Articolo 3 della Legge 14 maggio 1965, n. 498
Articolo 2
Versione
15 giugno 1965
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire 2 miliardi e 860 milioni si fara' fronte per l'anno 1965 con il ricavo di anticipazioni di pari importo che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione della ferrovie dello Stato sui fondi dei conti correnti postali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1967. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 giugno 1965