Ordinanza collegiale 16 dicembre 2024
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 03/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2024, proposto da
DI TO, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Languasco, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, vico Falamonica, 1/13;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’esecuzione
del giudicato derivante dalla seguente decisione del Giudice Ordinario: Sentenza n. 339/2023 pubbl. il 14/04/2023, RG n. 2908/2022 notificata al MIM il 18.7.2023, in giudicato dal 18.7.2023 e comunque perché trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione, non impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 4 ottobre 2024, la signora DI TO agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 339/2023 del 14 aprile 2023 (R.G. n. 2908/2022), nella parte in cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 3.000,00, oltre accessori di legge.
La ricorrente chiede, altresì, che il Ministero sia condannato al pagamento della c.d. “penalità di mora” e che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Si costituiva formalmente in giudizio l’intimato Ministero dell’istruzione e del merito.
Con l’ordinanza n. 879 del 16 dicembre 2024, è stata segnalata alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una questione di possibile inammissibilità del ricorso in quanto proposto in assenza della preventiva notifica del titolo esecutivo e senza aver concesso all’Amministrazione debitrice il termine dilatorio di 120 giorni per poter adempiere spontaneamente al dictum giudiziale.
L’Amministrazione resistente ha depositato una memoria con cui chiede che il ricorso sia indicato inammissibile per le ragioni come sopra rilevate d’ufficio.
Solamente in data 26 gennaio 2025, parte ricorrente ha prodotto i messaggi di notifica a mezzo p.e.c. della sentenza da ottemperare.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, è stata prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e, seppure in limine , la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta il lamentato inadempimento né risulta che abbia comunque provveduto a dare esecuzione in parte qua alla sentenza del giudice ordinario.
In conseguenza, va ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di rilasciare alla ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente, accreditandovi la somma di € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine suddetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Va accolta, altresì, la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta .
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della condotta processuale di parte ricorrente, cagione di appesantimento dell’istruttoria e conseguente protrazione del presente giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 339/2023 del 14 aprile 2023.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione Generale.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO