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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSATI DAVIDE, Presidente
VAGNONI DOMENICO, RE
GALLO STEFANO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Abruzzo - Sede Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 054 2025 00051964 85 000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI
ENERGETICI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 514/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1 : chiede l'accoglimento del ricorso e, contestualmente, di voler, dichiarare la nullità/illegittimità della cartella di pagamento impugnata e del ruolo in essa contenuto;
la condanna dell'Agenzia delle Dogane di L'Aquila alle spese del presente giudizio ed agli onorari di causa, da liquidarsi al procuratore antistatario;
Nell'interesse dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direz. Territoriale Lazio e Abruzzo -Ufficio delle
Dogane di L'Aquila: chiede di dichiarare la cessata la materia del contendere, a seguito dell'annullamento del ruolo e dello sgravio totale della cartella, con rigetto della richiesta di parte ricorrente della condanna alle spese.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: chiede, in via principale, preliminare e pregiudiziale, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e nell'ipotesi di qualche accoglimento del ricorso per fatto dell'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sia tenuta indenne da esso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, la Società ricorrente, Ricorrente_1 s.r.l., ha impugnato la Cartella di pagamento n. 054 2025 0005196485 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, relativa a imposte/accise per gli anni 2021, 2022, 2023 per € 433.427,98, emessa su «ruolo straordinario» n. 2025/000155, reso esecutivo, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direz. Territoriale
Lazio e Abruzzo -Ufficio delle Dogane di L'Aquila, in data 17-03-2025, consegnato il 25-04-2025, Partita:
D3091 2024L 2025Z27D3, cartella notificata a mezzo p.e.c. in data 16.5.2025.
Premette che in data 4 febbraio 2025 la citata Agenzia delle Dogane notificava alla parte un avviso di pagamento ex art. art. 15 del D.L.vo 26.10.1995, n. 504), con il quale, sulla base dei rilievi emersi in un pvc redatto dalla G.d.F. di Sulmona, venivano formalmente accertate le cessioni di prodotti petroliferi in nero per gli anni 2021, 2022 e 2023, scortati da DAS e/o e-DAS annullati per i quali la Società non è riuscita a dimostrare la provenienza e riconducibili a “eccedenze di prodotto non annotato sui registri” di carico/scarico tenuti a norma dell'art. 25 e che dall'attività accertativa, si era generato un recupero di accisa su prodotti energetici pari ad euro 403.528,37, oltre ad euro 29.899,61 a titolo di interessi legali ex art. 1284 c.c..
Espone che, successivamente, in data 7 aprile 2025, l'atto accertativo in argomento veniva impugnato presso questa Corte di Giustizia Tributaria con i procedimenti nn. R.G. 306/2025 e 308/2025 (quest'ultimo procedimento relativo alla impugnazione del collegato atto di contestazione delle sanzioni), ma che, nelle more del giudizio, in data 16.5.2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato la cartella di pagamento n. 054 2025 0005196485 000 relativa all'integrale importo, (€ 433.427,98), emessa su «ruolo straordinario
» ai sensi dell'art. 15-bis del DPR 602/73.
Evidenzia, al riguardo, che l'art. 11 D.P.R. 602/1973 distingue i ruoli in «ordinari» e «straordinari», i quali ultimi ruoli straordinari possono essere formati solo quando vi è fondato pericolo per la riscossione (cd. periculum in mora), per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo (art. 15-bis, introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 46/1999). Sottolinea, però, come la natura eccezionale dell'istituto comporta un rigoroso obbligo motivazionale, sancito dallo Statuto del contribuente (art. 7 l. 212/2000) e ribadito dalla prassi amministrativa (Circ. AE 4/2010, par.
3) che impone di indicare nella cartella «le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, sia stato ritenuto sussistente il fondato pericolo per la riscossione».
Eccepisce che la cartella impugnata non contiene alcuna motivazione che giustifichi la scelta di iscrizione a ruolo in via straordinaria, non esponendo i fatti o gli elementi concreti dai quali l'Ente avrebbe desunto un «fondato pericolo per la riscossione», limitandosi solo a riportare l'identificativo dell'avviso di pagamento e che, pertanto, la cartella di pagamento che si impugna, unitamente al ruolo in essa contenuto, devono essere considerati illegittimi e, conseguentemente, dichiarati nulli per assenza dei presupposti per l'emissione del ruolo straordinario, carenza di motivazione e di prova, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, co. 3, e 15-bis D.P.R. 602/1973, art. 3 L. 241/1990, art. 7 L. 212/2000, stante il difetto assoluto di motivazione, cui consegue anche la violazione del diritto di difesa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di L'Aquila, evidenziando che l'iscrizione a ruolo effettuata non può dirsi del tutto illegittima, nel merito, come, invece, ritiene lo sia parte Ricorrente e che l'Ufficio una volta resosi conto dell'errore materiale commesso ha proceduto senza indugio ad annullare l'iscrizione a ruolo, tenendo un comportamento aderente al principio di lealtà ed insistendo perché venga dichiarata cessata la materia del contendere, a seguito dell'annullamento del ruolo e dello sgravio totale della cartella e, quindi, anche rigettata la richiesta di parte ricorrente della condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e nell'ipotesi di qualche accoglimento del ricorso per fatto dell'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sia tenuta indenne da esso, sottolineando, che la cartella di pagamento gravata, contiene, comunque, tutti gli elementi e le motivazioni ex art. 12 DPR
602/73 che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane dell'Aquila, ha ritenuto essere validi e necessari e che sono stati puntualmente riportati e trascritti, così come espressamente indicato dall'Ente impositore.
Rappresenta che l'Agente della Riscossione era tenuto ad adempiere alla notifica della cartella di pagamento impugnata, iscritta in ruolo straordinario e consegnato dall'Ente impositore.
Precisa e fa rilevare, inoltre, come l'Ente impositore risulta aver disposto in data 25/07/2025 lo sgravio totale della cartella di pagamento “de qua” e che al riguardo dovrà necessariamente essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Con Ordinanza n. 371/2025, in data 14 ottobre 2025, la Corte, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, atteso l'annullamento del ruolo impugnato unitamente alla cartella di pagamento, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane - di L'Aquila e rinviato la causa a nuovo ruolo per eventuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere e disciplina delle spese.
All'odierna udienza sono state precisate dalle parti le seguenti richieste:
-il difensore di parte ricorrente dichiara che l'Agenzia delle Dogane ha emesso un provvedimento di annullamento dell'atto in autotutela ritenendo valide le motivazioni del ricorrente;
insiste quindi affinché venga dichiarata cessata la materia del contendere e che la parte resistente venga condannata al pagamento delle spese processuali.
-il difensore della resistente ADM rappresenta che l'atto in questione è illegittimo per un difetto procedurale e che l'annullamento in autotutela è avvenuto dieci giorni dopo la notifica del ricorso e subito dopo lo sgravio del ruolo;
insiste quindi per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione va preso atto, pregiudizialmente, che nell'esercizio del proprio potere di autotutela l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane - di L'Aquila, ai sensi dell'art. 10 quater della
L. n. 212/2000, ha disposto l'annullamento del ruolo straordinario XE n. 12/2025-Z27 Serie D-n. 3/2025, a carico della Ricorrente_1, qui impugnato dalla stessa ricorrente, il che comporta che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del
D. L.vo del 31 dicembre 1992, n.546.
Riguardo alle spese di lite, la ricorrente afferma che l'Ufficio dovrebbe essere condannato alla refusione delle spese legali, secondo il consolidato principio della soccombenza virtuale. L'opponente ADM, per contro, sostiene che la condanna alla refusione delle spese sarebbe giustificata qualora l'attività dell'Ufficio fosse stata totalmente contraria alla legge, ciò che nel caso in esame non è rinvenibile e che, inoltre, resosi conto dell'errore materiale commesso, esso ha provveduto senza indugio ad annullare l'iscrizione a ruolo.
In proposito vanno valutati in concreto gli accadimenti e si rileva che la stessa opponente, al di là dell'adottato provvedimento in autotutela, ha riconosciuto l'errore, ciò che però è avvenuto solo a seguito del proposto ricorso e che rispetto ai prodromici atti accertativi, di notevole valore economico, sulla base dei quali è avvenuta l'emissione dell'errato «ruolo straordinario», vi era ancora la possibilità, per la Società, di proporre impugnazione, come poi in effetti avvenuto, richiedendosi per ciò nella circostanza una oculatezza, prudenza e rigorosa precisione nell'operare dell'Ufficio, che non appare esservi stata.
Per altro, nel processo tributario, pur non correlandosi necessariamente una condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela, occorre apprezzare se l'annullamento consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., Sez. 5 5, Ordinanza
n. 22231 del 26/10/2011; Cass. n. 7273 del 2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010; Cass.,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017). In sostanza l'eventuale responsabilità dell'Ufficio può essere di fatto valutata caso per caso, ma dovendosi avere riguardo alla configurabilità nella fattispecie concreta dell'ingiustizia del danno, collegata alla sussistenza di un comportamento colposo dell'Amministrazione.
L'errore commesso e riconosciuto appare essere di tale natura, dovendo ritenersi l'Ufficio consapevole della necessità di dover motivare l'iscrizione a ruolo straordinaria, tanto più che l'importo del debito reclamato poteva cagionare un esiziale danno alla Ricorrente, nel proseguimento della sua attività commerciale.
Ed inoltre, in argomento, va fatto riferimento al principio secondo il quale nel processo tributario, per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, si deve fare ricorso al consolidato criterio della soccombenza virtuale, pur potendo essere disposta la compensazione delle spese, laddove l'annullamento, in sede di autotutela, derivi dall'obiettiva complessità della materia, chiarita da apposita norma interpretativa, (cfr Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza , 01/03/2°24, n. 5579), circostanza quest'ultima non riscontrabile nella fattispecie che occupa.
A corredo, infine, giova considerare anche la ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso avanzato, per quanto in epigrafe esposto, ulteriore motivo per cui, in conclusione, le spese di lite vanno poste a carico l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane-di L'Aquila e sono stabilite nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, in favore del Difensore della ricorrente, Dott. Difensore_2, dichiaratosi antistatario, che stabilisce in complessivi €.6.164,00 (seimilacentosessantaquattro/00), oltre agli accessori di Legge.
Così deciso in L'Aquila, il 09/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Vagnoni Dott. Davide Rosati
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSATI DAVIDE, Presidente
VAGNONI DOMENICO, RE
GALLO STEFANO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Abruzzo - Sede Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 054 2025 00051964 85 000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI
ENERGETICI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 514/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1 : chiede l'accoglimento del ricorso e, contestualmente, di voler, dichiarare la nullità/illegittimità della cartella di pagamento impugnata e del ruolo in essa contenuto;
la condanna dell'Agenzia delle Dogane di L'Aquila alle spese del presente giudizio ed agli onorari di causa, da liquidarsi al procuratore antistatario;
Nell'interesse dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direz. Territoriale Lazio e Abruzzo -Ufficio delle
Dogane di L'Aquila: chiede di dichiarare la cessata la materia del contendere, a seguito dell'annullamento del ruolo e dello sgravio totale della cartella, con rigetto della richiesta di parte ricorrente della condanna alle spese.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: chiede, in via principale, preliminare e pregiudiziale, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e nell'ipotesi di qualche accoglimento del ricorso per fatto dell'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sia tenuta indenne da esso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, la Società ricorrente, Ricorrente_1 s.r.l., ha impugnato la Cartella di pagamento n. 054 2025 0005196485 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, relativa a imposte/accise per gli anni 2021, 2022, 2023 per € 433.427,98, emessa su «ruolo straordinario» n. 2025/000155, reso esecutivo, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direz. Territoriale
Lazio e Abruzzo -Ufficio delle Dogane di L'Aquila, in data 17-03-2025, consegnato il 25-04-2025, Partita:
D3091 2024L 2025Z27D3, cartella notificata a mezzo p.e.c. in data 16.5.2025.
Premette che in data 4 febbraio 2025 la citata Agenzia delle Dogane notificava alla parte un avviso di pagamento ex art. art. 15 del D.L.vo 26.10.1995, n. 504), con il quale, sulla base dei rilievi emersi in un pvc redatto dalla G.d.F. di Sulmona, venivano formalmente accertate le cessioni di prodotti petroliferi in nero per gli anni 2021, 2022 e 2023, scortati da DAS e/o e-DAS annullati per i quali la Società non è riuscita a dimostrare la provenienza e riconducibili a “eccedenze di prodotto non annotato sui registri” di carico/scarico tenuti a norma dell'art. 25 e che dall'attività accertativa, si era generato un recupero di accisa su prodotti energetici pari ad euro 403.528,37, oltre ad euro 29.899,61 a titolo di interessi legali ex art. 1284 c.c..
Espone che, successivamente, in data 7 aprile 2025, l'atto accertativo in argomento veniva impugnato presso questa Corte di Giustizia Tributaria con i procedimenti nn. R.G. 306/2025 e 308/2025 (quest'ultimo procedimento relativo alla impugnazione del collegato atto di contestazione delle sanzioni), ma che, nelle more del giudizio, in data 16.5.2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato la cartella di pagamento n. 054 2025 0005196485 000 relativa all'integrale importo, (€ 433.427,98), emessa su «ruolo straordinario
» ai sensi dell'art. 15-bis del DPR 602/73.
Evidenzia, al riguardo, che l'art. 11 D.P.R. 602/1973 distingue i ruoli in «ordinari» e «straordinari», i quali ultimi ruoli straordinari possono essere formati solo quando vi è fondato pericolo per la riscossione (cd. periculum in mora), per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo (art. 15-bis, introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 46/1999). Sottolinea, però, come la natura eccezionale dell'istituto comporta un rigoroso obbligo motivazionale, sancito dallo Statuto del contribuente (art. 7 l. 212/2000) e ribadito dalla prassi amministrativa (Circ. AE 4/2010, par.
3) che impone di indicare nella cartella «le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, sia stato ritenuto sussistente il fondato pericolo per la riscossione».
Eccepisce che la cartella impugnata non contiene alcuna motivazione che giustifichi la scelta di iscrizione a ruolo in via straordinaria, non esponendo i fatti o gli elementi concreti dai quali l'Ente avrebbe desunto un «fondato pericolo per la riscossione», limitandosi solo a riportare l'identificativo dell'avviso di pagamento e che, pertanto, la cartella di pagamento che si impugna, unitamente al ruolo in essa contenuto, devono essere considerati illegittimi e, conseguentemente, dichiarati nulli per assenza dei presupposti per l'emissione del ruolo straordinario, carenza di motivazione e di prova, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, co. 3, e 15-bis D.P.R. 602/1973, art. 3 L. 241/1990, art. 7 L. 212/2000, stante il difetto assoluto di motivazione, cui consegue anche la violazione del diritto di difesa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di L'Aquila, evidenziando che l'iscrizione a ruolo effettuata non può dirsi del tutto illegittima, nel merito, come, invece, ritiene lo sia parte Ricorrente e che l'Ufficio una volta resosi conto dell'errore materiale commesso ha proceduto senza indugio ad annullare l'iscrizione a ruolo, tenendo un comportamento aderente al principio di lealtà ed insistendo perché venga dichiarata cessata la materia del contendere, a seguito dell'annullamento del ruolo e dello sgravio totale della cartella e, quindi, anche rigettata la richiesta di parte ricorrente della condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e nell'ipotesi di qualche accoglimento del ricorso per fatto dell'Ente impositore, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sia tenuta indenne da esso, sottolineando, che la cartella di pagamento gravata, contiene, comunque, tutti gli elementi e le motivazioni ex art. 12 DPR
602/73 che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane dell'Aquila, ha ritenuto essere validi e necessari e che sono stati puntualmente riportati e trascritti, così come espressamente indicato dall'Ente impositore.
Rappresenta che l'Agente della Riscossione era tenuto ad adempiere alla notifica della cartella di pagamento impugnata, iscritta in ruolo straordinario e consegnato dall'Ente impositore.
Precisa e fa rilevare, inoltre, come l'Ente impositore risulta aver disposto in data 25/07/2025 lo sgravio totale della cartella di pagamento “de qua” e che al riguardo dovrà necessariamente essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Con Ordinanza n. 371/2025, in data 14 ottobre 2025, la Corte, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, atteso l'annullamento del ruolo impugnato unitamente alla cartella di pagamento, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane - di L'Aquila e rinviato la causa a nuovo ruolo per eventuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere e disciplina delle spese.
All'odierna udienza sono state precisate dalle parti le seguenti richieste:
-il difensore di parte ricorrente dichiara che l'Agenzia delle Dogane ha emesso un provvedimento di annullamento dell'atto in autotutela ritenendo valide le motivazioni del ricorrente;
insiste quindi affinché venga dichiarata cessata la materia del contendere e che la parte resistente venga condannata al pagamento delle spese processuali.
-il difensore della resistente ADM rappresenta che l'atto in questione è illegittimo per un difetto procedurale e che l'annullamento in autotutela è avvenuto dieci giorni dopo la notifica del ricorso e subito dopo lo sgravio del ruolo;
insiste quindi per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione va preso atto, pregiudizialmente, che nell'esercizio del proprio potere di autotutela l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane - di L'Aquila, ai sensi dell'art. 10 quater della
L. n. 212/2000, ha disposto l'annullamento del ruolo straordinario XE n. 12/2025-Z27 Serie D-n. 3/2025, a carico della Ricorrente_1, qui impugnato dalla stessa ricorrente, il che comporta che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del
D. L.vo del 31 dicembre 1992, n.546.
Riguardo alle spese di lite, la ricorrente afferma che l'Ufficio dovrebbe essere condannato alla refusione delle spese legali, secondo il consolidato principio della soccombenza virtuale. L'opponente ADM, per contro, sostiene che la condanna alla refusione delle spese sarebbe giustificata qualora l'attività dell'Ufficio fosse stata totalmente contraria alla legge, ciò che nel caso in esame non è rinvenibile e che, inoltre, resosi conto dell'errore materiale commesso, esso ha provveduto senza indugio ad annullare l'iscrizione a ruolo.
In proposito vanno valutati in concreto gli accadimenti e si rileva che la stessa opponente, al di là dell'adottato provvedimento in autotutela, ha riconosciuto l'errore, ciò che però è avvenuto solo a seguito del proposto ricorso e che rispetto ai prodromici atti accertativi, di notevole valore economico, sulla base dei quali è avvenuta l'emissione dell'errato «ruolo straordinario», vi era ancora la possibilità, per la Società, di proporre impugnazione, come poi in effetti avvenuto, richiedendosi per ciò nella circostanza una oculatezza, prudenza e rigorosa precisione nell'operare dell'Ufficio, che non appare esservi stata.
Per altro, nel processo tributario, pur non correlandosi necessariamente una condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela, occorre apprezzare se l'annullamento consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., Sez. 5 5, Ordinanza
n. 22231 del 26/10/2011; Cass. n. 7273 del 2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010; Cass.,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017). In sostanza l'eventuale responsabilità dell'Ufficio può essere di fatto valutata caso per caso, ma dovendosi avere riguardo alla configurabilità nella fattispecie concreta dell'ingiustizia del danno, collegata alla sussistenza di un comportamento colposo dell'Amministrazione.
L'errore commesso e riconosciuto appare essere di tale natura, dovendo ritenersi l'Ufficio consapevole della necessità di dover motivare l'iscrizione a ruolo straordinaria, tanto più che l'importo del debito reclamato poteva cagionare un esiziale danno alla Ricorrente, nel proseguimento della sua attività commerciale.
Ed inoltre, in argomento, va fatto riferimento al principio secondo il quale nel processo tributario, per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, si deve fare ricorso al consolidato criterio della soccombenza virtuale, pur potendo essere disposta la compensazione delle spese, laddove l'annullamento, in sede di autotutela, derivi dall'obiettiva complessità della materia, chiarita da apposita norma interpretativa, (cfr Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza , 01/03/2°24, n. 5579), circostanza quest'ultima non riscontrabile nella fattispecie che occupa.
A corredo, infine, giova considerare anche la ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso avanzato, per quanto in epigrafe esposto, ulteriore motivo per cui, in conclusione, le spese di lite vanno poste a carico l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane-di L'Aquila e sono stabilite nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, in favore del Difensore della ricorrente, Dott. Difensore_2, dichiaratosi antistatario, che stabilisce in complessivi €.6.164,00 (seimilacentosessantaquattro/00), oltre agli accessori di Legge.
Così deciso in L'Aquila, il 09/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Vagnoni Dott. Davide Rosati