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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 12/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 12746/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
- SEDE LEGALE CP_1
alle ore 10.00 sono presenti l'avv. MARCHESE PIETRO per parte ricorrente nonché
l'CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott. ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12746 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato in [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo nella via Valenti 5, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Marchese, per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
oggetto: Assegno Unico Universale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 12/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Dichiara il diritto della ricorrente al ripristino dell'Assegno Unico Universale a decorrere dal rateo di maggio 2023 e per tutto il periodo spettante per legge, conseguentemente: CP_
2.Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della detta prestazione nella misura di legge, oltre accessori;
3. Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in €.1400,00 per compensi CP_1
professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Pietro Marchese,
dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.2024, conveniva in giudizio l' e premettendo Parte_1 CP_1
di avere presentato in data 26.7.2022, domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, che veniva accolta dall'Istituto dall'agosto 2022; che dal mese di maggio 2023, l'Ente previdenziale aveva sospeso e poi revocato il beneficio economico, nonostante il possesso dei requisiti di legge
CP_ concludeva affinché l'adito GL volesse: -- ritenere e dichiarare la illegittimità dell'operato dell -
nonché degli eventuali provvedimenti consequenziali (revoca) adottati - consistito nella sospensione della
erogazione dell'AUU – riconosciuto sulla domanda prot. n.°INPS.5500.26/07/2022.05229978 (domanda
n.°5912852)- per i ratei mensili dal maggio 2023 ad oggi compresi quelli maturati nelle more del rinnovo del
permesso di soggiorno dell'odierno ricorrente, nonché maturandi in corso di causa, e correlativamente -
ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla spettanza ininterrotta del predetto riconosciuto AUU dal
maggio 2023 ad oggi, per i ratei mensilmente maturati nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno e
parimenti maturandi in corso di causa, e correlativamente ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente
all'immediato ripristino della erogazione dell'AUU ed alla materiale percezione senza soluzione di continuità
e quindi anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, dei ratei mensili spettantigli da maggio 2023
ad oggi nonché di quelli maturati e maturandi in corso di causa, nell'importo ad esso spettantegli per legge e
per l'effetto, - condannare l'Ente all'immediato ripristino della erogazione dell'AUU e quindi CP_2
alla immediata corresponsione in favore del ricorrente degli arretrati ratei mensili nell'importo ad esso
spettantegli per legge, maturati dal maggio 2023 ad oggi (settembre 2024) per €uro 3.308,20, e di quelli
maturandi in corso di causa nonché di quelli a maturare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto
all'effettivo soddisfo.....”
L' si costituiva in giudizio contestando la domanda, chiedendone il rigetto, per carenza di prova CP_1 della sussistenza dei requisiti di legge per il godimento della prestazione.
La causa, in assenza di istruttoria, viene decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come è noto l'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie riconosciuto per ogni figlio a carico fino al raggiungimento dei 21 anni (ove sussistano determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L'importo varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, avuto riguardo all'età ed al numero dei figli e ad eventuali disabilità; in ogni caso trattasi di sostegno garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, (anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia reddituale di € 40.000,00).
La provvidenza è riconosciuta a condizione (art.3 d.lgs 230/2021) che “al momento della
presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: sia cittadino italiano o
di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di
permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei
mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per
un periodo superiore a sei mesi;
sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
sia
residente e domiciliato in Italia;
sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non
continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata almeno semestrale”.
Ora nel caso di specie risulta ex tabulas che il beneficio veniva sospeso e poi revocato dall' CP_3
previdenziale nel mese di maggio 2023, nelle more tra la scadenza del permesso di soggiorno goduto sino al 17.04.2023 ed il relativo rinnovo in data 12.02.2024 , per il quale il ricorrente aveva già avviato la procedura necessaria in data 20.02.2023, trasmettendo all'Ente la ricevuta attestante la richiesta di rinnovo.
In merito vanno richiamate le condivisibili considerazioni già espresse in casi analoghi dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, perciò osservandosi che “a fronte di una
tempestiva e completa domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (nella specie documentato), il
richiedente non può essere pregiudicato dal dilatarsi dei tempi per il completamento della procedura
di rinnovo, risultando al contrario logico e ragionevole ritenere che in tale ipotesi il cittadino
extracomunitario, comunque legittimamente soggiornante nel territorio nazionale, ha diritto a
continuare a godere delle prestazioni in precedenza riconosciutegli sino al momento della definizione
della procedura”;
In tal senso si è più volte espresso anche l' con numerosi messaggi, evidenziando che gli effetti CP_1
dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso in questione ( messaggio n 27641 del 16.10.2006 in materia di diritti del lavoratore extracomunitario;
messaggio n 11292/08 in materia di diritto all'indennità di disoccupazione e da ultimo messaggio 2951 del 25.7.22 in tema di assegno unico: “Ai fini della
gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la
scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno,
poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di
mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.”;
Ciò posto, l'analisi della documentazione in atti consente di ritenere il possesso da parte del ricorrente degli ulteriori requisiti per il riconoscimento del diritto al richiesto beneficio.
Invero il ricorrente ha documentato di essere cittadino bengalese, di essere residente in Italia, di avere presentato un ISEE per l'anno 2022 pari ad €.00 per l'anno 2023 pari ad €. 6.290,24, per l'anno 2024
pari ad €. 8.610,16 (inferiori alla soglia di €uro 15.000,00), che il nucleo familiare oltre che dalla coniuge e dalla figlia maggiorenne ( risulta composto anche dal figlio minore Per_1 Per_2 A fronte di tali risultanze processuali, l' nulla ha prodotto, né ha fornito al riguardo una prova CP_1
di segno contrario.
CP_ Alla luce dele superiori considerazioni, il ricorso va accolto e conseguentemente l' va condannato, al ripristino in favore del ricorrente, dell'Assegno Unico Universale a decorrere dal rateo di maggio 2023 e per tutto il periodo spettante per legge, con condanna dell' al relativo CP_1
pagamento nella misura di legge, oltre accessori.
Alla soccombenza segue la condanna dell' , al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come CP_1
in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 12.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile