TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/12/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2868/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 28.11.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
[...]
APPELLANTE
E
- CP_1
APPELLATO
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
POTENZA che conclude per l'accoglimento dell'appello.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2868/2021
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2868/2021 r.g.a.c. il 06/10/2021 e introdotta con ricorso depositato in data 06/10/2021;
TRA
Parte_1
, (c.f.: ), domiciliato presso
[...] P.IVA_1
1 l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA da cui è rappresentato e difeso ope legis,
APPELLANTE
E
, c.f. , in qualità di legale rappresentante della CP_1 C.F._1 società titolare dell'esercizio “LUDOS BAR”, elettivamente domiciliato alla CP_2 via VIA CRISPI, 33 , presso lo studio dell'Avv. IUDICELLO GIAMPIERO Pt_1 da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: Appello;
Opposizione a ordinanza ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
61280, prot. n. 62221/RU, emessa in data 05.10.2020 dal Dirigente dell'
[...]
– Sezione operativa di Controparte_3 Pt_1 con la quale veniva comminata al sig. , in qualità di legale rappresentante della CP_1 società titolare dell'esercizio “LUDOS BAR”, la sanzione di € 10.000 di cui CP_2 all'art. 12, comma 7, del Decreto Direttoriale prot. n. 2011/31857/Giochi/ADI.
L'ordinanza si fonda sul verbale di contestazione prot. n. 46756 del 21.06.2018, notificato il 26.06.2018, con cui veniva contestata la violazione dell'art. 1, co. 82, della legge
13.12.2010, n. 220 che sostituisce il comma 533 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006, inserendo i commi da 533 a 533 ter nonché all'art. 12, comma 7, D.D. n. 31757 del
09.09.2011, i quali prevedono, nei confronti dei soggetti non iscritti o cancellati dall'elenco operatori apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui alla prefata legge 220/2010, che svolgono attività in materia apparecchi da intrattenimento in assenza del suddetto titolo abilitativo, la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000,000 euro.
La contestazione muove dalla verifica effettuata dai funzionari dell'ufficio in data
18.05.2018, come risulta dal processo verbale di verifica delle operazioni compiute, presso l'esercizio pubblico denominato “Ludos Bar” sito in al Viale Dante n. 39, Pt_1
p.iva . P.IVA_2
Nel corso del controllo i funzionari hanno riscontrato la presenza all'interno del predetto esercizio, di n. 3 apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6/a dell'art. 110 del
TULPS, senza che il Sig. nella sua qualità di rappresentante legale della CP_1 società titolare dell'esercizio, risultasse, al momento della verifica, iscritto CP_2 all'elenco dei soggetti di cui all'art. 1 co. 533 della legge 266/2005, come sostituito
2 dall'art. 1, co. 82, della legge 220/2013, relativamente all'anno 2018 e in considerazione degli artt. 1 co. 3 e 12, comma 7, del decreto direttoriale 2011/31857/Giochi/adi el
09.09.2011 e ss. mm. e ii., in ordine alla necessaria sussistenza dell'iscrizione in elenco operatori apparecchi di cui alla legge 220/2010, che costituisce titolo abilitativo all'esercizio delle correlative attività da parte dei medesimi.
Con sentenza n. 162/2021 resa il 06.03.2021, il Giudice di Pace di ha accolto Pt_1
l'opposizione ritenendo che “dall'istruttoria e dalla documentazione versata in atti dal ricorrente è emersa la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito”.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello l Parte_2
sostenendo la violazione dell'art. 3 della legge 689/1981, attesa la sussistenza
[...] dell'elemento soggettivo della violazione contestata.
Costituitosi in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, richiamando le argomentazioni già sviluppate nel ricorso introduttivo.
§2. L'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito chiarito.
La sanzione amministrativa in questione trova fondamento nella legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
Ai sensi dell'art. 1 co. 533 “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze-
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1° gennaio
2011, l'elenco: a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010; b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi
e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco”.
3 Il successivo comma 533 ter sancisce, poi, che “I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica”.
Nel caso in esame l'opponente ha sostenuto l'illegittimità della sanzione, per carenza dell'elemento soggettivo, in ragione dell'incertezza del termine per il rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2018, più volte posticipato dall'Amministrazione.
In particolare, quest'ultima con decreto del 31.10.2017, prot. n. 118286/RU stabiliva che il rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2018 all'elenco di cui all'art. 1 co. 82 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, poteva essere effettuato dal 1.12.2017 al 28.02.2018.
Con successivo decreto del 01.12.2017, prot. 133147, a rettifica della precedente determinazione, l'Amministrazione precisava che il rinnovo dell'iscrizione per l'anno
2018 poteva essere effettuato a decorrere dal 15.02.2018 e non oltre il 15.05.2018.
La condotta dell'Amministrazione, dunque, intervenuta più volte a modificare i termini per l'inoltro dell'iscrizione, avrebbe ingenerato confusione nel contribuente di buona fede evidenziando come “chi si fosse recato il 10 febbraio 2018 a pagare la tassa non poteva perché a seguito dell'ennesima rettifica avrebbe dovuto aspettare il 15 febbraio” (cfr. pag. 3 comparsa in appello)
La prospettazione di parte non merita condivisione.
Come chiarito da Cass. civ., Sez. 2, n. 17822/2021 (che ha richiamato altresì pronunce precedenti quali Cass. 16320/2010, Cass. 19759/2015 e Cass. n. 33441/2019), “in tema di violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n.689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, ragion per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta, correttamente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè di essere impedito dall'interessato con
l'ordinaria diligenza”.
4 Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti della buona fede sopra delineati, considerando che l'opponente non ha fornito prova di aver effettuato l'iscrizione, nell'ambito della finestra temporale indicata con il primo provvedimento dall'Amministrazione, non andata a buon fine per errore a lui non imputabile.
Invero, l'opponente non ha dimostrato affatto di aver inoltrato, prima del 18.05.2018, alcuna istanza per il rinnovo dell'iscrizione, ragione da sola sufficiente a ritenere integrato l'elemento soggettivo, quanto meno in termini di colpa non scusabile, in considerazione della diligenza esigibile dall'esercente l'attività di gioco e scommessa, tenuto conto della sua qualifica professionale e del conseguente dovere di informazione sullo stesso gravante (cfr. Cass Sez. 2, Ordinanza n. 17743 del 2024).
Né potrebbe altrimenti concludersi in considerazione della circostanza che l'opponente avrebbe inoltrato la richiesta di rinnovo in data 18.05.2018, appena tre giorni dopo la scadenza del termine del 15.05.2018, rilevando che la data del 18.05.2018 coincide con quella dell'accesso effettuato dagli agenti e, dunque, con quella in cui la violazione è stata accertata.
Del resto, in sede di accesso dichiarava agli agenti di non aver ottemperato CP_1 all'iscrizione “per mera dimenticanza”, impegnandosi a provvedere “nella giornata odierna, al massimo nella giornata del 19.05.2018” (cfr. dichiarazioni della parte contenute nel processo verbale del 18.05.2018, all. 5 di parte appellante).
Per tutto quanto sin qui osservato, ritenendo integrato l'elemento soggettivo della sanzione, l'opposizione va respinta avendo l'Amministrazione correttamente inflitto la sanzione in esame.
Considerato che la disposizione sanzionatoria non prevede minimi e massimi edittali, va escluso il potere del giudice di ridurre l'entità della sanzione ex art. 6 co. 12 d.lgs.
150/2011 e art. 11 legge 689/1981.
La natura della controversia e delle questioni trattate, il contegno tenuto dall'opponente ante processo, l'esistenza di una giurisprudenza dei giudici di pace del distretto non univoca, inducono la scrivente a ritenere integrate gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_3
, nei confronti di avverso la sentenza
[...] CP_1 del Giudice di Pace di n. 162/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Pt_1 così provvede:
5 1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 162/2021, rigetta l'opposizione proposta da avverso Pt_1 CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 61280 prot. n. 62221/RU, emessa il 05.10.2020;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 12/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
6
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 28.11.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
[...]
APPELLANTE
E
- CP_1
APPELLATO
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
POTENZA che conclude per l'accoglimento dell'appello.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 2868/2021
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2868/2021 r.g.a.c. il 06/10/2021 e introdotta con ricorso depositato in data 06/10/2021;
TRA
Parte_1
, (c.f.: ), domiciliato presso
[...] P.IVA_1
1 l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA da cui è rappresentato e difeso ope legis,
APPELLANTE
E
, c.f. , in qualità di legale rappresentante della CP_1 C.F._1 società titolare dell'esercizio “LUDOS BAR”, elettivamente domiciliato alla CP_2 via VIA CRISPI, 33 , presso lo studio dell'Avv. IUDICELLO GIAMPIERO Pt_1 da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: Appello;
Opposizione a ordinanza ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
61280, prot. n. 62221/RU, emessa in data 05.10.2020 dal Dirigente dell'
[...]
– Sezione operativa di Controparte_3 Pt_1 con la quale veniva comminata al sig. , in qualità di legale rappresentante della CP_1 società titolare dell'esercizio “LUDOS BAR”, la sanzione di € 10.000 di cui CP_2 all'art. 12, comma 7, del Decreto Direttoriale prot. n. 2011/31857/Giochi/ADI.
L'ordinanza si fonda sul verbale di contestazione prot. n. 46756 del 21.06.2018, notificato il 26.06.2018, con cui veniva contestata la violazione dell'art. 1, co. 82, della legge
13.12.2010, n. 220 che sostituisce il comma 533 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006, inserendo i commi da 533 a 533 ter nonché all'art. 12, comma 7, D.D. n. 31757 del
09.09.2011, i quali prevedono, nei confronti dei soggetti non iscritti o cancellati dall'elenco operatori apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui alla prefata legge 220/2010, che svolgono attività in materia apparecchi da intrattenimento in assenza del suddetto titolo abilitativo, la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000,000 euro.
La contestazione muove dalla verifica effettuata dai funzionari dell'ufficio in data
18.05.2018, come risulta dal processo verbale di verifica delle operazioni compiute, presso l'esercizio pubblico denominato “Ludos Bar” sito in al Viale Dante n. 39, Pt_1
p.iva . P.IVA_2
Nel corso del controllo i funzionari hanno riscontrato la presenza all'interno del predetto esercizio, di n. 3 apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6/a dell'art. 110 del
TULPS, senza che il Sig. nella sua qualità di rappresentante legale della CP_1 società titolare dell'esercizio, risultasse, al momento della verifica, iscritto CP_2 all'elenco dei soggetti di cui all'art. 1 co. 533 della legge 266/2005, come sostituito
2 dall'art. 1, co. 82, della legge 220/2013, relativamente all'anno 2018 e in considerazione degli artt. 1 co. 3 e 12, comma 7, del decreto direttoriale 2011/31857/Giochi/adi el
09.09.2011 e ss. mm. e ii., in ordine alla necessaria sussistenza dell'iscrizione in elenco operatori apparecchi di cui alla legge 220/2010, che costituisce titolo abilitativo all'esercizio delle correlative attività da parte dei medesimi.
Con sentenza n. 162/2021 resa il 06.03.2021, il Giudice di Pace di ha accolto Pt_1
l'opposizione ritenendo che “dall'istruttoria e dalla documentazione versata in atti dal ricorrente è emersa la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito”.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello l Parte_2
sostenendo la violazione dell'art. 3 della legge 689/1981, attesa la sussistenza
[...] dell'elemento soggettivo della violazione contestata.
Costituitosi in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, richiamando le argomentazioni già sviluppate nel ricorso introduttivo.
§2. L'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito chiarito.
La sanzione amministrativa in questione trova fondamento nella legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
Ai sensi dell'art. 1 co. 533 “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze-
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1° gennaio
2011, l'elenco: a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010; b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi
e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco”.
3 Il successivo comma 533 ter sancisce, poi, che “I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica”.
Nel caso in esame l'opponente ha sostenuto l'illegittimità della sanzione, per carenza dell'elemento soggettivo, in ragione dell'incertezza del termine per il rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2018, più volte posticipato dall'Amministrazione.
In particolare, quest'ultima con decreto del 31.10.2017, prot. n. 118286/RU stabiliva che il rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2018 all'elenco di cui all'art. 1 co. 82 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, poteva essere effettuato dal 1.12.2017 al 28.02.2018.
Con successivo decreto del 01.12.2017, prot. 133147, a rettifica della precedente determinazione, l'Amministrazione precisava che il rinnovo dell'iscrizione per l'anno
2018 poteva essere effettuato a decorrere dal 15.02.2018 e non oltre il 15.05.2018.
La condotta dell'Amministrazione, dunque, intervenuta più volte a modificare i termini per l'inoltro dell'iscrizione, avrebbe ingenerato confusione nel contribuente di buona fede evidenziando come “chi si fosse recato il 10 febbraio 2018 a pagare la tassa non poteva perché a seguito dell'ennesima rettifica avrebbe dovuto aspettare il 15 febbraio” (cfr. pag. 3 comparsa in appello)
La prospettazione di parte non merita condivisione.
Come chiarito da Cass. civ., Sez. 2, n. 17822/2021 (che ha richiamato altresì pronunce precedenti quali Cass. 16320/2010, Cass. 19759/2015 e Cass. n. 33441/2019), “in tema di violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n.689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, ragion per cui l'errore sulla liceità della relativa condotta, correttamente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè di essere impedito dall'interessato con
l'ordinaria diligenza”.
4 Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti della buona fede sopra delineati, considerando che l'opponente non ha fornito prova di aver effettuato l'iscrizione, nell'ambito della finestra temporale indicata con il primo provvedimento dall'Amministrazione, non andata a buon fine per errore a lui non imputabile.
Invero, l'opponente non ha dimostrato affatto di aver inoltrato, prima del 18.05.2018, alcuna istanza per il rinnovo dell'iscrizione, ragione da sola sufficiente a ritenere integrato l'elemento soggettivo, quanto meno in termini di colpa non scusabile, in considerazione della diligenza esigibile dall'esercente l'attività di gioco e scommessa, tenuto conto della sua qualifica professionale e del conseguente dovere di informazione sullo stesso gravante (cfr. Cass Sez. 2, Ordinanza n. 17743 del 2024).
Né potrebbe altrimenti concludersi in considerazione della circostanza che l'opponente avrebbe inoltrato la richiesta di rinnovo in data 18.05.2018, appena tre giorni dopo la scadenza del termine del 15.05.2018, rilevando che la data del 18.05.2018 coincide con quella dell'accesso effettuato dagli agenti e, dunque, con quella in cui la violazione è stata accertata.
Del resto, in sede di accesso dichiarava agli agenti di non aver ottemperato CP_1 all'iscrizione “per mera dimenticanza”, impegnandosi a provvedere “nella giornata odierna, al massimo nella giornata del 19.05.2018” (cfr. dichiarazioni della parte contenute nel processo verbale del 18.05.2018, all. 5 di parte appellante).
Per tutto quanto sin qui osservato, ritenendo integrato l'elemento soggettivo della sanzione, l'opposizione va respinta avendo l'Amministrazione correttamente inflitto la sanzione in esame.
Considerato che la disposizione sanzionatoria non prevede minimi e massimi edittali, va escluso il potere del giudice di ridurre l'entità della sanzione ex art. 6 co. 12 d.lgs.
150/2011 e art. 11 legge 689/1981.
La natura della controversia e delle questioni trattate, il contegno tenuto dall'opponente ante processo, l'esistenza di una giurisprudenza dei giudici di pace del distretto non univoca, inducono la scrivente a ritenere integrate gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_3
, nei confronti di avverso la sentenza
[...] CP_1 del Giudice di Pace di n. 162/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Pt_1 così provvede:
5 1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 162/2021, rigetta l'opposizione proposta da avverso Pt_1 CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 61280 prot. n. 62221/RU, emessa il 05.10.2020;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 12/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
6