Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifica e assenza del beneficio diretto e specifico

    La Corte ha ritenuto che tali censure attengono al merito della pretesa impositiva e dovevano essere fatte valere con impugnazione dell'ingiunzione di pagamento presupposta, divenuta definitiva per mancata opposizione nei termini.

  • Rigettato
    Vessatorietà ed erroneità del calcolo delle spese accessorie

    La Corte ha ritenuto che tali doglianze, pur attenendo a vizi propri del preavviso di fermo, risultano generiche e non adeguatamente circostanziate. Le spese sono determinate secondo normativa vigente.

  • Rigettato
    Sproporzione tra carico tributario e valore del bene

    La Corte ha ritenuto che la sproporzione non è di per sé causa di illegittimità del preavviso di fermo, trattandosi di misura cautelare volta a garantire la riscossione del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini
    Numero : 23
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo