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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/11/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2628/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria CA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2628/2024 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Portopalo di Capo Passero, Via Carlo Alberto n. 118, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Angela Beninato ed Emilio Costa, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Luca Gozzo, che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che separatamente all'avvocato Giuseppina Alescio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 22.7.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 8/6/2019, dalla cui unione nasceva la Controparte_1 figlia (il 25/10/2020) e di essersi separata consensualmente dal marito Persona_1 con sentenza emessa da questo Tribunale il 5/10/2023 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle ulteriori condizioni, domandava disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione materna, all'uopo chiedendo di autorizzare il trasferimento della minore nel Comune di
Gioiosa Marea. Inoltre, chiedeva di regolamentare l'esercizio del diritto di visita del padre e di porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrisponderle la somma di euro
250,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1
il quale aderiva alla richiesta di pronuncia del divorzio, nonché
[...] all'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori.
Contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e chiedeva il collocamento di presso la propria abitazione, dichiarandosi disponibile a Per_1 provvedere all'integrale mantenimento ordinario della minore, ferma la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
In subordine, in caso di collocamento di presso la madre, chiedeva al Per_1
Tribunale di confermare l'importo di euro 300,00 stabilito a titolo di contributo per il mantenimento in sede di separazione.
Infine, domandava di stabilire che l'Assegno Unico per la figlia fosse percepito integralmente dal genitore collocatario.
Il Giudice rigettava l'istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. avanzata dalla ricorrente di adozione in via d'urgenza di un provvedimento di autorizzazione al trasferimento della minore unitamente alla madre.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 2.5.2025, il Giudice, con ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c. del 29.4.2025, in via provvisoria ed urgente, stabiliva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente la presso la madre, autorizzando quest'ultima al cambio di residenza della minore;
regolamentava l'esercizio del diritto di visita paterno, pagina 2 di 6 confermando l'importo di mantenimento dovuto dal padre per fissato in Per_1 separazione.
Con la medesima ordinanza, il Giudice incaricava i Servizi Sociali del Comune di
Portopalo di Capo Passero e di Gioiosa Marea di svolgere accertamenti sul nucleo familiare.
Nelle more del giudizio, con note congiunte del 23/10/2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, che di seguito si riportano:
“
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. relativamente alla figlia minore nata il [...] a [...] C.f. Per_1
, la minore sarà affidata ad entrambi i genitori, ma con C.F._3 collocazione presso la madre a Gioiosa Marea, il padre potrà incontrare e tenere con sé la minore – salvi diversi accordi con la controparte – per due pomeriggi la settimana dalle ore 16.00 alle 20.00; potrà telefonare o videochiamare la minore all'utenza della madre quotidianamente nella fascia oraria dalle ore 7:30 alle ore
9:00 (e comunque prima dell'ingresso alla scuola materna) e dalle ore 19:30 alle
20.00 e potrà tenere con sé la minore a weekend alternati dal sabato alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 19:00; per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il30 maggio di ciascun anno;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 dicembre/ il 31 dicembre e l'1 gennaio;
per due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno della minore ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà; inoltre la sig.ra
CA dovrà consentire l'effettivo esercizio del diritto di visita accompagnando e prelevando la minore presso la residenza del padre (nel weekend di competenza) almeno una volta al mese o salvo diversi accordi tra i genitori.
3. il padre verserà come contributo per il mantenimento della minore la somma di €
300,00 oltre spese straordinarie come già regolate dalle parti in sede di separazione;
4. entrambi i genitori si danno reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti
e per il rilascio del passaporto alla minore”.
Preso atto di quanto sopra e acquisite le relazioni dei servizi incaricati, il Giudice con provvedimento del 31.10.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in pagina 3 di 6 decisione dinanzi al Collegio.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Portopalo di Capo Passero l'8/6/2019 (Anno 2019 – n. 2 –
Parte II- Serie A).
Le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 23.10.2025 appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore ed in grado di garantire alla stessa l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Inoltre, le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento di Per_1 risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 8/6/2019 in Francofonte, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Portopalo di Capo Passero dell'anno 2019 (Anno 2019 – n.
2 – Parte II- Serie A); omologa le condizioni pattuite dalle parti e sopra integralmente riportate;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Portopalo di Capo Passero di pagina 4 di 6 procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 4.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria CA Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria CA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2628/2024 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Portopalo di Capo Passero, Via Carlo Alberto n. 118, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Angela Beninato ed Emilio Costa, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Luca Gozzo, che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che separatamente all'avvocato Giuseppina Alescio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 22.7.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 8/6/2019, dalla cui unione nasceva la Controparte_1 figlia (il 25/10/2020) e di essersi separata consensualmente dal marito Persona_1 con sentenza emessa da questo Tribunale il 5/10/2023 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle ulteriori condizioni, domandava disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione materna, all'uopo chiedendo di autorizzare il trasferimento della minore nel Comune di
Gioiosa Marea. Inoltre, chiedeva di regolamentare l'esercizio del diritto di visita del padre e di porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrisponderle la somma di euro
250,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1
il quale aderiva alla richiesta di pronuncia del divorzio, nonché
[...] all'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori.
Contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e chiedeva il collocamento di presso la propria abitazione, dichiarandosi disponibile a Per_1 provvedere all'integrale mantenimento ordinario della minore, ferma la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
In subordine, in caso di collocamento di presso la madre, chiedeva al Per_1
Tribunale di confermare l'importo di euro 300,00 stabilito a titolo di contributo per il mantenimento in sede di separazione.
Infine, domandava di stabilire che l'Assegno Unico per la figlia fosse percepito integralmente dal genitore collocatario.
Il Giudice rigettava l'istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. avanzata dalla ricorrente di adozione in via d'urgenza di un provvedimento di autorizzazione al trasferimento della minore unitamente alla madre.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 2.5.2025, il Giudice, con ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c. del 29.4.2025, in via provvisoria ed urgente, stabiliva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente la presso la madre, autorizzando quest'ultima al cambio di residenza della minore;
regolamentava l'esercizio del diritto di visita paterno, pagina 2 di 6 confermando l'importo di mantenimento dovuto dal padre per fissato in Per_1 separazione.
Con la medesima ordinanza, il Giudice incaricava i Servizi Sociali del Comune di
Portopalo di Capo Passero e di Gioiosa Marea di svolgere accertamenti sul nucleo familiare.
Nelle more del giudizio, con note congiunte del 23/10/2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, che di seguito si riportano:
“
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. relativamente alla figlia minore nata il [...] a [...] C.f. Per_1
, la minore sarà affidata ad entrambi i genitori, ma con C.F._3 collocazione presso la madre a Gioiosa Marea, il padre potrà incontrare e tenere con sé la minore – salvi diversi accordi con la controparte – per due pomeriggi la settimana dalle ore 16.00 alle 20.00; potrà telefonare o videochiamare la minore all'utenza della madre quotidianamente nella fascia oraria dalle ore 7:30 alle ore
9:00 (e comunque prima dell'ingresso alla scuola materna) e dalle ore 19:30 alle
20.00 e potrà tenere con sé la minore a weekend alternati dal sabato alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 19:00; per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il30 maggio di ciascun anno;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 dicembre/ il 31 dicembre e l'1 gennaio;
per due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno della minore ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà; inoltre la sig.ra
CA dovrà consentire l'effettivo esercizio del diritto di visita accompagnando e prelevando la minore presso la residenza del padre (nel weekend di competenza) almeno una volta al mese o salvo diversi accordi tra i genitori.
3. il padre verserà come contributo per il mantenimento della minore la somma di €
300,00 oltre spese straordinarie come già regolate dalle parti in sede di separazione;
4. entrambi i genitori si danno reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti
e per il rilascio del passaporto alla minore”.
Preso atto di quanto sopra e acquisite le relazioni dei servizi incaricati, il Giudice con provvedimento del 31.10.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in pagina 3 di 6 decisione dinanzi al Collegio.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Portopalo di Capo Passero l'8/6/2019 (Anno 2019 – n. 2 –
Parte II- Serie A).
Le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 23.10.2025 appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore ed in grado di garantire alla stessa l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Inoltre, le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento di Per_1 risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 8/6/2019 in Francofonte, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Portopalo di Capo Passero dell'anno 2019 (Anno 2019 – n.
2 – Parte II- Serie A); omologa le condizioni pattuite dalle parti e sopra integralmente riportate;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Portopalo di Capo Passero di pagina 4 di 6 procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 4.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria CA Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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