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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 7975 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
denominata (P.I. , rappresentato Parte_2 P.IVA_1
e difeso dall'avv. ENZO ADAMO e dall'avv. ROSANNA PERNA per procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale e Email_1
Email_2
- appellante - contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZA GIZZO per
[...] P.IVA_2
procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale
Email_3
- appellata - avente ad OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia di messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(appello).
CONCLUSIONI
Per : Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata: 1) in via preliminare, sospendere l'efficacia della sentenza impugnata in considerazione del fumus boni iuris emergente dalle ragioni esposte e la presenza del requisito del periculum in mora;
2) in via pregiudiziale, insiste per l'accoglimento della richiesta di
1 rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, siccome formulata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 11.06.2024 e qui reiterata;
3) in ogni caso nel merito, riformare e revocare e annullare la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere l'appello e annullare
l'Ordinanza/Ingiunzione n. 345/2022 resa in data 21/06/2022, prot. n. 0042215/U del
21/06/2022 della Camera di Commercio di Bergamo per le ragioni espresse in atti in relazione all'infondatezza e alla illegittimità della stessa. Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
Per Controparte_1
: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bergamo, contrariis rejectis, respingere l'appello
[...]
formulato dagli odierni appellanti e confermare integralmente la sentenza n.1122/2013 pronunciata dal Giudice di Pace di depositata in Cancelleria in data 21/11/2023, CP_1
con ogni conseguenza di legge. Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio, con riconoscimento degli oneri riflessi in luogo di IVA e CPA per avvocato Ente Pubblico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE titolare dell'impresa individuale denominata Parte_1 Parte_2
, ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di avverso
[...] CP_1
l'ordinanza n. 345/2022 del 20/6/2022, prot. n. 0042215/U del 21/06/2022, con cui la Camera di Commercio di gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 1.000,00 oltre alle CP_1 spese a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 5, comma 3 e comma 4 del D.Lgs. 86/2016.
A fondamento dell'opposizione ha esposto (in sintesi) che: in data 6/12/2021 aveva presentato, tramite rappresentante, presso l'ufficio doganale di la dichiarazione doganale di CP_1
importazione di una partita di merce;
a seguito di verifica della merce, in fase di controllo doganale, con verbale del 10/1/2022, gli era stata contestata la mancanza dell'indicazione dell'importatore e delle istruzioni in italiano;
le violazioni contestate non erano configurabili con riferimento a merce che non poteva ancora considerarsi immessa in consumo;
nonostante la presentazione di tali rilievi con scritti difensivi, la Camera di Commercio, sul presupposto dell'equiparazione dell'immissione in libera pratica all'immissione in consumo, aveva emesso l'ordinanza opposta;
l'assunto non era condivisibile perché, per ritenere integrata l'immissione in consumo quale presupposto degli obblighi in tesi violati, era necessario procedere alla messa a disposizione del prodotto sul mercato;
l'importatore non poteva essere equiparato al fabbricate ai fini degli obblighi posti dalla direttiva 2014/35/UE stante la mancata immissione in consumo e la presenza sulla merce di marchi registrati in UE;
erano comunque presenti istruzioni in lingua inglese accessibili tramite QR code.
2 Tanto esposto, ha chiesto di annullare l'ordinanza opposta.
La Controparte_1
si è costituita davanti al Giudice di Pace esponendo (in sintesi) che: le violazioni
[...]
erano state accertate con riferimento a obblighi posti dalla normativa a carico dell'importatore in quanto tale;
l'immissione sul mercato comunitario di un prodotto originario di un Paese terzo era configurabile già nel momento di messa a disposizione della merce sul territorio europeo per la successiva distribuzione, consumo o uso nel mercato dell'Unione; nella specie siffatto presupposto era da ritenersi integrato stante la presentazione da parte dell'importatore della bolletta doganale con cui aveva dichiarato l'intento di procedere all'immissione in consumo delle merci con contemporanea immissione in libera pratica;
le sanzioni non erano state applicate con riferimento a merce ancora vincolata in quanto il verbale di accertamento era stato emesso dopo la regolarizzazione delle merci e il conseguente svincolo della bolletta doganale;
l'immissione in libera pratica comportava il rispetto di tutte le norme comunitarie ivi incluse quelle sulla sicurezza dei prodotti.
Tanto esposto, ha chiesto di confermare l'ordinanza impugnata.
Con sentenza del 21/11/2023, il Giudice di Pace di ritenuta la sussistenza delle CP_1
violazioni contestate, ha rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza, a proposto appello chiedendo, in riforma di essa, Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione.
La Controparte_1
si è costituita anche in appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.
[...]
1. Con un unico e articolato motivo di appello l'appellante censura la sentenza appellata per avere il primo giudice, in violazione del principio di legalità, esteso gli obblighi riferiti all'immissione della merce sul mercato alla fase precedente dell'importazione e, quindi, applicato le conseguenti sanzioni in difetto del relativo presupposto.
2. La censura è fondata.
3. È vero che quando si presentano prodotti in dogana nell'ambito della procedura di immissione in libera pratica si può ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell'UE ai fini dell'applicabilità della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile.
Si tratta, invero, del principio a fondamento dell'obbligo per l'importatore di provvedere alla regolarizzazione della merce prima dell'immissione in libera pratica.
Tuttavia, da tale principio non discende necessariamente la configurabilità di un illecito amministrativo in caso di verifica, in fase di importazione, di una non conformità da parte delle autorità competenti.
3 Le fattispecie di illecito amministrativo sono delineate dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione.
Ed è a tali disposizioni che occorre fare riferimento per verificare la configurabilità dell'illecito.
Nel caso di specie si tratta di materiale elettrico rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2014/35/UE (bassa tensione).
La normativa interna che, in attuazione di tale direttiva, prevede anche le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle violazioni è costituita dal D. Lgs. 86/2016.
In particolare, nel caso di specie è stata contestata l'inosservanza da parte dell'importatore dell'obbligo di indicare sul materiale elettrico i suoi dati e di garantire l'accompagnamento del materiale da istruzioni in italiano, obblighi previsti dall'art. 5, comma 3 e 4.
Il richiamato D. Lgs. definisce espressamente l'«importatore» come “la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione materiale elettrico originario di un Paese terzo” (art. 2, comma 1, lettera e), l'«immissione sul mercato» come “la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di materiale elettrico” (lettera b) e la
«messa a disposizione sul mercato» come la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito (lettera a).
In particolare, la messa a disposizione sul mercato è definita come “fornitura” di materiale, senza alcun riferimento all'importazione nel territorio doganale della comunità che, invece, si rinviene in altre disposizioni attuative di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione (v. art. 2, lettera p del D. Lgs. 188/2008 di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti).
E di per sé il concetto di “fornitura”, che presuppone la messa a disposizione del prodotto in favore di terzi, non può essere considerato equivalente all'importazione con cui l'importatore acquisisce la disponibilità del materiale.
A fronte del richiamato impianto definitorio proprio della normativa interna di attuazione della direttiva bassa tensione, l'estensione all'importazione dell'ambito delle fattispecie in essa espressamente definite si risolverebbe nell'applicazione della disciplina sanzionatoria ad una condotta non considerata dal legislatore, attraverso una vera e propria analogia, non consentita in tema di sanzioni amministrative, operando per esse il principio di legalità.
Pertanto, nel caso di specie, è da escludere la configurabilità delle violazioni contestate durante il processo di importazione.
4 Ne segue che, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dell'opposizione proposta,
l'ordinanza con cui è stata comminata la sanzione per le violazioni ritenute insussistenti va annullata.
3. Sussistono idonei motivi alla stregua dell'art. 92 c.p.c. - nella versione ora ridivenuta applicabile a seguito della sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale n. 77 del 2018 - per compensare le spese legali con riferimento a entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto che sulla questione risultata dirimente non si rinvengono specifici precedenti di legittimità e che quelli di merito non sono univoci.
Le argomentazioni sopra esposte costituiscono la motivazione del seguente dispositivo di cui è stata data lettura con ordinanza del 20/3/2025, pronunciata all'esito dell'udienza di discussione del 19/3/2025, tenuta con modalità c.d. cartolari ex art. 127 ter c.p.c.:
“
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 1122/2023 CP_1
pubbl. il 21/11/20223,
- annulla in tutto l'ordinanza della Controparte_1
n. 345/2022 del 20/6/2022, prot. n. 0042215/U del
[...]
21/06/2022;
- compensa per intero le spese processuali con riferimento a entrambi i gradi di giudizio.”
Così deciso in Bergamo in data 4/04/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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