Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 20/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01387/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2024, proposto dalla società Heart Life Croce Amica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Maria Carini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
della deliberazione n. 832 del 31 luglio 2024, con la quale la direttrice generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone di Palermo ha indetto la procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario programmato intra e inter ospedaliero degli utenti ricoverali per 36 mesi, oltre eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi (CIG B2D588AD06), nonché di ogni altro presupposto, conseguente e/o comunque connesso (in particolare il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto approvati con la relativa delibera, nonché il bando di gara).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, s.r.l. operante nel settore del trasporto di infermi, domanda l’annullamento della deliberazione n. 832 del 31 luglio 2024, con la quale la direttrice generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone di Palermo ha indetto la procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario programmato intra e inter ospedaliero degli utenti ricoverali per 36 mesi, oltre eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi (CIG B2D588AD06), nonché di ogni altro presupposto, conseguente e/o comunque connesso (in particolare il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto approvati con la relativa delibera, nonché il bando di gara).
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41, commi 13 e 14, d. lgs. n. 36/2023 – eccesso di potere per manifesta irragionevolezza - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 d. lgs. n. 36/2023.
Parte ricorrente assume che:
- la base d’asta sarebbe incongrua a remunerare tutti i fattori della produzione ( “…se, come sostiene l’AUOP nel riscontro fornito alla ricorrente, il costo della manodopera è di 9.607.080,00, ebbene allora quello che rimane della (non modificata!) b.a. (695.920,00, ossia 231.973,33 l’anno) è insufficiente a coprire i costi degli altri fattori della produzione, stimabili in almeno 1.476.000 per i 3 anni dell’appalto…” );
- vi sarebbe impossibilità di formulare un’offerta economica sulla base del modello predisposto dall’amministrazione.
2.- Si costituiva, con memoria di stile, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone di Palermo.
Nelle more del giudizio l’Azienda depositava documenti.
3.- Con memoria del 27.12.2024, parte ricorrente evidenziava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso, dal momento che, in epoca successiva alla proposizione dello stesso, avrebbe ritenuto di prendere parte, in ogni caso, alla procedura contestata.
4.- Con memoria del 30.12.2024, l’Azienda resistente, nel prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso, concludeva, comunque, per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio secondo il cd. principio della soccombenza virtuale.
5.- Con memoria di replica del 3.1.2025, parte ricorrente insisteva nella declaratoria di improcedibilità del ricorso, evidenziando che “…la ragione della partecipazione alla gara non è affatto incompatibile con il motivo di ricorso, essendo dipesa dalla volontà dell’operatore economico di non perdere il servizio che in atto svolge, accettando il rischio di svolgerlo in perdita e compensando tale perdita con i margini ottenuti da altre commesse...” .
6.- All’udienza pubblica del 14.01.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della dichiarazione depositata in data 27.12.2024 (sub par. 3) da parte ricorrente e delle prospettazioni di cui alla memoria (sub par. 5) e in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2020, n. 3714; Sez. IV, 21 maggio 2020, n. 3216).
8.- Quanto alla declaratoria sulle spese richiesta dalla parte resistente, secondo il principio della cd. “soccombenza virtuale”, il Collegio ritiene che, in ragione delle limitatissime difese spiegate dall’Amministrazione prima del deposito della dichiarazione di cessazione dell’interesse (mera costituzione senza difese e semplice deposito documentale), sussistano giustificate ragioni per compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO