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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 865/2023 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio (FM) Via Solferino n. 41, presso lo studio dell'avv.
Paolo Santoni, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ), in proprio Controparte_1 C.F._1
e quale titolare dell'impresa individuale “Parrucchieri llario di Sabatino Antonio Strignani”,
elettivamente domiciliato in Foggia al Viale Francia n. 40 presso lo studio dell'avv. Vanessa De pagina 1 di 12 Dominicis, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 753 del 23-27/6/2023 pronunciata dal UN di Ancona Sezione
Specializzata Imprese
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, sezione specializzata in materia di impresa, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 752/2023 resa dal UN di Ancona -sezione specializzata in materia di impresa- in data 23/06/2023, depositata il 27/06/2023 Giudice dott. Pietro Merletti, a definizione del giudizio recante n. RG 7275/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Voglia l'On.le UN di Ancona contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta: Nel
merito
Rigettare integralmente la domanda di contraffazione del disegno comunitario registrato
nr.002996421-0001 perché l'illecito invocato è inesistente e la domanda è infondata e non provate;
Rigettare integralmente le domande di risarcimento danni da contraffazione e tutte le conseguenti
istanze di inibitoria e le misure accessorie, restitutorie e ripristinatorie in quanto infondate e non
provate e quella di concorrenza sleale per insussistenza del rapporto concorrenziale delle Parti in
causa.
Con vittoria di competenze, onorari e spese di lite come per legge”
e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al UN di
Ancona sezione specializzata in materia di impresa per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
pagina 2 di 12 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato: affinché l'On.le Corte di Appello di Ancona – Sezione Specializzata delle Imprese -,
voglia:
1. In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, non sussistendone i presupposti in punto di fumus e periculum, ed in ogni caso non essendo riscontrabile il pericolo di un grave e irreparabile pregiudizio, derivante dall'esecuzione della sentenza di primo grado.
2. Nel merito, rigettare l'appello proposto in tutti i suoi punti, per i motivi di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
3. Con vittoria di spese, diritti e competenze del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la sezione Specializzata Imprese del UN di Ancona, in parziale accoglimento della domanda proposta da , in proprio e quale titolare Controparte_1
dell'impresa individuale “Parrucchieri Ilario”, nei confronti di ha condannato la Parte_1
società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma omnicomprensiva di € 120.000,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente alla violazione da parte della medesima dei diritti di privativa derivanti dalla registrazione del Disegno Comunitario presso l'UAMI (nr.002996421-0001)
della ” e alla vendita di 1500 esemplari della stessa senza autorizzazione e con Parte_2
incasso dei relativi proventi.
La convenuta società ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità della decisione per l'erronea valutazione del compendio probatorio, dovendosi ritenere in punto di fatto che la spazzola prodotta e commercializzata da essa società aveva caratteristiche estetiche e tecnologiche diverse da pagina 3 di 12 quella oggetto di privativa;
2) erroneità della valutazione del compendio probatorio in ordine alla ritenuta mancanza di un accordo per la produzione e la vendita del lotto prova inviato a Coty Italia
S.r.l.; 3) erroneità della decisione per mancanza di prova del quantum dell'asserito danno sofferto.
Denunciata infine la nullità delle prove delegate richieste dall'attore per il mancato rispetto del termine per il loro espletamento, ha concluso come in epigrafe.
, in proprio e nella qualità, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità delle prove delegate richieste dall'appellato in quanto svolte dopo la scadenza del termine assegnato per il loro CP_1
espletamento. Ed invero, a riguardo questa Corte si limita a rilevare che costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 3406 del 20/2/2004) quello per cui
“Qualora i mezzi di prova debbano assumersi fuori dalla circoscrizione del UN ai sensi dell'art.
203 cod. proc. civ., il termine fissato dal G.I. per la loro assunzione ha carattere ordinatorio e,
pertanto, l'istanza di proroga di tale termine, da rivolgere all'autorità delegante (art. 203 ult. comma)
va presentata prima della scadenza di esso, secondo quanto dispone l'art. 154 cod. proc. civ., con la
conseguenza che il decorso del termine, senza la previa presentazione di detta istanza di proroga,
comporta la decadenza della parte interessata dal diritto di fare assumere la prova che sia
stata delegata, e non soltanto dello specifico diritto di fa assumere per delega la prova”. Nel caso di specie risulta dedotto dalla stessa parte appellante che lo prima della scadenza del termine (e CP_1
cioè il 27/9/2021 ultimo giorno utile) ha depositato l'istanza di proroga, accolta dal UN. Le prove
de quibus risultano pertanto validamente assunte ed utilizzabili ai fini della decisione.
Nel merito, il primo motivo di impugnazione, con il quale la società appellante impugna il capo di sentenza che ha rigettato la ricostruzione di fatto, per cui la spazzola oggetto di commercializzazione da parte sua era diversa sotto il profilo estetico e tecnologico a quella oggetto di privativa in favore dello non appare meritevole di accoglimento. CP_1
Detta prospettazione risulta infatti smentita dal compendio probatorio acquisito in primo grado. pagina 4 di 12 Risulta innanzitutto pacifico e comunque provato documentalmente che in data 22/2/2016 (cfr.
certificazione sub doc. 1 allegato all'atto di citazione di primo grado) l'appellato ha ottenuto la registrazione presso l'UAMI del progetto di spazzola per capelli, di cui ai disegni tecnici elaborati nel luglio 2015 dall'ing. (cfr. doc. 3 ibidem), sostenendone interamente il costo (cfr. docc. 2 e 4 Per_1
ibidem).
La teste già responsabile marketing della , ha dichiarato che nel 2016 aveva Tes_1 CP_2
ricevuto dallo da lei conosciuto in relazione alla realizzazione di un altro progetto creativo, il CP_1
progetto della spazzola/bigodino e che in un secondo momento fu coinvolta nel progetto anche la
[...]
che all'epoca era già un fornitore certificato “per occuparsi della mediazione Parte_1 CP_2
commerciale”.
Il teste ing. afferma di avere inviato via e-mail alla “gli esecutivi Testimone_2 Parte_1
costruttivi, propedeutici alla prototipazione e alla produzione delle preserie” e la circostanza dell'invio è stata ammessa dal legale rappresentante della società appellante (all'epoca dei fatti e del giudizio di primo grado), sig. anche se ne ha sminuito la portata affermando di “aver Controparte_3
preso in mano disegni non finiti” e in qualche modo confermata dalla email del 14/4/2016 con la quale lo trasmette al “il brevetto” (cfr. doc. 13 nel fascicolo dell'appellante, che non CP_1 CP_3
comprende tuttavia l'allegato richiamato).
Risulta in ogni caso accertato che le parti di comune accordo abbiano fatto eseguire gli stampi del progetto originario, sostenendone il costo al 50%. La circostanza emerge in particolare dalla copia della fattura della società cinese che aveva realizzato gli stampi (sub doc. 5 nel fascicolo dell'appellante e dalle concordi dichiarazioni testimoniali sul punto).
Il teste , titolare di uno studio tecnico di progettazione, a sua volta ha affermato che Testimone_3
non era a conoscenza del fatto che il disegno dello fosse registrato;
che su incarico della CP_1 [...]
(nella persona del ha effettuato delle modifiche al progetto originario realizzato Parte_1 CP_3
dall'appellato e in particolare quelle riportate nei documenti prodotti nell'allegato 14 ter dalla società pagina 5 di 12 appellante;
che a seguito delle modifiche da lui apportate la ha commissionato la relativa Parte_1
modifica degli stampi, confermando l'esborso di cui alla fattura NJ3547169” (depositata in allegato ai documenti sub 5 della comparsa di costituzione della società appellata, ultimo foglio), circostanza quest'ultima confermata dalla e-mail in data 24/5/2019 a firma dell'avv. Stratti (sub doc. 4 nel fascicolo della società appellante). Il medesimo teste in modo del tutto contraddittorio, dopo aver rilevato che il modello che gli era stato consegnato dal era solo estetico, da un lato, a CP_3
precisazione della domanda di cui al capitolo 5 di parte convenuta, ha affermato che “La modifica (da lui ndr) apportata alla spazzola è stata tecnica ed estetica”, dall'altro lato sentito a controprova sul capitolo B) lett. a) di patre attrice ha affermato “preciso non so cosa sia stato brevettato o registrato da
ma il mio disegno era solo estetico e non finalizzato all'ottenimento del brevetto o CP_1
registrazione”.
Dalla relazione a firma del medesimo teste (cfr. doc. 4 nel fascicolo della odierna società appellante) è
possibile desumere che le modifiche de quibus sono state apportate al progetto nel mese di ottobre
2016; che nel maggio del 2017 sulla base degli stampi modificati il aveva fatto “produrre CP_3
dei modelli funzionali pre-serie dal suo stampista”; che alla fine dello stesso mese di maggio i modelli sono stati perfezionati mediante sostituzione di calamite più adatte.
Non è stata acquisita alcuna prova che lo fosse stato informato delle modifiche apportate al CP_1
modello della sua spazzola/bigodino e che le abbia autorizzate. In ogni caso dall'esame dei progetti prodotti agli atti, della relazione a firma del teste e dell'immagine della spazzola Tes_3
commercializzata dalla depositata dalla stessa sub doc. 17 (da confrontare anche con Parte_1
le prime due immagini contenute nella relazione del sicuramente riferibili al prototipo del Tes_3
modello dello Strignani) è possibile affermare che dal punto di vista estetico i due prodotti presentano solo una lieve modifica nel manico e in particolare nel tappo, mentre viene mantenuto il carattere tipizzante della forma ellittica, e dal punto di vista tecnico risulta di fatto solo ottimizzato l'incastro tra pagina 6 di 12 bigodino e spazzola al fine di migliorarne la stabilità. E' indubbio tuttavia che si tratta di prodotti all'evidenza confondibili.
Ciò posto, occorre precisare che nella specie il certificato di registrazione prodotto dall'originario attore si riferisce esclusivamente per il “Disegno o Modello comunitario”, e quindi non costituisce un brevetto per modello di utilità, ma deve essere ricondotto al disposto di cui all'art. 31 CPI il modello registrato tutela “i disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in
particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”, e al successivo art. 32
dello stesso codice per cui “i disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche
differiscono soltanto per dettagli irrilevanti”.
Le conclusioni raggiunte portano a ritenere abusiva l'utilizzazione da parte della dei Parte_1
progetti elaborati dallo e comunque ad affermare la sostanziale identità delle spazzole CP_1
destinate al mercato specializzato dei parrucchieri.
Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale la società appellante contesta l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado circa la mancanza di un accordo tra le parti circa l'uso del modello registrato.
Dando atto a parte appellata che la difesa qui in esame appare in assoluto contrasto con la tesi sostenuta con il motivo di cui sopra, occorre innanzitutto rilevare che costituisce circostanza pacifica quella per cui nessun accordo scritto è stato stipulato tra le parti, circostanza ammessa dal in sede di CP_3
interrogatorio formale.
Occorre quindi verificare se possa ritenersi raggiunta la prova della esistenza di un accordo verbale, il cui onere era a carico della che l'appellante società ritiene di dover rinvenire nelle Parte_1
dichiarazioni dei testi e Tes_4 Tes_3
Il Collegio ritiene del tutto irrilevanti ai fini in esame le dichiarazioni rese dal teste il quale in Tes_3
risposta ai capitoli articolati a controprova dallo ha espressamente riconosciuto di non CP_1
pagina 7 di 12 conoscere gli accordi economici intervenuti tra le parti e di non essere a conoscenza del contenuto degli incontri svoltisi tra le parti per dirimere le questioni oggetto del presente giudizio.
Le dichiarazioni della teste appaiono invece inidonee, sia da sole, che considerate unitamente Tes_4
agli ulteriori elementi acquisiti in giudizio, ad affermare l'esistenza del supposto accordo per la commercializzazione del modello registrato dallo CP_1
La predetta teste ha infatti confermato l'esistenza di un accordo in tal senso delle parti per avere ascoltato le telefonate del mentre era nel proprio separato ufficio, e ha precisato che lo CP_3
stesso prevedeva una partecipazione di entrambe le parti alle spese nella misura del 50% e il riconoscimento allo dell'importo di € 3,00 per ogni pezzo venduto. CP_1
Orbene, non avendo neanche affermato la citata teste che le telefonate de quibus fossero “a viva voce”
(circostanza questa improbabile atteso che, ove il avesse voluto tenere direttamente al CP_3
corrente la teste delle trattative, l'avrebbe invitata ad essere presente nella sua stanza e non lasciata nell'ufficio in uso alla teste), appare singolare che la medesima teste abbia dichiarato di non sapere nulla circa i fatti posti a fondamento del ricordato accordo economico, come puntualizzato nei capitoli a controprova articolati dall'attore in primo grado, e stranamente non abbia ascoltato la telefonata di cui al punto G. Alle considerazioni che precedono occorre poi aggiungere che il fatto che la teste si trovasse in un'altra stanza rispetto al luogo in cui si svolgeva la telefonata ingenera non pochi dubbi circa l'esatta percezione del tenore della conversazione (e in particolare circa la conclusione di un effettivo accordo ovvero lo scambio di reciproche richieste e concessioni come normalmente accade nell'ambito di una trattativa precontrattuale), per cui, anche a non voler tacciare la teste di falsità, al più
è possibile desumere dalla sua deposizione che tale fosse l'offerta rivolta dalla allo Parte_1
ma non anche che quest'ultimo l'abbia accettata. CP_1
In senso contrario non può essere valorizzato il fatto che l'appellato ha partecipato al 50% alle spese per la realizzazione degli stampi ed i prototipi: si tratta, infatti, di attività necessarie e propedeutiche alla realizzazione di un prodotto finito da sottoporre poi alle industrie del settore (nella specie della pagina 8 di 12 ed avviare contatti e commesse di futura fornitura, in ragione dei quali effettuare una previsione CP_2
dei costi e dei ricavi e quindi di raggiungere un futuro accordo.
Parimenti non utile è l'affermata partecipazione dello alla presentazione della spazzola CP_1
commercializzata ad un evento Coty (società che aveva assorbito nel 2019. A riguardo occorre CP_2
rilevare che non è stata acquisita alcuna prova della presenza dell'appellato a detto evento ed anzi la circostanza è smentita dalle prove orali, che hanno confermato che egli è venuto a conoscenza della commercializzazione della spazzola solo dopo il suo lancio. Il teste ha infatti ricordato: “Dopo Tes_5
parecchio tempo ho visto sui social il progetto della spazzola realizzata come da progetto iniziale che
avevo seguito. A questo punto contattai lo per avere aggiornamenti e lo stesso mi CP_1 CP_1
riferiva, invece, che lui non ne sapeva nulla della commercializzazione e non faceva parte del progetto
nonostante lo fosse l'ideatore”. CP_1
Analoghe dichiarazioni sono state rese dalla teste che in risposta al capitolo 8 di parte attrice ha Tes_1
confermato che aveva saputo all'inizio del 2019, sia dallo che da altri parrucchieri, che la CP_1
spazzola/ era stata commercializzata in assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte Pt_3
dell'appellato.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dell'appellante impone il rigetto anche del motivo in esame.
Non meritevole di accoglimento è infine anche il terzo motivo di impugnazione con il quale si contesta la liquidazione del danno operata dal giudice di primo grado.
Reitera innanzitutto l'appellante società la richiesta di applicazione al caso di specie del primo comma dell'art. 1227 c.c., per avere lo autorizzato “la realizzazione degli stampi per la produzione CP_1
dividendo il costo con la . Parte_1
L'istanza di appalesa del tutto infondata, avendo il Collegio sopra già chiaramente evidenziato che la realizzazione degli stampi costituiva un presupposto fattuale imprescindibile per la preliminare verifica circa i costi e l'esistenza di un mercato e quindi del conseguente accordo economico.
pagina 9 di 12 In secondo luogo, la circostanza che la abbia sostenuto ulteriori esborsi per la Parte_1
modifica del modello iniziale, è inconferente rispetto al richiesto risarcimento dei danni, avendo questa
Corte sopra accertato che la società appellante ha provveduto a dette modifiche in assenza di qualsivoglia accordo con lo CP_1
Ancora, non meritevole di accoglimento è l'eccezione sollevata dall'appellante per cui, non essendo il danno da violazione della proprietà industriale in re ipsa, l'appellato non avrebbe fornito alcuna prova così come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
Orbene, a fronte dell'accertata violazione da parte della società appellante della privativa di cui era titolare lo mediante autonoma commercializzazione di una spazzola/bigodino del tutto CP_1
confondibile rispetto a quella progettata dall'appellato, l'esistenza di danni può ritenersi adeguatamente provata con conseguente applicabilità al caso di specie del secondo comma dell'art. 125 cpi richiamato in linea di principio anche dalla medesima società appellante.
Ciò posto, infondata è anche la doglianza per cui “Il UN … ha liquidato facendo applicazione
del secondo comma dell'art. 125 c.p.i. una somma onnicomprensiva (cfr. pag. 5 sentenza…un totale di
somma di 120 mila euro;
che comprende danni materiali e lucro cessante) in contrasto con la stessa
norma per cui (comma 3 art. 125 c.p.i.) il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili
realizzati dall'autore della violazione in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura
in cui essi eccedano il risarcimento”.
Ed infatti, al di là delle imprecisioni terminologiche utilizzate da primo giudice, è assolutamente chiaro che il UN ha liquidato la somma omnicomprensiva di € 120.000,00, raddoppiando la fee che la società appellante ha affermato aver pattuito (pari a € 3,00, come riferito dalla teste di parte appellante per il numero di pezzi che verosimilmente sarebbe stato commercializzato (pari a 20.000 Tes_4
come desunto dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società appellante).
pagina 10 di 12 Quindi, il UN ha il liquidato il solo danno da lucro cessante, applicando il criterio sopra indicato,
senza alcuna retroversione degli utili e con esclusione del danno emergente pure richiesto nella misura di € 23.435,08 e di quello non quantificato all'immagine. La liquidazione posta a base della decisione è
stata quindi svolta in conformità del dettato legislativo invocato, che, in forza della stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante, “segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno
liquidato in via equitativa” (cfr. Cass. ord. n. 5666 del 2/3/2021).
In ordine alla quantificazione delle fee nella misura base di € 3,00, il Collegio si limita a rilevare che l'imposto è stato affermato dalla stessa società appellante che ha sul punto articolato specifica prova orale a mezzo della ricordata teste Tes_4
Le considerazioni svolte impongono l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore, nonché distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 753 del 23-27/6/2023 pronunciata dal UN di Ancona Sezione Specializzata Imprese, così
decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza in epigrafe;
condanna parte appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate nella misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
pagina 11 di 12 dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 7/5/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
pagina 12 di 12