Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 6
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Altro
    Nullità dell'atto per genericità e assenza di motivazione sulla sanzione

    Il giudice non si pronuncia su questo punto in quanto dichiara il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

  • Altro
    Carenza di legittimazione passiva

    Il giudice non si pronuncia su questo punto in quanto dichiara il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

  • Altro
    Nullità per mancata indicazione dell'organo competente a decidere sul ricorso

    Il giudice non si pronuncia su questo punto in quanto dichiara il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

  • Accolto
    Inammissibilità per violazione dei termini di costituzione e delle formalità di notifica

    Il ricorso è dichiarato inammissibile per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente, avendo notificato il ricorso in forma cartacea e depositato successivamente in violazione dei termini perentori previsti dal processo tributario telematico.

  • Altro
    Legittimità dell'atto impugnato

    Il giudice non entra nel merito della legittimità dell'atto in quanto dichiara il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara
    Numero : 6
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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