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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 876/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 876/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA: I rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Maiola con CP_1 Controparte_2 studio a Tortona (AL) P.zza Ester Mietta n. 3, (PEC
) - presso il quale ha eletto domicilio. Procura Email_1 ad litem in calce all'atto di citazione d'appello.
Appellante
CONTRO rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_3
Luisanna Chiara Pastore (PEC , con studio a Tortona (AL), Via Email_2
Emilia n. 181, presso la quale il legale rappresentante della Società ha eletto domicilio. Procura speciale in calce alla comparsa di costituzione ed appello incidentale
Appellata ed appellante incidentale
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 13 marzo 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE Come precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.03.2024, depositate in data 08.03.24:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza: In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 990/2021 emessa dal Tribunale di Alessandria Giudice Dott. Marcello Adriano Mazzola, nel giudizio recante R.G.1841/2020 depositata ex art. 281 sexies cpc mediante pubblica lettura all'udienza del 20.12.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In principalità: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo opposto n. 397/2070 emesso dal Tribunale di Alessandria il 12/5/2020, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto disporre la restituzione delle somme corrisposte oltre Contr interessi accertando che nulla è dovuto da ad per le ragioni di causa. CP_3 In subordine: accertato il credito dell'opponente nei confronti della come certo e CP_3 liquido nella misura di € 19.320,00, dichiarare il credito della eventualmente CP_3 Contr accertato, compensato con quello della ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 c.c. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e con condanna ex art. 96 cpc.
Con la condanna alla refusione degli interessi moratori ex art. 1284 comma IV cpc dalla data Contr del pagamento in favore di dell'importo corrisposto per € 15.408,80 da in data CP_3
22.12.2020, sino alla data del 24.1.2021 da allora sulla parte residua a seguito della parziale Contr restituzione da parte di a di € 8.127,17 e sino all'integrale restituzione. CP_3
In subordine, riconoscere la fondatezza dell'appello in punto spese legali e per l'effetto condannare parte appellata alla refusione delle spese legali di ambo i gradi di giudizio con condanna ex art. 96 cpc. In ogni caso correggere l'errore materiale occorso nel dispositivo della sentenza impugnata ove il Giudice ha invertito le fatture ritenendo dovuto il pagamento di quella recante il n. 128/2018 per € 7.393,20 in luogo di quella 127/2018 per € 7.097,85 come pacificamente risulta dalla parte motivazionale. Per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e con condanna ex art. 96 cpc avendo la parte avversaria tentato surrettiziamente di ottenere l'effetto di una sentenza di ripetizione mediante il ricorso alla procedura monitoria”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE Come precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.03.2024, depositate in data 07.03.24:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvedere: in via preliminare e in ogni caso: correggere l'errore materiale in cui è occorso il Giudice di primo grado, laddove ha indicato nel dispositivo della sentenza appellata la fattura CP_3
n. 128/2018 al posto della fattura n. 127/2018, il cui riconoscimento si rinviene nella CP_3 parte motiva;
in via principale:
- rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- previa correzione dell'errore materiale di cui supra, confermare la sentenza appellata nella parte in cui ha condannato il sig. al pagamento, in favore di della fattura CP_2 CP_3
n. 127/2018, per i motivi di cui in narrativa;
- condannare il sig. a restituire ad tutto quanto da quest'ultima versato CP_2 CP_3 in forza della immediata esecutività della sentenza appellata;
e, al contempo, in via incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata:
- condannare il sig. al pagamento, in favore di degli interessi ex D.lvo CP_2 CP_3 231/02 sull'importo capitale di euro 7.097,85 della fattura 127/2018 dalla data di scadenza della fattura al saldo, per i motivi di cui in narrativa;
- condannare il sig. al pagamento, in favore di dell'importo di € 7.393,20 CP_2 CP_3 di cui alla fattura n. 128/2018, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo, per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata - dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, rigettare, in quanto infondata, in fatto e in diritto, l'avversaria domanda di accertamento dell'asserito e non provato credito del sig. di € 19.320,00 nei confronti di e di compensazione del medesimo CP_2 CP_3 credito con quanto dal sig. dovuto ad per i motivi di cui in narrativa;
CP_2 CP_3
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, rigettare, in quanto generica, indeterminata e infondata, la domanda di condanna di alla restituzione, in favore del CP_3 sig. , degli interessi ex D.Lgs. 231/02, per i motivi di cui in narrativa;
CP_2
- previo accertamento delle attività e forniture indicate nelle fatture n. 127/2018 e CP_3 128/2018, condannare il sig. al pagamento della complessiva somma di € CP_2
14.491,05 a fronte delle predette fatture, oltre a interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle medesime al saldo, per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La a ottenuto dal Tribunale di Alessandria nei confronti del signor CP_3 [...]
titolare della ditta individuale P.M.E. decreto ingiuntivo n. 397/2020 sulla base di CP_2 due fatture: la n. 127 del 30.11.2018 di euro 7.097,85 e la n. 128 del 30.11.2018 di euro
7.393,20.
La fattura n. 127/ 18 è riferita ai materiali ed alla manodopera fornita da al signor CP_3
per la realizzazione di una sigillatrice, di una macchina tagliagradini e di una CP_2 macchina taglia buste;
la fattura n. 128/ 18 riguarda l'esecuzione da parte dei propri tecnici, dei progetti e dei disegni, nonché per il supporto tecnico prestato in relazione alla linea di lavorazione Ranise Agroalimentare srl, ossia per lo svolgimento dell'attività che il sig.
avrebbe dovuto prestare e per la quale aveva ottenuto dalla committente RANISE CP_2
AGROALIMENTARE il pagamento anticipato di sue due fatture, la n. 26/2017 e la n. 32/2017.
La parte ingiunta ha opposto il decreto ingiuntivo chiedendone, in via principale, la revoca ed in via subordinata, previo accertamento di un credito di euro 19.320,00 che ha sostenuto di vantare nei confronti della parte ingiungente, la compensazione giudiziale, con quello eventualmente accertato a favore della CP_3
La ha contestato ogni domanda chiedendo la conferma del decreto opposto. CP_3
La causa è stata quindi decisa dal Tribunale di Alessandria, ex art. 281-sexies c.p.c., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
la condanna della di a CP_1 Controparte_2 pagare a favore di a Controparte_4 minor somma di euro 7.393,20, relativa alla sola fattura n. 128/2018 e la compensazione delle spese processuali.
La sentenza n. 990/2021 del 20.12.2021 non è stata notificata ed avverso la stessa, con atto notificato in data 16.06.2022, il signor ha proposto appello sulla base di Controparte_2 due motivi: Con il primo denuncia una erronea valutazione delle prove ed applicazione della legge, in relazione a) al rapporto dedotto in compensazione, in quanto presente in atti la prova della misura e dei tempi di corresponsione del corrispettivo riferentesi al rapporto dal quale scaturisce la somma opposta in compensazione, che la sentenza ha ritenuto al contrario indimostrati o perlomeno incerti e b) al credito riconducibile alla fattura n. 127/2018 riconosciuto alla in quanto sfornito Controparte_3 di prova. Con il secondo motivo, parte appellante censura anche la ripartizione delle spese legali, avendo la sentenza impugnata ritenuto equivalenti le domande delle parti rispettivamente respinte.
Radicatosi il contraddittorio, la Società appellata ha resistito all'impugnazione ed CP_3 ha, a sua volta, proposto appello incidentale, con atto alla cui lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, al quale la P.M.E. di resiste, Controparte_2 contestandone genericamente il contenuto.
L'appello incidentale censura l'omessa condanna del signor al Controparte_2 pagamento degli interessi moratori sulla somma riconosciuta a credito relativa alla CP_3 fatt. n. 127/2018 (erroneamente indicata nel dispositivo della sentenza come 128/18) e lamenta il mancato riconoscimento del credito relativo alla fattura n. 128/2018 di euro CP_3
7.393,20.
La causa d'appello è stata assegnata in decisione all'udienza del 15.5.2024 concessi i termini alle parti termini ex art. 190 c.pc., per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
*** *** *** Le parti hanno concordemente chiesto la correzione dell'errore contenuto nella parte dispositiva della sentenza dove si condanna il signor facendo riferimento Controparte_2 al credito relativo alla fattura emessa da nei confronti del signor n. CP_3 CP_2 128/18 dell'importo di euro 7.393,20, invece che del credito di euro 7.097,85 del quale lo stesso Tribunale riconosce la sussistenza, che risulta relativo alla fattura n. 127/18.
Preliminarmente deve provvedersi su tale domanda avanzata da entrambe le parti.
E' pacifico che il Tribunale abbia riconosciuto nella parte motiva della sentenza la debenza del credito di cui alla fattura n. 128/18, (cfr. pag. 5 della sentenza: “Pertanto la domanda CP_3 inerente la fattura 30.11.18 n. 128/2018 per euro 7.393,20 andrà certamente rigettata per molteplici motivi, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, ancorchè poi dichiarato provvisoriamente esecutivo e come risulta, poi pagato”) al contempo accertando che “Per quanto riguarda la fatt. 127/2018, le attività e le forniture esposte da hanno trovato sufficiente conferma in corso di causa (…). Pertanto la domanda può trovare CP_3 comunque accoglimento per tale corrispettivo”) ma che, nella parte dispositiva la sentenza, abbia però pronunciato la condanna del a pagare la somma di cui alla fattura n. 128/2018 per CP_2 euro 7.393,20 a favore di CP_3
Risulta con ciò evidente l'errore denunciato dalle parti e pertanto dopo il “
P.Q.M.
” alle parole
“alla sola fattura n.128/2018 per euro 7.393,20” deve sostituirsi in sentenza “alla sola fattura n. 127/2018 per euro 7.097,85”. A tale corretta ricostruzione della sentenza impugnata si farà perciò riferimento nella disamina che segue delle censure avanzate sia dall'appellante principale che da quello incidentale.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante principale denuncia una erronea valutazione delle prove ed applicazione della legge, in relazione a) al rapporto che lo stesso ha dedotto in compensazione e che il Tribunale ha ritenuto indimostrato o perlomeno incerto e b) al credito riconducibile alla fattura n. 127/2018, riconosciuto alla Controparte_3
che l'appellante sostiene invece sfornito di prova.
[...] Con il secondo motivo di impugnazione, il signor censura anche il Controparte_2 regolamento delle spese di causa adottato dal Tribunale che ne ha disposto la compensazione sul presupposto della ritenuta equivalenza delle domande delle parti rispettivamente respinte.
I motivi esposti appaiono entrambi inammissibili per carenza del requisito di specificità e per l'inosservanza di quanto imposto a pena di inammissibilità dall'art. 342 c.p.c.
Il primo motivo, si articola in due censure: la prima deduce genericamente la violazione di norme di legge e si duole del mancato riconoscimento di un proprio asserito credito di natura provvigionale nei confronti della e del conseguente rigetto della domanda di CP_3 compensazione giudiziale dello stesso con il credito della la seconda contesta il CP_3 riconoscimento del credito relativo alla fattura n. 127/18, in quanto non provato. CP_3
Il motivo in entrambe le sue articolazioni, risulta generico ed ampiamente riproduttivo degli argomenti svolti nel corso del giudizio di primo grado ai quali la sentenza ha fornito analitica ed esaustiva risposta.
Quanto al primo rilievo, riguardante la domanda di compensazione giudiziale che il Tribunale ha condivisibilmente respinto, vale osservare che “i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., primo comma, c.c., per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità e la certezza, devono, sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale; il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo.”
E che, come nel caso di specie, “se il credito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta” (cfr. Cass. SS.UU. n. 23225 del 2016).
Quanto al secondo rilievo, relativo al credito espresso dalla fatt. n. 127/18, che il Tribunale ha riconosciuto alla deve osservarsi che la sentenza impugnata fa specifico e CP_3 pertinente riferimento all'interpello dello stesso signor , reso all'udienza Controparte_2 del 06.07.2021, in relazione al quale l'impugnazione omette di confrontarsi, limitandosi ad una critica che investe le sole dichiarazioni testimoniali, che sostiene essere inattendibili.
Ferma quindi la prevalente natura confessoria della prova fondante la decisione sul capo della sentenza, in rapporto al quale, ripetesi, l'appello omette critiche specifiche, deve essere esaminato il rilievo circa un asserito vizio, riconducibile alla violazione del divieto posto dall'art. 2721 del codice civile che parte appellante pone anche in relazione a quanto il teste all'ud. del 06.07.21 ha dichiarato: “ADR qualche giorno fa sono stato contattato e mi Testimone_1 è stato ricordato dell'udienza odierna, invitandomi a passare presso la ditta per approfondimenti;
preciso poi, di non essere passato”. Tale affermazione, pur se riferita dal teste solo a sè stesso, Tes_1 solleverebbe, secondo l'appellante, sospetti circa il possibile condizionamento da parte della in particolare sul teste di cui ipotizza un coinvolgimento in riunioni per CP_3 Tes_2 discutere del giudizio.
Ciò integrerebbe un vizio inficiante la validità della prova testimoniale alla quale la sentenza fa riferimento, peraltro non come elemento fondante del convincimento, ma complementare perché richiamato come mero riscontro - (cfr. pag. 6 della sentenza: “le attività e le forniture esposte da hanno trovato sufficiente conferma (…), in parte sono state riconosciute dalla stessa opponente, con la CP_3 quantificazione riportata che risulta aver trovato riscontro nella documentazione agli atti, confermata anche in via testimoniale (in particolare dal teste , sentito all'udienza del 6.7.21, addetto agli ordini, che ha Tes_2 confermato i capp. 6 e 7 della memoria istruttoria dell'opposta)”.
Vale osservare che l'art. 2721 c.c. pone un limite dettato nell'esclusivo interesse delle parti e non di ordine pubblico;
pertanto, qualora i limiti normativi vengano superati è onere della parte interessata eccepirne tempestivamente l'inammissibilità. Qualora nonostante la preventiva eccezione di inammissibilità, la prova testimoniale sia assunta, la correlata nullità deve essere opposta dalla medesima parte nel cui interesse sostanziale è stabilito il requisito inosservato, secondo la scansione articolata dall'art. 157, comma 2, c.p.c. in funzione del corretto sviluppo dei poteri dei contendenti, verificandosene, in difetto, la sanatoria” (Cassazione Sezioni Unite
5 agosto 2020 n. 16723).
Per far valere, quindi, quale motivo di appello un vizio di nullità relativa, come quella in esame, che abbia inficiato il giudizio di primo grado riflettendosi sulla validità della relativa sentenza, è necessario, ai sensi del disposto di cui all'art. 157 c.p.c., che la parte interessata lo abbia dedotto tempestivamente nella prima istanza o difesa successiva all'atto ritenuto invalido, e che non abbia, quindi, rinunciato tacitamente ad eccepirlo, poiché, in caso contrario, il relativo motivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse.
Declinando alla fattispecie in esame il canone esposto, deve rilevarsi che se vero che nella memoria ex art. 183 c.p.c. VI co. n. 3 l'odierna appellante si è preventivamente opposta all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla eccependo il divieto posto CP_3 dall'art. 2721 c.c., deve tuttavia osservarsi che, in sede di escussione del teste - (la cui Tes_2 deposizione è successiva a quella del teste ) - la Difesa del non ha allegato a Tes_1 CP_2 sospetto il teste (cfr. verbale ud. 06.07.21), nè ha sollevato alcuna eccezione riguardo Tes_2 la deposizione;
lo stesso dicasi all'udienza dell'08.10.2021 (cfr. relativo p.v.); solo nelle note conclusive, depositate il 10.12.2021, la Difesa dell'odierno appellante scrive “ la CP_5 sussistenza del divieto di cui all'art. 2721 per la prova testimoniale inerente all'esistenza dei contratti di valore superiore a euro 2,58. A riguardo della possibilità di derogare a questo limite si rammenta la dichiarazione del teste di parte convenuta all'udienza 6.7.21. Egli ha confermato di essere stato convocato in Testimone_1 azienda prima dell'udienza per approfondimenti. Questa circostanza pone un serio dubbio sull'attendibilità dei teti di parte convenuta che non può di conseguenza legittimare la deroga al divieto di cui all'art. 2721 c.c.”; infine, nelle successive note di trattazione scritta depositate il 15.12.21 per l'udienza del 20.11.21 in cui la causa è stata decisa, la Difesa del omette di far cenno ai vizi ai CP_2 quali oggi si richiama, svolgendo una disamina nel merito della deposizione del teste Tes_2
(cfr. pag. 6 note).
Ritiene il Collegio, quindi, che il motivo di impugnazione esaminato sia inammissibile in quanto definitivamente sanato per difetto di eccezione tempestiva della nullità relativa che lo sostanzia (Cass., Sez. II, ord., 25 agosto 2021, n. 23431).
Il secondo motivo di gravame proposto dall'appellante principale riguarda il regolamento delle spese giudiziali che, stante la ritenuta equivalenza delle domande delle parti rispettivamente respinte, ne ha disposto la compensazione.
Il Collegio rileva che il processo formativo della volontà decisionale espressa sul capo della sentenza oggetto di impugnazione, risulta accompagnato dall'indicazione di ragioni logiche e pienamente condivisibili a fronte delle quali il motivo che lo censura, appare genericamente esposto ed è quindi inammissibile.
Restano da decidere le questioni poste dall'appello incidentale con il quale la CP_3 lamenta: a) l'omessa condanna del signor anche al pagamento degli interessi Controparte_2 moratori sulla somma riconosciuta a credito relativa alla fatt. n. 127/2018 CP_3
(erroneamente indicata nel dispositivo della sentenza come 128/18) e b) il mancato riconoscimento del credito relativo alla fattura n. 128/2018 di euro CP_3
7.393,20.
Sull'omessa condanna del signor al pagamento degli interessi moratori Controparte_2 sulla somma riconosciuta a credito relativa alla fatt. n. 127/2018, il motivo è CP_3 fondato e merita accoglimento.
La disciplina degli interessi moratori è prevista dagli artt. 4) e 5) del D.lvo n. 231/2002 ed afferma il principio che, nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie afferenti transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria una formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba necessariamente specificare la natura e la misura degli interessi richiesti, essendo sufficiente anche una mera domanda di pagamento degli interessi legali.
La qualificazione giuridica della domanda come obbligazione contrattuale, in quanto generativa degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002, viene attribuita dal giudice di merito al momento del riconoscimento del titolo giudiziale.
Tale normativa speciale deve trovare applicazione nei termini anzidetti salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art.3).
Attesa la natura del rapporto commerciale al quale l'obbligazione rimanda, la Corte ritiene che debbano essere pertanto riconosciuti sulla somma di cui alla condanna del signor , CP_2 gli interessi ex D.lvo n. 231/2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il secondo motivo dell'impugnazione incidentale lamenta il mancato riconoscimento del credito relativo alla sua fattura n. 128/2018 di euro 7.393,20, inerente la ripetizione CP_3 di emolumenti corrisposti dalla stessa al in pagamento di due fatture CP_3 CP_2 emesse dal , la n. 27 del 31.10.17 e la n. 32/17 del 19.12.17 recanti ad oggetto: “Mia CP_2 collaborazione tecnico artigianale come da accordi presi rif. cliente Ranise Agroalimentare”, in quanto tali attività non sarebbero state eseguite dal . CP_2
Il sostiene invece che le sue due fatture nn. 27/17 e 32/17, i cui importi la CP_2 pretende in restituzione, fossero in realtà riferibili a percentuali provvigionali CP_3 pattuite in suo favore per aver procurato due clienti alla la Ranise Agroalimentare CP_3 srl e la ER (v. atto di opposizione a decreto ingiuntivo, p. 1).
Il Tribunale, effettuata una disamina della documentazione in atti e delle tesi prospettate dalle Cont parti, ritenuto che “…per sostenere l'inadempimento dell'ingiunta e chiedere la ripetizione di quanto Cont pagato, vrebbe dovuto dimostrare che le fatture nn. 26, 32 di come asserisce di avere già pagato, CP_3 fossero inerenti la progettazione di qualcosa di pattuito in modo certo. L'oggetto del pattuito è comunque vago ed incerto. Pertanto la domanda inerente la fattura 30.11.18 n. 128/2018 per euro 7.393,20, andrà CP_3 certamente rigettata (…) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, ancorchè poi dichiarato provvisoriamente esecutivo e come risulta, poi pagato”. L'appellante incidentale ribadisce che l'accordo intercorso con il signor CP_2 contemplava, da parte di quest'ultimo, la realizzazione dell'intera linea di colmatura ordinata dal cliente (Ranise Agroalimentare srl) e di fornire assistenza e consulenza nel corso dell'intero rapporto commerciale con lo stesso.
Ritiene pertanto l'appellante incidentale che il Giudice di prime cure abbia errato laddove non ha riconosciuto fondata la sua pretesa riferibile alla fatt. n. 128/18 di restituzione delle somme corrisposte alla P.M.E. di . Controparte_2
Più specificamente la richiesta di riforma della sentenza impugnata che avanza la CP_3 fonda sulla base dell'assunto che sussistesse un accordo contrattuale tra le parti in causa negli esatti termini sopra riassunti e della dimostrazione a) di aver effettuato a tale scopo il pagamento anticipato al per le prestazioni concordate e b) che quest'ultimo non ha CP_2 fornito alcuna utile collaborazione tecnico artigianale per soddisfare la commessa della Ranise
Agroalimentare srl, così costringendo essa ad effettuare con propri tecnici ed in parte CP_3 avvalendosi di soggetti terzi, l'intero progetto e realizzazione della commessa stessa.
La censura è infondata.
Sul capo impugnato della sentenza il Tribunale ha correttamente affermato che l'oggetto di quanto pattuito tra le parti è comunque vago ed incerto posto che manca la dimostrazione da Contr parte della che le fatture nn. 26, 32 pagato alla le cui somme chiede in CP_3 restituzione, “fossero inerenti la progettazione di qualcosa di pattuito in modo certo”.
Il Collegio rileva che le fonti di prova che l'appellante incidentale richiama per chiedere una rivalutazione della decisione - segnatamente le testimonianze dei signori Ranise, , Tes_2
, e;
la risposta all'interpello del ed i docc. 3D, 3E, 3F del Tes_1 Per_1 Per_2 CP_2 fascicolo di primo grado - non soddisfano l'onere probatorio ritenuto carente dal CP_3 Contr primo Giudice, stanti le contestazioni opposte dal (cfr. memoria ex art. 183 CP_2 co. 6 n. 1 c.p.c. ).
In assenza, quindi, del necessario presupposto, il capo della sentenza impugnato deve essere confermato.
Conclusivamente la Corte, a fronte delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il
Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame, reputa logico e coerente l'iter giuridico adottato dal Tribunale, fatto salvo il riconoscimento degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 sulla somma riconosciuta in favore dell' CP_3 relativa alla fatt. n. 127/18.
Il trascurabile valore attribuibile all'accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale rispetto all'economia generale della vicenda processuale, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali anche del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara inammissibile l'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riforma parzialmente la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 990/2021, pubblicata in data 20.12.2021, non notificata, così provvedendo:
- Condanna il signor , titolare dell'impresa individuale P.M.E. di Controparte_2
Massimo Ponzanibio, a pagare ad Controparte_3 la somma relativa alla fattura n. 127/2018 di euro 7.097,85, maggiorata degli
[...] interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
- Compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di
Consiglio tenutasi in data 17 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 876/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA: I rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Maiola con CP_1 Controparte_2 studio a Tortona (AL) P.zza Ester Mietta n. 3, (PEC
) - presso il quale ha eletto domicilio. Procura Email_1 ad litem in calce all'atto di citazione d'appello.
Appellante
CONTRO rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_3
Luisanna Chiara Pastore (PEC , con studio a Tortona (AL), Via Email_2
Emilia n. 181, presso la quale il legale rappresentante della Società ha eletto domicilio. Procura speciale in calce alla comparsa di costituzione ed appello incidentale
Appellata ed appellante incidentale
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 13 marzo 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE Come precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.03.2024, depositate in data 08.03.24:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza: In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 990/2021 emessa dal Tribunale di Alessandria Giudice Dott. Marcello Adriano Mazzola, nel giudizio recante R.G.1841/2020 depositata ex art. 281 sexies cpc mediante pubblica lettura all'udienza del 20.12.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In principalità: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo opposto n. 397/2070 emesso dal Tribunale di Alessandria il 12/5/2020, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto disporre la restituzione delle somme corrisposte oltre Contr interessi accertando che nulla è dovuto da ad per le ragioni di causa. CP_3 In subordine: accertato il credito dell'opponente nei confronti della come certo e CP_3 liquido nella misura di € 19.320,00, dichiarare il credito della eventualmente CP_3 Contr accertato, compensato con quello della ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 c.c. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e con condanna ex art. 96 cpc.
Con la condanna alla refusione degli interessi moratori ex art. 1284 comma IV cpc dalla data Contr del pagamento in favore di dell'importo corrisposto per € 15.408,80 da in data CP_3
22.12.2020, sino alla data del 24.1.2021 da allora sulla parte residua a seguito della parziale Contr restituzione da parte di a di € 8.127,17 e sino all'integrale restituzione. CP_3
In subordine, riconoscere la fondatezza dell'appello in punto spese legali e per l'effetto condannare parte appellata alla refusione delle spese legali di ambo i gradi di giudizio con condanna ex art. 96 cpc. In ogni caso correggere l'errore materiale occorso nel dispositivo della sentenza impugnata ove il Giudice ha invertito le fatture ritenendo dovuto il pagamento di quella recante il n. 128/2018 per € 7.393,20 in luogo di quella 127/2018 per € 7.097,85 come pacificamente risulta dalla parte motivazionale. Per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e con condanna ex art. 96 cpc avendo la parte avversaria tentato surrettiziamente di ottenere l'effetto di una sentenza di ripetizione mediante il ricorso alla procedura monitoria”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE Come precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.03.2024, depositate in data 07.03.24:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvedere: in via preliminare e in ogni caso: correggere l'errore materiale in cui è occorso il Giudice di primo grado, laddove ha indicato nel dispositivo della sentenza appellata la fattura CP_3
n. 128/2018 al posto della fattura n. 127/2018, il cui riconoscimento si rinviene nella CP_3 parte motiva;
in via principale:
- rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- previa correzione dell'errore materiale di cui supra, confermare la sentenza appellata nella parte in cui ha condannato il sig. al pagamento, in favore di della fattura CP_2 CP_3
n. 127/2018, per i motivi di cui in narrativa;
- condannare il sig. a restituire ad tutto quanto da quest'ultima versato CP_2 CP_3 in forza della immediata esecutività della sentenza appellata;
e, al contempo, in via incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata:
- condannare il sig. al pagamento, in favore di degli interessi ex D.lvo CP_2 CP_3 231/02 sull'importo capitale di euro 7.097,85 della fattura 127/2018 dalla data di scadenza della fattura al saldo, per i motivi di cui in narrativa;
- condannare il sig. al pagamento, in favore di dell'importo di € 7.393,20 CP_2 CP_3 di cui alla fattura n. 128/2018, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo, per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata - dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, rigettare, in quanto infondata, in fatto e in diritto, l'avversaria domanda di accertamento dell'asserito e non provato credito del sig. di € 19.320,00 nei confronti di e di compensazione del medesimo CP_2 CP_3 credito con quanto dal sig. dovuto ad per i motivi di cui in narrativa;
CP_2 CP_3
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, rigettare, in quanto generica, indeterminata e infondata, la domanda di condanna di alla restituzione, in favore del CP_3 sig. , degli interessi ex D.Lgs. 231/02, per i motivi di cui in narrativa;
CP_2
- previo accertamento delle attività e forniture indicate nelle fatture n. 127/2018 e CP_3 128/2018, condannare il sig. al pagamento della complessiva somma di € CP_2
14.491,05 a fronte delle predette fatture, oltre a interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle medesime al saldo, per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La a ottenuto dal Tribunale di Alessandria nei confronti del signor CP_3 [...]
titolare della ditta individuale P.M.E. decreto ingiuntivo n. 397/2020 sulla base di CP_2 due fatture: la n. 127 del 30.11.2018 di euro 7.097,85 e la n. 128 del 30.11.2018 di euro
7.393,20.
La fattura n. 127/ 18 è riferita ai materiali ed alla manodopera fornita da al signor CP_3
per la realizzazione di una sigillatrice, di una macchina tagliagradini e di una CP_2 macchina taglia buste;
la fattura n. 128/ 18 riguarda l'esecuzione da parte dei propri tecnici, dei progetti e dei disegni, nonché per il supporto tecnico prestato in relazione alla linea di lavorazione Ranise Agroalimentare srl, ossia per lo svolgimento dell'attività che il sig.
avrebbe dovuto prestare e per la quale aveva ottenuto dalla committente RANISE CP_2
AGROALIMENTARE il pagamento anticipato di sue due fatture, la n. 26/2017 e la n. 32/2017.
La parte ingiunta ha opposto il decreto ingiuntivo chiedendone, in via principale, la revoca ed in via subordinata, previo accertamento di un credito di euro 19.320,00 che ha sostenuto di vantare nei confronti della parte ingiungente, la compensazione giudiziale, con quello eventualmente accertato a favore della CP_3
La ha contestato ogni domanda chiedendo la conferma del decreto opposto. CP_3
La causa è stata quindi decisa dal Tribunale di Alessandria, ex art. 281-sexies c.p.c., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
la condanna della di a CP_1 Controparte_2 pagare a favore di a Controparte_4 minor somma di euro 7.393,20, relativa alla sola fattura n. 128/2018 e la compensazione delle spese processuali.
La sentenza n. 990/2021 del 20.12.2021 non è stata notificata ed avverso la stessa, con atto notificato in data 16.06.2022, il signor ha proposto appello sulla base di Controparte_2 due motivi: Con il primo denuncia una erronea valutazione delle prove ed applicazione della legge, in relazione a) al rapporto dedotto in compensazione, in quanto presente in atti la prova della misura e dei tempi di corresponsione del corrispettivo riferentesi al rapporto dal quale scaturisce la somma opposta in compensazione, che la sentenza ha ritenuto al contrario indimostrati o perlomeno incerti e b) al credito riconducibile alla fattura n. 127/2018 riconosciuto alla in quanto sfornito Controparte_3 di prova. Con il secondo motivo, parte appellante censura anche la ripartizione delle spese legali, avendo la sentenza impugnata ritenuto equivalenti le domande delle parti rispettivamente respinte.
Radicatosi il contraddittorio, la Società appellata ha resistito all'impugnazione ed CP_3 ha, a sua volta, proposto appello incidentale, con atto alla cui lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, al quale la P.M.E. di resiste, Controparte_2 contestandone genericamente il contenuto.
L'appello incidentale censura l'omessa condanna del signor al Controparte_2 pagamento degli interessi moratori sulla somma riconosciuta a credito relativa alla CP_3 fatt. n. 127/2018 (erroneamente indicata nel dispositivo della sentenza come 128/18) e lamenta il mancato riconoscimento del credito relativo alla fattura n. 128/2018 di euro CP_3
7.393,20.
La causa d'appello è stata assegnata in decisione all'udienza del 15.5.2024 concessi i termini alle parti termini ex art. 190 c.pc., per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
*** *** *** Le parti hanno concordemente chiesto la correzione dell'errore contenuto nella parte dispositiva della sentenza dove si condanna il signor facendo riferimento Controparte_2 al credito relativo alla fattura emessa da nei confronti del signor n. CP_3 CP_2 128/18 dell'importo di euro 7.393,20, invece che del credito di euro 7.097,85 del quale lo stesso Tribunale riconosce la sussistenza, che risulta relativo alla fattura n. 127/18.
Preliminarmente deve provvedersi su tale domanda avanzata da entrambe le parti.
E' pacifico che il Tribunale abbia riconosciuto nella parte motiva della sentenza la debenza del credito di cui alla fattura n. 128/18, (cfr. pag. 5 della sentenza: “Pertanto la domanda CP_3 inerente la fattura 30.11.18 n. 128/2018 per euro 7.393,20 andrà certamente rigettata per molteplici motivi, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, ancorchè poi dichiarato provvisoriamente esecutivo e come risulta, poi pagato”) al contempo accertando che “Per quanto riguarda la fatt. 127/2018, le attività e le forniture esposte da hanno trovato sufficiente conferma in corso di causa (…). Pertanto la domanda può trovare CP_3 comunque accoglimento per tale corrispettivo”) ma che, nella parte dispositiva la sentenza, abbia però pronunciato la condanna del a pagare la somma di cui alla fattura n. 128/2018 per CP_2 euro 7.393,20 a favore di CP_3
Risulta con ciò evidente l'errore denunciato dalle parti e pertanto dopo il “
P.Q.M.
” alle parole
“alla sola fattura n.128/2018 per euro 7.393,20” deve sostituirsi in sentenza “alla sola fattura n. 127/2018 per euro 7.097,85”. A tale corretta ricostruzione della sentenza impugnata si farà perciò riferimento nella disamina che segue delle censure avanzate sia dall'appellante principale che da quello incidentale.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante principale denuncia una erronea valutazione delle prove ed applicazione della legge, in relazione a) al rapporto che lo stesso ha dedotto in compensazione e che il Tribunale ha ritenuto indimostrato o perlomeno incerto e b) al credito riconducibile alla fattura n. 127/2018, riconosciuto alla Controparte_3
che l'appellante sostiene invece sfornito di prova.
[...] Con il secondo motivo di impugnazione, il signor censura anche il Controparte_2 regolamento delle spese di causa adottato dal Tribunale che ne ha disposto la compensazione sul presupposto della ritenuta equivalenza delle domande delle parti rispettivamente respinte.
I motivi esposti appaiono entrambi inammissibili per carenza del requisito di specificità e per l'inosservanza di quanto imposto a pena di inammissibilità dall'art. 342 c.p.c.
Il primo motivo, si articola in due censure: la prima deduce genericamente la violazione di norme di legge e si duole del mancato riconoscimento di un proprio asserito credito di natura provvigionale nei confronti della e del conseguente rigetto della domanda di CP_3 compensazione giudiziale dello stesso con il credito della la seconda contesta il CP_3 riconoscimento del credito relativo alla fattura n. 127/18, in quanto non provato. CP_3
Il motivo in entrambe le sue articolazioni, risulta generico ed ampiamente riproduttivo degli argomenti svolti nel corso del giudizio di primo grado ai quali la sentenza ha fornito analitica ed esaustiva risposta.
Quanto al primo rilievo, riguardante la domanda di compensazione giudiziale che il Tribunale ha condivisibilmente respinto, vale osservare che “i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., primo comma, c.c., per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità e la certezza, devono, sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale; il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo.”
E che, come nel caso di specie, “se il credito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta” (cfr. Cass. SS.UU. n. 23225 del 2016).
Quanto al secondo rilievo, relativo al credito espresso dalla fatt. n. 127/18, che il Tribunale ha riconosciuto alla deve osservarsi che la sentenza impugnata fa specifico e CP_3 pertinente riferimento all'interpello dello stesso signor , reso all'udienza Controparte_2 del 06.07.2021, in relazione al quale l'impugnazione omette di confrontarsi, limitandosi ad una critica che investe le sole dichiarazioni testimoniali, che sostiene essere inattendibili.
Ferma quindi la prevalente natura confessoria della prova fondante la decisione sul capo della sentenza, in rapporto al quale, ripetesi, l'appello omette critiche specifiche, deve essere esaminato il rilievo circa un asserito vizio, riconducibile alla violazione del divieto posto dall'art. 2721 del codice civile che parte appellante pone anche in relazione a quanto il teste all'ud. del 06.07.21 ha dichiarato: “ADR qualche giorno fa sono stato contattato e mi Testimone_1 è stato ricordato dell'udienza odierna, invitandomi a passare presso la ditta per approfondimenti;
preciso poi, di non essere passato”. Tale affermazione, pur se riferita dal teste solo a sè stesso, Tes_1 solleverebbe, secondo l'appellante, sospetti circa il possibile condizionamento da parte della in particolare sul teste di cui ipotizza un coinvolgimento in riunioni per CP_3 Tes_2 discutere del giudizio.
Ciò integrerebbe un vizio inficiante la validità della prova testimoniale alla quale la sentenza fa riferimento, peraltro non come elemento fondante del convincimento, ma complementare perché richiamato come mero riscontro - (cfr. pag. 6 della sentenza: “le attività e le forniture esposte da hanno trovato sufficiente conferma (…), in parte sono state riconosciute dalla stessa opponente, con la CP_3 quantificazione riportata che risulta aver trovato riscontro nella documentazione agli atti, confermata anche in via testimoniale (in particolare dal teste , sentito all'udienza del 6.7.21, addetto agli ordini, che ha Tes_2 confermato i capp. 6 e 7 della memoria istruttoria dell'opposta)”.
Vale osservare che l'art. 2721 c.c. pone un limite dettato nell'esclusivo interesse delle parti e non di ordine pubblico;
pertanto, qualora i limiti normativi vengano superati è onere della parte interessata eccepirne tempestivamente l'inammissibilità. Qualora nonostante la preventiva eccezione di inammissibilità, la prova testimoniale sia assunta, la correlata nullità deve essere opposta dalla medesima parte nel cui interesse sostanziale è stabilito il requisito inosservato, secondo la scansione articolata dall'art. 157, comma 2, c.p.c. in funzione del corretto sviluppo dei poteri dei contendenti, verificandosene, in difetto, la sanatoria” (Cassazione Sezioni Unite
5 agosto 2020 n. 16723).
Per far valere, quindi, quale motivo di appello un vizio di nullità relativa, come quella in esame, che abbia inficiato il giudizio di primo grado riflettendosi sulla validità della relativa sentenza, è necessario, ai sensi del disposto di cui all'art. 157 c.p.c., che la parte interessata lo abbia dedotto tempestivamente nella prima istanza o difesa successiva all'atto ritenuto invalido, e che non abbia, quindi, rinunciato tacitamente ad eccepirlo, poiché, in caso contrario, il relativo motivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse.
Declinando alla fattispecie in esame il canone esposto, deve rilevarsi che se vero che nella memoria ex art. 183 c.p.c. VI co. n. 3 l'odierna appellante si è preventivamente opposta all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla eccependo il divieto posto CP_3 dall'art. 2721 c.c., deve tuttavia osservarsi che, in sede di escussione del teste - (la cui Tes_2 deposizione è successiva a quella del teste ) - la Difesa del non ha allegato a Tes_1 CP_2 sospetto il teste (cfr. verbale ud. 06.07.21), nè ha sollevato alcuna eccezione riguardo Tes_2 la deposizione;
lo stesso dicasi all'udienza dell'08.10.2021 (cfr. relativo p.v.); solo nelle note conclusive, depositate il 10.12.2021, la Difesa dell'odierno appellante scrive “ la CP_5 sussistenza del divieto di cui all'art. 2721 per la prova testimoniale inerente all'esistenza dei contratti di valore superiore a euro 2,58. A riguardo della possibilità di derogare a questo limite si rammenta la dichiarazione del teste di parte convenuta all'udienza 6.7.21. Egli ha confermato di essere stato convocato in Testimone_1 azienda prima dell'udienza per approfondimenti. Questa circostanza pone un serio dubbio sull'attendibilità dei teti di parte convenuta che non può di conseguenza legittimare la deroga al divieto di cui all'art. 2721 c.c.”; infine, nelle successive note di trattazione scritta depositate il 15.12.21 per l'udienza del 20.11.21 in cui la causa è stata decisa, la Difesa del omette di far cenno ai vizi ai CP_2 quali oggi si richiama, svolgendo una disamina nel merito della deposizione del teste Tes_2
(cfr. pag. 6 note).
Ritiene il Collegio, quindi, che il motivo di impugnazione esaminato sia inammissibile in quanto definitivamente sanato per difetto di eccezione tempestiva della nullità relativa che lo sostanzia (Cass., Sez. II, ord., 25 agosto 2021, n. 23431).
Il secondo motivo di gravame proposto dall'appellante principale riguarda il regolamento delle spese giudiziali che, stante la ritenuta equivalenza delle domande delle parti rispettivamente respinte, ne ha disposto la compensazione.
Il Collegio rileva che il processo formativo della volontà decisionale espressa sul capo della sentenza oggetto di impugnazione, risulta accompagnato dall'indicazione di ragioni logiche e pienamente condivisibili a fronte delle quali il motivo che lo censura, appare genericamente esposto ed è quindi inammissibile.
Restano da decidere le questioni poste dall'appello incidentale con il quale la CP_3 lamenta: a) l'omessa condanna del signor anche al pagamento degli interessi Controparte_2 moratori sulla somma riconosciuta a credito relativa alla fatt. n. 127/2018 CP_3
(erroneamente indicata nel dispositivo della sentenza come 128/18) e b) il mancato riconoscimento del credito relativo alla fattura n. 128/2018 di euro CP_3
7.393,20.
Sull'omessa condanna del signor al pagamento degli interessi moratori Controparte_2 sulla somma riconosciuta a credito relativa alla fatt. n. 127/2018, il motivo è CP_3 fondato e merita accoglimento.
La disciplina degli interessi moratori è prevista dagli artt. 4) e 5) del D.lvo n. 231/2002 ed afferma il principio che, nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie afferenti transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria una formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba necessariamente specificare la natura e la misura degli interessi richiesti, essendo sufficiente anche una mera domanda di pagamento degli interessi legali.
La qualificazione giuridica della domanda come obbligazione contrattuale, in quanto generativa degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002, viene attribuita dal giudice di merito al momento del riconoscimento del titolo giudiziale.
Tale normativa speciale deve trovare applicazione nei termini anzidetti salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art.3).
Attesa la natura del rapporto commerciale al quale l'obbligazione rimanda, la Corte ritiene che debbano essere pertanto riconosciuti sulla somma di cui alla condanna del signor , CP_2 gli interessi ex D.lvo n. 231/2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il secondo motivo dell'impugnazione incidentale lamenta il mancato riconoscimento del credito relativo alla sua fattura n. 128/2018 di euro 7.393,20, inerente la ripetizione CP_3 di emolumenti corrisposti dalla stessa al in pagamento di due fatture CP_3 CP_2 emesse dal , la n. 27 del 31.10.17 e la n. 32/17 del 19.12.17 recanti ad oggetto: “Mia CP_2 collaborazione tecnico artigianale come da accordi presi rif. cliente Ranise Agroalimentare”, in quanto tali attività non sarebbero state eseguite dal . CP_2
Il sostiene invece che le sue due fatture nn. 27/17 e 32/17, i cui importi la CP_2 pretende in restituzione, fossero in realtà riferibili a percentuali provvigionali CP_3 pattuite in suo favore per aver procurato due clienti alla la Ranise Agroalimentare CP_3 srl e la ER (v. atto di opposizione a decreto ingiuntivo, p. 1).
Il Tribunale, effettuata una disamina della documentazione in atti e delle tesi prospettate dalle Cont parti, ritenuto che “…per sostenere l'inadempimento dell'ingiunta e chiedere la ripetizione di quanto Cont pagato, vrebbe dovuto dimostrare che le fatture nn. 26, 32 di come asserisce di avere già pagato, CP_3 fossero inerenti la progettazione di qualcosa di pattuito in modo certo. L'oggetto del pattuito è comunque vago ed incerto. Pertanto la domanda inerente la fattura 30.11.18 n. 128/2018 per euro 7.393,20, andrà CP_3 certamente rigettata (…) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, ancorchè poi dichiarato provvisoriamente esecutivo e come risulta, poi pagato”. L'appellante incidentale ribadisce che l'accordo intercorso con il signor CP_2 contemplava, da parte di quest'ultimo, la realizzazione dell'intera linea di colmatura ordinata dal cliente (Ranise Agroalimentare srl) e di fornire assistenza e consulenza nel corso dell'intero rapporto commerciale con lo stesso.
Ritiene pertanto l'appellante incidentale che il Giudice di prime cure abbia errato laddove non ha riconosciuto fondata la sua pretesa riferibile alla fatt. n. 128/18 di restituzione delle somme corrisposte alla P.M.E. di . Controparte_2
Più specificamente la richiesta di riforma della sentenza impugnata che avanza la CP_3 fonda sulla base dell'assunto che sussistesse un accordo contrattuale tra le parti in causa negli esatti termini sopra riassunti e della dimostrazione a) di aver effettuato a tale scopo il pagamento anticipato al per le prestazioni concordate e b) che quest'ultimo non ha CP_2 fornito alcuna utile collaborazione tecnico artigianale per soddisfare la commessa della Ranise
Agroalimentare srl, così costringendo essa ad effettuare con propri tecnici ed in parte CP_3 avvalendosi di soggetti terzi, l'intero progetto e realizzazione della commessa stessa.
La censura è infondata.
Sul capo impugnato della sentenza il Tribunale ha correttamente affermato che l'oggetto di quanto pattuito tra le parti è comunque vago ed incerto posto che manca la dimostrazione da Contr parte della che le fatture nn. 26, 32 pagato alla le cui somme chiede in CP_3 restituzione, “fossero inerenti la progettazione di qualcosa di pattuito in modo certo”.
Il Collegio rileva che le fonti di prova che l'appellante incidentale richiama per chiedere una rivalutazione della decisione - segnatamente le testimonianze dei signori Ranise, , Tes_2
, e;
la risposta all'interpello del ed i docc. 3D, 3E, 3F del Tes_1 Per_1 Per_2 CP_2 fascicolo di primo grado - non soddisfano l'onere probatorio ritenuto carente dal CP_3 Contr primo Giudice, stanti le contestazioni opposte dal (cfr. memoria ex art. 183 CP_2 co. 6 n. 1 c.p.c. ).
In assenza, quindi, del necessario presupposto, il capo della sentenza impugnato deve essere confermato.
Conclusivamente la Corte, a fronte delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il
Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame, reputa logico e coerente l'iter giuridico adottato dal Tribunale, fatto salvo il riconoscimento degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 sulla somma riconosciuta in favore dell' CP_3 relativa alla fatt. n. 127/18.
Il trascurabile valore attribuibile all'accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale rispetto all'economia generale della vicenda processuale, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali anche del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara inammissibile l'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riforma parzialmente la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 990/2021, pubblicata in data 20.12.2021, non notificata, così provvedendo:
- Condanna il signor , titolare dell'impresa individuale P.M.E. di Controparte_2
Massimo Ponzanibio, a pagare ad Controparte_3 la somma relativa alla fattura n. 127/2018 di euro 7.097,85, maggiorata degli
[...] interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
- Compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di
Consiglio tenutasi in data 17 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso