Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01015/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2015, proposto da
Vbio 6 Societa' Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Piccinini, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Francesca Del Borrello in Ancona, via Giuseppe Ragnini, 5;
contro
Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Ancona Dip. III - Governo del Territorio- Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, Comune di Monte San Vito, Comune di Jesi, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (Arpam), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche Dip.Provinciale di Ancona, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali Segretariato Regionale, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, non costituiti in giudizio;
Comune di Monsano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Tiberi, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Roberto Tiberi in Ancona, corso Garibaldi, 124;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Comune di Morro D'Alba, Comune di Belvedere Ostrense, Comune di Agugliano, Comune di Camerata Picena, Comune di San Marcello, Comune di Chiaravalle, Italia Nostra ass.ne Nazionale per la Tutela del Patrimonio Marche, Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero di Jesi, Confraternita del Ss. Sacramento di Monsano, SA Allegrezza Giulietti, Comitato per la Tutela della Salute e dell'Ambiente della Vallesina, IN TT, non costituiti in giudizio;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia Maria Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- determinazione dirigenziale n. 375 della Provincia di Ancona, Dipartimento III – Governo del Territorio - Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali, in persona del Dirigente pro tempore, del 10.09.2015, conosciuta dalla ricorrente in data 11.09.2015 ed avviata alla pubblicazione in pari data, avente ad oggetto "procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex Capo III I.r. 3/2012. Impianto a biogas della potenza nominale di 999 kWe in loc. Selvatorta nel comune di Monsano - Proponente: VBIO 6 S.A. srl Giudizio di compatibilità ambientale negativo" a firma del Dott. Ing. Massimo Sbriscia (doc. nn. 1, 2 e 3);
- note della Provincia di Ancona prot. n. 22954 del 18.02.2015 (doc. n. 4); prot. n. 93389 del 10.07.2015 (doc. n. 5); prot. n. 140584 del 10.10.2014 (doc. n. 6); prot. n. 93265 del 10.07.2015 (doc. n. 7); prot. n. 82963 del 22.06.2015 (doc. n. 8); prot. n. 55179 del 21.04.2015 (doc. n. 9);
prot. n. 173497 del 04.12.2014 (doc. n. 10); prot. n. 147595 trasmessa via pec in data 23.10.2014 (doc. n. 11); prot. n. 167509 del 26.11.2014 (doc. n. 12); prot. n. 125678 del 16.09.2014 (doc. n. 13); prot. n. 121298 del 08.09.2014 (doc. n. 14); prot. n. 183705 del 29.12.2014 (doc. n. 15); prot. n. 174192 del 9.12.2014 (doc. n. 16); prot. n. 55196 del 21.04.2015 (doc. n. 17); prot. n. 111119 del 20.08.2015 (doc. n. 18); prot. n. 102841 del 31.07.2015 (doc. n. 19); nota priva di protocollo del 07.09.2015 del Settore IX indirizzata al Settore VI (doc. n. 20), nonché ove possa occorrere: prot. n. 121490 del 11.09.2015 (doc. n. 21); prot. n. 121354 del 11.09.2015 (doc. n. 22); prot. n. 83810 del 16.06.2014 (doc. n. 23);
Certificato di Assetto Territoriale del Comune di Monsano prot. n. 6144 del 25.07.2014 (doc. n. 24); note del Comune di Monsano prot. n. 6885 del 21.08.2014 (doc. n. 25); prot. n. 6287 del 30.07.2014 (doc. n. 26); prot. n. 1492 del 14.02.2015 (doc. n. 27); prot. n. 4640 del 20.05.2015 (doc. n. 28);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Ancona e di Comune di Monsano e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche e di Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2025, il cons. ON AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Vista la nota, depositata in data 2.9.2025, con cui la Vbio 7 società agricola s.r.l. in liquidazione, con sede in Ancona, via Sandro Totti n. 12/A ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio e chiede la compensazione delle spese di lite;
Vista la memoria depositata in data 28.8.2025, con cui il Comune di Monsano ha:
- rilevato che, in accoglimento del ricorso dal medesimo proposto, con sentenza Tar Marche del 07.11.2013 n. 61, confermata dalla sentenza Consiglio di Stato, sez. V° del 22.12.2020 n. 8399, è stato annullato il decreto del Dirigente della P.F. elettrica regionale, autorizzazioni energetiche della Regione Marche n. 95/efr del 9.10.2012, in forza del quale la ricorrente società s.r.l. era stata autorizzata a realizzare l’impianto di produzione di energia elettrica da biogas, da ubicare nel Comune di Monsano;
-dedotto che, conseguentemente, sarebbe venuto meno l’interesse della ricorrente ad avversare l’epigrafata determinazione dirigenziale della Provincia di Ancona n. 375 del 10.9.2015;
- chiesto che il presente ricorso venga definito con sentenza declaratoria di improcedibilità, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
Rilevato che, con nota depositata in data 4.9.2025, la Regione Marche ha dichiarato di aver preso atto della nota depositata dalla parte ricorrente in data 2.9.2025, senza nulla opporre in relazione alle spese di giudizio;
Rilevato che, con nota depositata in data 16.9.2025, la Provincia di Ancona ha dichiarato di aver preso atto della nota depositata dalla parte ricorrente in data 2.9.2025 ed ha insistito per la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio;
2.Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
3.Ritenuto di dover disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto: a) della complessità delle questioni dedotte; b) della circostanza che la sentenza Tar Marche del 07.11.2013 n. 61 è stata confermata in appello con sentenza Consiglio di Stato, sez. V° del 22.12.2020 n. 8399 in pendenza del presente giudizio, introdotto con ricorso notificato in data 9.11.2015; c) del mutamento del quadro giurisprudenziale e normativo sopravvenuto nelle more del giudizio; d) delle incertezze giurisprudenziali oggettivamente palesabili al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Spese compensate. Il contributo unificato rimane a carico della parte che l’ha anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ON AS |
IL SEGRETARIO