TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/10/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CA OP, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1468/2023 Ruolo Generale Affari
ONenziosi promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. SIRIO SOLIDORO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso ONroparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
ON (nel prosieguo , chiedendone la ONroparte_2 condanna al reinserimento con riserva di essa docente nel piano di assunzione di cui all'art. 59 DL 73/2021, in relazione all'anno scolastico 2021/2022, premettendo di essere stata reinserita, in esecuzione di ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria dell'11.04.2022, nelle Graduatorie Provinciali I fascia per le pagina1 di 4
Supplenze della Provincia di Reggio Calabria (d'ora innanzi GPS) del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2020/2022, istituite ai sensi dell'O.M. n. 60/2020, classe di concorso A020, da cui era stata illegittimamente estromessa.
A sostegno della propria pretesa, ha evidenziato di essere in possesso dei presupposti di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021, al fine di partecipare alla procedura di assunzione prevista dai successivi commi di detto articolo, ritenendo, in particolare, che non fosse ostativa alla partecipazione al piano di assunzione la circostanza di non aver ancora svolto le misure compensative, utili ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania. ON 1.1.- Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che non potevano ritenersi sussistenti in capo alla ricorrente i presupposti di cui all'art. 59, comma 4, DL
73/2021, posto che, da un lato, fino al completamento delle misure compensative non poteva accertarsi il titolo e che, dall'altro, non sussisteva il requisito dei tre anni di servizio, da possedere antro l'anno scolastico 2021/2022 per l'accesso alla procedura di assunzione.
2.- La domanda è infondata.
3.- Si premette che, così come modificato dalla legge di conversione n. 106 del 2021, l'art. 59, comma 4, DL 73/2021 ha previsto che “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022,
i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ONroparte_1 nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive pagina2 di 4
modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno,
o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio
2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”
Pertanto, con riferimento ai docenti di posto comune, fra i quali rientra l'odierna ricorrente, la predetta disposizione riserva la stipulazione dei contratti a tempo determinato a coloro che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3.1.- Nell'ipotesi di specie, parte ricorrente non ha allegato, né provato di aver soddisfatto tale requisito, non potendo, pertanto, riconoscersi il diritto alla procedura di assunzione di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.
4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta. pagina3 di 4
P Q M
RIGETTA il ricorso;
PONE in capo alla ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.689,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, Iva e CPA come per legge.
Palmi, 14/10/2025
Il giudice
CA OP
pagina4 di 4