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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3434 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 16.6.2025 tra cod. fisc. ,), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, , domi- Parte_2 ciliata presso l'avv. Maurizio Parisi (p.e.c.: , Email_1 che la rappresenta e difende per procura speciale alle liti in atti;
-appellante – appellata incidentale e
(cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del liquidatore pro tempore, (cod. Controparte_2 Controparte_3 fisc. ), (cod. fisc. CodiceFiscale_1 Parte_3
, (cod. fisc. C.F._2 Parte_4 C.F._3
) E (cod. fisc ), in persona
[...] Controparte_4 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domici- CP_5 liati in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell'avv. Ales- sandro Picozzi, che li rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore deposi- tata in data 31.12.2024;
-appellata - appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “VOGLIA Parte_1
l'Ecc.ma Corte D'Appello di Roma: 1) preliminarmente dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione;
2) sempre in via preliminare disporre l'immediata sospensione dell'esecu- zione e/o l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, da rendere inaudita alte-ra parte stante l'estrema urgenza;
3) in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibili, improcedibi- li, infondate, prescritte e comunque rigettare le domande attrici;
4) condannar n persona del legale rappresentante Controparte_1 [...]
, con socio uni-co, CP_6 CP_7 Parte_4 CP_4 al pagamento integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”; per Controparte_8 Parte_3 Controparte_9 CP_4
a socio unico ““Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza
[...] ed eccezione disattesa, in via preliminare,
-dichiarare l'inammissibilità del I motivo di gravame formulato da parte appellante per violazione del principio di cui all'art. 345 c.p.c.; nel merito,
-rigettare integralmente l'appello avversario, con conferma della sentenza gravata, in ognuno dei capi impugnati dall CP_10
in accoglimento dell'appello incidentale,
-riformare la sentenza nella parte relativa alla pronuncia sulla domanda di risarcimento danni e di cancellazione della segnalazione dalla Centrale Rischi
(pag. 11) e, per l'effetto:
-condannare l'Istituto di credito appellante al risarcimento dei danni patri- moniali e non patrimoniali subiti e subendi d a respon- Controparte_11 sabilità limitata e dai Sigg nella misura che la Corte CP_3 Pt_3 Parte_4 di appello riterrà equo liquidare ex art. 1226 c.c.;
-condannare la banca convenuta all'immediata cancellazione e/o rettifica della segnalazione “a sofferenza” in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia a danno della , accertatane e dichiaratane l'illegittimità alla luce CP_1 delle risultanze della perizia eseguita in primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 28.3.2017, la Controparte_1
e la prima quale debitrice Controparte_3 Parte_3 Parte_4 principale e gli altri quali fideiussori di questa, hanno convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Roma la chie- Parte_1 dendo che fosse accertato, con riguardo al conto corrente n. 2543243 e ai conti anticipi n. 50800909.69 e n. 57818410.08, l'illegittima applicazione di interessi usurari e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli stessi, l'av- venuta applicazione di commissioni, spese, oneri e valute non dovuti, e quindi che la banca convenuta fosse condannata al pagamento in favore della società correntista della somma di € 92.912,29 o della diversa somma even- tualmente accertata, oltre al risarcimento del danno e alla cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata presso la Centrale Rischi. Si è costituita nel giudizio di primo grado la Parte_1
eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dei
[...] [...]
e, quindi, contestando le domande proposte nei suoi confronti dagli Pt_5 attori, concludendo, nel merito, per il rigetto delle stesse.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 8244/2020 pubblicata in data 8.6.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) accerta il saldo del conto corrente n. 2543242 aperto presso la banca convenuta dalla
[...] alla data del 30/6/16, in € 97.032,41, a credito della correnti- CP_1 sta;
2) condanna la al pagamento in Parte_1 favore della della somma di € 97.032,41, oltre interessi Controparte_1 dalla data della domanda;
3) condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese del presente giudizio, che liquida per l'intero in € 13.000,00, per compensi, e € 759,00, per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la svolgendo i motivi riportati di seguito Parte_1
e concludendo come in epigrafe.
3 In data 29.7.2020 parte appellante ha depositato istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., su cui è stato instaurato il contraddittorio con la parte appellata e che è stata ac- colta dalla Sezione Feriale di questa Corte con ordinanza pubblicata in data 13.8.2020.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio, con comparsa di costitu- zione e risposta in appello depositata in data 27.4.2021, la CP_1
e la
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_4 CP_4
(quest'ultima resasi cessionaria del credito con contratto a rogito del notaio di Roma del 23.6.2020), i quali hanno contestato le censure Persona_1 svolte dall'appellante, concludendo per il rigetto dell'impugnazione. Le parti appellate hanno altresì formulato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado sia nella parte in cui non è stata accertata e dichiarata l'illegit- timità della segnalazione alla Centrale Rischi effettuata dalla banca appel- lante sia per avere rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado dalla società correntista e dai suoi fideiussori.
2. Con il primo motivo di appello principale la Parte_1 censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale
[...] di Roma ha ritenuto ammissibile la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposta dagli attori nel primo grado di giudizio sebbene alla data del 28.3.2017, quella di notifica dell'atto di citazione, i rapporti controversi fossero ancora in corso. In particolare, l'appellante principale, rilevato che il rapporto di conto corrente ha avuto termine in data 29.3.2017, come da comunicazione inoltrata alla correntista in data 30.5.2017, ha dedotto che la domanda di ripetizione è inammissibile in quanto la non Controparte_1 ha provato le movimentazioni afferenti al periodo dal 30.6.2016 al
29.3.2017. Il motivo non è fondato.
2.1. Come hanno ritenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sen- tenza n. 24418/2010 del 2.12.2010) “«a fronte delle annotazioni registrate in conto, il correntista, che si avvede della loro illegittimità, può naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del
4 conto stesso, «ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo». In questa essenziale enunciazione di principio si riflettono due argomenti, pure rinvenibili nelle motivazioni del citato arresto delle SS.UU., che facilitano oltremisura la com- prensione delle ragioni per le quali in corso di rapporto il correntista può avere diritto solo alla rettificazione delle poste di conto e non già alla resti- tuzione delle somme indebitamente percette dalla banca perché lucrate in applicazione di clausole nulle: il primo è che l'azione di ripetizione nell'inde- bito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento patrimoniale che ha luogo dal solvens all'accipiens, e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento possa ritenersi giustificato in base al diritto;
il secondo argomento mette in chiaro la natura e la funzione dei rapporti bancari regolati in conto corrente e si ricava dal precetto espresso dall'art. 1823, comma 1, cod. civ., giusta il quale "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad an- notare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto". Argomenti, alla luce dei quali, volendo fissare una prima generalissima conclusione, si potrebbe dire che, poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un paga- mento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili.
4. Questa prima affermazione non è tuttavia rigidamente preclusiva in ordine alle iniziative che il correntista, in vigenza del rapporto di conto corrente, può comunque assumere a tutela delle proprie ragioni.
5. A tal riguardo si è intanto più volte rimarcato – da ultimo con Cass. 3310/24 – che il correntista, perciò legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo, ha certo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione;
interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile «in almeno tre direzioni»: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione 5 dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allor- quando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito.
6. Ma v'è di più, dato che, a stretto rigore – ed intendendosi, in ogni caso, bene sui limiti della sua proponibilità – neppure l'azione di ripetizione può ritenersi inibita al correntista in corso di rapporto. Si è infatti di recente af- fermato da Cass. 4214/24 – emendando sul punto il discorde indirizzo se- guito dal decidente di merito, che si era pronunciato, con riguardo ad un contratto di apertura di credito, per l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente, non essendo ravvi- sabile, prima della chiusura, un pagamento – che, alla stregua delle conclu- sioni a cui sono pervenute le SS.UU. con il citato arresto del 2010, anche su questo terreno non si rende irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, distinzione, com'è noto, valorizzata dalle SS.UU. ai fini di determinare una diversa decorrenza della prescrizione. Richiamata perciò la detta distinzione – secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico le rimesse c.d. solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato, mentre hanno natura c.d. ripristinatoria, le rimesse che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo – si è osservato che «non è esatto parlare in generale di pagamenti solo dopo la chiusura del conto», giacché questa eventualità si appalesa solo nel caso in cui le rimesse abbiano natura ripristinatoria. Ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto scoperto, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rap- porto, il che non esclude che, anche in costanza di rapporto, il correntista possa esercitare l'azione di ripetizione, giustificandosi questo asserto ap- punto sul presupposto – cui già si è fatto cenno per l'innanzi – che ci si trovi in presenza di un pagamento.
7. È bene però intendersi sulla portata di quest'ultima affermazione. Va, in- fatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza (…) sono esigibili solo i saldi reciproci. Dunque, se non è dubitabile che in considerazione della natura 6 solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pa- gamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla resti- tuzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è influente il prin- cipio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al con- cetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo – il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione re- stitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pre- tesa” (così Cass. civ., Sez. I, 16.5.2024, n. 13586, la cui motivazione viene riportata per il suo essere esaustiva, nonché perché chiarisce come debba essere inteso quanto statuito con Cass. civ. Sez. I, 15.2.2024, n. 4214, e quindi con Cass. civ., Sez. I, ord. 24.4.2024, n. 11056, che potrebbero dare adito a qualche dubbio in ordine all'ammissibilità di una condanna al paga- mento dell'indebito in presenza di conto aperto, come ha fatto il giudice di primo grado).
2.2. Ciò osservato, nel caso in esame il Tribunale di Roma ha ritenuto che
“Non essendo in contestazione che il conto corrente non sia più in essere, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell
[...] della detta somma, corrispondente agli importi illegittimamente CP_1 percepiti nel corso del rapporto, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, trattandosi di debito di valuta”.
Quanto statuito dal giudice di prime cure non merita censura in quanto, come documentato in atti, il rapporto di conto corrente n. 2543243 era invero già chiuso alla data di introduzione del giudizio e con la documentazione 7 depositata è stato provato lo svolgimento del rapporto fino alla sua chiusura, diversamente dunque da quanto dedotto da parte appellante.
2.3. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione e risposta del 27.6.2017, l'Istituto di credito convenuto ha depositato una pluralità di comunicazioni inoltrate dalla stessa alla società correntista e ai suoi garanti, dalle quali è possibile evincere che in data 27.12.2016 la Pt_1 odierna appellante aveva provveduto ad esercitare il proprio diritto di re- cesso da tutti i rapporti intrattenuti con la correntista e alla formale segna- lazione della società correntista alla Centrare Rischi, disponendo il passaggio a sofferenza della posizione. In particolare, con la raccomandata del
27.12.2016, avente come oggetto “Comunicazione trasferimento a Conten- zioso”, la ha comunicato di avere Parte_1 provveduto “alla revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comun- que al recesso dei rapporti da Voi intrattenuti con la nostra ”, dando Pt_1 peraltro avviso alla correntista di avere già provveduto a classificare la posi- zione a sofferenza, anche ai fini della segnalazione al servizio di Centralizza- zione dei Rischi (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). Inoltre, con successiva raccomandata del 30.5.2017 la
[...] riconosce di avere comunicato alla corren- Parte_1 tista di avere revocato tutti gli affidamenti concessi, nonché di avere receduto da ogni rapporto intrattenuto con la correntista a fare data dal 27.12.2016 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
Dal tenore letterale delle comunicazioni sopra riportate risulta evidente come la chiusura del conto corrente n. 2543243, e il passaggio “a sofferenza” dello stesso, sia avvenuto in data 27.12.2016, contestualmente all'esercizio del diritto di recesso da tutti i rapporti in essere tra le parti, e che in data 30.5.2017 la appellante ha sì comunicato alla di Pt_1 Controparte_1 avere provveduto a chiudere il conto corrente in data 29.3.2017, ma su tale conto la correntista non poteva più operare in ragione dell'avvenuto recesso della a fare data dal 27.12.2016, Parte_1 circostanza ribadita in tale comunicazione del 30.5.2017, e al contestuale passaggio a sofferenza.
In altri termini, i rapporti dare/avere tra le parti vanno riguardati al momento del recesso della dal rapporto di conto corrente e del passaggio a Pt_1
8 sofferenza, quindi al 27.12.2016, e non al momento della chiusura del rap- porto di conto corrente, al 29.3.2017. 2.4. Il passaggio a sofferenza del conto comporta, in maniera automatica, l'apertura di un conto, chiamato “conto a sofferenza”, nel quale vengono registrate tutte le operazioni di dare/avere tra il cliente e la Da ciò Pt_1 consegue, dunque, che al correntista non è consentito di effettuare alcuna movimentazione, atteggiandosi quindi come mera evidenza contabile. Soprattutto, il rapporto di conto corrente, una volta passato a sofferenza, è chiuso in quanto tale, a seguito del recesso della banca, e sullo stesso ven- gono annotate – in buona sostanza – esclusivamente le spese e gli interessi successivi alla “chiusura” del conto corrente bancario, che per definizione presuppone per la sua esistenza la possibilità per il cliente di operare sullo stesso. Quello che è stato chiuso dalla Parte_1 il 29.3.2017 è allora il conto corrente “a sofferenza”, non il conto corrente bancario n. 2543243, che risulta essere non più operativo dal 27.12.2016. È di tutta evidenza, allora, che – diversamente da quanto dedotto da parte appellante – la correntista non era onerata dal documentare lo svolgimento del rapporto fino alla chiusura del conto c.d. “a sofferenza”, e che in man- canza non sarebbe stato possibile per la (non l'esercizio Controparte_1 dell'azione di ripetizione, come si è detto sopra, ma) la condanna della Pt_1 alla ripetizione di indebito. Di contro, qualora la Banca convenuta-attrice in riconvenzionale avesse voluto far valere anche le annotazioni effettuate sul conto “a sofferenza”, ontologicamente diverso dal conto corrente bancario che era in essere tra le parti, e fin alla chiusura di tale diverso conto, sarebbe stato onere della stessa provare le scritturazioni effettuate sullo stesso.
Non può essere condivisa, quindi, la tesi sostenuta dall'appellante per cui il conto corrente intestato alla fosse ancora aperto al mo- Controparte_1 mento della notificazione dell'atto di citazione da parte di tale società (e dei suoi fideiussori) in ragione della natura e delle conseguenze tipicamente at- tribuite all'operazione di passaggio a sofferenza dei rapporti controversi, che escludono di ritenere che, alla data di notificazione dell'atto di citazione del 28.3.2017, i rapporti tra le parti fossero ancora in essere. Ciò in quanto, come si è detto sopra, con il passaggio sofferenza del conto del 27.12.2016, era precluso al correntista di operare ulteriori movimentazioni sul conto sul quale, tuttalpiù, potevano essere addebitati unicamente interessi passivi
9 relativi a tale ulteriore rapporto, per quanto lo stesso è in relazione e in continuità con il conto corrente n. 2543243. Peraltro, la odierna appellante neanche ha allegato che successiva- Pt_1 mente al suo recesso, alla data del 27.12.2016, e fino alla chiusura del conto
“a sofferenza”, su quest'ultimo siano stati addebitati alla correntista interessi passivi. Circostanza che la avrebbe Parte_1 dovuto poi provare mediante il deposito di estratti conto “a sofferenza”, il cui deposito certamente non rappresenta certo un onere a carico della cor- rentista quanto piuttosto della stessa Ciò anche in quanto, a seguito Pt_1 del passaggio a sofferenza del conto, viene meno l'obbligo in capo all'Istituto di credito di documentare, mediante comunicazione degli estratti conto alla correntista, l'andamento del rapporto. Conclusivamente su tale motivo di appello, in ragione della particolare natura assunta dal conto corrente in essere tra la Parte_1
e la a seguito del passaggio a sofferenza di tale
[...] Controparte_12 rapporto, avvenuto antecedentemente all'instaurazione del contraddittorio, condivisibilmente il Tribunale di Roma ha ritenuto ammissibile la domanda di ripetizione delle somme addebitate alla società attrice, odierna appellata, in quanto chiuso alla data di introduzione del giudizio di primo grado, senza che assumesse rilevanza la mancata prova da parte della correntista di even- tuali annotazioni su tale conto successive al passaggio dello stesso a soffe- renza.
3. Con il secondo motivo di appello principale si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto la mancanza di una regolare pattuizione in forma scritta delle condizioni economiche che hanno regolato i rapporti di anticipazione in essere tra le parti. Al riguardo, la
[...] deduce che “l'anticipazione, realizzata nella Parte_1 prassi bancaria mediante la movimentazione di due o più conti correnti di corrispondenza, costituisce nella sostanza un unico rapporto senza soluzione di continuità; questi conti non danno luogo ad autonomi rapporti di conto corrente, ovvero non incidono sulla sostanziale unitarietà del rapporto banca cliente a mezzo di un unico conto corrente eventualmente integrato, poi, al suo interno da più conti ausiliari”. E che “Ha errato pertanto il tribunale a ritenere mancante la pattuizione in forma scritta delle condizioni economiche
10 che hanno regolato i rapporti di anticipazione, essendo quelle specificamente e numericamente indicate nei contratti 15.9.2008 e 22.9.2008”.
Il motivo non è fondato.
3.1. Nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto tran- sitorio ad esso collegato, denominato frequentemente nella prassi come "conto anticipi su effetti salvo buon fine", o con altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti pos- sono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, ma pos- sono anche essere del tutto indipendenti.
Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto anticipi non esprime una po- sizione debitoria autonoma, e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, per cui non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto ove fondata su di uno solo di detti conti. Ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo con- Pt_1 cernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “sovente i conti in que- stione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evi- denza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente: l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette Pt_1 anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. Il conto anticipi costituisce, in tali ipotesi, soltanto uno strumento accessorio e fun- zionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza con- tabile, con conseguente inscindibilità dello stesso rispetto al conto corrente di corrispondenza” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 5.4.2022, n. 14321).
Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata
11 come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del c.d. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimbor- sato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a de- bito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza.
3.2. Ciò preliminarmente e opportunamente chiarito, nel caso all'esame di questo giudicante, con l'elaborato depositato in data 17.5.2019 il consu- lente tecnico d'ufficio nominato ha rappresentato che “Non risulta presente in atti copie dei contratti dei conto anticipi n. 57818410.08 e n. 50800909.69 e copia del contratto di affidamento, pertanto la scrivente ha potuto accertare: che dalla visura della Centrale dei Rischi il conto corrente ordinario risulta affidato per euro 200.000,00 fino al 31.12.2013; nei tri- mestri successivi al 31.12.2013 l'affidato è dato dalla media degli affida- menti mensili rilevati dalla visura della Centrale dei Rischi;
che non sono pre- senti in atti i contratti dei conto anticipi da cui risultano le condizioni con- trattuali;
pertanto il CTU ha proceduto alla rideterminazione del saldo finale rettificando sul conto ordinario la differenza tra le competenze originarie e quelle ricalcolate”.
Parte appellante, pur affermando che le pattuizioni convenute nel rapporto di conto corrente debbano intendersi applicabili anche a tutte le operazioni di anticipazione, ha omesso di provare – e, invero, ancora prima di allegare
– l'esistenza di un collegamento funzionale tra i rapporti di anticipazione ed i portanti contratti di conto corrente. Non è allora possibile ritenere che si rientri nella prima fattispecie sopra descritta, dovendosi allora ritenere che i rapporti a cui si fa riferimento fossero del tutto autonomi.
Inoltre, e invero in via del tutto assorbente, anche a voler ritenere esistente un collegamento funzionale tra i rapporti afferenti ai conti anticipi controversi ed il contratto di conto corrente di corrispondenza intestato alla CP_12
questo non vale a superare l'esistenza del vizio di nullità del conto
[...] anticipi su fatture per carenza di forma scritta ai sensi dell'art. 117 T.U.B. come ha ritenuto il giudice di primo grado.
In altri termini, anche qualora i due rapporti di anticipazione che erano in essere tra le parti fossero stati funzionalmente collegati al conto corrente n. 2543243, in ogni caso dovevano essere stipulati per iscritto dalle parti. In- fatti, “per quanto concerne il requisito della forma scritta ex art. 117 TUB, è
12 ammissibile un'attenuazione dello stesso purché nel "contratto madre" (conto corrente) siano indicate le condizioni economiche cui sarà assoggettato il "contratto figlio" (conto anticipi). In particolare, attraverso apposite clausole del contratto di conto corrente possono essere validamente disciplinate le condizioni applicabili ai conti accessori relativamente alla misura degli inte- ressi, alla loro capitalizzazione e alle spese, senza necessità di ulteriori spe- cifiche pattuizioni scritte” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.3.2024, n. 5565).
Non merita censura, pertanto, la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che, “Come risulta dalla documentazione prodotta dagli attori e la banca non ha contestato espressamente, infatti, il contratto di affidamento e i contratti di apertura dei conti anticipi contenenti l'espressa indicazione dei saggi pat- tuiti non sono stati consegnati alla correntista, nonostante la richiesta dalla stessa effettuata prima dell'introduzione del giudizio ai sensi dell'art. 119 TUB, con la conseguenza che, correttamente, il CTU ha svolto i conteggi ri- chiestigli sul presupposto della mancata pattuizione in forma scritta di tali condizioni economiche. La stessa necessità di sostituire il tasso convenzio- nale applicato dalla banca con quello indicato dal citato art. 117 TUB, così come l'impossibilità di conteggiare spese e oneri ulteriori, ricorre con ri- guardo agli interessi passivi e alle altre competenze maturate sui conti anti- cipi e addebitate sul conto corrente, dovendosi prendere atto dell'inesistenza di espresse pattuizioni in forma scritta al riguardo, per le ragioni sopra espo- ste”.
4. Con il terzo motivo di appello principale si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto di escludere dalla rielaborazione del rapporto di conto corrente le commissioni di massimo scoperto pattuite in quanto “dopo il 2009, la banca non ha comunicato alla correntista alcuna variazione rela- tiva all'adeguamento alla normativa sopravvenuta, con conseguente neces- sità di escludere dal conteggio ogni relativa commissione applicata dalla banca”. In particolare, l'appellante sostiene l'inapplicabilità al contratto di conto corrente per cui è causa della disciplina in tema di c.m.s. per come modificata nel 2009, in quanto il contratto è stato stipulato prima dell'en- trata in vigore della legge n. 2/2009; e che “Sino all'anno 2009 il fonda- mento e la natura giuridica della commissione di massimo scoperto sono stati rinvenuti nell'esigenza di riconoscere alla banca un compenso per un servizio dalla stessa prestato. La CMS costituisce la controprestazione per la 13 messa a disposizione di una somma di denaro cui accede il rischio della mancata restituzione”.
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. Come ha ritenuto il giudice di primo grado, operando una disamina di tutte le modifiche normative susseguitesi, con la legge n. 2/2009, primo intervento organico riferito alla commissione di massimo scoperto, è stata definitivamente attribuita validità ed efficacia a tale istituto laddove conforme ai dettami di legge e purché parametrato all'entità del fido concesso, riba- dendosi la necessaria indicazione di detta commissione in apposita clausola del contratto, con aliquota da addebitarsi con riferimento all'ammontare del fido concesso, e non già alla somma in concreto utilizzata dal correntista. In particolare, l'art.
2-bis del decreto-legge 29.11.2008, n. 185, convertito dalla legge 28.1.2009, n. 2, prevede che “I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono ade- guati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”.
Immediatamente dopo l'entrata a regime della suddetta disciplina e scaduto il termine per l'adeguamento dei contratti in corso (giugno 2009), vi è stata un'integrazione normativa. Infatti, con l'art. 2, co. 2, del d.l. 1°.7.2009, n.
78, convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1, della legge n. 102/2009, è stato integrato il disposto della previsione normativa suddetta, preveden- dosi che “L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”.
Detta disciplina è stata nuovamente modificata, prima con il d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, il cui art. 27-bis ha comportato l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art.
2-bis della legge n. 2/2009, poi con d.l. 24.3.2012, n. 29, convertito con modificazioni
14 dalla legge 18.5.2012, n. 62, con cui si è proceduto alla modifica tanto dell'art. 27-bis quanto dell'art. 117-bis T.U.B.
4.2. Richiamata l'evoluzione normativa in tema di c.m.s., il Tribunale di Roma ha affermato che “il CTU ha correttamente escluso dal conteggio le commis- sioni di massimo scoperto applicate sulla somma di volta in volta utilizzata fino al 30/6/09, in considerazione della contrarietà alla causa individuata dalla giurisprudenza e al disposto di legge relativo alla previsione di una base di calcolo costituita dalla somma utilizzata, anziché dalla somma messa a disposizione dalla banca, e, essendo risultato che, in concreto, la banca ha applicato le commissioni successive senza attenersi alle disposizioni previste dalla normativa citata, anche le commissioni applicate successivamente”. Ciò in quanto, con l'elaborato peritale depositato in data 17.5.2019, il c.t.u. ha rilevato che la banca convenuta, odierna appellante, “non ha fornito prova dell'avvenuta tempestiva comunicazione al correntista di variazione ex art. 118 TUB il CTU ha proceduto alla rideterminazione del saldo del rapporto in contestazione espungendo gli addebiti per CMS e commissioni sull'affida- mento” (v. pagg. 26 e 27).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha correttamente riscontrato che la banca appellante non si è adeguata alle prescrizioni normative richiamate per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conver- sione 28.1.2008 n. 2, non avendo comunicato alla correntista l'avvenuta modifica del regime applicabile in tema di commissioni di massimo scoperto, e avendo il c.t.u. riscontrato la “contrarietà alla causa individuata dalla giuri- sprudenza e al disposto di legge relativo alla previsione di una base di cal- colo costituita dalla somma utilizzata, anziché dalla somma messa a disposi- zione dalla banca, e, essendo risultato che, in concreto, la banca ha applicato le commissioni successive senza attenersi alle disposizioni previste dalla nor- mativa citata, anche le commissioni applicate successivamente”. Da ciò è di- sceso, dunque, un illegittimo addebito della somma di € 4.886,67 per il periodo dal 30.9.2008 al 30.6.2009 a titolo di c.m.s., non dovuta in quanto posta in violazione della prescrizione normativa citata.
4.3. Ciò ritenuto, questo giudicante deve osservare che dalla documenta- zione in atti non risulta provato che la banca appellante abbia dato seguito all'obbligo di comunicazione alla società appellata di tali variazioni, come era
15 suo onere, e invero dalle difese svolte dall'Istituto di credito sia in primo grado che in sede di gravame non è stato anche solo allegato il rispetto di tale onere.
Ne consegue che quanto statuito dal giudice di primo grado con riguardo all'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto, per l'importo suddetto, non merita censura.
5. Con il quarto motivo di appello principale la Parte_1 censura la sentenza di primo grado laddove è stata disposta la
[...] sostituzione ai sensi dell'art. 117 T.U.B. del tasso applicato dalla Pt_1 avendo il giudice di prime cure ritenuto che “il contratto di conto corrente, sicuramente assistito da affidamento fin dall'apertura, conteneva soltanto l'indicazione del saggio degli interessi dovuti dalla correntista in caso di sco- perto di conto che superasse il limite dell'affidamento concesso, mentre per gli interessi intrafido nessuna espressa pattuizione risulta formalizzata, con conseguente nullità della relativa previsione, come previsto dall'art. 117 TUB, e necessità di sostituire il tasso extralegale applicato dalla banca con quello previsto dalla stessa norma”.
Secondo la appellante il giudice di primo grado, sostenendo che il Pt_1 contratto di conto corrente fosse assistito da affidamento fin dall'apertura – seppure in mancanza di prova dell'avvenuta concessione di affidamenti – avrebbe così ritenuto esistente un c.d. affidamento di fatto, tuttavia ritenuto inammissibile secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Da tale erroneo assunto del Tribunale di Roma sarebbe discesa – secondo parte appellante – l'illegittima rielaborazione delle condizioni eco- nomiche del rapporto ai sensi dell'art. 117 TUB. E ciò nonostante “i contratti versati in atti regolano compiutamente anche i tassi di interesse ultralegale”, ben potendosi applicare al rapporto controverso le condizioni economiche previste dai contratti stipulati dalle parti in data 15.9.2008 e 22.9.2008.
Il motivo non è fondato.
Dalle stesse difese svolte dall'odierna appellante non risulta contestata la conclusione di un contratto di affidamento tra le parti – anche perché è dall'instaurazione di un rapporto di affidamento che deriverebbe l'applica- zione di commissioni di massimo scoperto, che parte appellante ha dedotto essere state legittimamente applicate con il precedente motivo di appello –
16 quanto piuttosto che l'affidamento sia stato concesso, come ritenuto dal Tri- bunale di Roma, sin dall'apertura del rapporto di conto corrente. Invero, in sede di consulenza tecnica d'ufficio, inviata la bozza dell'elaborato peritale ai consulenti di parte nominati, il consulente della Banca convenuta, odierna appellante, ha trasmesso le proprie osservazioni alla Parte_1
rappresentando, tra l'altro, anche la circostanza per cui “non
[...] esiste alcuna pattuizione riguardante il tasso intrafido, in presenza di un af- fidamento la cui esistenza è pacifica”.
L'art. 117 T.U.B., infatti, stabilisce che, in mancanza di pattuizione scritta in ordine ai tassi di interesse applicabili al rapporto bancario, si applicano i tassi sostitutivi previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, condivisibilmente il c.t.u., e quindi il giudice di primo grado, ha ritenuto che
“in merito alla pattuizione esclusivamente del tasso per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati, pertanto, la scrivente ha quindi provveduto a ricalco- lare gli interessi passivi intrafido al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10) come richiesto dal quesito al punto B.2)” (v. elaborato peritale depositato in data 17.5.2019 - pag. 29).
6. Con l'ultimo motivo di appello principale si censura la sentenza di primo grado laddove ha condannato la al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore degli odierni appellati, attori in primo grado.
A ben considerare, parte appellante in via principale non censura la statui- zione in ordine alle spese di lite in sé, ma piuttosto deduce che, poiché la decisione di primo grado merita riforma in ragione dei precedenti motivi di appello svolti dalla stessa, allora debba essere riconsiderata anche la statui- zione delle spese di lite. E ciò, dunque, ai sensi dell'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n.
15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
17 Come si è detto sopra, le censure svolte dalla Banca appellante non meritano accoglimento e, dunque, anche la statuizione assunta in ordine alle spese di lite non deve essere riformata in ragione dell'accoglimento delle stesse.
7. Con il primo motivo di appello incidentale la Controparte_1 CP_3
e la censura la sentenza
[...] Parte_3 Parte_4 CP_4 di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di ac- certamento dell'illegittimità dell'avvenuta segnalazione della società corren- tista alla Centrale Rischi e, quindi, la domanda di cancellazione della segna- lazione. In particolare, parte appellante in via incidentale sostiene che l'ille- gittimità della segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d'Italia sarebbe evidente in ragione della fondatezza delle contestazioni ar- ticolate dalla società correntista, come emergenti – non solo, e non tanto, dalla perizia di parte, quanto soprattutto – dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di giudizio di primo grado, e dall'accogli- mento della domanda proposta da parte attrice. Il motivo non merita accoglimento.
Parte appellante in via incidentale ritiene che il Tribunale di Roma, a seguito dell'accertamento operato dal c.t.u., e quindi dal giudice di primo grado, della fondatezza delle domande di primo grado, avrebbe dovuto rilevare an- che l'illegittimità della segnalazione “a sofferenza” alla Centrale rischi ope- rata dalla disponendone la can- Parte_1 cellazione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il ti- tolare di un conto corrente o la parte di un contratto di finanziamento può essere oggetto di segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia quando, sulla base di una valutazione da parte dell'intermediario riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, si riscontri una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord.
6.12.2009, n. 31921; Cass. civ., Sez. I, 16.12.2014, n. 26361). Al contrario, la semplice crisi di liquidità, ma comunque recuperabile, non legittima la se- gnalazione da parte della banca.
18 La segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia diviene, dunque, un'at- tività imposta agli intermediari abilitati, che, se omessa, comporta la respon- sabilità dell'intermediario medesimo, oltre che l'irrogazione di sanzioni am- ministrative e pecuniarie. Con riferimento alla natura dei rischi che devono essere censiti, la normativa di riferimento all'epoca vigente prevedeva che
“gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni: - la somma dell'accordato ovvero quella dell'utiliz- zato del titolo dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 30.000 €; (…)” (così Capitolo II, Sezione III, art. 1, Circolare n. 139/1991). La medesima disciplina considera “inadempimenti persistenti: i crediti sca- duti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90/180 giorni” (così Capitolo II, Sez. III, art. 9, Circolare 139/1991).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di condanna alla cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi in quanto “al momento in cui l appellante ha effettuato la segnalazione Pt_1 alla Centrale Rischi di Banca d'Italia i rapporti oggetto del presente giudizio segnavano un'evidenza contabile certamente negativa, in ragione dell'espo- sizione debitoria raggiunta da parte della società correntista”. Una valuta- zione non sufficiente per ritenere legittima la segnalazione alla Centrale Ri- schi, alla luce di quanto si è detto sopra, ma che deve essere condivisa qua- lora si consideri che la circostanza per cui nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale ha accertato un saldo a credito della correntista non as- sume un rilievo tale da poter ritenere illegittima la precedente comunicazione alla Centrale Rischi, considerato che al momento della segnalazione la so- cietà correntista aveva assunto una posizione debitoria negativa e meritevole di essere oggetto della comunicazione effettuata.
In altri termini, non è possibile ritenere – come deduce parte appellante – che non sussistessero i presupposti per la segnalazione alla Centrale Rischi in ragione del ricalcolo della situazione dare/avere effettuata dal c.t.u. nel giudizio di primo grado, seppure la stessa non meriti censura (come si è detto sopra). Parte appellante avrebbe dovuto censurare la valutazione del giudice di prime cure semmai in ordine all'insussistenza dei presupposti per la segnalazione previsti dalla disciplina sopra ripotata, laddove, invece, al riguardo non viene dedotto alcunché. 19 8. Con il secondo motivo di appello incidentale si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui si è ritenuta infondata, e pertanto è stata rigettata, la domanda di condanna della Parte_1 al risarcimento dei danni subiti dalla società correntista, e dai suoi
[...] garanti, in ragione della violazione da parte della convenuta dei ge- Pt_1 nerali doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei rapporti oggetto di contestazione. In particolare, la società appellante in via incidentale de- duce che “A causa della violazione, da parte della convenuta, degli Pt_1 obblighi di buona fede e correttezza imposti dalla legge nell'esecuzione dei rapporti in contestazione, in considerazione dell'addebito e della richiesta di somme non dovute, parte attrice ha subito gravi pregiudizi;
il danno patri- moniale all'impresa è configurabile sia come danno emergente che come lu- cro cessante in quanto è evidente che, in assenza delle condotte illecite della banca convenuta accertate con il presente giudizio - che rilevano in punto di lesione del sinallagma contrattuale - la società attrice avrebbe utilizzato quelle somme per i normali scopi dell'impresa, implementandone i ricavi”. Il motivo non merita accoglimento.
8.1. Gli odierni appellanti non hanno domandato il risarcimento del danno in ragione della segnalazione alla Centrale Rischi, come emerge anche dal motivo di appello proposto. In ogni caso, si deve osservare che, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie. In particolare, trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno (Cass. civ., Sez. III, ord. del 13.11.2024, n. 29252). Il danno patrimoniale da se- gnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire “un peggioramento della sua affida- bilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le re- gole della libera concorrenza” (così Cass. civ., Sez. I, 9.7.2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostra- zione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 10.2.2020, n. 3133).
Nel caso in esame, parte appellante in via incidentale ha omesso di provare, nonostante il relativo onere della prova incombesse sulla stessa secondo le 20 ordinarie regole probatorie in tema di azione di condanna al risarcimento del danno di natura extracontrattuale, sia la colpa della Parte_1 sia la circostanza di avere subìto un danno a seguito della
[...] segnalazione ritenuta illegittima che la sussistenza di un nesso di causa tra colpa e danno. Al difetto di prova, e ancora prima di allegazione, degli ele- menti costitutivi della domanda di risarcimento del danno a titolo di respon- sabilità aquiliana consegue il rigetto della censura in esame, non meritando censura quanto statuito al riguardo dal giudice di prime cure.
8.2. Con riguardo al danno di cui è stato domandato il ristoro, parte appel- lante deduce che “Nella fattispecie che ci occupa, il danno sofferto da parte attrice per effetto delle applicazioni bancarie illegittime non può limitarsi al solo indebito pagamento del c.d. danno emergente, come ritenuto dal Tribu- nale ma, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, deve necessariamente esten- dersi anche al maggior danno (c.d. lucro cessante nonché il c.d. danno non patrimoniale) sofferto dalla società attrice che, per effetto di tali condotte, si è spesso trovata nell'impossibilità di operare e quindi non solo di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni ma altresì di impiegare le somme di danaro altrimenti messe a disposizione del ciclo produttivo (art. 1224, comma 2)”.
Gli odierni appellanti non censurano, tuttavia, quanto ha ritenuto il giudice di primo grado in ordine a tale domanda riconvenzionale, rigettandola, vale a dire che “devono considerarsi carenti, a prescindere da ogni ulteriore con- siderazione, la prova e l'allegazione degli elementi di fatto che potrebbero costituirne i presupposti, con riguardo all'esistenza di ulteriori pregiudizi non riparati con la restituzione della somma indebitamente corrisposta”. In altri termini, rilevato che la condotta illecita in relazione a cui gli odierni appellanti hanno chiesto il risarcimento dei danni è quella di addebito di interessi e spese in mancanza di pattuizione o di una valida pattuizione, e poiché – come si è detto sopra – il Tribunale di Roma ha accolto la domanda risarci- toria proposta dagli originari attori, il ristoro del lucro cessante dedotto dagli appellanti richiedeva l'allegazione, ancora prima della prova, di tale ulteriore danno, che non può essere genericamente indicato “nell'impossibilità di ope- rare e quindi non solo di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni ma altresì di impiegare le somme di danaro altrimenti messe a disposizione del ciclo produttivo”. E ciò anche considerato che le somme indebitamente 21 percepite dalla appellata in via incidentale sono state addebitate pe- Pt_1 riodicamente, nel corso di un arco di tempo di un decennio, sicché la società correntista avrebbe dovuto provare che ciascun addebito avrebbe determi- nato l'impossibilità per la stessa di fare fronte regolarmente alle proprie ob- bligazioni o di disporre di somme da impiegare nell'attività di impresa. Cir- costanze che, peraltro, nel caso in esame non si vede come possano essere anche solo prospettate se si considera che la ha operato Controparte_12 anche extra fido, come si è detto sopra, garantendo quindi l'Istituto di credito che la stessa facesse fronte alle proprie obbligazioni e disponesse di liquidità per la propria attività anche oltre il fido concesso.
9. In conclusione, sia l'appello principale proposto dalla
[...] sia l'appello incidentale proposto dalla Parte_1 CP_1
da da da e dalla
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_4 [...] avverso la sentenza n. 8244/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in CP_4 composizione monocratica, in data 8.6.2020 devono essere rigettati. Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo sia all'appellante principale sia all'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da av- Parte_1 verso la sentenza n. 8244/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, in data 8.6.2020; rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1 CP_6
e avverso la sentenza n.
[...] Parte_3 Parte_4 CP_4
8244/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 8.6.2020; compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
22 dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 nei confronti sia dell'appellante principale sia degli appellanti in via incidentale.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro BE Thellung de Courtelary
23
-appellante – appellata incidentale e
(cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del liquidatore pro tempore, (cod. Controparte_2 Controparte_3 fisc. ), (cod. fisc. CodiceFiscale_1 Parte_3
, (cod. fisc. C.F._2 Parte_4 C.F._3
) E (cod. fisc ), in persona
[...] Controparte_4 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domici- CP_5 liati in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell'avv. Ales- sandro Picozzi, che li rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore deposi- tata in data 31.12.2024;
-appellata - appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “VOGLIA Parte_1
l'Ecc.ma Corte D'Appello di Roma: 1) preliminarmente dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione;
2) sempre in via preliminare disporre l'immediata sospensione dell'esecu- zione e/o l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, da rendere inaudita alte-ra parte stante l'estrema urgenza;
3) in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibili, improcedibi- li, infondate, prescritte e comunque rigettare le domande attrici;
4) condannar n persona del legale rappresentante Controparte_1 [...]
, con socio uni-co, CP_6 CP_7 Parte_4 CP_4 al pagamento integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”; per Controparte_8 Parte_3 Controparte_9 CP_4
a socio unico ““Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza
[...] ed eccezione disattesa, in via preliminare,
-dichiarare l'inammissibilità del I motivo di gravame formulato da parte appellante per violazione del principio di cui all'art. 345 c.p.c.; nel merito,
-rigettare integralmente l'appello avversario, con conferma della sentenza gravata, in ognuno dei capi impugnati dall CP_10
in accoglimento dell'appello incidentale,
-riformare la sentenza nella parte relativa alla pronuncia sulla domanda di risarcimento danni e di cancellazione della segnalazione dalla Centrale Rischi
(pag. 11) e, per l'effetto:
-condannare l'Istituto di credito appellante al risarcimento dei danni patri- moniali e non patrimoniali subiti e subendi d a respon- Controparte_11 sabilità limitata e dai Sigg nella misura che la Corte CP_3 Pt_3 Parte_4 di appello riterrà equo liquidare ex art. 1226 c.c.;
-condannare la banca convenuta all'immediata cancellazione e/o rettifica della segnalazione “a sofferenza” in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia a danno della , accertatane e dichiaratane l'illegittimità alla luce CP_1 delle risultanze della perizia eseguita in primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 28.3.2017, la Controparte_1
e la prima quale debitrice Controparte_3 Parte_3 Parte_4 principale e gli altri quali fideiussori di questa, hanno convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Roma la chie- Parte_1 dendo che fosse accertato, con riguardo al conto corrente n. 2543243 e ai conti anticipi n. 50800909.69 e n. 57818410.08, l'illegittima applicazione di interessi usurari e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli stessi, l'av- venuta applicazione di commissioni, spese, oneri e valute non dovuti, e quindi che la banca convenuta fosse condannata al pagamento in favore della società correntista della somma di € 92.912,29 o della diversa somma even- tualmente accertata, oltre al risarcimento del danno e alla cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata presso la Centrale Rischi. Si è costituita nel giudizio di primo grado la Parte_1
eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dei
[...] [...]
e, quindi, contestando le domande proposte nei suoi confronti dagli Pt_5 attori, concludendo, nel merito, per il rigetto delle stesse.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 8244/2020 pubblicata in data 8.6.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) accerta il saldo del conto corrente n. 2543242 aperto presso la banca convenuta dalla
[...] alla data del 30/6/16, in € 97.032,41, a credito della correnti- CP_1 sta;
2) condanna la al pagamento in Parte_1 favore della della somma di € 97.032,41, oltre interessi Controparte_1 dalla data della domanda;
3) condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese del presente giudizio, che liquida per l'intero in € 13.000,00, per compensi, e € 759,00, per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la svolgendo i motivi riportati di seguito Parte_1
e concludendo come in epigrafe.
3 In data 29.7.2020 parte appellante ha depositato istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., su cui è stato instaurato il contraddittorio con la parte appellata e che è stata ac- colta dalla Sezione Feriale di questa Corte con ordinanza pubblicata in data 13.8.2020.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio, con comparsa di costitu- zione e risposta in appello depositata in data 27.4.2021, la CP_1
e la
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_4 CP_4
(quest'ultima resasi cessionaria del credito con contratto a rogito del notaio di Roma del 23.6.2020), i quali hanno contestato le censure Persona_1 svolte dall'appellante, concludendo per il rigetto dell'impugnazione. Le parti appellate hanno altresì formulato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado sia nella parte in cui non è stata accertata e dichiarata l'illegit- timità della segnalazione alla Centrale Rischi effettuata dalla banca appel- lante sia per avere rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado dalla società correntista e dai suoi fideiussori.
2. Con il primo motivo di appello principale la Parte_1 censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale
[...] di Roma ha ritenuto ammissibile la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposta dagli attori nel primo grado di giudizio sebbene alla data del 28.3.2017, quella di notifica dell'atto di citazione, i rapporti controversi fossero ancora in corso. In particolare, l'appellante principale, rilevato che il rapporto di conto corrente ha avuto termine in data 29.3.2017, come da comunicazione inoltrata alla correntista in data 30.5.2017, ha dedotto che la domanda di ripetizione è inammissibile in quanto la non Controparte_1 ha provato le movimentazioni afferenti al periodo dal 30.6.2016 al
29.3.2017. Il motivo non è fondato.
2.1. Come hanno ritenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sen- tenza n. 24418/2010 del 2.12.2010) “«a fronte delle annotazioni registrate in conto, il correntista, che si avvede della loro illegittimità, può naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del
4 conto stesso, «ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo». In questa essenziale enunciazione di principio si riflettono due argomenti, pure rinvenibili nelle motivazioni del citato arresto delle SS.UU., che facilitano oltremisura la com- prensione delle ragioni per le quali in corso di rapporto il correntista può avere diritto solo alla rettificazione delle poste di conto e non già alla resti- tuzione delle somme indebitamente percette dalla banca perché lucrate in applicazione di clausole nulle: il primo è che l'azione di ripetizione nell'inde- bito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento patrimoniale che ha luogo dal solvens all'accipiens, e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento possa ritenersi giustificato in base al diritto;
il secondo argomento mette in chiaro la natura e la funzione dei rapporti bancari regolati in conto corrente e si ricava dal precetto espresso dall'art. 1823, comma 1, cod. civ., giusta il quale "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad an- notare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto". Argomenti, alla luce dei quali, volendo fissare una prima generalissima conclusione, si potrebbe dire che, poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un paga- mento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili.
4. Questa prima affermazione non è tuttavia rigidamente preclusiva in ordine alle iniziative che il correntista, in vigenza del rapporto di conto corrente, può comunque assumere a tutela delle proprie ragioni.
5. A tal riguardo si è intanto più volte rimarcato – da ultimo con Cass. 3310/24 – che il correntista, perciò legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo, ha certo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione;
interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile «in almeno tre direzioni»: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione 5 dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allor- quando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito.
6. Ma v'è di più, dato che, a stretto rigore – ed intendendosi, in ogni caso, bene sui limiti della sua proponibilità – neppure l'azione di ripetizione può ritenersi inibita al correntista in corso di rapporto. Si è infatti di recente af- fermato da Cass. 4214/24 – emendando sul punto il discorde indirizzo se- guito dal decidente di merito, che si era pronunciato, con riguardo ad un contratto di apertura di credito, per l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente, non essendo ravvi- sabile, prima della chiusura, un pagamento – che, alla stregua delle conclu- sioni a cui sono pervenute le SS.UU. con il citato arresto del 2010, anche su questo terreno non si rende irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, distinzione, com'è noto, valorizzata dalle SS.UU. ai fini di determinare una diversa decorrenza della prescrizione. Richiamata perciò la detta distinzione – secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico le rimesse c.d. solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato, mentre hanno natura c.d. ripristinatoria, le rimesse che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo – si è osservato che «non è esatto parlare in generale di pagamenti solo dopo la chiusura del conto», giacché questa eventualità si appalesa solo nel caso in cui le rimesse abbiano natura ripristinatoria. Ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto scoperto, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rap- porto, il che non esclude che, anche in costanza di rapporto, il correntista possa esercitare l'azione di ripetizione, giustificandosi questo asserto ap- punto sul presupposto – cui già si è fatto cenno per l'innanzi – che ci si trovi in presenza di un pagamento.
7. È bene però intendersi sulla portata di quest'ultima affermazione. Va, in- fatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza (…) sono esigibili solo i saldi reciproci. Dunque, se non è dubitabile che in considerazione della natura 6 solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pa- gamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla resti- tuzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è influente il prin- cipio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al con- cetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo – il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione re- stitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pre- tesa” (così Cass. civ., Sez. I, 16.5.2024, n. 13586, la cui motivazione viene riportata per il suo essere esaustiva, nonché perché chiarisce come debba essere inteso quanto statuito con Cass. civ. Sez. I, 15.2.2024, n. 4214, e quindi con Cass. civ., Sez. I, ord. 24.4.2024, n. 11056, che potrebbero dare adito a qualche dubbio in ordine all'ammissibilità di una condanna al paga- mento dell'indebito in presenza di conto aperto, come ha fatto il giudice di primo grado).
2.2. Ciò osservato, nel caso in esame il Tribunale di Roma ha ritenuto che
“Non essendo in contestazione che il conto corrente non sia più in essere, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell
[...] della detta somma, corrispondente agli importi illegittimamente CP_1 percepiti nel corso del rapporto, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, trattandosi di debito di valuta”.
Quanto statuito dal giudice di prime cure non merita censura in quanto, come documentato in atti, il rapporto di conto corrente n. 2543243 era invero già chiuso alla data di introduzione del giudizio e con la documentazione 7 depositata è stato provato lo svolgimento del rapporto fino alla sua chiusura, diversamente dunque da quanto dedotto da parte appellante.
2.3. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione e risposta del 27.6.2017, l'Istituto di credito convenuto ha depositato una pluralità di comunicazioni inoltrate dalla stessa alla società correntista e ai suoi garanti, dalle quali è possibile evincere che in data 27.12.2016 la Pt_1 odierna appellante aveva provveduto ad esercitare il proprio diritto di re- cesso da tutti i rapporti intrattenuti con la correntista e alla formale segna- lazione della società correntista alla Centrare Rischi, disponendo il passaggio a sofferenza della posizione. In particolare, con la raccomandata del
27.12.2016, avente come oggetto “Comunicazione trasferimento a Conten- zioso”, la ha comunicato di avere Parte_1 provveduto “alla revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comun- que al recesso dei rapporti da Voi intrattenuti con la nostra ”, dando Pt_1 peraltro avviso alla correntista di avere già provveduto a classificare la posi- zione a sofferenza, anche ai fini della segnalazione al servizio di Centralizza- zione dei Rischi (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). Inoltre, con successiva raccomandata del 30.5.2017 la
[...] riconosce di avere comunicato alla corren- Parte_1 tista di avere revocato tutti gli affidamenti concessi, nonché di avere receduto da ogni rapporto intrattenuto con la correntista a fare data dal 27.12.2016 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
Dal tenore letterale delle comunicazioni sopra riportate risulta evidente come la chiusura del conto corrente n. 2543243, e il passaggio “a sofferenza” dello stesso, sia avvenuto in data 27.12.2016, contestualmente all'esercizio del diritto di recesso da tutti i rapporti in essere tra le parti, e che in data 30.5.2017 la appellante ha sì comunicato alla di Pt_1 Controparte_1 avere provveduto a chiudere il conto corrente in data 29.3.2017, ma su tale conto la correntista non poteva più operare in ragione dell'avvenuto recesso della a fare data dal 27.12.2016, Parte_1 circostanza ribadita in tale comunicazione del 30.5.2017, e al contestuale passaggio a sofferenza.
In altri termini, i rapporti dare/avere tra le parti vanno riguardati al momento del recesso della dal rapporto di conto corrente e del passaggio a Pt_1
8 sofferenza, quindi al 27.12.2016, e non al momento della chiusura del rap- porto di conto corrente, al 29.3.2017. 2.4. Il passaggio a sofferenza del conto comporta, in maniera automatica, l'apertura di un conto, chiamato “conto a sofferenza”, nel quale vengono registrate tutte le operazioni di dare/avere tra il cliente e la Da ciò Pt_1 consegue, dunque, che al correntista non è consentito di effettuare alcuna movimentazione, atteggiandosi quindi come mera evidenza contabile. Soprattutto, il rapporto di conto corrente, una volta passato a sofferenza, è chiuso in quanto tale, a seguito del recesso della banca, e sullo stesso ven- gono annotate – in buona sostanza – esclusivamente le spese e gli interessi successivi alla “chiusura” del conto corrente bancario, che per definizione presuppone per la sua esistenza la possibilità per il cliente di operare sullo stesso. Quello che è stato chiuso dalla Parte_1 il 29.3.2017 è allora il conto corrente “a sofferenza”, non il conto corrente bancario n. 2543243, che risulta essere non più operativo dal 27.12.2016. È di tutta evidenza, allora, che – diversamente da quanto dedotto da parte appellante – la correntista non era onerata dal documentare lo svolgimento del rapporto fino alla chiusura del conto c.d. “a sofferenza”, e che in man- canza non sarebbe stato possibile per la (non l'esercizio Controparte_1 dell'azione di ripetizione, come si è detto sopra, ma) la condanna della Pt_1 alla ripetizione di indebito. Di contro, qualora la Banca convenuta-attrice in riconvenzionale avesse voluto far valere anche le annotazioni effettuate sul conto “a sofferenza”, ontologicamente diverso dal conto corrente bancario che era in essere tra le parti, e fin alla chiusura di tale diverso conto, sarebbe stato onere della stessa provare le scritturazioni effettuate sullo stesso.
Non può essere condivisa, quindi, la tesi sostenuta dall'appellante per cui il conto corrente intestato alla fosse ancora aperto al mo- Controparte_1 mento della notificazione dell'atto di citazione da parte di tale società (e dei suoi fideiussori) in ragione della natura e delle conseguenze tipicamente at- tribuite all'operazione di passaggio a sofferenza dei rapporti controversi, che escludono di ritenere che, alla data di notificazione dell'atto di citazione del 28.3.2017, i rapporti tra le parti fossero ancora in essere. Ciò in quanto, come si è detto sopra, con il passaggio sofferenza del conto del 27.12.2016, era precluso al correntista di operare ulteriori movimentazioni sul conto sul quale, tuttalpiù, potevano essere addebitati unicamente interessi passivi
9 relativi a tale ulteriore rapporto, per quanto lo stesso è in relazione e in continuità con il conto corrente n. 2543243. Peraltro, la odierna appellante neanche ha allegato che successiva- Pt_1 mente al suo recesso, alla data del 27.12.2016, e fino alla chiusura del conto
“a sofferenza”, su quest'ultimo siano stati addebitati alla correntista interessi passivi. Circostanza che la avrebbe Parte_1 dovuto poi provare mediante il deposito di estratti conto “a sofferenza”, il cui deposito certamente non rappresenta certo un onere a carico della cor- rentista quanto piuttosto della stessa Ciò anche in quanto, a seguito Pt_1 del passaggio a sofferenza del conto, viene meno l'obbligo in capo all'Istituto di credito di documentare, mediante comunicazione degli estratti conto alla correntista, l'andamento del rapporto. Conclusivamente su tale motivo di appello, in ragione della particolare natura assunta dal conto corrente in essere tra la Parte_1
e la a seguito del passaggio a sofferenza di tale
[...] Controparte_12 rapporto, avvenuto antecedentemente all'instaurazione del contraddittorio, condivisibilmente il Tribunale di Roma ha ritenuto ammissibile la domanda di ripetizione delle somme addebitate alla società attrice, odierna appellata, in quanto chiuso alla data di introduzione del giudizio di primo grado, senza che assumesse rilevanza la mancata prova da parte della correntista di even- tuali annotazioni su tale conto successive al passaggio dello stesso a soffe- renza.
3. Con il secondo motivo di appello principale si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto la mancanza di una regolare pattuizione in forma scritta delle condizioni economiche che hanno regolato i rapporti di anticipazione in essere tra le parti. Al riguardo, la
[...] deduce che “l'anticipazione, realizzata nella Parte_1 prassi bancaria mediante la movimentazione di due o più conti correnti di corrispondenza, costituisce nella sostanza un unico rapporto senza soluzione di continuità; questi conti non danno luogo ad autonomi rapporti di conto corrente, ovvero non incidono sulla sostanziale unitarietà del rapporto banca cliente a mezzo di un unico conto corrente eventualmente integrato, poi, al suo interno da più conti ausiliari”. E che “Ha errato pertanto il tribunale a ritenere mancante la pattuizione in forma scritta delle condizioni economiche
10 che hanno regolato i rapporti di anticipazione, essendo quelle specificamente e numericamente indicate nei contratti 15.9.2008 e 22.9.2008”.
Il motivo non è fondato.
3.1. Nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto tran- sitorio ad esso collegato, denominato frequentemente nella prassi come "conto anticipi su effetti salvo buon fine", o con altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti pos- sono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, ma pos- sono anche essere del tutto indipendenti.
Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto anticipi non esprime una po- sizione debitoria autonoma, e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, per cui non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto ove fondata su di uno solo di detti conti. Ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo con- Pt_1 cernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “sovente i conti in que- stione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evi- denza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente: l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette Pt_1 anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. Il conto anticipi costituisce, in tali ipotesi, soltanto uno strumento accessorio e fun- zionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza con- tabile, con conseguente inscindibilità dello stesso rispetto al conto corrente di corrispondenza” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 5.4.2022, n. 14321).
Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata
11 come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del c.d. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimbor- sato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a de- bito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza.
3.2. Ciò preliminarmente e opportunamente chiarito, nel caso all'esame di questo giudicante, con l'elaborato depositato in data 17.5.2019 il consu- lente tecnico d'ufficio nominato ha rappresentato che “Non risulta presente in atti copie dei contratti dei conto anticipi n. 57818410.08 e n. 50800909.69 e copia del contratto di affidamento, pertanto la scrivente ha potuto accertare: che dalla visura della Centrale dei Rischi il conto corrente ordinario risulta affidato per euro 200.000,00 fino al 31.12.2013; nei tri- mestri successivi al 31.12.2013 l'affidato è dato dalla media degli affida- menti mensili rilevati dalla visura della Centrale dei Rischi;
che non sono pre- senti in atti i contratti dei conto anticipi da cui risultano le condizioni con- trattuali;
pertanto il CTU ha proceduto alla rideterminazione del saldo finale rettificando sul conto ordinario la differenza tra le competenze originarie e quelle ricalcolate”.
Parte appellante, pur affermando che le pattuizioni convenute nel rapporto di conto corrente debbano intendersi applicabili anche a tutte le operazioni di anticipazione, ha omesso di provare – e, invero, ancora prima di allegare
– l'esistenza di un collegamento funzionale tra i rapporti di anticipazione ed i portanti contratti di conto corrente. Non è allora possibile ritenere che si rientri nella prima fattispecie sopra descritta, dovendosi allora ritenere che i rapporti a cui si fa riferimento fossero del tutto autonomi.
Inoltre, e invero in via del tutto assorbente, anche a voler ritenere esistente un collegamento funzionale tra i rapporti afferenti ai conti anticipi controversi ed il contratto di conto corrente di corrispondenza intestato alla CP_12
questo non vale a superare l'esistenza del vizio di nullità del conto
[...] anticipi su fatture per carenza di forma scritta ai sensi dell'art. 117 T.U.B. come ha ritenuto il giudice di primo grado.
In altri termini, anche qualora i due rapporti di anticipazione che erano in essere tra le parti fossero stati funzionalmente collegati al conto corrente n. 2543243, in ogni caso dovevano essere stipulati per iscritto dalle parti. In- fatti, “per quanto concerne il requisito della forma scritta ex art. 117 TUB, è
12 ammissibile un'attenuazione dello stesso purché nel "contratto madre" (conto corrente) siano indicate le condizioni economiche cui sarà assoggettato il "contratto figlio" (conto anticipi). In particolare, attraverso apposite clausole del contratto di conto corrente possono essere validamente disciplinate le condizioni applicabili ai conti accessori relativamente alla misura degli inte- ressi, alla loro capitalizzazione e alle spese, senza necessità di ulteriori spe- cifiche pattuizioni scritte” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.3.2024, n. 5565).
Non merita censura, pertanto, la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che, “Come risulta dalla documentazione prodotta dagli attori e la banca non ha contestato espressamente, infatti, il contratto di affidamento e i contratti di apertura dei conti anticipi contenenti l'espressa indicazione dei saggi pat- tuiti non sono stati consegnati alla correntista, nonostante la richiesta dalla stessa effettuata prima dell'introduzione del giudizio ai sensi dell'art. 119 TUB, con la conseguenza che, correttamente, il CTU ha svolto i conteggi ri- chiestigli sul presupposto della mancata pattuizione in forma scritta di tali condizioni economiche. La stessa necessità di sostituire il tasso convenzio- nale applicato dalla banca con quello indicato dal citato art. 117 TUB, così come l'impossibilità di conteggiare spese e oneri ulteriori, ricorre con ri- guardo agli interessi passivi e alle altre competenze maturate sui conti anti- cipi e addebitate sul conto corrente, dovendosi prendere atto dell'inesistenza di espresse pattuizioni in forma scritta al riguardo, per le ragioni sopra espo- ste”.
4. Con il terzo motivo di appello principale si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto di escludere dalla rielaborazione del rapporto di conto corrente le commissioni di massimo scoperto pattuite in quanto “dopo il 2009, la banca non ha comunicato alla correntista alcuna variazione rela- tiva all'adeguamento alla normativa sopravvenuta, con conseguente neces- sità di escludere dal conteggio ogni relativa commissione applicata dalla banca”. In particolare, l'appellante sostiene l'inapplicabilità al contratto di conto corrente per cui è causa della disciplina in tema di c.m.s. per come modificata nel 2009, in quanto il contratto è stato stipulato prima dell'en- trata in vigore della legge n. 2/2009; e che “Sino all'anno 2009 il fonda- mento e la natura giuridica della commissione di massimo scoperto sono stati rinvenuti nell'esigenza di riconoscere alla banca un compenso per un servizio dalla stessa prestato. La CMS costituisce la controprestazione per la 13 messa a disposizione di una somma di denaro cui accede il rischio della mancata restituzione”.
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. Come ha ritenuto il giudice di primo grado, operando una disamina di tutte le modifiche normative susseguitesi, con la legge n. 2/2009, primo intervento organico riferito alla commissione di massimo scoperto, è stata definitivamente attribuita validità ed efficacia a tale istituto laddove conforme ai dettami di legge e purché parametrato all'entità del fido concesso, riba- dendosi la necessaria indicazione di detta commissione in apposita clausola del contratto, con aliquota da addebitarsi con riferimento all'ammontare del fido concesso, e non già alla somma in concreto utilizzata dal correntista. In particolare, l'art.
2-bis del decreto-legge 29.11.2008, n. 185, convertito dalla legge 28.1.2009, n. 2, prevede che “I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono ade- guati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”.
Immediatamente dopo l'entrata a regime della suddetta disciplina e scaduto il termine per l'adeguamento dei contratti in corso (giugno 2009), vi è stata un'integrazione normativa. Infatti, con l'art. 2, co. 2, del d.l. 1°.7.2009, n.
78, convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1, della legge n. 102/2009, è stato integrato il disposto della previsione normativa suddetta, preveden- dosi che “L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”.
Detta disciplina è stata nuovamente modificata, prima con il d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, il cui art. 27-bis ha comportato l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art.
2-bis della legge n. 2/2009, poi con d.l. 24.3.2012, n. 29, convertito con modificazioni
14 dalla legge 18.5.2012, n. 62, con cui si è proceduto alla modifica tanto dell'art. 27-bis quanto dell'art. 117-bis T.U.B.
4.2. Richiamata l'evoluzione normativa in tema di c.m.s., il Tribunale di Roma ha affermato che “il CTU ha correttamente escluso dal conteggio le commis- sioni di massimo scoperto applicate sulla somma di volta in volta utilizzata fino al 30/6/09, in considerazione della contrarietà alla causa individuata dalla giurisprudenza e al disposto di legge relativo alla previsione di una base di calcolo costituita dalla somma utilizzata, anziché dalla somma messa a disposizione dalla banca, e, essendo risultato che, in concreto, la banca ha applicato le commissioni successive senza attenersi alle disposizioni previste dalla normativa citata, anche le commissioni applicate successivamente”. Ciò in quanto, con l'elaborato peritale depositato in data 17.5.2019, il c.t.u. ha rilevato che la banca convenuta, odierna appellante, “non ha fornito prova dell'avvenuta tempestiva comunicazione al correntista di variazione ex art. 118 TUB il CTU ha proceduto alla rideterminazione del saldo del rapporto in contestazione espungendo gli addebiti per CMS e commissioni sull'affida- mento” (v. pagg. 26 e 27).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha correttamente riscontrato che la banca appellante non si è adeguata alle prescrizioni normative richiamate per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conver- sione 28.1.2008 n. 2, non avendo comunicato alla correntista l'avvenuta modifica del regime applicabile in tema di commissioni di massimo scoperto, e avendo il c.t.u. riscontrato la “contrarietà alla causa individuata dalla giuri- sprudenza e al disposto di legge relativo alla previsione di una base di cal- colo costituita dalla somma utilizzata, anziché dalla somma messa a disposi- zione dalla banca, e, essendo risultato che, in concreto, la banca ha applicato le commissioni successive senza attenersi alle disposizioni previste dalla nor- mativa citata, anche le commissioni applicate successivamente”. Da ciò è di- sceso, dunque, un illegittimo addebito della somma di € 4.886,67 per il periodo dal 30.9.2008 al 30.6.2009 a titolo di c.m.s., non dovuta in quanto posta in violazione della prescrizione normativa citata.
4.3. Ciò ritenuto, questo giudicante deve osservare che dalla documenta- zione in atti non risulta provato che la banca appellante abbia dato seguito all'obbligo di comunicazione alla società appellata di tali variazioni, come era
15 suo onere, e invero dalle difese svolte dall'Istituto di credito sia in primo grado che in sede di gravame non è stato anche solo allegato il rispetto di tale onere.
Ne consegue che quanto statuito dal giudice di primo grado con riguardo all'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto, per l'importo suddetto, non merita censura.
5. Con il quarto motivo di appello principale la Parte_1 censura la sentenza di primo grado laddove è stata disposta la
[...] sostituzione ai sensi dell'art. 117 T.U.B. del tasso applicato dalla Pt_1 avendo il giudice di prime cure ritenuto che “il contratto di conto corrente, sicuramente assistito da affidamento fin dall'apertura, conteneva soltanto l'indicazione del saggio degli interessi dovuti dalla correntista in caso di sco- perto di conto che superasse il limite dell'affidamento concesso, mentre per gli interessi intrafido nessuna espressa pattuizione risulta formalizzata, con conseguente nullità della relativa previsione, come previsto dall'art. 117 TUB, e necessità di sostituire il tasso extralegale applicato dalla banca con quello previsto dalla stessa norma”.
Secondo la appellante il giudice di primo grado, sostenendo che il Pt_1 contratto di conto corrente fosse assistito da affidamento fin dall'apertura – seppure in mancanza di prova dell'avvenuta concessione di affidamenti – avrebbe così ritenuto esistente un c.d. affidamento di fatto, tuttavia ritenuto inammissibile secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Da tale erroneo assunto del Tribunale di Roma sarebbe discesa – secondo parte appellante – l'illegittima rielaborazione delle condizioni eco- nomiche del rapporto ai sensi dell'art. 117 TUB. E ciò nonostante “i contratti versati in atti regolano compiutamente anche i tassi di interesse ultralegale”, ben potendosi applicare al rapporto controverso le condizioni economiche previste dai contratti stipulati dalle parti in data 15.9.2008 e 22.9.2008.
Il motivo non è fondato.
Dalle stesse difese svolte dall'odierna appellante non risulta contestata la conclusione di un contratto di affidamento tra le parti – anche perché è dall'instaurazione di un rapporto di affidamento che deriverebbe l'applica- zione di commissioni di massimo scoperto, che parte appellante ha dedotto essere state legittimamente applicate con il precedente motivo di appello –
16 quanto piuttosto che l'affidamento sia stato concesso, come ritenuto dal Tri- bunale di Roma, sin dall'apertura del rapporto di conto corrente. Invero, in sede di consulenza tecnica d'ufficio, inviata la bozza dell'elaborato peritale ai consulenti di parte nominati, il consulente della Banca convenuta, odierna appellante, ha trasmesso le proprie osservazioni alla Parte_1
rappresentando, tra l'altro, anche la circostanza per cui “non
[...] esiste alcuna pattuizione riguardante il tasso intrafido, in presenza di un af- fidamento la cui esistenza è pacifica”.
L'art. 117 T.U.B., infatti, stabilisce che, in mancanza di pattuizione scritta in ordine ai tassi di interesse applicabili al rapporto bancario, si applicano i tassi sostitutivi previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, condivisibilmente il c.t.u., e quindi il giudice di primo grado, ha ritenuto che
“in merito alla pattuizione esclusivamente del tasso per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati, pertanto, la scrivente ha quindi provveduto a ricalco- lare gli interessi passivi intrafido al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10) come richiesto dal quesito al punto B.2)” (v. elaborato peritale depositato in data 17.5.2019 - pag. 29).
6. Con l'ultimo motivo di appello principale si censura la sentenza di primo grado laddove ha condannato la al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore degli odierni appellati, attori in primo grado.
A ben considerare, parte appellante in via principale non censura la statui- zione in ordine alle spese di lite in sé, ma piuttosto deduce che, poiché la decisione di primo grado merita riforma in ragione dei precedenti motivi di appello svolti dalla stessa, allora debba essere riconsiderata anche la statui- zione delle spese di lite. E ciò, dunque, ai sensi dell'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n.
15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
17 Come si è detto sopra, le censure svolte dalla Banca appellante non meritano accoglimento e, dunque, anche la statuizione assunta in ordine alle spese di lite non deve essere riformata in ragione dell'accoglimento delle stesse.
7. Con il primo motivo di appello incidentale la Controparte_1 CP_3
e la censura la sentenza
[...] Parte_3 Parte_4 CP_4 di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di ac- certamento dell'illegittimità dell'avvenuta segnalazione della società corren- tista alla Centrale Rischi e, quindi, la domanda di cancellazione della segna- lazione. In particolare, parte appellante in via incidentale sostiene che l'ille- gittimità della segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d'Italia sarebbe evidente in ragione della fondatezza delle contestazioni ar- ticolate dalla società correntista, come emergenti – non solo, e non tanto, dalla perizia di parte, quanto soprattutto – dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di giudizio di primo grado, e dall'accogli- mento della domanda proposta da parte attrice. Il motivo non merita accoglimento.
Parte appellante in via incidentale ritiene che il Tribunale di Roma, a seguito dell'accertamento operato dal c.t.u., e quindi dal giudice di primo grado, della fondatezza delle domande di primo grado, avrebbe dovuto rilevare an- che l'illegittimità della segnalazione “a sofferenza” alla Centrale rischi ope- rata dalla disponendone la can- Parte_1 cellazione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il ti- tolare di un conto corrente o la parte di un contratto di finanziamento può essere oggetto di segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia quando, sulla base di una valutazione da parte dell'intermediario riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, si riscontri una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord.
6.12.2009, n. 31921; Cass. civ., Sez. I, 16.12.2014, n. 26361). Al contrario, la semplice crisi di liquidità, ma comunque recuperabile, non legittima la se- gnalazione da parte della banca.
18 La segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia diviene, dunque, un'at- tività imposta agli intermediari abilitati, che, se omessa, comporta la respon- sabilità dell'intermediario medesimo, oltre che l'irrogazione di sanzioni am- ministrative e pecuniarie. Con riferimento alla natura dei rischi che devono essere censiti, la normativa di riferimento all'epoca vigente prevedeva che
“gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni: - la somma dell'accordato ovvero quella dell'utiliz- zato del titolo dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 30.000 €; (…)” (così Capitolo II, Sezione III, art. 1, Circolare n. 139/1991). La medesima disciplina considera “inadempimenti persistenti: i crediti sca- duti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90/180 giorni” (così Capitolo II, Sez. III, art. 9, Circolare 139/1991).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di condanna alla cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi in quanto “al momento in cui l appellante ha effettuato la segnalazione Pt_1 alla Centrale Rischi di Banca d'Italia i rapporti oggetto del presente giudizio segnavano un'evidenza contabile certamente negativa, in ragione dell'espo- sizione debitoria raggiunta da parte della società correntista”. Una valuta- zione non sufficiente per ritenere legittima la segnalazione alla Centrale Ri- schi, alla luce di quanto si è detto sopra, ma che deve essere condivisa qua- lora si consideri che la circostanza per cui nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale ha accertato un saldo a credito della correntista non as- sume un rilievo tale da poter ritenere illegittima la precedente comunicazione alla Centrale Rischi, considerato che al momento della segnalazione la so- cietà correntista aveva assunto una posizione debitoria negativa e meritevole di essere oggetto della comunicazione effettuata.
In altri termini, non è possibile ritenere – come deduce parte appellante – che non sussistessero i presupposti per la segnalazione alla Centrale Rischi in ragione del ricalcolo della situazione dare/avere effettuata dal c.t.u. nel giudizio di primo grado, seppure la stessa non meriti censura (come si è detto sopra). Parte appellante avrebbe dovuto censurare la valutazione del giudice di prime cure semmai in ordine all'insussistenza dei presupposti per la segnalazione previsti dalla disciplina sopra ripotata, laddove, invece, al riguardo non viene dedotto alcunché. 19 8. Con il secondo motivo di appello incidentale si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui si è ritenuta infondata, e pertanto è stata rigettata, la domanda di condanna della Parte_1 al risarcimento dei danni subiti dalla società correntista, e dai suoi
[...] garanti, in ragione della violazione da parte della convenuta dei ge- Pt_1 nerali doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei rapporti oggetto di contestazione. In particolare, la società appellante in via incidentale de- duce che “A causa della violazione, da parte della convenuta, degli Pt_1 obblighi di buona fede e correttezza imposti dalla legge nell'esecuzione dei rapporti in contestazione, in considerazione dell'addebito e della richiesta di somme non dovute, parte attrice ha subito gravi pregiudizi;
il danno patri- moniale all'impresa è configurabile sia come danno emergente che come lu- cro cessante in quanto è evidente che, in assenza delle condotte illecite della banca convenuta accertate con il presente giudizio - che rilevano in punto di lesione del sinallagma contrattuale - la società attrice avrebbe utilizzato quelle somme per i normali scopi dell'impresa, implementandone i ricavi”. Il motivo non merita accoglimento.
8.1. Gli odierni appellanti non hanno domandato il risarcimento del danno in ragione della segnalazione alla Centrale Rischi, come emerge anche dal motivo di appello proposto. In ogni caso, si deve osservare che, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie. In particolare, trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno (Cass. civ., Sez. III, ord. del 13.11.2024, n. 29252). Il danno patrimoniale da se- gnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire “un peggioramento della sua affida- bilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le re- gole della libera concorrenza” (così Cass. civ., Sez. I, 9.7.2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostra- zione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 10.2.2020, n. 3133).
Nel caso in esame, parte appellante in via incidentale ha omesso di provare, nonostante il relativo onere della prova incombesse sulla stessa secondo le 20 ordinarie regole probatorie in tema di azione di condanna al risarcimento del danno di natura extracontrattuale, sia la colpa della Parte_1 sia la circostanza di avere subìto un danno a seguito della
[...] segnalazione ritenuta illegittima che la sussistenza di un nesso di causa tra colpa e danno. Al difetto di prova, e ancora prima di allegazione, degli ele- menti costitutivi della domanda di risarcimento del danno a titolo di respon- sabilità aquiliana consegue il rigetto della censura in esame, non meritando censura quanto statuito al riguardo dal giudice di prime cure.
8.2. Con riguardo al danno di cui è stato domandato il ristoro, parte appel- lante deduce che “Nella fattispecie che ci occupa, il danno sofferto da parte attrice per effetto delle applicazioni bancarie illegittime non può limitarsi al solo indebito pagamento del c.d. danno emergente, come ritenuto dal Tribu- nale ma, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, deve necessariamente esten- dersi anche al maggior danno (c.d. lucro cessante nonché il c.d. danno non patrimoniale) sofferto dalla società attrice che, per effetto di tali condotte, si è spesso trovata nell'impossibilità di operare e quindi non solo di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni ma altresì di impiegare le somme di danaro altrimenti messe a disposizione del ciclo produttivo (art. 1224, comma 2)”.
Gli odierni appellanti non censurano, tuttavia, quanto ha ritenuto il giudice di primo grado in ordine a tale domanda riconvenzionale, rigettandola, vale a dire che “devono considerarsi carenti, a prescindere da ogni ulteriore con- siderazione, la prova e l'allegazione degli elementi di fatto che potrebbero costituirne i presupposti, con riguardo all'esistenza di ulteriori pregiudizi non riparati con la restituzione della somma indebitamente corrisposta”. In altri termini, rilevato che la condotta illecita in relazione a cui gli odierni appellanti hanno chiesto il risarcimento dei danni è quella di addebito di interessi e spese in mancanza di pattuizione o di una valida pattuizione, e poiché – come si è detto sopra – il Tribunale di Roma ha accolto la domanda risarci- toria proposta dagli originari attori, il ristoro del lucro cessante dedotto dagli appellanti richiedeva l'allegazione, ancora prima della prova, di tale ulteriore danno, che non può essere genericamente indicato “nell'impossibilità di ope- rare e quindi non solo di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni ma altresì di impiegare le somme di danaro altrimenti messe a disposizione del ciclo produttivo”. E ciò anche considerato che le somme indebitamente 21 percepite dalla appellata in via incidentale sono state addebitate pe- Pt_1 riodicamente, nel corso di un arco di tempo di un decennio, sicché la società correntista avrebbe dovuto provare che ciascun addebito avrebbe determi- nato l'impossibilità per la stessa di fare fronte regolarmente alle proprie ob- bligazioni o di disporre di somme da impiegare nell'attività di impresa. Cir- costanze che, peraltro, nel caso in esame non si vede come possano essere anche solo prospettate se si considera che la ha operato Controparte_12 anche extra fido, come si è detto sopra, garantendo quindi l'Istituto di credito che la stessa facesse fronte alle proprie obbligazioni e disponesse di liquidità per la propria attività anche oltre il fido concesso.
9. In conclusione, sia l'appello principale proposto dalla
[...] sia l'appello incidentale proposto dalla Parte_1 CP_1
da da da e dalla
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_4 [...] avverso la sentenza n. 8244/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in CP_4 composizione monocratica, in data 8.6.2020 devono essere rigettati. Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo sia all'appellante principale sia all'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da av- Parte_1 verso la sentenza n. 8244/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, in data 8.6.2020; rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1 CP_6
e avverso la sentenza n.
[...] Parte_3 Parte_4 CP_4
8244/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 8.6.2020; compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
22 dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 nei confronti sia dell'appellante principale sia degli appellanti in via incidentale.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro BE Thellung de Courtelary
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