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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio udienza sostituita
N. 5872/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.05.2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano in data 09.04.1985
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Cesate (MI), CAP 20031, Via Italia Villaggio Alfa Romeo n. 4/i con l'Avv. Gianluca Carafa, con studio in AG IL (MI), Via Verdi n. 2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata ad Aversa (CE) in data 06.06.1990 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Cesate (MI), CAP 20031, Via Italia Villaggio Alfa Romeo n. 4/i con l'Avv. Gianluca Carafa, con studio in AG IL (MI), Via Verdi n. 2 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata a [...] in data [...], di Persona_1 cittadinanza italiana.
pagina 1 di 6
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) omologare le seguenti condizioni;
2) le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto e collaborazione nel preminente interesse della figlia;
Per_1
3) la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, Sig.ra nell'abitazione sita in Caronno Pertusella (VA), Parte_2
CAP 21042, Via Santa Margherita n. 155, anche ai fini della residenza anagrafica;
4) la casa sita in Cesate (MI), CAP 20031, Via Italia Villaggio Alfa Romeo n. 4/i, di proprietà di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, è stata promessa in vendita a terzi ed il ricavato verrà equamente diviso tra le parti;
5) il Sig. si impegna a corrispondere in favore della Sig.ra a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e fino a quando quest'ultima non sarà Per_1 economicamente indipendente, una somma mensile di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017 secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola, g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) da luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 2 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo di assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore non collocatario, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (mediante WhatsApp, SMS o e-mail con prova di avvenuta ricezione), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore non collocatario dovrà provvedere, entro 15 giorni successivi alla richiesta, al pagamento diretto una volta visionata la documentazione comprovante l'esborso da sostenere;
6) le parti concordano che l'assegno unico per la famiglia venga percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra dichiarando sin d'ora il Sig. di essere disponibile a Parte_2 Parte_1 sottoscrivere la documentazione necessaria a tal fine;
7) per quanto riguarda le visite del genitore non collocatario, tenuto conto del preminente interesse della figlia e dei reciproci impegni lavorativi, le parti concordano il seguente piano genitoriale Per_1 ex art. 473bis. 12 c.p.c.:
a. Finché la figlia non avrà raggiunto il terzo anno di età, il padre (nel week end in cui Per_1 ha con sé gli altri due figli e ) vedrà e terrà con sé 2 giorni infrasettimanali, il Per_2 Per_3 Per_1 martedì, solo in presenza della Sig.ra e della disponibilità della stessa, dalle ore Parte_2
16:30 andando a prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna ed il giovedì dalle ore 16:30 andando a prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna. Il padre (nel week end in cui non ha con sé gli altri due figli e ) vedrà e terrà con sé 2 giorni infrasettimanali, il martedì, solo in presenza Per_2 Per_3 Per_1 della Sig.ra e della disponibilità della stessa, dalle ore 16:30 andando a prenderla Parte_2 presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna ed il venerdì dalle ore 16:30 andando a prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna. Il mercoledì ogni 4 settimane il padre vedrà e terrà con sé , in presenza della Sig.ra Per_1
quando terrà con sé anche il figlio dalle ore 16:30 andando a prenderla Parte_2 Per_2 presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna. Nei fine settimana il padre (nel week end in cui non ha con sé gli altri due figli e ) vedrà e terrà con sé Per_2 Per_3
secondo il seguente schema: il sabato, a settimane alterne, dalle ore 10:00 alle ore 18:30; la Per_1 domenica, a settimane alterne, dalle ore 09:00 alle ore 18:30, andando a prenderla presso la casa materna ed ivi riportandovela;
b. dal compimento del terzo anno di età della figlia in poi, il padre (nel week end in cui Per_1 ha con sé gli altri due figli e ) vedrà e terrà con sé 2 giorni infrasettimanali, il Per_2 Per_3 Per_1 martedì, solo in presenza della Sig.ra e della disponibilità della stessa, dalle ore Parte_2
16:30 andando a prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa pagina 3 di 6 materna ed il giovedì dalle ore 16:30 andando a prenderla presso l'asilo fino alla mattina seguente quando il padre accompagnerà la figlia all'asilo. Il padre (nel week end in cui non ha con sé gli altri due figli e ) vedrà e terrà con sé 2 giorni infrasettimanali, il martedì, solo in Per_2 Per_3 Per_1 presenza della Sig.ra e della disponibilità della stessa, dalle ore 16:30 andando a Parte_2 prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna ed il venerdì dalle ore 16:30 andando a prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna. Il mercoledì ogni 4 settimane il padre vedrà e terrà con sé , in presenza Per_1 della Sig.ra quando terrà con sé anche il figlio dalle ore 16:30 andando a Parte_2 Per_2 prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna. Nei fine settimana il padre (nel week end in cui non ha con sé gli altri due figli e ) vedrà e terrà Per_2 Per_3 con sé secondo il seguente schema: dalle ore 10:00 del sabato mattina, a settimane alterne, Per_1 quando andrà a prenderla presso l'abitazione materna sino alle ore 18:30 della domenica, quando andrà
a riportarla presso la casa materna;
c. quanto alle vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia , fino al compimento del 3°
Per_1 anno di età, un periodo di una o due settimane, anche non consecutive, presso una località turistica, scelta da entrambi i genitori, in presenza della madre Sig.ra Dopo il compimento Parte_2 del terzo anno di età, il padre trascorrerà con la figlia un periodo di 14 giorni, a discrezione del
Per_1 padre sia consecutivi che non consecutivi, sempre compatibilmente al desiderio e volontà di . Le
Per_1 parti concordano che in tale periodo di vacanza il Sig. , fino a quando non avrà il benestare Pt_1 della Commissione medica per la patente di guida, si asterrà dall'utilizzare l'autovettura per lunghe tratte ed in presenza della figlia a bordo. In particolare per l'estate 2026 la figlia trascorrerà con
Per_1 il padre le ultime due settimane di agosto, mentre con la madre le prime due settimane di agosto. Le date delle vacanze estive dovranno essere comunicate all'altro genitore entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la località scelta per trascorrere le vacanze con la figlia;
Per_1
d. quanto alle vacanze natalizie, fino al compimento del 3° anno di età, la figlia Per_1 trascorrerà la Vigilia di Natale 2025, il Santo Natale 2025, Santo Stefano 2025 e, nel caso di accordo tra le parti anche il 27, 28, 29, 30 dicembre 2025 con la madre ed il padre (o solo con la madre) valutando di trascorrere detto periodo a Cesate o a Napoli. Il periodo dal 31.12.2025 al 06.01.2026
lo trascorrerà con la madre. Dopo il compimento del terzo anno di età, la figlia Per_1 Per_1 trascorrerà la Vigilia di Natale 2026, il Santo Natale 2026, Santo Stefano 2026, il periodo dal
27.12.2026 al 30.12.2026 con la madre ed il periodo dalle ore 10:00 del 02/01/2027 alle ore 18:30 del
06.01.2027 con il padre, quando la riaccompagnerà presso la casa materna. Per gli anni successivi le parti concordano di assicurare alla figlia un'equa ripartizione tra le parti della Vigilia, del Per_1 giorno di Natale e Santo Stefano con l'uno e l'altro genitore;
e. quanto alle vacanze pasquali, trascorrerà, in presenza di accordo delle parti, secondo il Per_1 criterio dell'alternanza annuale, con la madre e con il padre il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Nel caso in cui la Sig.ra dovesse passare le vacanze a Napoli, le parti si metteranno d'accordo Pt_2 per far trascorrere ad almeno un giorno con il padre. Per_1
f. quanto alle altre vacanze scolastiche, vale a dire le feste religiose e civili, di seguito elencate: il
7 dicembre, l'8 dicembre, il primo maggio ed il 2 giugno, il 25 aprile, saranno divise in maniera paritaria permettendo l'alternanza annuale dei giorni trascorsi con ciascun genitore. Nel caso in cui la pagina 4 di 6 Sig.ra dovesse passare le vacanze a Napoli, le parti si metteranno d'accordo per far trascorrere Pt_2 ad almeno un giorno con il padre. Per_1
g. in occasione del compleanno della figlia , che cade il 28 luglio, i genitori si impegnano Per_1
a consentire ad entrambi il festeggiamento, alternandosi la permanenza della figlia di anno in anno per il pranzo o per la cena;
h. le parti pattuiscono che la Sig.ra potrà, qualora le esigenze formative lo Parte_2 richiedessero (partecipazione ai percorsi di formazione abilitanti per l'insegnamento o al corso di specializzazione per il sostegno) recarsi insieme alla figlia minorenne a Napoli presso Per_1
l'abitazione di proprietà della sua famiglia, per il tempo necessario per i corsi e per il loro completamento, anche se necessario per l'anno successivo. Le parti pattuiscono altresì che la Sig.ra potrà, qualora le esigenze economiche lo richiedessero (in caso di difficoltà Parte_2 economica data dalla sua precarietà in ambito lavorativo), recarsi insieme alla figlia minorenne Per_1
a Napoli presso l'abitazione di proprietà della sua famiglia. In tale ipotesi, le parti concordano che il
Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia una volta al mese, per almeno un week Parte_1 Per_1 end, con onere e spese in capo al Sig. per le trasferte per vedere la figlia per due mesi Parte_1 consecutivi, mentre il terzo mese l'onere e le spese di spostamento per consentire al Sig. Parte_1 di vedere la figlia ricadrà sulla Sig.ra Parte_2
i. i nonni sia paterni che materni continueranno ad avere rapporti continuativi e significativi con la nipote, con cui hanno profondi legami affettivi;
l. le parti pattuiscono di dividere equamente i beni mobili, i piccoli e grandi elettrodomestici presenti nell'abitazione sita in Cesate (MI), CAP 20031, Via Italia Villaggio Alfa Romeo n. 4/i;
Tutto quanto sopra salvo diversi e migliori accordi tra le parti;
8) le parti si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio;
9) compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, lì 11.6.2026
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 6 di 6
N. 5872/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.05.2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano in data 09.04.1985
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Cesate (MI), CAP 20031, Via Italia Villaggio Alfa Romeo n. 4/i con l'Avv. Gianluca Carafa, con studio in AG IL (MI), Via Verdi n. 2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata ad Aversa (CE) in data 06.06.1990 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Cesate (MI), CAP 20031, Via Italia Villaggio Alfa Romeo n. 4/i con l'Avv. Gianluca Carafa, con studio in AG IL (MI), Via Verdi n. 2 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata a [...] in data [...], di Persona_1 cittadinanza italiana.
pagina 1 di 6
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) omologare le seguenti condizioni;
2) le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto e collaborazione nel preminente interesse della figlia;
Per_1
3) la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, Sig.ra nell'abitazione sita in Caronno Pertusella (VA), Parte_2
CAP 21042, Via Santa Margherita n. 155, anche ai fini della residenza anagrafica;
4) la casa sita in Cesate (MI), CAP 20031, Via Italia Villaggio Alfa Romeo n. 4/i, di proprietà di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, è stata promessa in vendita a terzi ed il ricavato verrà equamente diviso tra le parti;
5) il Sig. si impegna a corrispondere in favore della Sig.ra a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e fino a quando quest'ultima non sarà Per_1 economicamente indipendente, una somma mensile di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Milano del 14.11.2017 secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola, g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) da luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 2 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo di assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore non collocatario, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (mediante WhatsApp, SMS o e-mail con prova di avvenuta ricezione), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore non collocatario dovrà provvedere, entro 15 giorni successivi alla richiesta, al pagamento diretto una volta visionata la documentazione comprovante l'esborso da sostenere;
6) le parti concordano che l'assegno unico per la famiglia venga percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra dichiarando sin d'ora il Sig. di essere disponibile a Parte_2 Parte_1 sottoscrivere la documentazione necessaria a tal fine;
7) per quanto riguarda le visite del genitore non collocatario, tenuto conto del preminente interesse della figlia e dei reciproci impegni lavorativi, le parti concordano il seguente piano genitoriale Per_1 ex art. 473bis. 12 c.p.c.:
a. Finché la figlia non avrà raggiunto il terzo anno di età, il padre (nel week end in cui Per_1 ha con sé gli altri due figli e ) vedrà e terrà con sé 2 giorni infrasettimanali, il Per_2 Per_3 Per_1 martedì, solo in presenza della Sig.ra e della disponibilità della stessa, dalle ore Parte_2
16:30 andando a prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna ed il giovedì dalle ore 16:30 andando a prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna. Il padre (nel week end in cui non ha con sé gli altri due figli e ) vedrà e terrà con sé 2 giorni infrasettimanali, il martedì, solo in presenza Per_2 Per_3 Per_1 della Sig.ra e della disponibilità della stessa, dalle ore 16:30 andando a prenderla Parte_2 presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna ed il venerdì dalle ore 16:30 andando a prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna. Il mercoledì ogni 4 settimane il padre vedrà e terrà con sé , in presenza della Sig.ra Per_1
quando terrà con sé anche il figlio dalle ore 16:30 andando a prenderla Parte_2 Per_2 presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna. Nei fine settimana il padre (nel week end in cui non ha con sé gli altri due figli e ) vedrà e terrà con sé Per_2 Per_3
secondo il seguente schema: il sabato, a settimane alterne, dalle ore 10:00 alle ore 18:30; la Per_1 domenica, a settimane alterne, dalle ore 09:00 alle ore 18:30, andando a prenderla presso la casa materna ed ivi riportandovela;
b. dal compimento del terzo anno di età della figlia in poi, il padre (nel week end in cui Per_1 ha con sé gli altri due figli e ) vedrà e terrà con sé 2 giorni infrasettimanali, il Per_2 Per_3 Per_1 martedì, solo in presenza della Sig.ra e della disponibilità della stessa, dalle ore Parte_2
16:30 andando a prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa pagina 3 di 6 materna ed il giovedì dalle ore 16:30 andando a prenderla presso l'asilo fino alla mattina seguente quando il padre accompagnerà la figlia all'asilo. Il padre (nel week end in cui non ha con sé gli altri due figli e ) vedrà e terrà con sé 2 giorni infrasettimanali, il martedì, solo in Per_2 Per_3 Per_1 presenza della Sig.ra e della disponibilità della stessa, dalle ore 16:30 andando a Parte_2 prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna ed il venerdì dalle ore 16:30 andando a prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna. Il mercoledì ogni 4 settimane il padre vedrà e terrà con sé , in presenza Per_1 della Sig.ra quando terrà con sé anche il figlio dalle ore 16:30 andando a Parte_2 Per_2 prenderla presso l'asilo fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà presso la casa materna. Nei fine settimana il padre (nel week end in cui non ha con sé gli altri due figli e ) vedrà e terrà Per_2 Per_3 con sé secondo il seguente schema: dalle ore 10:00 del sabato mattina, a settimane alterne, Per_1 quando andrà a prenderla presso l'abitazione materna sino alle ore 18:30 della domenica, quando andrà
a riportarla presso la casa materna;
c. quanto alle vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia , fino al compimento del 3°
Per_1 anno di età, un periodo di una o due settimane, anche non consecutive, presso una località turistica, scelta da entrambi i genitori, in presenza della madre Sig.ra Dopo il compimento Parte_2 del terzo anno di età, il padre trascorrerà con la figlia un periodo di 14 giorni, a discrezione del
Per_1 padre sia consecutivi che non consecutivi, sempre compatibilmente al desiderio e volontà di . Le
Per_1 parti concordano che in tale periodo di vacanza il Sig. , fino a quando non avrà il benestare Pt_1 della Commissione medica per la patente di guida, si asterrà dall'utilizzare l'autovettura per lunghe tratte ed in presenza della figlia a bordo. In particolare per l'estate 2026 la figlia trascorrerà con
Per_1 il padre le ultime due settimane di agosto, mentre con la madre le prime due settimane di agosto. Le date delle vacanze estive dovranno essere comunicate all'altro genitore entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente la località scelta per trascorrere le vacanze con la figlia;
Per_1
d. quanto alle vacanze natalizie, fino al compimento del 3° anno di età, la figlia Per_1 trascorrerà la Vigilia di Natale 2025, il Santo Natale 2025, Santo Stefano 2025 e, nel caso di accordo tra le parti anche il 27, 28, 29, 30 dicembre 2025 con la madre ed il padre (o solo con la madre) valutando di trascorrere detto periodo a Cesate o a Napoli. Il periodo dal 31.12.2025 al 06.01.2026
lo trascorrerà con la madre. Dopo il compimento del terzo anno di età, la figlia Per_1 Per_1 trascorrerà la Vigilia di Natale 2026, il Santo Natale 2026, Santo Stefano 2026, il periodo dal
27.12.2026 al 30.12.2026 con la madre ed il periodo dalle ore 10:00 del 02/01/2027 alle ore 18:30 del
06.01.2027 con il padre, quando la riaccompagnerà presso la casa materna. Per gli anni successivi le parti concordano di assicurare alla figlia un'equa ripartizione tra le parti della Vigilia, del Per_1 giorno di Natale e Santo Stefano con l'uno e l'altro genitore;
e. quanto alle vacanze pasquali, trascorrerà, in presenza di accordo delle parti, secondo il Per_1 criterio dell'alternanza annuale, con la madre e con il padre il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Nel caso in cui la Sig.ra dovesse passare le vacanze a Napoli, le parti si metteranno d'accordo Pt_2 per far trascorrere ad almeno un giorno con il padre. Per_1
f. quanto alle altre vacanze scolastiche, vale a dire le feste religiose e civili, di seguito elencate: il
7 dicembre, l'8 dicembre, il primo maggio ed il 2 giugno, il 25 aprile, saranno divise in maniera paritaria permettendo l'alternanza annuale dei giorni trascorsi con ciascun genitore. Nel caso in cui la pagina 4 di 6 Sig.ra dovesse passare le vacanze a Napoli, le parti si metteranno d'accordo per far trascorrere Pt_2 ad almeno un giorno con il padre. Per_1
g. in occasione del compleanno della figlia , che cade il 28 luglio, i genitori si impegnano Per_1
a consentire ad entrambi il festeggiamento, alternandosi la permanenza della figlia di anno in anno per il pranzo o per la cena;
h. le parti pattuiscono che la Sig.ra potrà, qualora le esigenze formative lo Parte_2 richiedessero (partecipazione ai percorsi di formazione abilitanti per l'insegnamento o al corso di specializzazione per il sostegno) recarsi insieme alla figlia minorenne a Napoli presso Per_1
l'abitazione di proprietà della sua famiglia, per il tempo necessario per i corsi e per il loro completamento, anche se necessario per l'anno successivo. Le parti pattuiscono altresì che la Sig.ra potrà, qualora le esigenze economiche lo richiedessero (in caso di difficoltà Parte_2 economica data dalla sua precarietà in ambito lavorativo), recarsi insieme alla figlia minorenne Per_1
a Napoli presso l'abitazione di proprietà della sua famiglia. In tale ipotesi, le parti concordano che il
Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia una volta al mese, per almeno un week Parte_1 Per_1 end, con onere e spese in capo al Sig. per le trasferte per vedere la figlia per due mesi Parte_1 consecutivi, mentre il terzo mese l'onere e le spese di spostamento per consentire al Sig. Parte_1 di vedere la figlia ricadrà sulla Sig.ra Parte_2
i. i nonni sia paterni che materni continueranno ad avere rapporti continuativi e significativi con la nipote, con cui hanno profondi legami affettivi;
l. le parti pattuiscono di dividere equamente i beni mobili, i piccoli e grandi elettrodomestici presenti nell'abitazione sita in Cesate (MI), CAP 20031, Via Italia Villaggio Alfa Romeo n. 4/i;
Tutto quanto sopra salvo diversi e migliori accordi tra le parti;
8) le parti si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio;
9) compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, lì 11.6.2026
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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