenersi mai estinto il rapporto di lavoro (da ultimo, Cass. n. 602 del 2025), rapporto diverso CP_ e distinto dal rapporto previdenziale tra lavoratore e previdenziale.
…83. La tutela della situazione di bisogno volta a neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti pregiudizievoli di eventi incidenti sul rapporto lavorativo che non si è voluto o saputo evitare, attiene al rapporto previdenziale, rapporto autonomo rispetto al rapporto di lavoro e le vicende concernenti quest'ultimo ed il suo svolgimento - in particolare, con riferimento alla tutele apprestate per il ripristino del rapporto - non possono riverberarsi automaticamente sul rapporto previdenziale, a pena d'infirmare la protezione costituzionale della situazione di bisogno effettivamente prodottasi fino al ripristino del rapporto lavorativo e del sinallagma contrattuale.
84. L'articolo 38, che istituisce la garanzia della somministrazione di "mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore", si rapporta necessariamente alla norma di legislazione ordinaria, che, di fatto, quell'articolo rende destinataria del compito di determinare, in concreto, contenuto e sostanza della garanzia che esso enuncia.
85. In altre parole, come pure rimarcato da autorevole dottrina, è il programma tracciato dalla
Costituzione che inequivocabilmente indica come quella promessa di "libertà dal bisogno", costituente l'essenza delle forme di tutela dei diritti sociali, implichi non soltanto la garanzia di ristoro rispetto agli effetti pregiudizievoli dell'evento dannoso che non sia stato possibile evitare, ma, soprattutto, e ancor prima, la "serenità" derivante, di fatto, dalla consapevolezza di poter fondatamente confidare su un efficace
9 sistema di prevenzione nei confronti degli stessi eventi generatori di bisogno.86. Quanto al rischio, paventato dall'ente previdenziale, di ledere il principio della incumulabilità della contribuzione effettiva, dovuta per i periodi di ricostituzione del rapporto di lavoro, con la contribuzione figurativa accreditata per il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione, vale affermare che la contribuzione figurativa cessa nel momento in cui viene erogata quella effettiva e non vi e sovrapposizione tra contribuzione figurativa derivante dalla prestazione previdenziale e contribuzione obbligatoria per effetto del ripristino del rapporto assicurativo sicché la contribuzione figurativa verrebbe cancellata automaticamente ex art. 10 D.P.R. n. 818 del 26.4.1958.87. Così tratteggiata la disciplina della prestazione previdenziale dedotta in causa, va in conclusione affermato che la condizione oggetto di protezione viene meno solo con il ripristino del sinallagma del rapporto lavorativo e della retribuzione, proprio perché, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità, in mancanza della prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato (v. Corte. cost. n. 29/2019; Cass., Sez. Un., n. 2990/2018;
Corte Cost. n. 303/2011; Cass. n. 602 del 2025 cit.); la tutela contro la disoccupazione involontaria non potrà che essere diretta a compensare l'assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore”.
Tali principi possono attagliarsi alla fattispecie in esame, ove durante il periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione AS (01/01/2018–29/04/2019), non si è concretizzato l'evento
– “rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” – posto dall a motivo della pretesa CP_1 restitutoria, non essendosi verificata, a parte il postumo versamento contributivo del 2022, la reintegrazione ovvero alla continuazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente ed CP_2
per cui deve concludersi che sussiste quindi lo stato di disoccupazione dal 31/12/2017 al
[...]
29/04/2019 nel cui ambito si colloca l'indennità NaSpi erogata al ricorrente.
Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, va dichiarata la legittima apprensione dell'indennità di disoccupazione NaSpi dal 31/12/2017 al 29/04/2019 e vanno dichiarati irripetibili gli importi corrisposti dall per tale causale. CP_1
Le spese in ragione della complessità delle questioni trattate e della loro controvertibilità al momento del deposito del ricorso, risolte dalle S.U. in corso di giudizio, si compensano per la metà e per la restante parte sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
dichiara la legittima apprensione dell'indennità di disoccupazione NaSpi dal 01.01.2018 al
29.04.2019 e, per l'effetto dichiara irripetibili gli importi corrisposti dall per tale causale e CP_1 pretesi in restituzione con il provvedimento dell'08/07/2024; liquida le spese in € 3.101,55 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, oltre IVA e CPA con CP_1 attribuzione.
10 Napoli, 26.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro, in data 26.11.2025 alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27641/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
n. 06/06/1970 Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Luca Citarella. ricorrente
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: annullamento indebito su prestazione indennità di disoccupazione NaSpi. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere ricevuto in data 08/07/2024 la richiesta dall di restituzione della somma di € 15.666,00 erogata nel CP_1
“periodo dal 31/12/2017 al 29/04/2019” a titolo di “INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI n.
956150/2017 per la seguente motivazione: - È stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge “; di avere proposto in data 04/10/2024 a ricorso al Comitato Provinciale , eccependo la carenza di CP_1 motivazione, l'infondatezza nel merito della pretesa nonché l'illegittimità della pretesa stessa ex art. 10, co.
2-bis, TUIR;
di avere ricevuto la delibera n. 2413382 del 25/10/2024, notificata il 21/11/2024, con cui il Comitato ha respinto il ricorso “considerato che in fase di revisione della domanda naspi è emerso che il sig. ha continuato la sua attività lavorativa già dal 01.01.2018, così come si evince anche Pt_1 dall'estratto contributivo previdenziale che si allega sempre alle dipendenze della medesima azienda rendendo incompatibile e indebita la naspi”. Egli ha dedotto l'infondatezza della pretesa restitutoria dell , CP_1 essendo rimasto privo di occupazione (con moglie e due figli a carico) a causa del licenziamento 1 intimatogli in tronco da il 23/12/2017, in esito a procedura ex L. 223/1991, presso Controparte_2 la quale lavorava come operaio dal 30/08/1999 e versando lo stesso in stato di disoccupazione, come attestato dal modello C2/storico rilasciato dal competente Centro Per l'Impiego e, peraltro, allegato anche al ricorso amministrativo;
di avere presentato domanda per l'indennità disoccupazione AS in data 29/12/2017, accolta dall con decorrenza 31/12/2017; che la prestazione è stata, poi, CP_1 sospesa a far data dal 30/04/2019 dietro sua stessa richiesta, avendo comunicato all'Istituto previdenziale la propria assunzione alle dipendenze di che non sussiste la Controparte_3 rioccupazione ovvero la perdita dello status di disoccupato;
di avere impugnato il predetto licenziamento innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ricorso ex art. 1, comma 48, L.
92/2012 e successiva opposizione definita con sentenza n. 2263 del 23/09/2021 di reintegra nel posto di lavoro;
che ha versato in suo favore nei primi mesi dell'anno 2022 i contributi Controparte_2 previdenziali come imposto dalla predetta sentenza, pur in assenza di reintegrazione e/o ripristino de facto del rapporto lavorativo, per il periodo 12/2017–04/2019; che al momento dell'accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione AS e per tutto il periodo di fruizione della stessa
(01/01/2018–29/04/2019), non si è, quindi, affatto concretizzato l'evento – “rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” – posto dall a motivo della pretesa restitutoria, non corrispondendo, CP_1 nei fatti, il detto postumo versamento contributivo del 2022, alla reintegrazione ovvero alla continuazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente ed come, invece, Controparte_2 sbrigativamente supposto dall nel motivare la reiezione del ricorso amministrativo;
che sussiste CP_1 quindi lo stato di disoccupazione “dal 31/12/2017 al 29/04/2019”. Egli ha dedotto, a sostegno dell'azione proposta, la carenza di motivazione (violazione dell'art. 3 L. 241/1990) e l'insussistenza del supposto indebito ovvero l'insussistenza di una “rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” nel periodo “dal 31/12/2017 al 29/04/2019 “ e ha quindi chiesto di “a) annullare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo e/o invalido e/o nullo per carenza di motivazione ovvero per violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e s.m.i.; b) gradatamente, annullare il provvedimento impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o accertare e dichiarare l'insussistenza del supposto “indebito”, non essendosi verificato l'evento posto a motivo dello stesso (“rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”), ovvero l'illegittimità e/o CP_ l'infondatezza della pretesa restitutoria del per cui è causa;
c) vittoria di spese e compensi di lite”.
L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha sostenuto la correttezza del proprio CP_1 operato e ha richiamato la nota amministrativa del 17.1.25 in cui si legge quanto segue: “Il sig Pt_1
ha presentato domanda naspi in data 29/12/2017 su licenziamento del 23.12.2017, la domanda è stata
[...] regolarmente accolta con decorrenza dal 31.12.2017 ed erogata fino a tutto il 29.04.2019. Dalla revisione della domanda naspi e dall'estratto conto che si allega alla presente istruttoria, è emerso però che per il sig Pt_1
è presente contribuzione da lavoro dipendente già a partire dal 01.01.2018 per cui la prestazione erogata e regolarmente percepita risulta totalmente indebita…”. L'istituto dedotto che in caso di annullamento del licenziamento, si ha la ricostituzione giuridica del rapporto di lavoro con effetto ex tunc per cui, con
2 riferimento alla NASPI, l'indennità di disoccupazione deve essere restituita e ha concluso chiedendo
“Voglia l'Ill.mo Giudice, per i motivi suesposti respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con integrale conferma del provvedimento impugnato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In data odierna, scaduto il termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art.1 27 ter c.p.c., la causa è stata decisa con separata sentenza.
La pretesa restitutoria in contestazione trae origine dalla verifica da parte dell del CP_1 versamento da parte del datore di lavoro del ricorrente di contributi da lavoro dipendente in relazione al periodo in cui risulta corrisposta dall'Istituto la NaSpi.
Il trattamento previdenziale in oggetto è stato introdotto, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI, dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22Apre in una nuova scheda, come successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022, con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1); l'indennità è riconosciuta a coloro che abbiano perso involontariamente la propria occupazione a fronte del ricorrere dei seguenti requisiti (art. 3): lo stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181); almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. In merito alla durata, la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi
4 anni. Inoltre, ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (art. 5).
Il Decreto Legislativo n. 22/2015 regola, altresì, le ipotesi di compatibilità della prestazione con il rapporto di lavoro subordinato (art. 9) oppure con lo svolgimento di lavoro autonomo o di impresa individuale (art. 10).
In particolare, con riferimento alla compatibilità con il lavoro subordinato, la normativa dispone che:
• il lavoratore che, durante il periodo di percezione della NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione, ad eccezione del caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tale ipotesi, la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro (art. 9, comma 1);
• il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015),
a condizione che comunichi all - entro 30 giorni dall'inizio dell'attività - il reddito annuo CP_1 previsto e che il datore di lavoro o l'utilizzatore (in caso di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando
3 è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo, oppure assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (art. 9, comma 2);
• il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato part-time che cessi da uno dei rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917), ha diritto - ricorrendo tutti gli altri requisiti - a percepire la NASpI ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015), a condizione che comunichi all entro 30 CP_1 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto (art. 9, comma 3).
Inoltre, va evidenziato che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi
(art. 11):
• perdita dello stato di disoccupazione;
• inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3;
• inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1;
• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
In definitiva, quando si percepisce la AS e si trova un nuovo impegno, questa decade o viene sospesa a seconda dei casi.
Tra gli altri casi, quello considerato dall nella fattispecie in esame, concerne l'ipotesi di CP_1 rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi e/o con un reddito annuo presunto superiore a 8.145 euro, per effetto del quale la prestazione decade con efficacia ex tunc e l procede al recupero di quanto erogato per il periodo in cui sussiste la CP_1 condizione ostativa.
Il ricorrente si è opposto al provvedimento restitutorio ritenendolo carente di motivazione. A tale riguardo, la doglianza è immeritevole di condivisione dal momento che l'atto dell CP_1 enuncia in modo sufficiente la causale addotta dall'istituto. In ogni caso, non sussiste la possibilità di dare accesso dinanzi al giudice ordinario, alle doglianze del procedimento amministrativo e ai vizi dell'atto amministrativo, quale epilogo dell'iter procedimentale al fine di conseguirne l'annullamento. Ed invero, avendo ad oggetto la giurisdizione ordinaria diritti soggettivi, il potere del GO si traduce, laddove accertata la loro violazione, nella disapplicazione dell'atto amministrativo, ai sensi dell'art. 63, 2 ° comma dlgs 165/01. Per l'esercizio in concreto di tale
4 potere è necessario che: a) il provvedimento amministrativo non costituisca l'oggetto della controversia, ma si configuri quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale;
b) il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti (cfr. tra le tante da ultimo
Cass. Sez. U., 25/05/2018, n.13193).
Quanto al merito, il ricorrente riferisce di avere conseguito in sede giudiziale l'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento a lui irrogato da il 23/12/2017, in esito a Controparte_2 procedura ex L. 223/1991 e la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro. Tale statuizione, in difetto di allegazione e prova contraria a suo carico, deve ritenersi definitiva per cui l'obbligazione a carico della società gli avrebbe consentito, laddove da lui voluto, di essere rioccupato alle dipendenze della stessa, in esecuzione dell'ordine giudiziale. Egli allega che il rapporto non si è di fatto ripristinato, che la ha solo versato i contributi per il Controparte_2 periodo 01.01.2018-30.04.2019 (e comunque tardivamente) mentre egli è rimasto disoccupato fino all'assunzione presso la società avvenuta con decorrenza dal Controparte_3
30.04.2019, di cui ha fatto pronta comunicazione all , ai fini della sospensione della NaSpi. CP_1
La tesi del ricorrente secondo cui la legittimità della percezione della NaSpi deriva dalla mancata ricostituzione di fatto del rapporto di lavoro risoltosi ad iniziativa del datore di lavoro, è meritevole di condivisione.
Va al riguardo, richiamata a fini motivazionali, l'ordinanza n. 22850 del 21/07/2022 in cui la
Suprema Corte ha ritenuto che, in caso di accertata illegittimità del licenziamento cui sia seguita CP_ la reintegrazione nel posto di lavoro, “solo per effetto del ripristino del rapporto potrà e dovrà procedere al recupero delle somme indebite non senza ricordare che, se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra anche perché non viene posta in esecuzione la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita”.
I giudici di legittimità, dopo avere richiamato la finalità di sostegno al reddito a cui è preordinata l'indennità di disoccupazione che, “come ripetutamente affermato da questa Corte, ha natura previdenziale e svolge la funzione di fornire nel periodo di involontaria disoccupazione ai lavoratori
(e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 secondo comma della Costituzione”, affermano che il requisito della disoccupazione involontaria viene meno per effetto di un sopravvenuto accertamento giudiziale (della nullità del termine o dell'illegittimità del licenziamento) con conseguente diritto dell a ripetere quanto erogato, nel Controparte_4 caso che “sia ripristinato lo status di lavoratore occupato sotto tutti i profili, anche quello economico”. Nell'ordinanza n. 22850 del 21 luglio 2022, la Cassazione ha ritenuto di dare continuità ai principi già precedentemente sul punto affermati (v. Cass. n. 24950/2021, cit.; n.
28295/2019 e n. 17793/2020) in relazione a fattispecie aventi ad oggetto l'accertamento CP_ negativo della fondatezza della pretesa restitutoria, azionata dall dell'indennità di
5 disoccupazione, stante la identità di ratio ed il generale richiamo contenuto nell'art. 7, co. 12, della legge n. 223/1991 alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. In queste decisioni, una volta richiamato l'art. 45 del R.D. n. 1827/1835, è stato infatti sostanzialmente affermato che “l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968,
n. 103). La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione del art. 38 Cost., comma 2 e che tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore”. L'ordinanza evidenzia che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e come la medesima non sia incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento (v. anche Cass. n. 5850/1998; Cass. n.
4040/1980). Soltanto una volta quindi dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione possono e devono essere chieste in restituzione dall previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non CP_1 potendo, peraltro, le stesse essere detratte, quali aliunde perceptum, dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970 (v. Cass. n. 6265/2000;
Cass. n. 3904/2002; Cass. n. 9109/2007; Cass. n. 9418/2007). In altre parole, se alla pronunzia giudiziale non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è provocato, e giustificato, dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, dovendosi pertanto ritenere comunque involontario.
A fronte di un contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione circa l'interpretazione delle disposizioni sopra richiamate” (riferibile soprattutto a Cass. n. 24645/2023 che per la ripetizione dell'indennità di disoccupazione ritiene sufficiente la sola ricostituzione giuridica del rapporto), le Sezioni Unite, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte, n.
22985/2024, si sono pronunciate con la sentenza del 26 agosto 2025, n. 23876.
In tale pronuncia, le S.U. premettono che “le indennità contro la disoccupazione erano (e sono) previste dall'ordinamento previdenziale solo a favore dei lavoratori che non siano più titolari di un rapporto di lavoro, ossia siano privi di lavoro.42. La protezione nasce per garantire la percezione di un sostegno economico al lavoratore esposto all'alea dell'involontaria disoccupazione, per un periodo ragionevolmente
6 occorrente per la ricerca di un nuovo lavoro;
il principio cardine della tutela assicurativa de qua, come introdotto in origine, presuppone necessariamente che la disoccupazione giuridicamente rilevante discenda dalla mancanza di lavoro connessa alla particolare posizione occupata, dall'assicurato, nel mercato e non da una libera determinazione dello stesso.43. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 45, terzo comma, del r.D.L. n. 1827 del 1935 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1155 del 1936), applicabile ratione temporis alla vicenda all'esame, "L'assicurazione per la disoccupazione ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro"
…49. L'art.1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181 del 2000, ha definito lo stato di disoccupazione come
"la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti": detta disposizione e stata, poi, abrogata ad opera dell'art.34, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 150 del 2015 e sostituita dall'art. 19 del medesimo D.Lgs. n. 150 che recita: "Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo
13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego".
..54. Trattandosi di prestazione previdenziale destinata esclusivamente ai lavoratori che abbiano implementato il sistema attraverso i contributi, vengono in rilievo le decisioni del Giudice delle leggi con le quali si è più volte sottolineato il necessario rispetto del principio di proporzionalità e corrispettività tra contributi versati e prestazioni erogate e il tendenziale riconoscimento al legislatore della possibilità di intervenire con scelte discrezionali, anche peggiorative e retroattive, purché nel rispetto del bilanciamento degli interessi e del principio di ragionevolezza delle scelte legislative (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 116 del 2023, n. 241 del 2019; n. 16 del 2017; 203 del 2016).
55. Il sistema di sicurezza sociale appronta, dunque, misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore privato della retribuzione e il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali alle esigenze di vita dei lavoratori, ex art. 38, secondo comma, Cost. - sia pur nell'indeterminatezza dei parametri di riferimento, nella polarizzazione e nel bilanciamento tra le esigenze/risorse finanziarie dello Stato e valutazione degli strumenti previdenziali per la salvaguardia del tenore di vita del prestatore e della sua famiglia - non consente, giammai, di dubitare che le scelte discrezionali del legislatore soffrano il limite della tutela della dignità umana e della necessaria garanzia di una vita dignitosa (limite valevole anche per le misure previdenziali), oltre che del necessario rispetto dei principi della ragionevolezza e della gradualità.
56. La corretta ricostruzione dell'assetto prefigurato dal legislatore con interventi diretti a neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti pregiudizievoli di eventi che non si è voluto o saputo evitare, si riverbera sull'attuazione stessa dei principi presidiati dall'art. 38, secondo comma, Cost., che prescrive non solo l'astratta previsione ma anche la concreta garanzia dei sussidi contro la disoccupazione.
57. Il sistema di sicurezza sociale previsto dalla Costituzione, il cui carattere essenziale è l'universalità,
è volto a garantire ai lavoratori una tutela di tipo economico e occupazionale: l'una rivolta a sopperire alla mancanza di reddito del lavoratore rimasto privo di occupazione, attenuando le conseguenze dell'evento lesivo;
l'altra, presidio dell'effettività della garanzia costituzionale del diritto al lavoro prevista dagli artt. 4
7 e 35 Cost., diretta a incentivare l'impiego dei soggetti beneficiari nel mercato, rimuovendo, per tale via, la causa dello stato di bisogno.
58. Il sistema prefigurato deve fornire prestazioni idonee, nel complesso, a rendere effettiva la garanzia dell'integrazione sociale, ossia "il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" enunciato nell'art. 3, secondo comma, Cost.
59. La Carta fondamentale impone, invero, che non siano soltanto "preveduti" ma che siano anche
"assicurati" "mezzi adeguati" e pone, al legislatore, uno stringente vincolo di scopo, che non può non orientare anche l'interpretazione della disciplina vigente al cospetto di quanto è implicito nell'articolato complesso di valori e garanzie compresenti nel testo costituzionale.
60. L'ambito ristretto della tutela sociale nel novero degli eventi contenuto nel secondo comma dell'articolo 38 si dipana, tuttavia, in una materia che la Costituzione colloca tra i "rapporti etico-sociali" di cui al titolo primo della parte prima, a rappresentare il necessario completamento dello specifico contesto al quale s'informa lo stesso articolo 38: il diritto alla salute (art. 32), ma anche la tutela della famiglia (artt.
31 e 34, comma 3), l'istruzione (art. 34), la maternità (art. 31, co. 2) e, infine, tra i principi fondamentali, ricordati in apertura del testo costituzionale stesso e, fra altri, e con ancor maggior pregnanza (per i significativi riflessi nella materia in riferimento), il diritto al lavoro
….62. Anche in tale prospettiva si colloca, in tema d'indebito previdenziale non pensionistico,
l'interpretazione più recente del Giudice delle leggi (sentenza n. 8 del 2023) che ha orientato la modulazione dell'obbligazione restitutoria in termini più duttili, annettendo rilievo, da quest'angolo visuale, alle condizioni soggettive dell'accipiens e al legittimo affidamento che questi abbia, a giusta ragione, riposto.
Quanto alla relazione tra rapporto previdenziale e rapporto di lavoro, le Sezioni Unite affermano che:
“…65. Ebbene, ad avviso di queste Sezioni Unite, la soluzione interpretativa dev'essere improntata alla diversità e distinzione tra rapporto previdenziale e rapporto lavorativo - che pur del rapporto previdenziale ne rappresenta il presupposto - e non possono, perciò, predicarsi conseguenze automatiche delle vicende che interessano il rapporto di lavoro sul rapporto previdenziale.
66. L'evento protetto dal trattamento di disoccupazione (sotto forma d'indennità di mobilità come d'indennità di disoccupazione) - si legge in Cass. n. 28295 del 2019 - è la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ossia quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro non riconducibile alla volontà del lavoratore;
la sua funzione è quella di fornire, in tale situazione, ai lavoratori e alle loro famiglie, un sostegno al reddito in attuazione della previsione del secondo comma dell'art. 38 Cost.
..68. Secondo le norme che la disciplinano, la prestazione di disoccupazione è erogata al lavoratore che versa in stato di "disoccupazione involontaria", in presenza di tutti gli altri presupposti, assicurativi e contributivi, previsti dalla legge, e dei quali si è dato atto infra, in ragione di una situazione di fatto - la mancanza di lavoro e di retribuzione, involontaria - cui si connette, per presunzione di legge, una immediata situazione di bisogno che la prestazione vale a tutelare;
e questo a prescindere da qualunque
8 considerazione in ordine alla legittimità del contratto e/o dell'atto che ha determinato la collocazione in mobilità o lo stato di disoccupazione involontaria (v. art. 7, comma 1, legge n. 223 del 1991 e art. 1 e 3, commi 1, alinea, e 2, D.Lgs. n. 22 del 2015).
69. I diversi piani entro i quali operano la tutela previdenziale e la tutela lavoristica sono già stati evidenziati da Cass. n. 28295 del 2019 cit. che, in riferimento all'impugnazione giudiziale del licenziamento, ha ritenuto la relativa azione costituire un diritto, e non un obbligo del lavoratore, sicché l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi al momento dell'atto risolutivo perché, diversamente opinando, si finirebbe per negare la protezione previdenziale al lavoratore che, per qualsivoglia motivo, omettesse d'impugnare un licenziamento pur manifestamente illegittimo. CP_ 70. Dall'autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore assicurato e , nel cui alveo si colloca l'erogazione della prestazione previdenziale, esula ogni eventuale valutazione circa la fondatezza dell'azione coltivata dall'assicurato - d'impugnazione del licenziamento o di nullità del termine di durata del contratto di lavoro - che, ab origine, non esercita alcuna incidenza sul diritto alla prestazione.
71. Ciò che fonda e giustifica l'erogazione della prestazione previdenziale è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finché questa perdura;
l'ordinamento prevede decadenza e/o sospensione e/o riduzione del trattamento quando tale situazione cessi o si attenui perché il lavoratore si è rioccupato (cfr. artt. 9, 10 e 11 D.Lgs. n. 22 cit.).
72. Se l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è la disoccupazione involontaria (Cass. n.
28295 del 2019) che ne costituisce, al contempo, il fatto costitutivo (Cass. n. 9850 del 1998), l'evento protetto della tutela previdenziale e il relativo fatto costitutivo - la condizione di bisogno - non possono venir meno solo perché per effetto della decisione giudiziale, che accerta, come nella specie, la nullità del termine, deve ritenersi mai estinto il rapporto di lavoro (da ultimo, Cass. n. 602 del 2025), rapporto diverso CP_ e distinto dal rapporto previdenziale tra lavoratore e previdenziale.
…83. La tutela della situazione di bisogno volta a neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti pregiudizievoli di eventi incidenti sul rapporto lavorativo che non si è voluto o saputo evitare, attiene al rapporto previdenziale, rapporto autonomo rispetto al rapporto di lavoro e le vicende concernenti quest'ultimo ed il suo svolgimento - in particolare, con riferimento alla tutele apprestate per il ripristino del rapporto - non possono riverberarsi automaticamente sul rapporto previdenziale, a pena d'infirmare la protezione costituzionale della situazione di bisogno effettivamente prodottasi fino al ripristino del rapporto lavorativo e del sinallagma contrattuale.
84. L'articolo 38, che istituisce la garanzia della somministrazione di "mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore", si rapporta necessariamente alla norma di legislazione ordinaria, che, di fatto, quell'articolo rende destinataria del compito di determinare, in concreto, contenuto e sostanza della garanzia che esso enuncia.
85. In altre parole, come pure rimarcato da autorevole dottrina, è il programma tracciato dalla
Costituzione che inequivocabilmente indica come quella promessa di "libertà dal bisogno", costituente l'essenza delle forme di tutela dei diritti sociali, implichi non soltanto la garanzia di ristoro rispetto agli effetti pregiudizievoli dell'evento dannoso che non sia stato possibile evitare, ma, soprattutto, e ancor prima, la "serenità" derivante, di fatto, dalla consapevolezza di poter fondatamente confidare su un efficace
9 sistema di prevenzione nei confronti degli stessi eventi generatori di bisogno.86. Quanto al rischio, paventato dall'ente previdenziale, di ledere il principio della incumulabilità della contribuzione effettiva, dovuta per i periodi di ricostituzione del rapporto di lavoro, con la contribuzione figurativa accreditata per il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione, vale affermare che la contribuzione figurativa cessa nel momento in cui viene erogata quella effettiva e non vi e sovrapposizione tra contribuzione figurativa derivante dalla prestazione previdenziale e contribuzione obbligatoria per effetto del ripristino del rapporto assicurativo sicché la contribuzione figurativa verrebbe cancellata automaticamente ex art. 10 D.P.R. n. 818 del 26.4.1958.87. Così tratteggiata la disciplina della prestazione previdenziale dedotta in causa, va in conclusione affermato che la condizione oggetto di protezione viene meno solo con il ripristino del sinallagma del rapporto lavorativo e della retribuzione, proprio perché, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità, in mancanza della prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato (v. Corte. cost. n. 29/2019; Cass., Sez. Un., n. 2990/2018;
Corte Cost. n. 303/2011; Cass. n. 602 del 2025 cit.); la tutela contro la disoccupazione involontaria non potrà che essere diretta a compensare l'assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore”.
Tali principi possono attagliarsi alla fattispecie in esame, ove durante il periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione AS (01/01/2018–29/04/2019), non si è concretizzato l'evento
– “rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” – posto dall a motivo della pretesa CP_1 restitutoria, non essendosi verificata, a parte il postumo versamento contributivo del 2022, la reintegrazione ovvero alla continuazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente ed CP_2
per cui deve concludersi che sussiste quindi lo stato di disoccupazione dal 31/12/2017 al
[...]
29/04/2019 nel cui ambito si colloca l'indennità NaSpi erogata al ricorrente.
Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, va dichiarata la legittima apprensione dell'indennità di disoccupazione NaSpi dal 31/12/2017 al 29/04/2019 e vanno dichiarati irripetibili gli importi corrisposti dall per tale causale. CP_1
Le spese in ragione della complessità delle questioni trattate e della loro controvertibilità al momento del deposito del ricorso, risolte dalle S.U. in corso di giudizio, si compensano per la metà e per la restante parte sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
dichiara la legittima apprensione dell'indennità di disoccupazione NaSpi dal 01.01.2018 al
29.04.2019 e, per l'effetto dichiara irripetibili gli importi corrisposti dall per tale causale e CP_1 pretesi in restituzione con il provvedimento dell'08/07/2024; liquida le spese in € 3.101,55 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, oltre IVA e CPA con CP_1 attribuzione.
10 Napoli, 26.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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