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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/10/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 363 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Damiano Calabretta) Parte_1 appellante
E
(avv. Controparte_1
LD Bonura) appellata
E
(avv. Lucio Panza) Controparte_2 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Obbligo contributivo per il geometra iscritto alla cassa di categoria.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
Pag. 1 di 4 FATTO
1. Con ricorso del 12.10.2022 al tribunale di Paola, il geometra Parte_1 ha proposto opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria che gli era stato notificato dall' per il recupero dei contributi dovuti Controparte_2 all'epigrafata di categoria ed oggetto delle otto cartelle di Controparte_3 pagamento meglio distinte in atti. Ha eccepito: a) la mancata identificazione dei beni da ipotecare;
b) l'omessa notifica delle propedeutiche cartelle di pagamento;
c) la prescrizione quinquennale dei contributi azionati.
2. Il tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, in quanto: 1) ha sì dichiarato illegittima la comunicazione preventiva opposta con riguardo alle sole tre cartelle di pagamento che non risultano essere state notificate, ma, nel contempo, ha dichiarato dovuti i relativi contributi e ha perciò condannato l'opponente a versarli alla 2) ha poi rigettato nel resto l'opposizione, perché ha riscontrato l'avvenuta CP_1 notifica delle restanti cartelle e ha escluso la prescrizione dei crediti contributivi eccepita dall'opponente; 3) ha condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali: integralmente nei confronti della e compensandole Controparte_3 per un terzo nei confronti dell'Agenzia esattrice.
3. L'opponente interpone appello per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.
4. Nella resistenza dell'Agenzia esattrice e della Cassa di previdenza appellate, che hanno chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato, il
Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, acquisite le note depositate dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta che il tribunale, in mancanza di una domanda riconvenzionale ritualmente proposta, potesse condannarlo al pagamento dei contributi azionati con le tre cartelle di pagamento di cui ha accertato l'omessa notificazione.
7. Il motivo è infondato, perché qualora il preavviso di ipoteca sia impugnato anche per recuperare l'azione non potuta tempestivamente esercitare per l'omessa
Pag. 2 di 4 notifica della cartella presupposta e dunque, come nel caso di specie, per far valere l'estinzione del credito contributivo, è pacifico in giurisprudenza che la domanda introduca un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto previdenziale obbligatorio e sia rivolta, al pari di quella che introduce un'opposizione al ruolo ex art. 24, c. 6, del d.lgs. n. 46/1999, all'accertamento negativo del credito (cfr. Cass. 15392/2015).
Sicché, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della somma eventualmente dovuta, perché già ricompresa in quella di conferma dell'atto impugnato sul presupposto del riconoscimento dell'intera sua pretesa contributiva
(cfr. Cass. 19469/2018 e Cass. 1558/2020).
8. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il tribunale abbia ritenuto validamente notificata anche la cartella n.
03420170005845226000, sebbene la stessa, al pari delle successive intimazioni di pagamento, sia stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata da un indirizzo che non risulta da alcun pubblico registro.
9. Il motivo è infondato, perché la circostanza denunciata dall'appellante, quand'anche esistente, sarebbe comunque irrilevante, giacché egli non indica quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei pubblici registri (cfr. Cass. 18684/2023).
10. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante si duole di essere stato condannato alle spese nonostante l'accoglimento parziale del suo ricorso e il riconoscimento, seppur parziale, dell'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato. Sostiene che le spese avrebbero dovuto essere poste interamente a carico delle controparti.
11. Il motivo è infondato, perché non tiene conto del fatto che: a) il tribunale ha ravvisato la parziale soccombenza dell'Agenzia esattrice, a cui ha ascritto la responsabilità della declaratoria di parziale illegittimità dell'atto impugnato, e, proprio per questo, ha compensato nei suoi confronti parzialmente le spese;
b) a favore dell'ente impositore, il tribunale ha riconosciuto l'intero credito contributivo e ha condannato il contribuente al relativo pagamento. Sicché, l'esito sostanziale della lite, sul piano della verifica del credito contributivo controverso (la cui prescrizione è
Pag. 3 di 4 stata infondatamente eccepita), è di soccombenza integrale del ricorrente che, pertanto, è stato correttamente condannato a rifondere le spese alla opposta che CP_1 di quel credito è titolare.
12. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante ripropone l'eccezione
(non delibata dal tribunale) di nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato perché è privo dell'indicazione dei beni “sui quali è diretta l'iscrizione ipotecaria”.
13. Il motivo è infondato, perché l'omessa indicazione, nel preavviso di iscrizione ipotecaria, del bene su cui verrà poi iscritta l'ipoteca non determina alcuna lesione dei diritti del debitore. Infatti, l'ipoteca non nasce con il preavviso, ma esclusivamente con l'atto di iscrizione, ed è in quel momento che il bene deve essere identificato e determinato (Cass. n. 25456/2025).
14. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
15. Le spese del grado seguono la soccombenza.
16. Stante l'esito dell'appello, ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo a carico di chi l'ha proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 3.4.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 143/24, pubblicata in data 4.3.2024 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese del grado che, in favore di ciascuna di esse, liquida in € 5.000 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 06/10/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 363 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Damiano Calabretta) Parte_1 appellante
E
(avv. Controparte_1
LD Bonura) appellata
E
(avv. Lucio Panza) Controparte_2 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Obbligo contributivo per il geometra iscritto alla cassa di categoria.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
Pag. 1 di 4 FATTO
1. Con ricorso del 12.10.2022 al tribunale di Paola, il geometra Parte_1 ha proposto opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria che gli era stato notificato dall' per il recupero dei contributi dovuti Controparte_2 all'epigrafata di categoria ed oggetto delle otto cartelle di Controparte_3 pagamento meglio distinte in atti. Ha eccepito: a) la mancata identificazione dei beni da ipotecare;
b) l'omessa notifica delle propedeutiche cartelle di pagamento;
c) la prescrizione quinquennale dei contributi azionati.
2. Il tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, in quanto: 1) ha sì dichiarato illegittima la comunicazione preventiva opposta con riguardo alle sole tre cartelle di pagamento che non risultano essere state notificate, ma, nel contempo, ha dichiarato dovuti i relativi contributi e ha perciò condannato l'opponente a versarli alla 2) ha poi rigettato nel resto l'opposizione, perché ha riscontrato l'avvenuta CP_1 notifica delle restanti cartelle e ha escluso la prescrizione dei crediti contributivi eccepita dall'opponente; 3) ha condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali: integralmente nei confronti della e compensandole Controparte_3 per un terzo nei confronti dell'Agenzia esattrice.
3. L'opponente interpone appello per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.
4. Nella resistenza dell'Agenzia esattrice e della Cassa di previdenza appellate, che hanno chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato, il
Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, acquisite le note depositate dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta che il tribunale, in mancanza di una domanda riconvenzionale ritualmente proposta, potesse condannarlo al pagamento dei contributi azionati con le tre cartelle di pagamento di cui ha accertato l'omessa notificazione.
7. Il motivo è infondato, perché qualora il preavviso di ipoteca sia impugnato anche per recuperare l'azione non potuta tempestivamente esercitare per l'omessa
Pag. 2 di 4 notifica della cartella presupposta e dunque, come nel caso di specie, per far valere l'estinzione del credito contributivo, è pacifico in giurisprudenza che la domanda introduca un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto previdenziale obbligatorio e sia rivolta, al pari di quella che introduce un'opposizione al ruolo ex art. 24, c. 6, del d.lgs. n. 46/1999, all'accertamento negativo del credito (cfr. Cass. 15392/2015).
Sicché, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della somma eventualmente dovuta, perché già ricompresa in quella di conferma dell'atto impugnato sul presupposto del riconoscimento dell'intera sua pretesa contributiva
(cfr. Cass. 19469/2018 e Cass. 1558/2020).
8. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il tribunale abbia ritenuto validamente notificata anche la cartella n.
03420170005845226000, sebbene la stessa, al pari delle successive intimazioni di pagamento, sia stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata da un indirizzo che non risulta da alcun pubblico registro.
9. Il motivo è infondato, perché la circostanza denunciata dall'appellante, quand'anche esistente, sarebbe comunque irrilevante, giacché egli non indica quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei pubblici registri (cfr. Cass. 18684/2023).
10. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante si duole di essere stato condannato alle spese nonostante l'accoglimento parziale del suo ricorso e il riconoscimento, seppur parziale, dell'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato. Sostiene che le spese avrebbero dovuto essere poste interamente a carico delle controparti.
11. Il motivo è infondato, perché non tiene conto del fatto che: a) il tribunale ha ravvisato la parziale soccombenza dell'Agenzia esattrice, a cui ha ascritto la responsabilità della declaratoria di parziale illegittimità dell'atto impugnato, e, proprio per questo, ha compensato nei suoi confronti parzialmente le spese;
b) a favore dell'ente impositore, il tribunale ha riconosciuto l'intero credito contributivo e ha condannato il contribuente al relativo pagamento. Sicché, l'esito sostanziale della lite, sul piano della verifica del credito contributivo controverso (la cui prescrizione è
Pag. 3 di 4 stata infondatamente eccepita), è di soccombenza integrale del ricorrente che, pertanto, è stato correttamente condannato a rifondere le spese alla opposta che CP_1 di quel credito è titolare.
12. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante ripropone l'eccezione
(non delibata dal tribunale) di nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato perché è privo dell'indicazione dei beni “sui quali è diretta l'iscrizione ipotecaria”.
13. Il motivo è infondato, perché l'omessa indicazione, nel preavviso di iscrizione ipotecaria, del bene su cui verrà poi iscritta l'ipoteca non determina alcuna lesione dei diritti del debitore. Infatti, l'ipoteca non nasce con il preavviso, ma esclusivamente con l'atto di iscrizione, ed è in quel momento che il bene deve essere identificato e determinato (Cass. n. 25456/2025).
14. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
15. Le spese del grado seguono la soccombenza.
16. Stante l'esito dell'appello, ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo a carico di chi l'ha proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 3.4.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 143/24, pubblicata in data 4.3.2024 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese del grado che, in favore di ciascuna di esse, liquida in € 5.000 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 06/10/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
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