TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe GIACON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGg.ri e in data 04.09.2008 a San Bonifacio Parte_1 Parte_2
(VR), trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio di detto Comune, anno 2008
1 atto n. 25, parte II, serie A.
2. Ordinare al Comune di San Bonifacio (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Disporsi che gli stessi saranno liberi di fissare dove ritengono la loro residenza, con obbligo di comunicazione all'altro coniuge di ogni eventuale cambio di indirizzo.
4. La casa coniugale sita in Sarego (VI), Via Monte Grappa, n. 32/A, di proprietà della
IG.ra , rimane alla stessa assegnata, che ivi continuerà a vivere con Parte_2 la IG minore . Persona_1
5. La IG minore viene affidata ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per ciò che riguarda le scelte fondamentale (istruzione, educazione, anche religiosa, salute), tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IG.
In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da ciascun genitore nel periodo di permanenza della minore presso di lui.
6. In ordine alle tempistiche e modalità di permanenza infrasettimanali della IG minore presso ciascun genitore, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
starà con il padre il lunedì dall'uscita di scuola sino al martedì Persona_1 mattina e dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina, mentre starà con la madre dal martedì pomeriggio sino al giovedì mattina. Infrasettimanalmente Persona_1 di norma utilizzerà il servizio ferroviario per raggiungere la scuola e per fare rientro presso le abitazioni dei genitori. Per quanto riguarda, invece, i fine settimana,
starà con ciascun genitore, a settimane alterne, dal venerdì alle ore Persona_1
16.00 al lunedì mattina alle ore 08.30. I giorni e gli orari di permanenza di Per_1
presso ciascun genitore potranno essere di volta in volta modificati, previo
[...] congruo preavviso, in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore
e agli impegni lavorativi delle parti.
7. Quanto alle vacanze estive i coniugi si comunicheranno entro il giorno 30 giugno di ogni anno i periodi di 15 giorni, anche non consecutivi, che trascorreranno con la IG. Quanto alle vacanze natalizie e pasquali i coniugi alterneranno di anno in anno tra loro i giorni di Natale e Capodanno e di Pasqua e Pasquetta.
2
8. In considerazione del fatto che i tempi di permanenza della minore presso il padre
e presso la madre si equivalgono, i coniugi si danno reciprocamente atto che ciascuno provvederà integralmente al mantenimento della IG per il lasso di tempo in cui la stessa sarà a lui assegnata.
9. Le parti concordemente stabiliscono che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla IG.ra . Parte_2
10. Le spese mediche non dispensate dal SSN, le spese scolastiche ed extrascolastiche
e le spese straordinarie, sostenute per la IG minore, rimarranno a carico del IG.
e della IG.ra nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 Parte_2
Dette spese dovranno essere previamente concordate dalle parti.
11. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile e di aver già definito tra loro ogni questione di natura economico-patrimoniale.
12. Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali della minore ed esonerano il Presidente dall'ascolto della stessa.
13. Spese di lite compensate.
14. I coniugi dichiarano in tale sede di prestare acquiescenza all'emananda sentenza rinunciando espressamente all'impugnazione della stessa”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San Bonifacio (VR) in data 4/09/2008.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
3 - è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 16/06/2014 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG minore e alla paritetica Persona_1 collocazione della stessa presso entrambi i genitori;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della IG;
Persona_1
- le spese straordinarie relative alla IG minore come Persona_1 regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Sarego (VI), Via Monte Grappa n. 32/A, in favore di quale Parte_2 genitore convivente con la IG minore;
Persona_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
4 - nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in San Bonifacio (VR) il 4/09/2008 alle condizioni
[...] Parte_2 in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Bonifacio (VR) al n. 25, parte II, serie A, anno
2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe GIACON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGg.ri e in data 04.09.2008 a San Bonifacio Parte_1 Parte_2
(VR), trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio di detto Comune, anno 2008
1 atto n. 25, parte II, serie A.
2. Ordinare al Comune di San Bonifacio (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Disporsi che gli stessi saranno liberi di fissare dove ritengono la loro residenza, con obbligo di comunicazione all'altro coniuge di ogni eventuale cambio di indirizzo.
4. La casa coniugale sita in Sarego (VI), Via Monte Grappa, n. 32/A, di proprietà della
IG.ra , rimane alla stessa assegnata, che ivi continuerà a vivere con Parte_2 la IG minore . Persona_1
5. La IG minore viene affidata ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per ciò che riguarda le scelte fondamentale (istruzione, educazione, anche religiosa, salute), tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IG.
In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da ciascun genitore nel periodo di permanenza della minore presso di lui.
6. In ordine alle tempistiche e modalità di permanenza infrasettimanali della IG minore presso ciascun genitore, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
starà con il padre il lunedì dall'uscita di scuola sino al martedì Persona_1 mattina e dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina, mentre starà con la madre dal martedì pomeriggio sino al giovedì mattina. Infrasettimanalmente Persona_1 di norma utilizzerà il servizio ferroviario per raggiungere la scuola e per fare rientro presso le abitazioni dei genitori. Per quanto riguarda, invece, i fine settimana,
starà con ciascun genitore, a settimane alterne, dal venerdì alle ore Persona_1
16.00 al lunedì mattina alle ore 08.30. I giorni e gli orari di permanenza di Per_1
presso ciascun genitore potranno essere di volta in volta modificati, previo
[...] congruo preavviso, in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore
e agli impegni lavorativi delle parti.
7. Quanto alle vacanze estive i coniugi si comunicheranno entro il giorno 30 giugno di ogni anno i periodi di 15 giorni, anche non consecutivi, che trascorreranno con la IG. Quanto alle vacanze natalizie e pasquali i coniugi alterneranno di anno in anno tra loro i giorni di Natale e Capodanno e di Pasqua e Pasquetta.
2
8. In considerazione del fatto che i tempi di permanenza della minore presso il padre
e presso la madre si equivalgono, i coniugi si danno reciprocamente atto che ciascuno provvederà integralmente al mantenimento della IG per il lasso di tempo in cui la stessa sarà a lui assegnata.
9. Le parti concordemente stabiliscono che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla IG.ra . Parte_2
10. Le spese mediche non dispensate dal SSN, le spese scolastiche ed extrascolastiche
e le spese straordinarie, sostenute per la IG minore, rimarranno a carico del IG.
e della IG.ra nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 Parte_2
Dette spese dovranno essere previamente concordate dalle parti.
11. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile e di aver già definito tra loro ogni questione di natura economico-patrimoniale.
12. Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali della minore ed esonerano il Presidente dall'ascolto della stessa.
13. Spese di lite compensate.
14. I coniugi dichiarano in tale sede di prestare acquiescenza all'emananda sentenza rinunciando espressamente all'impugnazione della stessa”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San Bonifacio (VR) in data 4/09/2008.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
3 - è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 16/06/2014 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG minore e alla paritetica Persona_1 collocazione della stessa presso entrambi i genitori;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della IG;
Persona_1
- le spese straordinarie relative alla IG minore come Persona_1 regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Sarego (VI), Via Monte Grappa n. 32/A, in favore di quale Parte_2 genitore convivente con la IG minore;
Persona_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
4 - nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in San Bonifacio (VR) il 4/09/2008 alle condizioni
[...] Parte_2 in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Bonifacio (VR) al n. 25, parte II, serie A, anno
2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
5