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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2024, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 05/12/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 180 /2022 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Belverde n. 9, codice fiscale , rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Francesco Micali, con studio in Messina, Via XXVII Luglio 34 is. 195, giusta procura a margine del ricorso per accertamento tecnico preventivo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti G.M. Rombaldi e A. Monoriti, giusta procura generale alle liti del
23/07/2015 n. 80974 di rep., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Agenzia Territoriale di Patti, in via Papa Giovanni XXIII, n. 20;
E CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Via G. La Farina,
263.
OGGETTO: Ricorso ai sensi degli artt. 414, 442 e 445 bis, comma 6, c.p.c., in opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra , ha presentato istanza per il riconoscimento Parte_1
dell'invalidità civile con percentuale del 75% o, in subordine, del 67%, sulla base delle patologie di cui è affetta, al fine di ottenere i benefici economici previsti dalla normativa vigente.
A seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP), le è stata attribuita una percentuale di invalidità del 65%, contestata dalla ricorrente per sottovalutazione delle patologie diagnosticate. L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito Controparte_3
l'infondatezza delle pretese attoree, ribadendo la correttezza della valutazione espressa dal CTU nominato in sede di ATP. In particolare, ha sostenuto che le condizioni sanitarie della ricorrente non siano idonee a integrare i requisiti richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, come previsto dall'art. 13 della legge 118/1971 e successive modificazioni.
La difesa dell' si è fondata anche sull'assenza di un aggravamento rispetto CP_1
alle valutazioni già effettuate e sulla ritenuta congruità della percentuale di invalidità del 65%, conforme ai parametri ministeriali.
Nel corso del giudizio, è stata disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio (CTU), affidata al dott. il quale ha depositato la perizia in data Persona_1
05/09/2024.
Il dott. ha accertato che la sig.ra è affetta da: Per_1 Parte_1
• Cardiopatia ipertensiva cronica con ectasia dell'aorta ascendente, ascrivibile al codice 6441, con una percentuale del 21%;
• Disturbo depressivo maggiore ricorrente di grado moderato-grave, con episodio depressivo maggiore grave, ascrivibile al codice 2210, con una percentuale dell'80%;
• Spondiloartrosi del rachide cervicale e lombare, con artrosi delle mani e delle ginocchia e parestesie agli arti, ascrivibile al codice 7010, con una percentuale del 31%.
L'insieme delle patologie conduce a una valutazione complessiva del 90% di invalidità, con decorrenza dal 03/10/2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è procedibile, avendo la ricorrente rispettato le disposizioni di cui all'art. 445 bis c.p.c., presentando dissenso rispetto all'ATP e richiedendo l'accertamento del diritto alle prestazioni assistenziali.
Il CTU, dott. ha effettuato una valutazione approfondita e Persona_1
coerente con i dati clinici emersi dagli esami specialistici e dalla documentazione sanitaria in atti. Le patologie diagnosticate sono caratterizzate da una significativa incidenza invalidante, che compromette la capacità lavorativa e la qualità di vita della ricorrente. In particolare:
• Il disturbo depressivo maggiore presenta un'incidenza prevalente, giustificando una percentuale di invalidità dell'80%;
• La spondiloartrosi e le concomitanti patologie osteoarticolari aggravano ulteriormente la capacità funzionale complessiva;
• La cardiopatia ipertensiva incide in misura minore, ma contribuisce al quadro globale di invalidità.
Il calcolo dell'invalidità complessiva, secondo i criteri tabellari, risulta adeguato e fondato, portando a una percentuale del 90%, superiore a quella originariamente riconosciuta.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice del merito, in caso di dissenso rispetto all'ATP, deve procedere a una nuova valutazione delle condizioni sanitarie, anche disponendo una nuova consulenza tecnica (Cass. Civ., Sez. Lav.,
n. 7162/2017).
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che la ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 90%, con diritto alle provvidenze economiche a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra ha Parte_1 diritto al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 90%, con diritto alle relative provvidenze economiche a decorrere dal 03/10/2018.
2. Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme CP_1
dovute a titolo di provvidenze economiche, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
1. Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
2900 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco
Micali, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Patti 05/12/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo