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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZONE GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 126/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29/2023 C.U.P. 2023
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_Ricorrente_1 1 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di Trecate - Piazza Cavour 24 28069 Trecate NO
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29/2023 C.U.P. 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1CONCLUSIONI PER SRL
“Chiede che l'On.le Commissione Tributaria Provinciale di Novara, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta ed in accoglimento del qui proposto ricorso, voglia 1. dichiarare la nullità e di annullare l'accertamento impugnato, accogliendo le richieste e i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
CONCLUSIONI PER Resistente_1 SPA
“Chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia di primo grado di Novara:
- in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia di primo grado di Novara;
- sempre in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile/infondato per le ragioni innanzi esposte;
- nel merito, respingere integralmente le domande proposte dal ricorrente, in quanto improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
2 - sempre nel merito respingere in ogni caso il ricorso con declaratoria di legittimità dell'atto impugnato con vittoria di spese, competenze per la parte resistente, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso notificato e spedito a mezzo posta in forma cartacea, poi ritrasmesso per via telematica, la
Ricorrente_1 S.r.l., corr. in Milano, impugnava l'avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni amministrative notificatole il 25.11.2024 aventi ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta sulla pubblicità relativa all'anno di imposta 2023, con conseguente recupero del tributo, oltre sanzioni, interessi e spese.
La ricorrente eccepiva anzi tutto la nullità dell'atto impugnato per assoluta genericità e infondatezza della contestazione, nonché per l'assenza di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione. Inoltre, rilevava la carenza di legittimazione passiva della ricorrente, stante il difetto dei presupposti di cui agli artt. 5 e 6 D.L.vo n. 507/93, poiché Ricorrente_1 S.r.l.:
- esplica mera attività amministrativa nell'ambito dell'assistenza all'emissione di carte di servizi di terzi, non svolgendo alcuna attività commerciale o pubblicitaria, tanto da escludere la sussistenza di messaggi pubblicitari con riferimento all'esercizio ad attività economiche;
- non è proprietaria, detentrice o utilizzatrice del mezzo attraverso cui sarebbe diffuso il contestato messaggio pubblicitario, così come è estranea alla fornitura di merce o dei servizi ricollegabili al marchio o denominazione Denominazione_1.
Infine, la contribuente lamentava la nullità dell'accertamento per mancata indicazione dell'organo competente a decidere sul ricorso avverso l'atto notificato. Pertanto, concludeva chiedendo la declaratoria di nullità dell'avviso impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 S.p.a., quale concessionaria del servizio riscossione per il comune di Trecate, che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario, essendo competente a decidere l'AGO in materia di canone unico patrimoniale, nonché l'inammissibilità del ricorso sia per violazione dei termini di costituzione ex art. 22 D.L.vo n.
3 546/92, che per le omesse formalità di notifica del ricorso a mezzo PEC, ex art. 16-bis, comma 3, D.L.vo n. 546/92.
Nel merito, dato atto dell'adeguata motivazione del provvedimento secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, l'Ufficio controdeduceva che, nel caso di specie, si tratta di un cartello pubblicitario posto presso il distributore ESSO sito in via Novara, ove la sigla Denominazione_1 costituisce una abbreviazione della società ricorrente.
Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva, la concessionaria del comune replicava che il logo
Denominazione_1corrispondente alla sigla , collocato al centro di una figura geometrica ovale di colore arancione, è del tutto identica all'insegna in questione, confermando l'interesse e il coinvolgimento della ricorrente nel messaggio pubblicitario contestato.
Sicché, l'Ufficio chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione ovvero l'inammissibilità del ricorso, insistendo in ogni caso per il rigetto dello stesso, con rifusione delle spese di lite.
A seguito dell'odierna udienza camerale il giudice ha deciso come da dispositivo depositato in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16-bis, comma 3, e 22 D.L.vo n. 546/92, la costituzione in giudizio del ricorrente va effettuata esclusivamente mediante deposito del ricorso, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla sua notifica a mezzo PEC, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) in conformità con le disposizioni sul processo tributario telematico. L'art. 16-bis, comma 3, cit. prevede l'obbligo generalizzato per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali, salvo i casi eccezionali di ordine tecnico previsti dall'art. 79 del D.lgs. 546/92, nei quali il Presidente dell'Ufficio giudiziario competente può autorizzare lo svolgimento dei vari adempimenti con modalità cartacea.
In particolare, per i ricorsi notificati successivamente all' 1 settembre 2024, è stata eliminata la facoltà di utilizzo della modalità cartacea per i soggetti privi di assistenza tecnica, di talché le modalità telematiche sono obbligatorie, sia per le notifiche che per i depositi, anche per tali soggetti nelle controversie fino ad euro 3.000. 4 Peraltro, secondo l'art. 16-bis comma 4-bis D.L.vo n. 546/92, i depositi di atti e documenti effettuati con modalità diverse da quelle previste restano validi, salvo l'obbligo di regolarizzare il deposito nel termine perentorio stabilito dal giudice.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, dopo aver notificato il ricorso in forma cartacea in data 21.1.2025, solo in data 12.5.2025 provvedeva a spedire a mezzo racc.ta (cfr., doc. in atti) il ricorso a questa Corte di Giustizia di primo grado, in aperta violazione del termine perentorio di giorni 30.
A nulla vale il decreto presidenziale del 1.7.2025 volto a richiedere la regolarizzazione del deposito degli atti con modalità telematiche, perché tale autorizzazione non può sanare la decadenza verificatasi, non potendosi estendere la validità del deposito cartaceo anche alle tardive modalità temporali di tale adempimento volto alla regolare costituzione in giudizio.
Né può ritenersi in sé tempestivo il ricorso trasmesso per via telematica, in quanto evidentemente tardivo rispetto al termine perentorio per proporre l'impugnazione contro l'avviso di accertamento notificato in data 25.11.2024.
Sicché, avendo la ricorrente omesso di costituirsi tempestivamente davanti a questa A.G., ne discende, in via pregiudiziale e assorbente, l'inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto del criterio della soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico della ricorrente
– con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario - e si liquidano come in dispositivo sulla base della esiguità del valore della causa, della ridotta complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività espletata.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Spese a carico di parte ricorrente che si liquidano in euro 200,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Novara, il 20 gennaio 2026
Il Giudice
AN ZO
5
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZONE GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 126/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29/2023 C.U.P. 2023
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_Ricorrente_1 1 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Comune di Trecate - Piazza Cavour 24 28069 Trecate NO
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29/2023 C.U.P. 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1CONCLUSIONI PER SRL
“Chiede che l'On.le Commissione Tributaria Provinciale di Novara, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta ed in accoglimento del qui proposto ricorso, voglia 1. dichiarare la nullità e di annullare l'accertamento impugnato, accogliendo le richieste e i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
CONCLUSIONI PER Resistente_1 SPA
“Chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia di primo grado di Novara:
- in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia di primo grado di Novara;
- sempre in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile/infondato per le ragioni innanzi esposte;
- nel merito, respingere integralmente le domande proposte dal ricorrente, in quanto improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
2 - sempre nel merito respingere in ogni caso il ricorso con declaratoria di legittimità dell'atto impugnato con vittoria di spese, competenze per la parte resistente, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso notificato e spedito a mezzo posta in forma cartacea, poi ritrasmesso per via telematica, la
Ricorrente_1 S.r.l., corr. in Milano, impugnava l'avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni amministrative notificatole il 25.11.2024 aventi ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta sulla pubblicità relativa all'anno di imposta 2023, con conseguente recupero del tributo, oltre sanzioni, interessi e spese.
La ricorrente eccepiva anzi tutto la nullità dell'atto impugnato per assoluta genericità e infondatezza della contestazione, nonché per l'assenza di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione. Inoltre, rilevava la carenza di legittimazione passiva della ricorrente, stante il difetto dei presupposti di cui agli artt. 5 e 6 D.L.vo n. 507/93, poiché Ricorrente_1 S.r.l.:
- esplica mera attività amministrativa nell'ambito dell'assistenza all'emissione di carte di servizi di terzi, non svolgendo alcuna attività commerciale o pubblicitaria, tanto da escludere la sussistenza di messaggi pubblicitari con riferimento all'esercizio ad attività economiche;
- non è proprietaria, detentrice o utilizzatrice del mezzo attraverso cui sarebbe diffuso il contestato messaggio pubblicitario, così come è estranea alla fornitura di merce o dei servizi ricollegabili al marchio o denominazione Denominazione_1.
Infine, la contribuente lamentava la nullità dell'accertamento per mancata indicazione dell'organo competente a decidere sul ricorso avverso l'atto notificato. Pertanto, concludeva chiedendo la declaratoria di nullità dell'avviso impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 S.p.a., quale concessionaria del servizio riscossione per il comune di Trecate, che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario, essendo competente a decidere l'AGO in materia di canone unico patrimoniale, nonché l'inammissibilità del ricorso sia per violazione dei termini di costituzione ex art. 22 D.L.vo n.
3 546/92, che per le omesse formalità di notifica del ricorso a mezzo PEC, ex art. 16-bis, comma 3, D.L.vo n. 546/92.
Nel merito, dato atto dell'adeguata motivazione del provvedimento secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, l'Ufficio controdeduceva che, nel caso di specie, si tratta di un cartello pubblicitario posto presso il distributore ESSO sito in via Novara, ove la sigla Denominazione_1 costituisce una abbreviazione della società ricorrente.
Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva, la concessionaria del comune replicava che il logo
Denominazione_1corrispondente alla sigla , collocato al centro di una figura geometrica ovale di colore arancione, è del tutto identica all'insegna in questione, confermando l'interesse e il coinvolgimento della ricorrente nel messaggio pubblicitario contestato.
Sicché, l'Ufficio chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione ovvero l'inammissibilità del ricorso, insistendo in ogni caso per il rigetto dello stesso, con rifusione delle spese di lite.
A seguito dell'odierna udienza camerale il giudice ha deciso come da dispositivo depositato in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16-bis, comma 3, e 22 D.L.vo n. 546/92, la costituzione in giudizio del ricorrente va effettuata esclusivamente mediante deposito del ricorso, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla sua notifica a mezzo PEC, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) in conformità con le disposizioni sul processo tributario telematico. L'art. 16-bis, comma 3, cit. prevede l'obbligo generalizzato per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali, salvo i casi eccezionali di ordine tecnico previsti dall'art. 79 del D.lgs. 546/92, nei quali il Presidente dell'Ufficio giudiziario competente può autorizzare lo svolgimento dei vari adempimenti con modalità cartacea.
In particolare, per i ricorsi notificati successivamente all' 1 settembre 2024, è stata eliminata la facoltà di utilizzo della modalità cartacea per i soggetti privi di assistenza tecnica, di talché le modalità telematiche sono obbligatorie, sia per le notifiche che per i depositi, anche per tali soggetti nelle controversie fino ad euro 3.000. 4 Peraltro, secondo l'art. 16-bis comma 4-bis D.L.vo n. 546/92, i depositi di atti e documenti effettuati con modalità diverse da quelle previste restano validi, salvo l'obbligo di regolarizzare il deposito nel termine perentorio stabilito dal giudice.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, dopo aver notificato il ricorso in forma cartacea in data 21.1.2025, solo in data 12.5.2025 provvedeva a spedire a mezzo racc.ta (cfr., doc. in atti) il ricorso a questa Corte di Giustizia di primo grado, in aperta violazione del termine perentorio di giorni 30.
A nulla vale il decreto presidenziale del 1.7.2025 volto a richiedere la regolarizzazione del deposito degli atti con modalità telematiche, perché tale autorizzazione non può sanare la decadenza verificatasi, non potendosi estendere la validità del deposito cartaceo anche alle tardive modalità temporali di tale adempimento volto alla regolare costituzione in giudizio.
Né può ritenersi in sé tempestivo il ricorso trasmesso per via telematica, in quanto evidentemente tardivo rispetto al termine perentorio per proporre l'impugnazione contro l'avviso di accertamento notificato in data 25.11.2024.
Sicché, avendo la ricorrente omesso di costituirsi tempestivamente davanti a questa A.G., ne discende, in via pregiudiziale e assorbente, l'inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto del criterio della soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico della ricorrente
– con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario - e si liquidano come in dispositivo sulla base della esiguità del valore della causa, della ridotta complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività espletata.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Spese a carico di parte ricorrente che si liquidano in euro 200,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Novara, il 20 gennaio 2026
Il Giudice
AN ZO
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