CASS
Sentenza 29 aprile 2021
Sentenza 29 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2021, n. 16427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16427 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN CE nato a [...] maggio 1978 OR CE nata a [...] il [...] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Legge il 14 ottobre 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SA CO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Lecce ha confermato il decreto reso dal Tribunale di Brindisi il 15 marzo 2019 con cui è stata disposta la confisca di tre polizze assicurative formalmente intestate alla coniuge AR CA, ritenendole nella effettiva disponibilità del proposto EN ZO. 2.Avverso il detto decreto propongono ricorso, con unico atto sottoscritto dall'avvocato LE CO, EN ZO e AR CA deducendo: 2.1 violazione degli articoli 7 e 10 d. Igs. N. 159/ 2011 in quanto, a fronte di motivi di appello specifici in ordine alla ritenuta genesi illecita delle provviste investite nelle polizze attinte da confisca, la corte territoriale ha formulato una motivazione apparente, Penale Sent. Sez. 2 Num. 16427 Anno 2021 Presidente: RAGO PP Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 10/03/2021 limitandosi a riprodurre le argomentazioni già proposte dal primo giudice, senza confrontarsi con le contestazioni difensive. Anche il rilievo difensivo circa l'impossibilità di prospettare una persistente pericolosità sociale a fronte di due segmenti nel vissuto del prevenuto segnati da condotte illecite, intervallati però da un arco di tempo di quasi 14 anni, è stata respinta sul rilievo di due argomentazioni infondate e apparenti: valorizzando la latitanza del proposto intervenuta nel 2005, senza considerare che il predetto si è spontaneamente consegnato nella Casa circondariale di Brindisi ivi permanendo sino al 15 luglio 2008; valorizzando la condanna inflitta nel 2012 per porto di armi, senza considerare che si tratta di una contravvenzione, condotta illecita non rilevante ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Il tentativo di riempire il lungo periodo compreso tra la metà del 2002 e la metà del 2016 con comportamenti di indebito arricchimento si risolve in un elenco non correlato da adeguate giustificazioni. La Corte costituzionale ha peraltro rilevato che può essere disposta la confisca nell'ambito della ragionevolezza temporale correlata al giudizio di pericolosità sociale, ma nel caso in esame manca la richiesta contiguità temporale tra reato e arricchimento, giacché la contestazione del delitto di ricettazione della vettura, da cui EN è stato assolto, è successiva all'accensione delle tre polizze. La tesi accusatoria dell'acquisto a posteriori del tagliando Gratta e vinci da cui sarebbe poi derivata la vincita e quindi la parvenza di liceità della provvista per l'acquisto della polizza accesa il 16 maggio 2008 si fonda sulla sproporzione reddituale per gli anni 2007 e 2008 e su un mero sospetto non giustificato da alcun elemento ed anzi smentito da alcuni dati materiali e in particolare dall'avvenuta apposizione sul biglietto stesso del timbro del 10 ottobre 2007. Allo stesso modo la somma di euro 8972, frutto della vincita di una puntata al gioco del lotto nominativa da parte della AR, viene superata in forza di una mera congettura. Quanto alla polizza acquistata il 3 giugno 2013, appena quattro giorni dopo la celebrazione del matrimonio, non è dato comprendere quali altre allegazioni i coniugi avrebbero dovuto produrre per dimostrare la liceità delle entrate oltre alle dichiarazioni di parenti e amici invitati alle nozze Considerato in diritto 1.11 ricorso a firma congiunta è fondato e impone l'annullamento del provvedimento impugnato nei limiti che verranno esposti. Occorre premettere che l'impugnazione dinanzi a questa Corte dei provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è consentita esclusivamente per il vizio di violazione di legge (art.10 comma 3 d.lgs.159 del 2011); tale limitazione comporta la esclusione della deducibilità del vizio di motivazione carente o con profili di contraddittorietà, essendo possibile sussumere entro il vizio di violazione di legge soltanto la fattispecie di mancanza grafica della motivazione o il suo equivalente 2 della motivazione "apparente", cioè assolutamente priva di un qualunque contenuto argomentativo intellegibile. Nel caso in esame il difensore del proposto e della terza ineterssata censura la perimetrazione temporale dell'accertata pericolosità sociale e il giudizio di sproporzione tra gli investimenti effettuati dalla AR e i redditi leciti percepiti, che il collegio di appello ha formulato trascurando di considerare il lungo periodo di interruzione dell'attività illecita da parte del proposto e le specifiche giustificazioni offerte sulle provviste utilizzate per la sottoscrizione delle polizze. E' pacifico che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, al fine dell'applicazione del sequestro e della confisca, il preliminare giudizio incidentale di pericolosità generica, presupposto necessario della misura anche nel caso di applicazione disgiunta, deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata a seguito della sentenza CE De OM c. Italia. (Sez. 2, Sentenza n. 9517 del 07/02/2018 Cc. (dep. 02/03/2018 ) Rv. 272522 - 01) E' stato recentemente ribadito che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo. (Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020 Cc. (dep. 05/01/2021 ) Rv. 280145 - 03) (Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019„ Germanò, Rv. 275827; conf. Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, Immobiliare Peonia s.r.I., Rv. 275888). Ed infatti non va trascurato che il soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione e destinatario del giudizio di pericolosità «non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità . 1.1 Vero è che la sussistenza della pericolosità sociale dello EN è stata oggetto di accertamento irrevocabile con provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale con decreto del Tribunale di Brindisi del 18 gennaio 2017, divenuto definitivo il 3 gennaio 2018, che ha inquadrato il proposto nella categoria prevista dall'articolo 1 lett. B del decreto legislativo 159/2011, tra i soggetti che per la condotta e il tenore di 3 vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose. In quel provvedimento, tuttavia, a dispetto di quanto sostenuto dalla Corte di Appello, una volta affermata l'attualità della pericolosità sociale del proposto, la sua perimetrazione nel tempo non è stata adeguatamente precisata. Nel decreto impugnato la corte ha affermato che la pericolosità del ricorso sussiste dalla metà degli anni 90 sino al 2016, senza soluzione di continuità, in quanto il proposto annovera precedenti penali per reati contro il patrimonio fino al 2002 e ed è stato poi condannato per avere partecipato nel 2016 ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. A pagina 9 del provvedimento, per colmare il periodo intermedio e pervenire all'affermazione che il proposto risulta dedito alla commissione di reati lucrativi con continuità dalla metà degli anni 90 sino al 2017, la corte ha valorizzato la latitanza dello EN intervenuta alla fine del 2005; un episodio del 2010 di ricettazione di tegole, dal quale il predetto è stato assolto perché il fatto non costituisce reato;
il porto illegale di armi accertato in via definitiva nell'ottobre 2012 e le frequentazioni del proposto con soggetti pregiudicati nell'arco temporale suindicato, desumendone che questi abbia continuato ad orbitare nel mondo della criminalità, il che trova riscontro nella condanna definitiva per la partecipazione dal 2016 all'associazione a delinquere di cui si è detto. Tale motivazione non appare rispettoso dei criteri di legge, poiché il giudizio di pericolosità sociale deve essere perimetrato e nel caso in esame, trattandosi di pericolosità sociale non qualificata, devono esserci comunque concreti fatti specifici da cui dedurre un'inclinazione a porre in essere abitualmente attività illecite da cui trarre i mezzi di sostentamento, mentre nel caso in esame dal 2002 sino al 2016 non sono stati evidenziati comportamenti significativi di una persistente attività delittuosa abituale, da cui il proposto abbia tratto proventi per vivere. La tesi difensiva coltivata con il ricorso trova ulteriore sostegno nella costatazione che con precedente decreto del 26 aprile 2006, divenuto irrevocabile il 6 giugno 2000, il giudice della prevenzione aveva respinto la richiesta di misura di prevenzione, sul rilievo che proprio le frequentazioni di EN con pregiudicati si arrestano nel 2003 e non emergevano in epoca successiva comportamenti significativi cui agganciare un giudizio di pericolosità. E' evidente che tale giudicato, sia pure rebus sic stantibus, richiede un novum per poter essere rivisitato e nel caso in esame può essere costituito dalla successiva contestazione del reato associativo da cui emerge la persistenza di una rete significativa di rapporti illeciti da parte dello EN. 1.2 Le censure in ordine al giudizio di sproporzione tra gli investimenti effettuati e i redditi leciti acquisiti rimangono assorbite dall'accoglimento di questo profilo del motivo di censura, in quanto la perimetrazione temporale della pericolosità si pone come presupposto e limite della legittimità del giudizio di sproporzione, anche se la accertata sproporzione tra investimenti e redditi leciti può costituire un indizio della pericolosità, 4 LA BORSELLINO PP AS poiché alla stregua del dettato normativo il tenore di vita costituisce uno degli elementi, unitamente alla condotta, da cui desumere che il proposto viva abitualmente anche in parte con proventi di attività delittuosa, specie se gli investimenti siano stati effettuati a ridosso del periodo in cui è ragionevole estendere la pericolosità sociale. Si impone pertanto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Lecce affinché rivaluti, alla stregua degli elementi specifici che emergono dagli atti e nel rispetto dei criteri indicati dalla norma, la perimetrazione temporale del giudizio di pericolosità sociale del proposto, con le conseguenti ricadute sulla confisca delle diverse polizze in esame.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio. Così deciso il 28/1/2021 7 Il Consigliere Estensore Il Preside te
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SA CO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Lecce ha confermato il decreto reso dal Tribunale di Brindisi il 15 marzo 2019 con cui è stata disposta la confisca di tre polizze assicurative formalmente intestate alla coniuge AR CA, ritenendole nella effettiva disponibilità del proposto EN ZO. 2.Avverso il detto decreto propongono ricorso, con unico atto sottoscritto dall'avvocato LE CO, EN ZO e AR CA deducendo: 2.1 violazione degli articoli 7 e 10 d. Igs. N. 159/ 2011 in quanto, a fronte di motivi di appello specifici in ordine alla ritenuta genesi illecita delle provviste investite nelle polizze attinte da confisca, la corte territoriale ha formulato una motivazione apparente, Penale Sent. Sez. 2 Num. 16427 Anno 2021 Presidente: RAGO PP Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 10/03/2021 limitandosi a riprodurre le argomentazioni già proposte dal primo giudice, senza confrontarsi con le contestazioni difensive. Anche il rilievo difensivo circa l'impossibilità di prospettare una persistente pericolosità sociale a fronte di due segmenti nel vissuto del prevenuto segnati da condotte illecite, intervallati però da un arco di tempo di quasi 14 anni, è stata respinta sul rilievo di due argomentazioni infondate e apparenti: valorizzando la latitanza del proposto intervenuta nel 2005, senza considerare che il predetto si è spontaneamente consegnato nella Casa circondariale di Brindisi ivi permanendo sino al 15 luglio 2008; valorizzando la condanna inflitta nel 2012 per porto di armi, senza considerare che si tratta di una contravvenzione, condotta illecita non rilevante ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Il tentativo di riempire il lungo periodo compreso tra la metà del 2002 e la metà del 2016 con comportamenti di indebito arricchimento si risolve in un elenco non correlato da adeguate giustificazioni. La Corte costituzionale ha peraltro rilevato che può essere disposta la confisca nell'ambito della ragionevolezza temporale correlata al giudizio di pericolosità sociale, ma nel caso in esame manca la richiesta contiguità temporale tra reato e arricchimento, giacché la contestazione del delitto di ricettazione della vettura, da cui EN è stato assolto, è successiva all'accensione delle tre polizze. La tesi accusatoria dell'acquisto a posteriori del tagliando Gratta e vinci da cui sarebbe poi derivata la vincita e quindi la parvenza di liceità della provvista per l'acquisto della polizza accesa il 16 maggio 2008 si fonda sulla sproporzione reddituale per gli anni 2007 e 2008 e su un mero sospetto non giustificato da alcun elemento ed anzi smentito da alcuni dati materiali e in particolare dall'avvenuta apposizione sul biglietto stesso del timbro del 10 ottobre 2007. Allo stesso modo la somma di euro 8972, frutto della vincita di una puntata al gioco del lotto nominativa da parte della AR, viene superata in forza di una mera congettura. Quanto alla polizza acquistata il 3 giugno 2013, appena quattro giorni dopo la celebrazione del matrimonio, non è dato comprendere quali altre allegazioni i coniugi avrebbero dovuto produrre per dimostrare la liceità delle entrate oltre alle dichiarazioni di parenti e amici invitati alle nozze Considerato in diritto 1.11 ricorso a firma congiunta è fondato e impone l'annullamento del provvedimento impugnato nei limiti che verranno esposti. Occorre premettere che l'impugnazione dinanzi a questa Corte dei provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è consentita esclusivamente per il vizio di violazione di legge (art.10 comma 3 d.lgs.159 del 2011); tale limitazione comporta la esclusione della deducibilità del vizio di motivazione carente o con profili di contraddittorietà, essendo possibile sussumere entro il vizio di violazione di legge soltanto la fattispecie di mancanza grafica della motivazione o il suo equivalente 2 della motivazione "apparente", cioè assolutamente priva di un qualunque contenuto argomentativo intellegibile. Nel caso in esame il difensore del proposto e della terza ineterssata censura la perimetrazione temporale dell'accertata pericolosità sociale e il giudizio di sproporzione tra gli investimenti effettuati dalla AR e i redditi leciti percepiti, che il collegio di appello ha formulato trascurando di considerare il lungo periodo di interruzione dell'attività illecita da parte del proposto e le specifiche giustificazioni offerte sulle provviste utilizzate per la sottoscrizione delle polizze. E' pacifico che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, al fine dell'applicazione del sequestro e della confisca, il preliminare giudizio incidentale di pericolosità generica, presupposto necessario della misura anche nel caso di applicazione disgiunta, deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata a seguito della sentenza CE De OM c. Italia. (Sez. 2, Sentenza n. 9517 del 07/02/2018 Cc. (dep. 02/03/2018 ) Rv. 272522 - 01) E' stato recentemente ribadito che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo. (Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020 Cc. (dep. 05/01/2021 ) Rv. 280145 - 03) (Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019„ Germanò, Rv. 275827; conf. Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, Immobiliare Peonia s.r.I., Rv. 275888). Ed infatti non va trascurato che il soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione e destinatario del giudizio di pericolosità «non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità . 1.1 Vero è che la sussistenza della pericolosità sociale dello EN è stata oggetto di accertamento irrevocabile con provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale con decreto del Tribunale di Brindisi del 18 gennaio 2017, divenuto definitivo il 3 gennaio 2018, che ha inquadrato il proposto nella categoria prevista dall'articolo 1 lett. B del decreto legislativo 159/2011, tra i soggetti che per la condotta e il tenore di 3 vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose. In quel provvedimento, tuttavia, a dispetto di quanto sostenuto dalla Corte di Appello, una volta affermata l'attualità della pericolosità sociale del proposto, la sua perimetrazione nel tempo non è stata adeguatamente precisata. Nel decreto impugnato la corte ha affermato che la pericolosità del ricorso sussiste dalla metà degli anni 90 sino al 2016, senza soluzione di continuità, in quanto il proposto annovera precedenti penali per reati contro il patrimonio fino al 2002 e ed è stato poi condannato per avere partecipato nel 2016 ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. A pagina 9 del provvedimento, per colmare il periodo intermedio e pervenire all'affermazione che il proposto risulta dedito alla commissione di reati lucrativi con continuità dalla metà degli anni 90 sino al 2017, la corte ha valorizzato la latitanza dello EN intervenuta alla fine del 2005; un episodio del 2010 di ricettazione di tegole, dal quale il predetto è stato assolto perché il fatto non costituisce reato;
il porto illegale di armi accertato in via definitiva nell'ottobre 2012 e le frequentazioni del proposto con soggetti pregiudicati nell'arco temporale suindicato, desumendone che questi abbia continuato ad orbitare nel mondo della criminalità, il che trova riscontro nella condanna definitiva per la partecipazione dal 2016 all'associazione a delinquere di cui si è detto. Tale motivazione non appare rispettoso dei criteri di legge, poiché il giudizio di pericolosità sociale deve essere perimetrato e nel caso in esame, trattandosi di pericolosità sociale non qualificata, devono esserci comunque concreti fatti specifici da cui dedurre un'inclinazione a porre in essere abitualmente attività illecite da cui trarre i mezzi di sostentamento, mentre nel caso in esame dal 2002 sino al 2016 non sono stati evidenziati comportamenti significativi di una persistente attività delittuosa abituale, da cui il proposto abbia tratto proventi per vivere. La tesi difensiva coltivata con il ricorso trova ulteriore sostegno nella costatazione che con precedente decreto del 26 aprile 2006, divenuto irrevocabile il 6 giugno 2000, il giudice della prevenzione aveva respinto la richiesta di misura di prevenzione, sul rilievo che proprio le frequentazioni di EN con pregiudicati si arrestano nel 2003 e non emergevano in epoca successiva comportamenti significativi cui agganciare un giudizio di pericolosità. E' evidente che tale giudicato, sia pure rebus sic stantibus, richiede un novum per poter essere rivisitato e nel caso in esame può essere costituito dalla successiva contestazione del reato associativo da cui emerge la persistenza di una rete significativa di rapporti illeciti da parte dello EN. 1.2 Le censure in ordine al giudizio di sproporzione tra gli investimenti effettuati e i redditi leciti acquisiti rimangono assorbite dall'accoglimento di questo profilo del motivo di censura, in quanto la perimetrazione temporale della pericolosità si pone come presupposto e limite della legittimità del giudizio di sproporzione, anche se la accertata sproporzione tra investimenti e redditi leciti può costituire un indizio della pericolosità, 4 LA BORSELLINO PP AS poiché alla stregua del dettato normativo il tenore di vita costituisce uno degli elementi, unitamente alla condotta, da cui desumere che il proposto viva abitualmente anche in parte con proventi di attività delittuosa, specie se gli investimenti siano stati effettuati a ridosso del periodo in cui è ragionevole estendere la pericolosità sociale. Si impone pertanto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Lecce affinché rivaluti, alla stregua degli elementi specifici che emergono dagli atti e nel rispetto dei criteri indicati dalla norma, la perimetrazione temporale del giudizio di pericolosità sociale del proposto, con le conseguenti ricadute sulla confisca delle diverse polizze in esame.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio. Così deciso il 28/1/2021 7 Il Consigliere Estensore Il Preside te