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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
DE CONO MARIA, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sorit Societa' Servizi E Riscossioni Italia Spa - 02241250394
elettivamente domiciliato presso amministrazione.sorit@pec.it
Consorzio Di Bonifica Della Romagna - 92071350398
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500780662 15,52
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 215/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 202500780662, emessa da Sorit S.p.A. per conto del Consorzio di Bonifica della Romagna, relativa al mancato pagamento di contributi consortili per gli anni 2022 e 2023 per un importo complessivo di euro 122,73. L'atto impugnato, notificato il 9 maggio 2025, comunicava alla ricorrente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, si sarebbe proceduto all'iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo sui beni mobili registrati di sua proprietà
(autovettura AN LO targa Targa_1 ). L'importo richiesto risultava così composto: contributo consortile anno 2022 euro 7,63, contributo consortile anno 2023 euro 7,89, interessi di mora euro 0,26, spese istruttorie fermo amministrativo euro 43,00, aggio/collazione euro 0,89, spese di notifica e/o procedura atti precedenti euro 63,06. Dall'atto impugnato risultava che la pretesa contributiva era stata originariamente comunicata alla ricorrente con ingiunzione di pagamento n. 20240911000401578, notificata il 7 agosto 2024, per un importo di euro 15,52 relativo ai contributi consortili per gli anni 2022 e 2023.
Con ricorso depositato il 31 maggio 2025, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifica ed assenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo, richiamando l'art. 860 del codice civile e la giurisprudenza di Cassazione che richiede un incremento di valore dell'immobile in rapporto causale con le opere di bonifica. Ha poi contestato la vessatorietà ed erroneità del calcolo delle spese accessorie per euro 107,21, in violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, che vieta oneri aggiuntivi per il contribuente, e la sproporzione tra il carico tributario e il valore del bene oggetto di fermo.
Il Consorzio di Bonifica della Romagna si è costituito con controdeduzioni del 12 settembre 2025, eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini a favore di quella di Forlì, atteso che il Consorzio ha sede legale a Cesena. Nel merito, ha evidenziato che la ricorrente aveva ricevuto l'ingiunzione di pagamento n. 20240911000401578 notificata il 7 agosto 2024, contenente l'indicazione delle ragioni dell'imposizione, e che tale atto non era stato impugnato nei termini, divenendo pertanto definitivo. Ha sostenuto che la mancata impugnazione dell'atto impositivo preclude la contestazione del contributo di bonifica mediante impugnazione dei successivi atti di riscossione, richiamando la giurisprudenza di Cassazione secondo cui possono essere fatti valere solo vizi propri del preavviso di fermo e non censure relative agli atti impositivi presupposti divenuti definitivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Consorzio di Bonifica della Romagna. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione la competenza territoriale è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore. Nel caso di specie, il
Consorzio di Bonifica della Romagna ha sede legale a Cesena, rientrante nella circoscrizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì. Tuttavia, tale eccezione non può essere accolta in quanto il presente ricorso è stato proposto nei confronti sia del concessionario della riscossione (Sorit S.p.A.) sia dell'ente impositore (Consorzio di Bonifica della Romagna), e la competenza territoriale si determina in base alla sede dell'ente impositore solo quando questo sia l'unico soggetto convenuto. Nel caso in cui siano convenuti entrambi i soggetti, come nella fattispecie, la competenza si determina secondo i criteri generali.
Nel merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. È pacifico che la ricorrente aveva ricevuto, prima del preavviso di fermo impugnato, l'ingiunzione di pagamento n. 20240911000401578, notificata il 7 agosto
2024, contenente la pretesa contributiva per gli anni 2022 e 2023. Tale atto non è stato impugnato nei termini di decadenza previsti dall'ordinamento tributario. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui "il preavviso di fermo amministrativo è sì autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti" (Cass. sez. 6° ordinanza n. 701/2014). Il principio trova fondamento nell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui non è ammissibile l'impugnazione di un atto per dolersi di vizi inerenti agli atti presupposti già notificati e non opposti nei termini, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati. Come chiarito dalla Cassazione, "il preavviso di fermo, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, D.lgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito". Nel caso di specie, la ricorrente contesta sostanzialmente la legittimità della pretesa contributiva, lamentando l'assenza del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica. Tuttavia, tali censure attengono al merito della pretesa impositiva e dovevano essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione dell'ingiunzione di pagamento notificata il 7 agosto 2024. La mancata impugnazione di tale atto nei termini di decadenza ha determinato la definitività della pretesa contributiva, precludendo ogni successiva contestazione del merito dell'imposizione attraverso l'impugnazione di atti successivi della procedura di riscossione.
Quanto alle censure relative alle spese accessorie e alla sproporzione tra debito e valore del bene, esse attengono a vizi propri del preavviso di fermo e potrebbero in astratto essere sindacabili. Tuttavia, tali doglianze risultano generiche e non adeguatamente circostanziate. Le spese di notifica e procedurali sono determinate, del resto, secondo la normativa vigente e i decreti ministeriali di riferimento, non in modo unilaterale ed arbitrario dall'ente della riscossione. La sproporzione tra l'importo del debito e il valore del bene non è di per sé causa di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo, trattandosi di misura cautelare volta a garantire la riscossione del credito.
Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile in quanto le censure mosse dalla ricorrente attengono sostanzialmente al merito della pretesa contributiva, già cristallizzatasi per effetto della mancata impugnazione dell'ingiunzione di pagamento notificata il 7 agosto 2024. La definitività dell'atto impositivo presupposto preclude ogni contestazione del merito dell'imposizione attraverso l'impugnazione del successivo preavviso di fermo, potendo essere censurati solo eventuali vizi propri di quest'ultimo atto. Nella specie i vizi dell'atto impugnato sono stati dedotti del tutto genericamente.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'unica parte resistente costituita, Consorzio di Bonifica della Romagna, che liquida in euro 100.00 oltre spese generali, ed oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
DE CONO MARIA, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sorit Societa' Servizi E Riscossioni Italia Spa - 02241250394
elettivamente domiciliato presso amministrazione.sorit@pec.it
Consorzio Di Bonifica Della Romagna - 92071350398
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500780662 15,52
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 215/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 202500780662, emessa da Sorit S.p.A. per conto del Consorzio di Bonifica della Romagna, relativa al mancato pagamento di contributi consortili per gli anni 2022 e 2023 per un importo complessivo di euro 122,73. L'atto impugnato, notificato il 9 maggio 2025, comunicava alla ricorrente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, si sarebbe proceduto all'iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo sui beni mobili registrati di sua proprietà
(autovettura AN LO targa Targa_1 ). L'importo richiesto risultava così composto: contributo consortile anno 2022 euro 7,63, contributo consortile anno 2023 euro 7,89, interessi di mora euro 0,26, spese istruttorie fermo amministrativo euro 43,00, aggio/collazione euro 0,89, spese di notifica e/o procedura atti precedenti euro 63,06. Dall'atto impugnato risultava che la pretesa contributiva era stata originariamente comunicata alla ricorrente con ingiunzione di pagamento n. 20240911000401578, notificata il 7 agosto 2024, per un importo di euro 15,52 relativo ai contributi consortili per gli anni 2022 e 2023.
Con ricorso depositato il 31 maggio 2025, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifica ed assenza del beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo, richiamando l'art. 860 del codice civile e la giurisprudenza di Cassazione che richiede un incremento di valore dell'immobile in rapporto causale con le opere di bonifica. Ha poi contestato la vessatorietà ed erroneità del calcolo delle spese accessorie per euro 107,21, in violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, che vieta oneri aggiuntivi per il contribuente, e la sproporzione tra il carico tributario e il valore del bene oggetto di fermo.
Il Consorzio di Bonifica della Romagna si è costituito con controdeduzioni del 12 settembre 2025, eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini a favore di quella di Forlì, atteso che il Consorzio ha sede legale a Cesena. Nel merito, ha evidenziato che la ricorrente aveva ricevuto l'ingiunzione di pagamento n. 20240911000401578 notificata il 7 agosto 2024, contenente l'indicazione delle ragioni dell'imposizione, e che tale atto non era stato impugnato nei termini, divenendo pertanto definitivo. Ha sostenuto che la mancata impugnazione dell'atto impositivo preclude la contestazione del contributo di bonifica mediante impugnazione dei successivi atti di riscossione, richiamando la giurisprudenza di Cassazione secondo cui possono essere fatti valere solo vizi propri del preavviso di fermo e non censure relative agli atti impositivi presupposti divenuti definitivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Consorzio di Bonifica della Romagna. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione la competenza territoriale è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore. Nel caso di specie, il
Consorzio di Bonifica della Romagna ha sede legale a Cesena, rientrante nella circoscrizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì. Tuttavia, tale eccezione non può essere accolta in quanto il presente ricorso è stato proposto nei confronti sia del concessionario della riscossione (Sorit S.p.A.) sia dell'ente impositore (Consorzio di Bonifica della Romagna), e la competenza territoriale si determina in base alla sede dell'ente impositore solo quando questo sia l'unico soggetto convenuto. Nel caso in cui siano convenuti entrambi i soggetti, come nella fattispecie, la competenza si determina secondo i criteri generali.
Nel merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. È pacifico che la ricorrente aveva ricevuto, prima del preavviso di fermo impugnato, l'ingiunzione di pagamento n. 20240911000401578, notificata il 7 agosto
2024, contenente la pretesa contributiva per gli anni 2022 e 2023. Tale atto non è stato impugnato nei termini di decadenza previsti dall'ordinamento tributario. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui "il preavviso di fermo amministrativo è sì autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti" (Cass. sez. 6° ordinanza n. 701/2014). Il principio trova fondamento nell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui non è ammissibile l'impugnazione di un atto per dolersi di vizi inerenti agli atti presupposti già notificati e non opposti nei termini, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati. Come chiarito dalla Cassazione, "il preavviso di fermo, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, D.lgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito". Nel caso di specie, la ricorrente contesta sostanzialmente la legittimità della pretesa contributiva, lamentando l'assenza del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica. Tuttavia, tali censure attengono al merito della pretesa impositiva e dovevano essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione dell'ingiunzione di pagamento notificata il 7 agosto 2024. La mancata impugnazione di tale atto nei termini di decadenza ha determinato la definitività della pretesa contributiva, precludendo ogni successiva contestazione del merito dell'imposizione attraverso l'impugnazione di atti successivi della procedura di riscossione.
Quanto alle censure relative alle spese accessorie e alla sproporzione tra debito e valore del bene, esse attengono a vizi propri del preavviso di fermo e potrebbero in astratto essere sindacabili. Tuttavia, tali doglianze risultano generiche e non adeguatamente circostanziate. Le spese di notifica e procedurali sono determinate, del resto, secondo la normativa vigente e i decreti ministeriali di riferimento, non in modo unilaterale ed arbitrario dall'ente della riscossione. La sproporzione tra l'importo del debito e il valore del bene non è di per sé causa di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo, trattandosi di misura cautelare volta a garantire la riscossione del credito.
Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile in quanto le censure mosse dalla ricorrente attengono sostanzialmente al merito della pretesa contributiva, già cristallizzatasi per effetto della mancata impugnazione dell'ingiunzione di pagamento notificata il 7 agosto 2024. La definitività dell'atto impositivo presupposto preclude ogni contestazione del merito dell'imposizione attraverso l'impugnazione del successivo preavviso di fermo, potendo essere censurati solo eventuali vizi propri di quest'ultimo atto. Nella specie i vizi dell'atto impugnato sono stati dedotti del tutto genericamente.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'unica parte resistente costituita, Consorzio di Bonifica della Romagna, che liquida in euro 100.00 oltre spese generali, ed oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, se dovuti.