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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4340/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. TIRINDELLI TAMARA
e
, Controparte_1
con l'avv. TIRINDELLI TAMARA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 679/2024 pubblicata in data 26/09/2024 e passata in giudicato il 28/10/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 27/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 19/09/2024 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13/09/2008 tra i coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
NO (TV) il 09/06/1970, matrimonio trascritto al n. 39, Parte II, Serie A, Anno 2008, del registro degli atti di matrimonio del Comune di NO alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Conegliano (TV), 31015 Conegliano (TV), Via Pastin Santin n. 81 di proprietà della moglie, rimarrà assegnata alla SI.ra , ove quest'ultima continuerà Parte_1
ad abitare insieme alla GL . Persona_1
2 2) verserà a favore di a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1
della GL maggiorenne e non economicamente autosufficiente, , la somma pari Persona_1
ad € 400,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
3) Tutte le spese straordinarie relative alla GL , così come individuate e con le modalità Per_1
descritte dal Protocollo d'intesa vigente a Treviso datato 01.12.2016, saranno suddivise tra i genitori con percentuale pari al 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre fino alla data di scadenza dei finanziamenti intestati alla SI.ra , ossia fino al 31.07.2027. Parte_1
Scaduti i predetti finanziamenti le spese straordinarie della GL saranno ripartite al 50% tra i genitori. Le spese straordinarie, se anticipate da un genitore, andranno rimborsate entro 10 giorni dalla richiesta documentata all'altro genitore;
in tal caso, le ricevute di pagamento fiscalmente detraibili dovranno essere presentate all'altro genitore corrette sotto il profilo fiscale ai fini della relativa detrazione in misura paritaria. Per le restanti spese, per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori dal Protocollo d'intesa vigente a Treviso, qualora questo non pervenisse tramite comunicazione scritta entro tre giorni dalla richiesta, il consenso si intenderà reso e la spesa condivisa.
4) L'assegno unico ed universale per figli a carico, erogato dall' sarà richiesto e permarrà CP_2
nella disponibilità esclusiva della SI.ra nella misura del 100%. Parte_1
5) Le detrazioni relative alla GL saranno ripartite al 50% tra i genitori. Per_1
6) I coniugi - che si danno vicendevolmente atto di non vantare pretese l'uno nei confronti dell'altro per assegni di mantenimento per cui non sussistono i presupposti e a cui comunque rinunciano - con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'adempimento di tutte le previsioni di cui ai punti precedenti, dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico – patrimoniale tra di loro intercorso e non avranno altro da pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo o ragione.
3 7) Le spese legali relative alla presente procedura sono integralmente a carico del marito _1
.
[...]
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 27/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4340/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. TIRINDELLI TAMARA
e
, Controparte_1
con l'avv. TIRINDELLI TAMARA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 679/2024 pubblicata in data 26/09/2024 e passata in giudicato il 28/10/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 27/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 19/09/2024 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13/09/2008 tra i coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
NO (TV) il 09/06/1970, matrimonio trascritto al n. 39, Parte II, Serie A, Anno 2008, del registro degli atti di matrimonio del Comune di NO alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Conegliano (TV), 31015 Conegliano (TV), Via Pastin Santin n. 81 di proprietà della moglie, rimarrà assegnata alla SI.ra , ove quest'ultima continuerà Parte_1
ad abitare insieme alla GL . Persona_1
2 2) verserà a favore di a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1
della GL maggiorenne e non economicamente autosufficiente, , la somma pari Persona_1
ad € 400,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
3) Tutte le spese straordinarie relative alla GL , così come individuate e con le modalità Per_1
descritte dal Protocollo d'intesa vigente a Treviso datato 01.12.2016, saranno suddivise tra i genitori con percentuale pari al 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre fino alla data di scadenza dei finanziamenti intestati alla SI.ra , ossia fino al 31.07.2027. Parte_1
Scaduti i predetti finanziamenti le spese straordinarie della GL saranno ripartite al 50% tra i genitori. Le spese straordinarie, se anticipate da un genitore, andranno rimborsate entro 10 giorni dalla richiesta documentata all'altro genitore;
in tal caso, le ricevute di pagamento fiscalmente detraibili dovranno essere presentate all'altro genitore corrette sotto il profilo fiscale ai fini della relativa detrazione in misura paritaria. Per le restanti spese, per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori dal Protocollo d'intesa vigente a Treviso, qualora questo non pervenisse tramite comunicazione scritta entro tre giorni dalla richiesta, il consenso si intenderà reso e la spesa condivisa.
4) L'assegno unico ed universale per figli a carico, erogato dall' sarà richiesto e permarrà CP_2
nella disponibilità esclusiva della SI.ra nella misura del 100%. Parte_1
5) Le detrazioni relative alla GL saranno ripartite al 50% tra i genitori. Per_1
6) I coniugi - che si danno vicendevolmente atto di non vantare pretese l'uno nei confronti dell'altro per assegni di mantenimento per cui non sussistono i presupposti e a cui comunque rinunciano - con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'adempimento di tutte le previsioni di cui ai punti precedenti, dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico – patrimoniale tra di loro intercorso e non avranno altro da pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo o ragione.
3 7) Le spese legali relative alla presente procedura sono integralmente a carico del marito _1
.
[...]
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 27/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi
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