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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8372 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “querela di falso”, e vertente
TRA
(c.f. , nato ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Marchione n. 18, domiciliato elettivamente in Aversa alla via Salvo d'Acquisto n.5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Laudante che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. ) ente subentrato a titolo Controparte_1 P.IVA_1
universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo ad Controparte_2
, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 193/2016, convertito con
[...]
modificazioni dalla Legge n. 225/2016, con sede legale in Roma alla via Grezar n. 14, e
[...]
Controparte_3
C.F. ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti rapp.ti e difesi
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di presso cui ope legis domicilia in alla via CP_3 CP_3
A. Diaz n. 11 -
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva una querela di falso in via Parte_1
principale, convenendo in giudizio l e quale interventore Controparte_1
necessario il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ a)- accertare e dichiarare la falsità delle attestazioni apposte sull'AVVISO
DI RICEVIMENTO della raccomandata n. 67193203660-7 spedita il 5.11.2012 dall'ufficio di
VERONA che si allega, da cui si legge: dichiaro di aver ricevuto la Raccomandata sopra indicata il
8.11.2012, firma illeggibile con indicazione del destinatario “sig. ” nonchè Della Parte_1 firma attribuita al sig. (…); b) dichiarare a seguito dell'accoglimento della presente Parte_1
querela di falso nulla e/o inesistente e/o annullabile la notifica di detti avvisi di ricevimento (…)
Esponeva l'attore di aver impugnato dinanzi alla Corte Tributaria gli avvisi di intimazione relativi alle cartelle di pagamento nn. 02820020049495027001, 02820040022754253001,
02820040024959565001, 02820040024966138001; 02820040024967350001;
02820040029035902001, 02820040040642302000; 02820190000340065000; che nell'ambito del predetto giudizio presso la Corte di giustizia Tributaria di Caserta RG 1715/2023, l' CP_1
allegava copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita il 5.11.2012 sul quale
[...]
vi è la seguente attestazione “dichiaro di aver ricevuto la Raccomandata sopra indicata il 8.11.2012, firma illeggibile con indicazione del destinatario “sig. ”; che la firma è disconosciuta Parte_1
in quanto non appartenente a , il quale non ha mai ricevuto la notifica delle predette Parte_1
cartelle di pagamento.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità della Controparte_1
querela per difetto degli elementi essenziali richiesti dall'art. 221 c.p.c., co. 2, ai sensi del quale "La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità..."; ancora l'inammissibilità della querela poiché la qualità del soggetto ricevente la notifica non costituisce attestazione coperta da pubblica fede ai sensi dell'art.39 del regolamento postale nonché la carenza di interesse a proporre la querela di falso avendo il giudice tributario con sentenza n.
6347/2016 passata in giudicato dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione delle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione; infine nel merito l'infondatezza della proposta querela.
Disposta la comunicazione al PM e acquisita la conferma della querela ai sensi dell'art 99 disp. Att. al c.c., la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve darsi atto che la presente controversia è sottoposta alla cognizione e decisione del giudice monocratico, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 28.2.2023 cui si applica il disposto dell'art 225 c.p.c. (“Sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica”) come modificato dal Dlgs 10 ottobre 2022 n 149.
Sempre preliminarmente, può ritenersi assolto l'onere del querelante di indicare gli elementi e le prove della falsità, avendo richiesto l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio per accertare l'apocrifia della sottoscrizione (cfr. in tal senso Cass. 8718/ 2023).
La querela di falso è inammissibile.
Giova fin da subito chiarire che oggetto della presente querela di falso è la firma apposta sull'avviso di ricevimento di un plico notificato direttamente dall'Equitalia sud ( Controparte_1
), come incontestatamente risulta dalla documentazione depositata dalle parti.
[...]
Deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall' di inammissibilità Controparte_1
della querela di falso, per come proposta da parte attrice riferita al profilo della non appartenenza della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento al destinatario, piuttosto che alla mancata consegna e ricezione dell'atto presso la residenza del destinatario da parte di uno dei soggetti indicati dal regolamento postale.
Ed invero, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 1686 del
19/01/2023) ha affrontato la questione della diversità delle regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del 1982) rispetto a quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26,
d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018) e dei riflessi di tale distinzione sull'oggetto della querela di falso.
Nelle notifiche effettuate ai sensi della L. 890/1982, l'incaricato del servizio postale è tenuto, in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, ad indicare in corrispondenza della firma apposta sull'avviso di ricevimento e sui documenti attestanti la consegna “la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo” (cfr. art. 7, III co.). Da tale previsione discende che, in caso di firma illeggibile non accompagnata dall'indicazione della qualità del ricevente, operi una presunzione di consegna a mani proprie del destinatario, e che, in tale misura, sia ammissibile la querela di falso diretta a contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario.
Diversamente, nel caso di notifica diretta a mezzo del servizio postale, poiché, ai sensi degli artt. 32
e 39 del D.M. 9 aprile del 2001 (cd regolamento postale), l'incaricato del servizio postale non è tenuto ad attestare la qualità del soggetto ricevente del quale raccoglie la sottoscrizione, ma solo l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario ad un soggetto idoneo - in particolare, ai sensi dell'art. 39 del regolamento postale, il ricevente può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - allora per la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non opera alcuna presunzione di consegna a mani del destinatario, bensì, la consegna del plico al domicilio del destinatario determina una presunzione di conoscenza da parte sua, ex art. 1335, c.c..
In virtù del regime differenziato, conclude la Corte, “l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”.
Nel caso che qui ci occupa, trattandosi di una notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 e come tale disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001, l'unica attestazione assistita da pubblica fede effettuata dall'agente postale è quella relativa alla consegna del plico presso il domicilio del destinatario ad uno dei soggetti abilitati dall'art. 39 del regolamento postale, ovverossia familiari, conviventi, collaboratori, addetti al ritiro o portieri, non essendo invece, coperta da fede privilegiata la riferibilità della sottoscrizione ad un soggetto specificamente identificato tra quelli appartenenti alle categorie suddette, posto che l'agente postale non è tenuto a riportare le generalità del ricevente e controllarne l'identità.
Ciò posto, il ha richiesto la dichiarazione della falsità della firma sull'avviso di ricevimento Pt_1
per la non riconducibilità della stessa, ritenuta illeggibile, a sé ma non ha espresso alcuna contestazione sulla veridicità dell'attestazione fidefacente formata dall'agente postale, che riguarda la consegna del plico presso l'immobile di Aversa, via Linguiti n. 17 ad uno dei soggetti ammessi dall'art. 39 del D.M. 9 aprile 2001.
Peraltro, non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario.
Tale rilievo, in ossequio alle chiarificazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, appare dirimente ai fini dell'inammissibilità della proposta querela di falso, atteso che questa ha ad oggetto l'identità del ricevente (attestazione non coperta da fede privilegiata e la cui contestazione non richiede la proposizione della querela di falso) piuttosto che il fatto storico della mancata consegna del plico presso il domicilio del destinatario ad una delle persone legittimate ai sensi dell'art 39 del
D. M. 9 aprile 2001.
Le peculiarità delle questioni affrontate e la natura controversa della questione relativa alla assimilazione della notifica effettuata in proprio dall'agente della riscossione alla notifica degli atti giudiziari fino al recente intervento della Corte di Cassazione, costituiscono, complessivamente considerate, gravi ed eccezionali ragioni giustificative dell'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione normativa di cui al secondo comma dell'art. 92 cod. proc. Civ.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE II CIVILE -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• dichiara l'inammissibilità della querela di falso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 13 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Dora Alessia Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8372 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “querela di falso”, e vertente
TRA
(c.f. , nato ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Marchione n. 18, domiciliato elettivamente in Aversa alla via Salvo d'Acquisto n.5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Laudante che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. ) ente subentrato a titolo Controparte_1 P.IVA_1
universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo ad Controparte_2
, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 193/2016, convertito con
[...]
modificazioni dalla Legge n. 225/2016, con sede legale in Roma alla via Grezar n. 14, e
[...]
Controparte_3
C.F. ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti rapp.ti e difesi
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di presso cui ope legis domicilia in alla via CP_3 CP_3
A. Diaz n. 11 -
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva una querela di falso in via Parte_1
principale, convenendo in giudizio l e quale interventore Controparte_1
necessario il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ a)- accertare e dichiarare la falsità delle attestazioni apposte sull'AVVISO
DI RICEVIMENTO della raccomandata n. 67193203660-7 spedita il 5.11.2012 dall'ufficio di
VERONA che si allega, da cui si legge: dichiaro di aver ricevuto la Raccomandata sopra indicata il
8.11.2012, firma illeggibile con indicazione del destinatario “sig. ” nonchè Della Parte_1 firma attribuita al sig. (…); b) dichiarare a seguito dell'accoglimento della presente Parte_1
querela di falso nulla e/o inesistente e/o annullabile la notifica di detti avvisi di ricevimento (…)
Esponeva l'attore di aver impugnato dinanzi alla Corte Tributaria gli avvisi di intimazione relativi alle cartelle di pagamento nn. 02820020049495027001, 02820040022754253001,
02820040024959565001, 02820040024966138001; 02820040024967350001;
02820040029035902001, 02820040040642302000; 02820190000340065000; che nell'ambito del predetto giudizio presso la Corte di giustizia Tributaria di Caserta RG 1715/2023, l' CP_1
allegava copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita il 5.11.2012 sul quale
[...]
vi è la seguente attestazione “dichiaro di aver ricevuto la Raccomandata sopra indicata il 8.11.2012, firma illeggibile con indicazione del destinatario “sig. ”; che la firma è disconosciuta Parte_1
in quanto non appartenente a , il quale non ha mai ricevuto la notifica delle predette Parte_1
cartelle di pagamento.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità della Controparte_1
querela per difetto degli elementi essenziali richiesti dall'art. 221 c.p.c., co. 2, ai sensi del quale "La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità..."; ancora l'inammissibilità della querela poiché la qualità del soggetto ricevente la notifica non costituisce attestazione coperta da pubblica fede ai sensi dell'art.39 del regolamento postale nonché la carenza di interesse a proporre la querela di falso avendo il giudice tributario con sentenza n.
6347/2016 passata in giudicato dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione delle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione; infine nel merito l'infondatezza della proposta querela.
Disposta la comunicazione al PM e acquisita la conferma della querela ai sensi dell'art 99 disp. Att. al c.c., la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve darsi atto che la presente controversia è sottoposta alla cognizione e decisione del giudice monocratico, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 28.2.2023 cui si applica il disposto dell'art 225 c.p.c. (“Sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica”) come modificato dal Dlgs 10 ottobre 2022 n 149.
Sempre preliminarmente, può ritenersi assolto l'onere del querelante di indicare gli elementi e le prove della falsità, avendo richiesto l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio per accertare l'apocrifia della sottoscrizione (cfr. in tal senso Cass. 8718/ 2023).
La querela di falso è inammissibile.
Giova fin da subito chiarire che oggetto della presente querela di falso è la firma apposta sull'avviso di ricevimento di un plico notificato direttamente dall'Equitalia sud ( Controparte_1
), come incontestatamente risulta dalla documentazione depositata dalle parti.
[...]
Deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall' di inammissibilità Controparte_1
della querela di falso, per come proposta da parte attrice riferita al profilo della non appartenenza della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento al destinatario, piuttosto che alla mancata consegna e ricezione dell'atto presso la residenza del destinatario da parte di uno dei soggetti indicati dal regolamento postale.
Ed invero, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 1686 del
19/01/2023) ha affrontato la questione della diversità delle regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del 1982) rispetto a quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26,
d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018) e dei riflessi di tale distinzione sull'oggetto della querela di falso.
Nelle notifiche effettuate ai sensi della L. 890/1982, l'incaricato del servizio postale è tenuto, in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, ad indicare in corrispondenza della firma apposta sull'avviso di ricevimento e sui documenti attestanti la consegna “la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo” (cfr. art. 7, III co.). Da tale previsione discende che, in caso di firma illeggibile non accompagnata dall'indicazione della qualità del ricevente, operi una presunzione di consegna a mani proprie del destinatario, e che, in tale misura, sia ammissibile la querela di falso diretta a contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario.
Diversamente, nel caso di notifica diretta a mezzo del servizio postale, poiché, ai sensi degli artt. 32
e 39 del D.M. 9 aprile del 2001 (cd regolamento postale), l'incaricato del servizio postale non è tenuto ad attestare la qualità del soggetto ricevente del quale raccoglie la sottoscrizione, ma solo l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario ad un soggetto idoneo - in particolare, ai sensi dell'art. 39 del regolamento postale, il ricevente può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - allora per la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non opera alcuna presunzione di consegna a mani del destinatario, bensì, la consegna del plico al domicilio del destinatario determina una presunzione di conoscenza da parte sua, ex art. 1335, c.c..
In virtù del regime differenziato, conclude la Corte, “l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”.
Nel caso che qui ci occupa, trattandosi di una notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 e come tale disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001, l'unica attestazione assistita da pubblica fede effettuata dall'agente postale è quella relativa alla consegna del plico presso il domicilio del destinatario ad uno dei soggetti abilitati dall'art. 39 del regolamento postale, ovverossia familiari, conviventi, collaboratori, addetti al ritiro o portieri, non essendo invece, coperta da fede privilegiata la riferibilità della sottoscrizione ad un soggetto specificamente identificato tra quelli appartenenti alle categorie suddette, posto che l'agente postale non è tenuto a riportare le generalità del ricevente e controllarne l'identità.
Ciò posto, il ha richiesto la dichiarazione della falsità della firma sull'avviso di ricevimento Pt_1
per la non riconducibilità della stessa, ritenuta illeggibile, a sé ma non ha espresso alcuna contestazione sulla veridicità dell'attestazione fidefacente formata dall'agente postale, che riguarda la consegna del plico presso l'immobile di Aversa, via Linguiti n. 17 ad uno dei soggetti ammessi dall'art. 39 del D.M. 9 aprile 2001.
Peraltro, non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario.
Tale rilievo, in ossequio alle chiarificazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, appare dirimente ai fini dell'inammissibilità della proposta querela di falso, atteso che questa ha ad oggetto l'identità del ricevente (attestazione non coperta da fede privilegiata e la cui contestazione non richiede la proposizione della querela di falso) piuttosto che il fatto storico della mancata consegna del plico presso il domicilio del destinatario ad una delle persone legittimate ai sensi dell'art 39 del
D. M. 9 aprile 2001.
Le peculiarità delle questioni affrontate e la natura controversa della questione relativa alla assimilazione della notifica effettuata in proprio dall'agente della riscossione alla notifica degli atti giudiziari fino al recente intervento della Corte di Cassazione, costituiscono, complessivamente considerate, gravi ed eccezionali ragioni giustificative dell'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione normativa di cui al secondo comma dell'art. 92 cod. proc. Civ.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE II CIVILE -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• dichiara l'inammissibilità della querela di falso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 13 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Dora Alessia Limongelli