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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6645/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ND Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
ND Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6645/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GENCHI GIULIANA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MAGLI LUCA ABELE, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024, come da verbale, le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni: “All'esito di ampia discussione le parti si accordano prevedendo un assegno divorzile di € 500,00/mese, soggetto a rivalutazione Istat e da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico diretto dal conto corrente del ricorrente, oltre ad € 7.000,00 a titolo di arretrati da versare in due rate di uguale importo in scadenza rispettivamente il 1/1/2025 e 1/4/2025, oltre alla restituzione di n. 3 buoni fruttiferi postali intestati a terzi del valore nominale di € 1.200,00, oltre interessi, da consegnare alla parte resistente entro il 31/12/2024. Spese compensate”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IA (BS) in data 23/11/1970, trascritto al n. 19, parte II, serie A, anno 1970, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, unione dalla quale sono nati i figli , ND e , oggi tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1751/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di
Brescia e pubblicata il 20/6/2022, passata in giudicato.
Parte ricorrente con ricorso del 31/5/2024 ha adito codesto Tribunale per ottenere la pronuncia del divorzio e, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni di salute e un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, ha concluso chiedendo che nulla fosse disposto a titolo di assegno divorzile o, in subordine, che fosse disposta una somma a titolo di assegno divorzile in favore della resistente non superiore ad € 300,00 al mese.
In data 8/11/2024 si è costituita la resistente, la quale, aderendo alla domanda relativa alla pronuncia sullo status, si è opposta invece in punto di assegno divorzile chiedendo che le fosse riconosciuta la somma di € 1.000,00/mese.
All'udienza del 10/12/2024, le parti, come da verbale di udienza, all'esito di ampia discussione hanno raggiunto un accordo come in epigrafe riportato e trascritto.
Il Giudice, dato atto, ha rimesso la causa al Collegio per decisione senza termini per gli atti conclusivi.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 10/12/2024, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
2
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 9/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ND Tinelli ND Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ND Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
ND Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6645/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GENCHI GIULIANA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MAGLI LUCA ABELE, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024, come da verbale, le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni: “All'esito di ampia discussione le parti si accordano prevedendo un assegno divorzile di € 500,00/mese, soggetto a rivalutazione Istat e da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico diretto dal conto corrente del ricorrente, oltre ad € 7.000,00 a titolo di arretrati da versare in due rate di uguale importo in scadenza rispettivamente il 1/1/2025 e 1/4/2025, oltre alla restituzione di n. 3 buoni fruttiferi postali intestati a terzi del valore nominale di € 1.200,00, oltre interessi, da consegnare alla parte resistente entro il 31/12/2024. Spese compensate”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IA (BS) in data 23/11/1970, trascritto al n. 19, parte II, serie A, anno 1970, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, unione dalla quale sono nati i figli , ND e , oggi tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti.
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1751/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di
Brescia e pubblicata il 20/6/2022, passata in giudicato.
Parte ricorrente con ricorso del 31/5/2024 ha adito codesto Tribunale per ottenere la pronuncia del divorzio e, deducendo un peggioramento delle proprie condizioni di salute e un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, ha concluso chiedendo che nulla fosse disposto a titolo di assegno divorzile o, in subordine, che fosse disposta una somma a titolo di assegno divorzile in favore della resistente non superiore ad € 300,00 al mese.
In data 8/11/2024 si è costituita la resistente, la quale, aderendo alla domanda relativa alla pronuncia sullo status, si è opposta invece in punto di assegno divorzile chiedendo che le fosse riconosciuta la somma di € 1.000,00/mese.
All'udienza del 10/12/2024, le parti, come da verbale di udienza, all'esito di ampia discussione hanno raggiunto un accordo come in epigrafe riportato e trascritto.
Il Giudice, dato atto, ha rimesso la causa al Collegio per decisione senza termini per gli atti conclusivi.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 10/12/2024, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
2
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 9/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ND Tinelli ND Marchesi
3