Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha censurato la sentenza impugnata che, a fronte di una contestazione di occultamento "ovvero" di irregolare tenuta delle scritture contabili, pur ritenendo consumato il primo, ne aveva motivato la sussistenza attraverso una "fusione" con la seconda, trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario per l'occultamento).
Commentari • 9
- 1. La responsabilità dell’amministratore di diritto e di quello di fatto nel reato di bancarotta fraudolenta documentaleRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 ottobre 2024
[1] Sul reato di bancarotta fraudolenta documentale, si veda nella manualistica, ex multis, N. Mazzacuva, E. Amati, Diritto penale dell'economia, Milano, 6° ed., 2023, p. 240 ss. Si veda, altresì, F. Martin, Sul rapporto tra bancarotta fraudolenta documentale e falso in bilancio, in questa Rivista, 6 dicembre 2022. [2] Cfr. Cass., sez. V, n. 18634 del 1 febbraio 2017, Rv. 269904. [3] Sul punto si veda anche Cass. sez. V, n. 19049 del 19 maggio 2010, Rv 247251: “in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo …
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1.È stata impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Bo.Re. in ordine al delitto di bancarotta semplice documentale di cui al capo C) della rubrica perché estinto per prescrizione; e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 L.F. ha rideterminato in anni 2 di reclusione la pena inflittagli in primo grado in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un'autovettura Ferrari venduta sottocosto capo A) e di bancarotta fraudolenta documentale capo B), …
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1. La Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, riteneva Cr.Pa., nella sua qualità di amministratore di fatto della General Impianti Group Srl (dichiarata fallita l'8 aprile 2014), responsabile, in concorso con Fr.Fa., amministratore di diritto della predetta società, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver sottratto la complessiva somma di euro 23.000 dai conti correnti societari) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto o distrutto tutta la documentazione contabile allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo così la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della società), …
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1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 14 dicembre 2022 del Tribunale di Torino che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Sp.Gi. e Fa.Gi., quali amministratori della Carigen Srl, dichiarata fallita in data 21 dicembre 2015, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in concorso con Ha.Ra., e documentale, nonché per il reato di bancarotta semplice ed aveva condannato i predetti e Ha.Ra. alle pene ritenute di giustizia, nonché tutti gli imputati eccetto Ha.Ra. al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare della suddetta società, costituitasi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2017, n. 18634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18634 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
18634-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 963 Dott. Maria VESSICHELLI Presidente- Sent. n. sez. Dott. Umberto SCOTTI - Consigliere - UP -1/2/2017 R.G.N. 18856/2016 Dott. Grazia MICCOLI - Consigliere - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Giuseppe RICCARDI - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi presentati da: AU QU, nato in [...], il [...]; AJ TI, nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 4/6/2015 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di AU QU e AJ TI per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella loro qualità di amministratori della G.T.I. s.r.l. fallita nel dicembre del 2006. 2. Avverso la sentenza ricorrono personalmente gli imputati con unico atto articolando cinque motivi. Con il primo deducono vizi della motivazione in merito alla prova dell'effettivo occultamento о distruzione della contabilità, mentre con il terzo eccepiscono il difetto del dolo specifico del reato di bancarotta documentale contestato. Con il secondo motivo lamentano l'insussistenza del reato di bancarotta patrimoniale e con il quarto la mancata applicazione dell'indulto di cui alla I. n. 241/2006. Infine con il quinto e ultimo motivo deducono violazione di legge per la mancata determinazione della pena applicata per ognuno dei reati oggetto di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.
2. Va innanzi tutto precisato che gli imputati sono stati condannati esclusivamente per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, consumato, come già ricordato, alla data di fallimento della G.T.I. il 12 dicembre 2006. Conseguentemente devono ritenersi manifestamente infondati il terzo, il quarto ed il quinto motivo, posto che alcuna condanna è stata pronunziata per il diverso reato di bancarotta patrimoniale evocato dai ricorrenti e la pena irrogata è stata inevitabilmente determinata in riferimento all'unico reato ritenuto dai giudici del merito. Quanto all'indulto di cui si lamenta l'omessa applicazione, è sufficiente ricordare come la I. n. 241/2006 l'abbia concesso per i reati commessi fino al 2 maggio 2006 e cioè fino a data antecedente a quella di consumazione del reato contestato.
3. Fondato è invece il primo motivo.
3.1 Con l'imputazione è stato alternativamente contestato ai due imputati l'occultamento delle scritture contabili ovvero la tenuta delle medesime in guisa tale da non consentire la ricostruzione del volume d'affari e del patrimonio della fallita. I giudici del merito in entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto consumata la prima delle due 2 fattispecie prospettate dal titolare dell'azione penale, la cui autonomia in seno all'art. 216 comma 1 n. 2 legge fall. è pacifica per il consolidato insegnamento di questa Corte.
3.2 Autonomia che, invero, deve essere intesa come vera e propria alternatività, nel senso che, qualora venga contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari (anche eventualmente nella forma della loro omessa tenuta, come ritenuto, nel caso di specie, nei confronti del AJ), non può essere addebitata all'agente anche la fraudolenta tenuta delle medesime, ipotesi che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli stessi organi fallimentari.
3.3 I giudici del merito, non cogliendo la struttura di norma mista alternativa della disposizione summenzionata, hanno operato una "fusione" tra le due fattispecie previste dalla medesima, trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta oggetto della prima, ma, ciò che più rileva alla luce dei motivi di ricorso, sostituendo il dolo generico richiesto per la sussistenza dell'una a quello specifico invece necessario al perfezionamento dell'altra. Va allora ribadito che la condotta di occultamento delle scritture contabili deve essere sostenuta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e che allo stesso modo si colora l'elemento soggettivo del reato qualora la condotta di omessa tenuta dei libri contabili venga contestata a titolo di bancarotta fraudolenta, anziché di bancarotta semplice. La sentenza è dunque errata sul punto e la sua motivazione viziata laddove non affronta il tema della prova del dolo specifico e, per quanto riguarda il AJ, le ragioni dell'eventuale riqualificazione della sua condotta - allorquando effettivamente addebitale allo stesso esclusivamente a titolo di dolo generico come bancarotta semplice documentale.
3.4 Parimenti viziata risulta la motivazione della sentenza nella misura in cui omette si sottrae all'obiezione difensiva sul mancato accertamento dell'effettiva sottrazione dei libri contabili già durante la gestione dell'AU. Se infatti è apodittica l'affermazione dei ricorrenti per cui il consulente fiscale della fallita avrebbe restituito le scritture contabili direttamente al Rekaj al momento in cui questi acquistò le quote sociali della fallita, laddove invece la sentenza ha precisato come dal compendio probatorio di riferimento risulti che la consegna avvenne a mani dell'AU, non è dato comprendere però da quali elementi la Corte territoriale abbia tratto la convinzione per cui quest'ultimo non le avrebbe consegnate al suo successore, identificandosi dunque con l'autore dell'occultamento.
4. La sentenza, per le ragioni esposte ed in riferimento ai punti evidenziati, deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame. 3 Annulla la sentenza impugnata Perugia. Così deciso il 1/2/2017 Il Consigliere estensore Luca Pistorelli зишь
P.Q.M.
con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Il Presidente Maria Vessichelli addi 14 APR 2017 J IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmel Labusc un 4