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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1260/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n.1260\2024 R.G.;
promossa da
, c.f.: nata a Parte_1 C.F._1
Barcellona P.G. il 3/08/1964 ed ivi elettivamente domiciliata in via Kennedy n.
273, presso lo studio dell'avv. Puliafito Giovanna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, c.f. , nato a Controparte_1 C.F._2
Barcellona P.G. il 29/12/1963, elettivamente domiciliato a Milazzo, in via San
AN n. 42, presso lo studio dell'avv. Ravidà Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
Interventore ex lege
Oggetto: divorzio;
cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.02.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 20/07/1996, nel Comune di Barcellona P.G., CP_1
regolarmente trascritto, e che dal matrimonio è nato il figlio AN, ad oggi maggiorenne. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo il Tribunale omologato la separazione con decreto del 4.07.2013 pubblicato l'8.07.2013 e non essendo più
tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto, altresì,
di modificare gli accordi economici vigenti tra le parti, ponendo a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio pari a €.400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in suo favore.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario. Ha chiesto che fosse pronunziata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e che fosse revocato qualunque mantenimento in favore del figlio, in quanto maggiorenne ed indipendente economicamente.
2 All'udienza di comparizione delle parti del 21.02.2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto che fosse pronunziata sentenza di divorzio e hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle ulteriori condizioni.
In particolare, ha rinunciato alla domanda di Parte_1
mantenimento per il figlio maggiorenne, stante il raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo. I procuratori, pertanto, hanno chiesto la trasformazione del divorzio contenzioso in congiunto e hanno chiesto che la causa fosse decisa secondo le statuizioni di cui all'accordo raggiunto. Il
Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti.
È documentalmente provato che tra i coniugi è stata omologata la separazione personale con decreto del Tribunale di Barcellona P.G. del 4.07.2013
pubblicato l'8.07.2013, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto.
Il Collegio prende atto che le parti, comparse personalmente all'udienza del 21.02.2025, hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio,
nei termini riportati al verbale della stessa udienza. Orbene, le condizioni di cui al
3 detto accordo non appaiono contrarie alla legge e agli interessi delle parti;
pertanto, non sussistono ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
Tenuto conto del fatto che il presente procedimento si è concluso con accordo, sussistono gli elementi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti,
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20/07/1996, nel Comune di Barcellona P.G., da Parte_1
e , trascritto nei registri dello Stato civile
[...] Controparte_1
del medesimo comune, anno 1996, n. 75, p. II, s. A;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Barcellona P.G. di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. dispone che i rapporti tra e Parte_1
siano regolati conformemente a quanto previsto Controparte_1
nelle condizioni di cui all'accordo raggiunto e confermato all'udienza del
21.02.2025;
4. spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio dell'11/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
4 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n.1260\2024 R.G.;
promossa da
, c.f.: nata a Parte_1 C.F._1
Barcellona P.G. il 3/08/1964 ed ivi elettivamente domiciliata in via Kennedy n.
273, presso lo studio dell'avv. Puliafito Giovanna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, c.f. , nato a Controparte_1 C.F._2
Barcellona P.G. il 29/12/1963, elettivamente domiciliato a Milazzo, in via San
AN n. 42, presso lo studio dell'avv. Ravidà Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
Interventore ex lege
Oggetto: divorzio;
cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.02.2025, le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 20/07/1996, nel Comune di Barcellona P.G., CP_1
regolarmente trascritto, e che dal matrimonio è nato il figlio AN, ad oggi maggiorenne. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo il Tribunale omologato la separazione con decreto del 4.07.2013 pubblicato l'8.07.2013 e non essendo più
tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto, altresì,
di modificare gli accordi economici vigenti tra le parti, ponendo a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio pari a €.400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in suo favore.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario. Ha chiesto che fosse pronunziata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e che fosse revocato qualunque mantenimento in favore del figlio, in quanto maggiorenne ed indipendente economicamente.
2 All'udienza di comparizione delle parti del 21.02.2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto che fosse pronunziata sentenza di divorzio e hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle ulteriori condizioni.
In particolare, ha rinunciato alla domanda di Parte_1
mantenimento per il figlio maggiorenne, stante il raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo. I procuratori, pertanto, hanno chiesto la trasformazione del divorzio contenzioso in congiunto e hanno chiesto che la causa fosse decisa secondo le statuizioni di cui all'accordo raggiunto. Il
Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti.
È documentalmente provato che tra i coniugi è stata omologata la separazione personale con decreto del Tribunale di Barcellona P.G. del 4.07.2013
pubblicato l'8.07.2013, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto.
Il Collegio prende atto che le parti, comparse personalmente all'udienza del 21.02.2025, hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio,
nei termini riportati al verbale della stessa udienza. Orbene, le condizioni di cui al
3 detto accordo non appaiono contrarie alla legge e agli interessi delle parti;
pertanto, non sussistono ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
Tenuto conto del fatto che il presente procedimento si è concluso con accordo, sussistono gli elementi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti,
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20/07/1996, nel Comune di Barcellona P.G., da Parte_1
e , trascritto nei registri dello Stato civile
[...] Controparte_1
del medesimo comune, anno 1996, n. 75, p. II, s. A;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Barcellona P.G. di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. dispone che i rapporti tra e Parte_1
siano regolati conformemente a quanto previsto Controparte_1
nelle condizioni di cui all'accordo raggiunto e confermato all'udienza del
21.02.2025;
4. spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio dell'11/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
4 Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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