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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.3037/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti PETRULLI GRAZIA, PELLEGRINI SALVATORE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. ARMETTA GIACOMO)
CP_2
(avv. ARMETTA ANTONIO GABRIELE)
- resistenti -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza dell'11/03/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di ciascuna parte in complessivi euro 9.458,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.3.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, e Controparte_1 CP_2
deducendo di aver prestato attività lavorativa alle loro dipendenze senza
[...]
soluzione di continuità dal gennaio 1995 al 30.12.2020 con contratti di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo;
lamentava di aver invece svolto le mansioni di operaio specializzato per 65 ore settimanali - dal lunedì al sabato, 7-12,30 e 14-19; la domenica per due ore (una la mattina e una il pomeriggio) e i festivi per quattro ore
(due la mattina e due il pomeriggio - senza riposi e ferie, senza percepire le relative indennità e maggiorazioni di legge. Chiedeva pertanto “1) Accertare e dichiarare che le ditte e rappresentano un unico soggetto Controparte_1 CP_2
giuridico, solidalmente responsabili nei confronti del signor Parte_1
prestatore di attività lavorativa unitaria, continuativa e ininterrotta dal gennaio 1995 al 30 dicembre 2020, per le motivazioni meglio esposte in narrativa;
2) Condannare le ditte resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €uro 464.523,58 ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., di cui sin
d'ora si chiede la nomina in caso di opposizione, per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i convenuti contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni delle parti, indi, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Come premesso, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dei convenuti senza soluzione di continuità da gennaio 1995 al 30.12.2020 come operaio specializzato osservando un orario di 65 ore settimanali - dal lunedì al sabato, 7-12,30
e 14-19; la domenica per due ore (una la mattina e una il pomeriggio), e i festivi per quattro ore (due la mattina e due il pomeriggio) - senza riposi, ferie e senza percepire quanto dovuto in relazione alle effettive mansioni svolte e all'orario osservato, senza tuttavia ottemperare all'onere probatorio sul medesimo gravante. Ed invero nessuno dei testi ha saputo indicare specificamente l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, né è stato confermato quello dal medesimo dedotto, avendo i testimoni di parte ricorrente reso a riguardo dichiarazioni generiche, che non consentono di quantificare l'orario di lavoro;
né tantomeno è stata fornita prova dei presupposti previsti per legge per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti. Viceversa, i testimoni hanno confermato che il ricorrente percepiva l'indennità di disoccupazione (senza tuttavia aver confermato che venisse consegnata al resistente) e che in questi periodi effettuava anche l'attività di giardiniere.
Infine il ricorrente non ha specificamente allegato e provato la sussistenza dei presupposti previsti per il riconoscimento delle diverse mansioni svolte, dovendosi rammentare le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte secondo cui “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (ex multis Cass. 2731/2004; Cass. 532/2013).
Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento, risultando assorbite le ulteriori questioni, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.3037/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti PETRULLI GRAZIA, PELLEGRINI SALVATORE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. ARMETTA GIACOMO)
CP_2
(avv. ARMETTA ANTONIO GABRIELE)
- resistenti -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza dell'11/03/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di ciascuna parte in complessivi euro 9.458,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.3.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, e Controparte_1 CP_2
deducendo di aver prestato attività lavorativa alle loro dipendenze senza
[...]
soluzione di continuità dal gennaio 1995 al 30.12.2020 con contratti di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo;
lamentava di aver invece svolto le mansioni di operaio specializzato per 65 ore settimanali - dal lunedì al sabato, 7-12,30 e 14-19; la domenica per due ore (una la mattina e una il pomeriggio) e i festivi per quattro ore
(due la mattina e due il pomeriggio - senza riposi e ferie, senza percepire le relative indennità e maggiorazioni di legge. Chiedeva pertanto “1) Accertare e dichiarare che le ditte e rappresentano un unico soggetto Controparte_1 CP_2
giuridico, solidalmente responsabili nei confronti del signor Parte_1
prestatore di attività lavorativa unitaria, continuativa e ininterrotta dal gennaio 1995 al 30 dicembre 2020, per le motivazioni meglio esposte in narrativa;
2) Condannare le ditte resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €uro 464.523,58 ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., di cui sin
d'ora si chiede la nomina in caso di opposizione, per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i convenuti contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni delle parti, indi, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Come premesso, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dei convenuti senza soluzione di continuità da gennaio 1995 al 30.12.2020 come operaio specializzato osservando un orario di 65 ore settimanali - dal lunedì al sabato, 7-12,30
e 14-19; la domenica per due ore (una la mattina e una il pomeriggio), e i festivi per quattro ore (due la mattina e due il pomeriggio) - senza riposi, ferie e senza percepire quanto dovuto in relazione alle effettive mansioni svolte e all'orario osservato, senza tuttavia ottemperare all'onere probatorio sul medesimo gravante. Ed invero nessuno dei testi ha saputo indicare specificamente l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, né è stato confermato quello dal medesimo dedotto, avendo i testimoni di parte ricorrente reso a riguardo dichiarazioni generiche, che non consentono di quantificare l'orario di lavoro;
né tantomeno è stata fornita prova dei presupposti previsti per legge per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti. Viceversa, i testimoni hanno confermato che il ricorrente percepiva l'indennità di disoccupazione (senza tuttavia aver confermato che venisse consegnata al resistente) e che in questi periodi effettuava anche l'attività di giardiniere.
Infine il ricorrente non ha specificamente allegato e provato la sussistenza dei presupposti previsti per il riconoscimento delle diverse mansioni svolte, dovendosi rammentare le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte secondo cui “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative” (ex multis Cass. 2731/2004; Cass. 532/2013).
Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento, risultando assorbite le ulteriori questioni, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno