Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di R.G. 3578/2016 vertente tra:
, in persona del liquidatore , rappresentato e difeso, come da Parte_1 Parte_2
mandato in atti, dall'Avv. Aurelio Marino
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Spagnuolo, Controparte_1 come da mandato in atti,
Appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2008 la società ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Benevento, il , perché fosse condannato alla restituzione di somme che la società attrice Controparte_1
assumeva esser state indebitamente percepite dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente n. 809 assistito da apertura di credito, intercorso a far data dall'aprile del 1997 con la , poi Controparte_2
incorporata nel , previo accertamento e rideterminazione del saldo del conto corrente epurato dalle poste Controparte_1
illegittimamente addebitate dalla banca.
1
in subordine, la nullità parziale dei contratti per omessa indicazione del disciplinare economico;
in via ancor più gradata, la nullità dei patti relativi alla commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto a ripetere le somme Controparte_1 asseritamente non dovute per il periodo decennale anteriore alla notifica dell'atto di citazione e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla società . Parte_1
Il Tribunale di Benevento, dopo aver disposto l'espletamento di una c.t.u. contabile, con sentenza n. 1373/2015 pubblicata in data 09.06.2015 ha accolto parzialmente la domanda proposta dall'attrice, condannando il alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 21.214,68 oltre interessi dal 07.07.2008 al saldo, compensando fra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle della disposta c.t.u.
Per quel che rileva in questa sede, il primo Giudice ha ritenuto insussistente la dedotta violazione dell'art. 117 T.U.B., in considerazione del fatto che la banca convenuta ha prodotto in giudizio il contratto e le condizioni del conto corrente sottoscritte dalla società attrice, la quale non ha disconosciuto tale sottoscrizione ma si è limitata a contestare che i documenti si riferissero allo stesso rapporto di conto corrente.
Il Tribunale ha quindi ritenuto valida la pattuizione di interessi ultralegali e delle spese, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, in quanto espressamente pattuita fra le parti ed anche compiutamente determinata, mentre ha considerato nulla la pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma limitatamente al periodo compreso fra l'inizio del rapporto ed il 30.06.2000, affermando che dopo tale data la banca si sarebbe adeguata alla normativa di cui alla delibera CICR del 09.02.2000, pur in assenza di una espressa pattuizione con la società correntista.
Il primo Giudice ha quindi rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente sulla scorta dell'ipotesi di calcolo formulata dal c.t.u. sub I del proprio elaborato peritale, ovvero con applicazione degli interessi e delle altre condizioni pattuite sino al 30.06.2000 e, per il periodo successivo, con capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi a debito ed a credito, giungendo quindi a riconoscere alla società attrice un saldo creditore di euro 21.214,68 alla data del 07.07.2008.
§§§§
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società , affidato a sei motivi con i quali contesta: 1) la Parte_1 violazione dell'art. 117 T.U.B., per avere il primo Giudice ritenuto sussistere una valida pattuizione contrattuale pur in assenza della sottoscrizione della banca contraente;
2) la conseguente nullità della pattuizione di interessi ultralegali in difetto di forma scritta;
3) la nullità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto, per indeterminatezza della clausola contrattuale ed, in subordine, per mancanza di causa;
4) l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 30.06.2000, per mancata approvazione scritta della società correntista;
5) il mancato riconoscimento degli interessi corrispettivi sino alla notifica della citazione, degli interessi di mora successivi a tale data, della capitalizzazione semestrale degli interessi a far data dalla domanda e del maggior danno ex art. 1224 c.c.; 6)
l'errata compensazione delle spese del grado di giudizio, in assenza di gravi ragioni o di giusti motivi.
2 La società appellata si è ritualmente costituita, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Nel corso del presente giudizio la Corte, con ordinanza del 20.12.2022, ha disposto un'integrazione della perizia redatta in primo grado, finalizzata alla rideterminazione del saldo finale del conto corrente epurato dagli addebiti effettuati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per l'intera durata del rapporto.
§§§§
I primi due motivi dell'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, poiché attinenti alla dedotta nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, e sono entrambi infondati.
Sostiene l'appellante che la sola sottoscrizione della società correntista non sarebbe sufficiente ad integrare il requisito imposto dall'art. 117 T.U.B. e finanche l'esistenza del contratto bancario.
Orbene, sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non ne determina la nullità, per difetto di forma scritta, trattandosi di requisito che va inteso non in senso strutturale ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e che esso rechi la sottoscrizione del correntista, potendo il consenso della banca desumersi anche alla stregua di comportamenti concludenti (cfr. Cass. Civ., SS. UU. n. 898/2018 e successive pronunce conformi, da ultimo Cass. Civ., Sez.
I, 30.06.2023 n. 18590).
Nel caso di specie, la banca convenuta ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente recante la data del 04.04.1997 ed il numero allo stesso attribuito, corrispondente a quello indicato dalla società appellante nell'atto di citazione, nonché le condizioni economiche applicate dalla banca, recanti la sottoscrizione del legale rappresentante della società Parte_1
, da questi non disconosciuta.
[...]
Tale documentazione, in una agli estratti conto prodotti dalla società correntista che recano lo stesso numero di conto corrente ed al fatto che fra le parti non è in contestazione la circostanza che sia intercorso fra le stesse un unico rapporto di conto corrente recante il n. 809 con decorrenza dall'aprile del 1997, è sufficiente ad integrare il requisito di cui all'art. 117 . atteso che, pur in assenza della sottoscrizione della banca in calce alle condizioni economiche contrattuali dalla Pt_3 stessa praticate al rapporto, il fatto che la stessa banca vi abbia dato corso per oltre dieci anni ed abbia inteso avvalersi del documento producendolo in giudizio, prova l'esistenza del consenso in ordine alle pattuizioni indicate nel documento.
Va quindi confermata la sentenza del Tribunale di Benevento nella parte in cui ha ritenuto legittimi i tassi di interesse e le altre spese pattuite con il contratto di conto corrente del 04.04.1997, salvo quanto si dirà oltre in relazione alla commissione di massimo scoperto ed alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
§§§§
3 Meritano infatti accoglimento il terzo ed il quarto motivo di impugnazione della sentenza, relativi alla indeterminatezza della commissione di massimo scoperto ed all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 30.06.2000.
Invero, la commissione di massimo scoperto, pur pattuita contrattualmente nella misura dello 0,50% trimestrale è da ritenersi nulla per indeterminatezza della relativa clausola, mancando ogni indicazione in ordine alla base di calcolo di detta percentuale, ovvero dell'importo sul quale la commissione avrebbe dovuto essere calcolata dalla banca (cfr. da ultimo in tema Cass. Civ., Sez. I, 15.01.2024 n. 1373 e precedenti conformi).
Parimenti, l'applicazione dell'anatocismo non può considerarsi legittima per il periodo successivo al 30.06.2000, mancando ogni specifica pattuizione con la società correntista, così come prevista dall'art. 2 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e non essendo sufficiente la mera pubblicazione in G.U. dell'avvenuto adeguamento ai criteri dettati da detta delibera per introdurre una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. I, 02.04.2024 n. 8639).
Come accennato in precedenza, questa Corte ha disposto un'integrazione alla c.t.u. espletata in primo grado, finalizzata al ricalcolo del saldo del conto corrente oggetto di controversia epurato dall'applicazione della commissione di massimo scoperto e dell'anatocismo per tutta la durata del rapporto, ad esito dalla quale il consulente ha accertato un saldo a credito della società correntista, alla data 07.07.2008, di euro 37.960,22.
In ragione dell'accoglimento del terzo e del quarto motivo di impugnazione, pertanto, l'importo del saldo a credito della società appellante, relativamente al conto corrente n. 809 intercorso con il , epurato anche degli Controparte_1 importi addebitati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto e di anatocismo per tutta la durata del rapporto, va rideterminato nella misura di euro 37.960,22 alla data del 07.07.2008.
§§§
Con il quinto motivo di impugnazione la società appellante lamenta il mancato riconoscimento, sull'importo accertato come illegittimamente addebitato, degli interessi legali dal 30.09.2008 alla notifica della citazione;
degli interessi di mora successivi alla notifica della citazione e fino al saldo;
della capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dalla domanda giudiziale;
del maggior danno ex art. 1224 c.c..
Il motivo è infondato, poiché il credito della società correntista non era né certo, né liquido né esigibile al momento della domanda giudiziale, essendo stato oggetto di accertamento nel corso del giudizio, con la conseguenza che non potevano maturare interessi di alcun genere in favore dell'appellante, in assenza di un credito accertato ed esigibile nei confronti della banca.
Ciò vale sia per gli interessi legali, che presuppongono l'esistenza di un credito liquido ed esigibile;
sia per gli interessi moratori, che presuppongono l'inadempimento di una obbligazione di pagamento scaduta (e, quindi, parimenti liquida ed esigibile); sia, infine, per gli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., atteso che tale norma prevede che gli interessi scaduti possano produrre interessi dal giorno dalla domanda giudiziale, ma sempre che si tratti di interessi già dovuti da
4 almeno sei mesi, e quindi relativi, anche in tal caso, a crediti liquidi ed esigibili (in tema cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., 10.03.2004
n. 4830).
Nel caso di specie, non sussistendo al momento della domanda alcun credito scaduto a favore della società appellante, il
Tribunale non avrebbe potuto riconoscere interessi di alcun tipo se non, come ha fatto, quelli legali con decorrenza dalla data di accertamento dell'indebito, peraltro stabilita a partire da epoca antecedente a quella richiesta dalla stessa appellante (ovvero, dal 07.07.2008 – data dell'ultima annotazione in conto - anziché dal 30.09.2008, data dell'ultimo estratto conto).
Quanto sopra dedotto, inoltre, esclude l'esistenza della mora che costituisce il presupposto per l'applicazione dell'art. 1224
c.c., per cui non può trovare accoglimento neanche la richiesta di riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di maggior danno con decorrenza dalla domanda giudiziale, in assenza di un'obbligazione scaduta ed esigibile.
§§§§
Il sesto motivo di impugnazione resta assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese di lite che necessariamente consegue alla riforma parziale della sentenza.
Tali spese, in considerazione dell'esito complessivo della controversia, che ha visto comunque accolta la domanda di accertamento proposta dalla società , vengono poste a carico della banca soccombente, calcolate Parte_1
secondo i valori medi del D.M. n. 55/2014 corrispondenti allo scaglione di valore compreso fra 26.000,00 e 52.000,00 euro, con attribuzione all'Avv. Aurelio Marino che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento del gravame proposto dalla società avverso la sentenza Parte_1
n. 1373/2015 pubblicata in data 09.06.2015 dal Tribunale di Benevento, accerta che il saldo del rapporto di conto corrente n. 809 intrattenuto con il ammonta ad euro 37.960,22 alla data del 07.07.2008, a credito della Controparte_1
società ; Parte_1
2) per l'effetto, condanna il in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore Controparte_1 della società della somma di euro 37.960,22 oltre interessi legali dal 07.07.2008 al Parte_1
saldo;
3) condanna il in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore della società Controparte_1
appellante delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 7.254,00 per compensi ed euro 348,00 per esborsi, quanto al giudizio di primo grado, ed in euro 9.991,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi quanto al giudizio di impugnazione, oltre rimborso forfettario del 15%, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Aurelio Marino che si è dichiarato antistatario;
5 4) pone le spese delle c.t.u. espletate nel giudizio di primo grado e nel corso del presente giudizio definitivamente a carico del Controparte_1
Napoli, 24.02.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
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