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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 470/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 470/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 16 aprile 2025, avente per oggetto: separazione personale dei coniugi.
TRA
(C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...],
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Catanzaro (CZ), in Via Saverio De Fiore n° 38, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Laura
De Caro, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Catanzaro, alla via Alessandro Turco, n.12, come da procura in atti;
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14 marzo 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in data 21 aprile 2001, nel Comune di Catanzaro (CZ), e che, dalla loro unione, erano nati tre figli: nato il [...], nata il Per_1 Persona_2
13.12.2005 e nata il [...], ancora non economicamente autosufficienti. Per_3
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) la casa coniugale sita in Catanzaro Via Saverio De Fiore n. 38 sarà assegnata alla ricorrente, peraltro, già proprietaria, che vi continuerà ad abitare con la figlia minore;
2) la minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_4
e residenza della stessa presso l'abitazione della madre:
3) il padre potrà esercitare liberamente il proprio diritto di visita, previo accordo con la figlia stessa, trattandosi di una ragazza quasi maggiorenne:
4) verserà a quale contributo per il mantenimento della figlia minore, Parte_1 Parte_2 nonché dei figli non ancora economicamente autosufficienti, la somma complessiva di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli saranno suddivise tra genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti aderiscono al Protocollo siglato in data 16/05/2019 dal Presidente del Tribunale di Catanzaro e dal
Presidente del Coa di Catanzaro che fa parte integrante del presente accordo e che si allega sottoscritto per accettazione;
5) l'importo erogato dall' a titolo di assegno unico pari ad euro 330,40 verrà interamente CP_1 percepito da . Parte_1
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 16 aprile 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2 in Catanzaro (CZ), il 21 aprile 2001, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune,
Anno 2001, n.5, parte II, serie A, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
19.12.1971 e , nata a [...] il [...], autorizzando gli stessi a vivere Parte_2 separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 470/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 16 aprile 2025, avente per oggetto: separazione personale dei coniugi.
TRA
(C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...],
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Catanzaro (CZ), in Via Saverio De Fiore n° 38, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Laura
De Caro, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Catanzaro, alla via Alessandro Turco, n.12, come da procura in atti;
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14 marzo 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in data 21 aprile 2001, nel Comune di Catanzaro (CZ), e che, dalla loro unione, erano nati tre figli: nato il [...], nata il Per_1 Persona_2
13.12.2005 e nata il [...], ancora non economicamente autosufficienti. Per_3
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) la casa coniugale sita in Catanzaro Via Saverio De Fiore n. 38 sarà assegnata alla ricorrente, peraltro, già proprietaria, che vi continuerà ad abitare con la figlia minore;
2) la minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_4
e residenza della stessa presso l'abitazione della madre:
3) il padre potrà esercitare liberamente il proprio diritto di visita, previo accordo con la figlia stessa, trattandosi di una ragazza quasi maggiorenne:
4) verserà a quale contributo per il mantenimento della figlia minore, Parte_1 Parte_2 nonché dei figli non ancora economicamente autosufficienti, la somma complessiva di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli saranno suddivise tra genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti aderiscono al Protocollo siglato in data 16/05/2019 dal Presidente del Tribunale di Catanzaro e dal
Presidente del Coa di Catanzaro che fa parte integrante del presente accordo e che si allega sottoscritto per accettazione;
5) l'importo erogato dall' a titolo di assegno unico pari ad euro 330,40 verrà interamente CP_1 percepito da . Parte_1
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 16 aprile 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2 in Catanzaro (CZ), il 21 aprile 2001, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune,
Anno 2001, n.5, parte II, serie A, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
19.12.1971 e , nata a [...] il [...], autorizzando gli stessi a vivere Parte_2 separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo