Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/02/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4479/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI
…………………………. BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente TRA
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1
, (C.F. ) in proprio e quale legale rapp.te Parte_2 C.F._1 della Parte_1 elettivamente domiciliati in CENTRO DIREZIONALE ISOLA F 11 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. RIZZO ALBERTO (C.F. ), che li C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTORI E
(C.F. ), in persona del PA P.IVA_2 legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 28 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. CATERINA ALFANO, unitamente all'Avv. BARBATO GIROLAMO (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._3 in virtù di procura in atti CONVENUTA NONCHÉ
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4
e residente in MERCATO SAN SEVERINO ALLA VIA DELLA REPUBBLICA N. 54 TERZO CHIAMATO
con sede a Milano, via Valtellina 15/17, Controparte_3 capitale sociale di € 100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e P. Iva
(soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte della società P.IVA_3
, in persona del procuratore speciale dott. nato CP_3 Controparte_4
a Napoli in data 25.07.1970 (CF. ), in virtù dei poteri allo stesso C.F._5 conferiti, giusta procura speciale in autentica dal Notaio del Persona_1
31/07/2019 rep. 141140, racc. 35697 registrata a Milano DP II il 05/08/2019, al numero 22857 serie 1T, rilasciata dal dott. nella qualità di Persona_2
Consigliere della società munito dei necessari poteri in Controparte_3 forza del verbale del Consiglio di amministrazione del 24.07.2019, giusta procura per
N.R.G. 4479/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
3 in data 8 luglio 2019 al n.ro 16888 Serie 1T (documento n. 2), non in proprio ma nella qualità di mandataria di società costituita ai sensi della l. 30 Controparte_5 aprile 1999, n.30, con sede in Roma, Viale Piemonte n.38, capitale sociale €.10.000,00 int. versato, c.f., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
, iscritta nell'elenco delle Società Veicolo al n.35412.6, rappresentata, P.IVA_4 assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Fabrizio CESARE, CF
, e Avv. Maria Gabriella CESARE, CF , C.F._6 C.F._7 presso il cui studio in Napoli Via Francesco Crispi n. 87 elettivamente domicilia, giusta procura a liti in calce alla comparsa di intervento TERZO INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 4/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la e citavano Parte_1 Parte_2 in giudizio la affinchè: fosse accertata l'illegittima PA applicazione di interessi ultra-legali, di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, di cms, di tassi extra-fido, condizioni e spese a qualsiasi titolo pretese, poiché non pattuite, e dunque in totale spregio alla normativa, e per l'effetto, dichiarare l'invalidità dei contratti stipulati;
la fosse condannata alla restituzione della CP_1 somma di € 24.552,59 oltre interessi, illegittimamente addebitati sul conto n. 12345.14, ad oggi chiuso;
la fosse condannata alla restituzione del credito maturato dalla CP_1 società nei riguardi della , pari a € 93.088,46, con PA riguardo al c/c n. 611017.01, a tutt'oggi aperto;
la fosse condannata al CP_1 risarcimento del danno nella somma di € 50.000,00 per danni patrimoniali e non subiti dalla società, o quella maggiore o minore somma che il giudice adito avrebbe ritenuto più opportuna, con condanna alle spese di lite. In data 28/12/2015, si costituiva la , affermando che PA entrambi i rapporti oggetto di causa, specificamente il rapporto di c/c n. 12345.14, originariamente acceso e intrattenuto con la filiale Controparte_6 di Mercato San Severino, e il rapporto di c/c n. 22.95, rinumerato nel n. 611714.70, a seguito del trasferimento presso la filiale di Mercato San Severino Ag. 1, erano pienamente conformi alle previsioni di legge. Proponeva altresì domanda riconvenzionale di condanna in relazione all'esposizione debitoria della società derivante dal saldo debitore alla data di chiusura Parte_1 del rapporto di conto corrente n. 611017.01, già c/c n. 22.95, pari € 251.923,32, oltre interessi, della debitrice principale, e dei suoi garanti nonché condebitori, Parte_1
e quest'ultimo sottoscrittore di fideiussione sino a Parte_2 Controparte_2
N.R.G. 4479/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 concorrenza della somma di € 450.000,00, del quale chiedeva la chiamata in causa.. In via pregiudiziale eccepiva il difetto di legittimazione attiva in ordine alle domande relative ai rapporti intercorsi tra la e la Società, da Nel merito, CP_1 Parte_2 chiedeva, invece, di rigettare ogni domanda attorea proposta, non provata né in fatto né in diritto, per le seguenti ragioni: infondatezza/inammissibilità dell'azione di ripetizione proposta, non avendo la società diritto alla ripetizione di somme che non aveva effettivamente pagato, anche in quanto l'addebito di interessi passivi, anatocistici, cms e spese, non rappresenta un pagamento, e pertanto non poteva esserne richiesta la retrocessione;
infondatezza delle doglianze di illegittimità in ordine alla capitalizzazione degli interessi e all'applicazione di cms, in virtù del pieno rispetto da parte dell'Istituto della normativa di settore in ordine alla corretta indicazione del TAN e del TAE, all'applicazione della medesima periodicità trimestrale dei contratti stipulati dopo la Delibera CICR del 2000, nonché alla determinazione della cms, mediante clausole, tutte regolarmente pattuite e accettate dalla correntista con la sottoscrizione dei contratti;
sulla ipotetica violazione della L. 108/96 perpetrata dalla banca, evidenziava come la perizia di parte non potesse assumere alcun valore probatorio, in quanto atto formato fuori dal giudizio;
in ordine alla perpetrata usura oggettiva, poi, evidenziava come entrambi i contratti, n. 12345.14 e n. 22.95, non contenessero la pattuizione di interessi usurari atteso che alla data della loro sottoscrizione, rispettivamente 15/01/2003 e 09/06/2005, i relativi tassi debitori erano di molto inferiori a quelli soglia previsti dai relativi Decreti Ministeriali per le rispettive aperture di credito e per le operazioni di anticipo. Dunque, non sussistendo alcuna ipotesi di usura oggettiva originaria, non poteva essere formulata alcuna richiesta di disapplicazione totale degli interessi. Con riguardo all'usura soggettiva, invece, ribadiva, l'inattendibilità della CTP prodotta da controparte, in ordine alle modalità utilizzate nel calcolo del TEG. Eccepiva poi il mancato assolvimento dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., dovendo la correntista, e non la banca, provare la propria pretesa, anche con riguardo all'ipotesi di domanda di accertamento di fatti negativi della banca;
l'inammissibilità/infondatezza della domanda di nullità dei contratti applicati, costituendo, quelli bancari, contratti per i quali la loro esibizione in giudizio, nonché la loro mancata sottoscrizione, non fa venir meno il requisito della forma scritta, essendo la volontà dei contraenti manifestatasi già all'atto della loro sottoscrizione e del successivo rapporto tra le parti;
l'illegittimità della richiesta di risarcimento del danno, attesa la l'obbligo dell'Istituto nella segnalazione di credito a sofferenza, oltre all'inesistenza dell'ipotesi di usura;
l'illegittimità della CTP prodotta agli atti di causa e inattendibilità dei calcoli in essa contenuti. Ad integrazione dei propri scritti introduttivi, nel ribadire le proprie argomentazioni, entrambe le parti provvedevano al successivo deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. co.
6. Nello specifico, la società attrice con le prime memorie del 29/032018, formulava le seguenti precisazioni: sulla natura usuraria del tasso d'interesse, avvalorava la necessità di sottoscrizione dei contratti da parte di entrambi i contraenti, con la conseguenza, attesa la loro mancanza, della nullità degli stessi;
ribadiva, poi, la assoluta illegittimità
N.R.G. 4479/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 di capitalizzazione degli interessi sia per quelli sorti anteriormente al 1 luglio 2000, sia per quelli successivi, non essendo pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi, confermando il divieto di anatocismo, e dunque il loro ricalcolo, senza operare capitalizzazione alcuna;
sul superamento dei tassi antiusura, ovvero sulla corretta applicazione dei tassi, motivava come il ruolo della Banca d'Italia, fosse solo quello di individuare il TEGM praticato dagli istituti, non potendo essi stabilire il TEG, essendo subordinato alla legge e non potendo derogare alla stessa;
riaffermava poi come l'azione promossa dalla attrice fosse intesa sia come domanda di accertamento che come domanda di ripetizione delle somme;
sull'onere della prova, confermava il gravame sul titolare del diritto, ossia la ordinando che la stessa provvedesse al CP_1 deposito della documentazione richiesta ex art. 119 Tub, dovendosi per tale ragione farsi applicazione del tasso legale;
sulla cms, ribadiva il concetto che, mancando la pattuizione per iscritto della base di calcolo e del relativo tasso, le somme addebitate a tale titolo dovevano espungersi dal ricalcolo del saldo;
infine, eccepiva che la mancata contestazione di allegazione degli estratto conto nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento, non valeva a superare la clausola di nullità degli interessi, nonché la fondatezza della ctp allegata, potendo essa, nel formare l'idea del giudice sulla ragione tra le parti, avere il suo peso decisivo;
infine, nelle successive memorie del 24/04/2018, parte attrice invocava l'ammissione necessaria della CTU, nonché della richiesta ex art.210 c.p.c. La Banca, con proprie memorie del 19 marzo e 23 aprile 2018, ribadiva le argomentazioni di cui alla comparsa di risposta. Veniva espletata una CTU contabile e, intervenuta la
[...] in data 19/4/2021, la causa veniva riservata in decisione il Controparte_3
2/3/2022. Il giudice rimetteva la causa su ruolo pronunciando la seguente ordinanza: rilevato che parte attrice, tempestivamente, aveva richiesto ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio da parte della convenuta della documentazione di cui essa non era in possesso, evidenziando di aver richiesto la stessa stragiudizialmente mediante invio di raccomandata ex art. 119 TUB, senza alcun esito;
ritenuto che
in tali ipotesi la carenza di allegazione e prova non possa essere “addebitata” alla parte attrice la quale dimostri di essersi prontamente attivata al fine di adempiere all'onere su di sé gravante, all'uopo richiamando la più recente giurisprudenza di Legittimità che, mirabilmente concilia il rispetto dell'onere della prova e delle preclusioni tipiche ed inderogabili del processo civile con la tutela della peculiare posizione che l'attore (cliente e contraente debole) riveste nell'ambito dei rapporti c.d. bancari ed in particolare : “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 24641 del 13/09/2021; ritenuto pertanto che la causa non
N.R.G. 4479/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 possa allo stato essere decisa, necessitando la stessa di approfondimento istruttorio, pena l'ingiustificato vulnus della posizione degli attori;
rilevato al tempo stesso, tuttavia, che dall'istruttoria fino ad ora condotta è comunque emerso un credito in capo alla banca convenuta, sia per quanto concerne i due c/c che con riguardo al conto anticipi su fatture, riguardo al quale, è bene evidenziare, non sussiste contestazione ad opera delle controparti;
ritenuto ancora che, tuttavia, è presumibile che il necessario approfondimento istruttorio possa incidere su tale situazione, quanto meno con riferimento all'applicazione della CMS, per come ipotizzato dal CTU;
rimette la causa sul ruolo per l'udienza del 26/1/2023. All'esito del deposito della documentazione veniva disposta integrazione della CTU e, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di regolarmente citato Controparte_2
e non costituito.
2. Sul merito. Il presente giudizio ha ad oggetto il conto corrente 61101701 (già 22.95) ed il conto corrente n. 12345.14. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del contratto perché sottoscritto solo dal correntista. Sul punto la Cassazione (Cass. 12.10.2023 n. 28500; Cass. 21.04.2021 n. 9196) ha chiarito che “Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e vi sia la sottoscrizione del correntista. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. 06.09.2019 n. 22385; Cass. 18.06.2018 n. 16070; Cass., 06.06.2018 n. 14646;), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti
” e già prima affermato dalla Suprema Corte (tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.05.1979 n. 2952; Cass. 29.04.1982 n. 2707; Cass. 18.01.1983 n. 469; Cass.
17.06.1994 n. 5868; Cass. 11.03.2000 n. 2826; Cass.
1.07.2002 n. 9543; Cass. 17.10.2006 n. 22223; da ultimo Cass. 22.03.2012 n. 4564; da ultimo Cass. 10.09.2019 n. 22640), anche a S.U. ( Cass. S.U. 16.1.2018 n. 898; Cass. S.U. 23.01.18 n. 1653) e dai Giudici di Merito ( tra le tante Trib. Catanzaro 23.11.2022 n. 1682; Trib. Catania 23.05.2022 n.2353; Trib. Pavia 27.04.2022 n. 584; Trib. Napoli 7.11.2017 n. 10958; Trib. Torino 15.7.2017; Trib Lanciano 07.07.2017 n.283; Trib. Avellino 29.05.2017; Trib. Modena 12.4.2017 n.2017; Trib. Taranto 10.4.2017; Trib. Alessandria 27.2.2017 n.179; App. Napoli 28.12.2016 n.4571). Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo il quesito posto in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Con riguardo al conto n. 1234514, stipulato il 15/1/2003, prodotto in atti, dallo stesso
N.R.G. 4479/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 si evince che la capitalizzazione risulta correttamente pattuita secondo le previsioni della normativa in materia considerato che, in primo luogo, il contratto risulta redatto per iscritto, e in secondo luogo, risultano convenuti sia il TAN (8,25%) che il TAE debitore (8,509%), oltre che la medesima periodicità di capitalizzazione, ossia trimestrale, degli interessi creditori e debitori. L'art. 120 del TUB, prevede anche la pattuizione delle valute, mentre nel contratto in esame, quest'ultime non sono convenute per iscritto, pertanto, correttamente il CTU ha affermato che gli interessi saranno rideterminati adottando la data contabile in luogo di quella per valuta. Ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione, in ossequio ai principi dettati dalla Cass. S.U., Sentenza N. 24418/10, che distingue tra rimesse solutorie e ripristinatorie, il CTU ha provveduto ad indicare la natura solutoria o ripristinatoria di ogni rimessa a partire dall'inizio del rapporto (o comunque dal primo estratto conto disponibile) e fino al 07/09/2005 atteso che, l'atto di citazione, che ha interrotto i termini della prescrizione, è stato notificato l'08/09/2015. Il CTU, ha poi correttamente tenuto conto del cd. fido di fatto, come previsto dalla giurisprudenza, tenuto conto che il conto, risulta affidato, di fatto, per 15.000 euro fino al 3° trim. 2004, e successivamente per 25.000 euro. Con riguardo alla verifica dell'usura alla stipula, in ottemperanza ai principi espressi dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza 20 giugno 2018 n.16303, il CTU non ha proceduto a tale verificare, in quanto il contratto relativo al rapporto n. 12345.14, è configurabile alla stipula, quale conto scoperto senza affidamento e, per tale categoria di rapporto, non è presente il relativo tasso soglia nei TEGM della Banca d'Italia. Con riguardo all'eventuale applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto ai sensi dell'art. 1346 c.c, ed alla espressa pattuizione nel suo importo, nel contratto del 15/01/2003, la commissione di massimo scoperto risulta indeterminata in quanto pattuita solo in ordine al tasso, convenuto nell'1,75% e non anche nelle modalità di calcolo e, pertanto, per tutto il periodo in cui viene applicata, correttamente il CTU ha provveduto ad eliderla dal saldo giornaliero solo per periodo non prescritto, ed ha altresì provveduto, conseguentemente, a rideterminare anche gli interessi. Con riguardo all'applicazione, da parte della banca, di ulteriori costi e spese non regolarmente pattuiti in contratto, il CTU ha verificato che, nel contratto del 15/1/2003, le spese vengono convenute per iscritto, così come la capitalizzazione degli interessi. I costi illegittimi, come già sopra evidenziato, riguardano le commissioni di massimo scoperto, e le date valute. In virtù dell'elisione della c.m.s., il CTU ha provveduto a rideterminare gli interessi debitori secondo la data contabile in luogo della data valuta;
ha altresì eliminato l'unica commissione disponibilità fondi addebitata nel 3° trim. 2009, poiché non pattuita. Per il conto corrente n. 12345.14, il saldo finale al 05/02/2010 è pari a € 11696,30 a favore del correntista a fronte di un saldo contabile pari a € 0,00. Con riguardo al conto corrente n. 61101701, in virtù degli accertamenti effettuati il Ctu
N.R.G. 4479/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 ha provveduto a rideterminare il saldo finale del rapporto tenuto conto di quanto segue: le competenze addebitate nel primo e secondo trimestre 2005 risultano prescritte, per cui, i calcoli sono decorsi dal 01/07/2005 ossia dal terzo trimestre 2005; la verifica dell'usura ha avuto esito negativo;
le spese e le date valute non sono state oggetto di rettifica in quanto regolarmente pattuite per iscritto;
la capitalizzazione è stata riconosciuta fino a tutto il 2013, mentre dal 01/01/2014, fino al termine del rapporto (settembre 2015), è stata esclusa;
le commissioni di massimo scoperto sono state elise in tutti i trimestri in cui addebitate;
la commissione sull'accordato è stata riconosciuta solo dal IV trimestre 2013 in quanto solo a partire da questo periodo può dirsi correttamente pattuita per iscritto nel contratto del 03/12/2013, mentre è stata esclusa dal III trimestre 2009 al III trimestre 2013; gli interessi debitori e creditori sono stati rideterminati al tasso convenzionalmente rinvenuto negli estratti conti così come applicati trimestralmente;
gli interessi così rideterminati sono stati capitalizzati trimestralmente fino al 2013, mentre per quelli successivi a tale anno sono stati addebitati al termine della rideterminazione del saldo. Il saldo finale al 09/09/2015 è pari a € 33.819,27 a favore della banca a fronte di un saldo contabile pari a € 102.612,04 a favore della banca, già stornato per “passaggio a contenzioso” alla data su indicata. Con riguardo alla domanda risarcitoria essa risulta completamente sfornita di prova. Va pertanto rigettata ogni domanda attorea. Con riguardo al rapporto anticipi su fatture n. 43069708,59 concesso dalla filiale di Mercato S. Severino Ag.1 in data 09/09/2011, risulta documentalmente provata la pretesa creditoria della dal momento che, oltre al deposito del contratto di CP_1 credito rapporto anticipazione n. 43069708,59, che contiene l'espressa indicazione e pattuizione delle condizioni economiche del rapporto anticipazioni, è stata fornita la prova documentale di ognuna delle singole operazioni di anticipazione concesse e non rientrate e, per ognuna delle operazioni di anticipo, è stata prodotta la contabile dell'operazione con l'indicazione della data di accredito della relativa somma in favore della società sul c/c 611017,01, la richiesta di anticipo sottoscritta dalla società, la e/o le fatture cui l'anticipazione si riferiva. Sul c/c 611017,01, sono presenti le seguenti erogazioni: anticipo n. 295 relativo alla Cont fattura n. 1276/2013 del 5.11.2013 emessa a carico del , Parte_3 accreditato sul c/c 611017,01 in data 05.12.2013 per l'importo di € 2.249,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 294 relativo alla fattura n. 1065 del 18.09.2013 emessa a carico del accreditato sul c/c 611017,01 in data 20.09.2013 per Parte_4
l'importo di € 14.271,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 293 relativo alle fatture n. Cont 1039-1040 dell'11.09.2013 emessa a carico del , accreditato Parte_3 sul c/c 611017,01 in data 19.09.2013 per l'importo di € 12.277,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 292 relativo alla fattura n. 1017 del 4.09.2013 emessa a carico del 46^ Reggimento, accreditato sul c/c 611017,01 in data 05.09.2013 per l'importo di € 5.499,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 290 relativo alla fattura n. 900 del 24.07.2013 emessa a carico del Comune accreditato sul c/c 611017,01 in data CP_8
05.08.2013 per l'importo di € 4.949,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 289 relativo alla
N.R.G. 4479/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Cont fattura n. 940 del 30.07.2013 emessa a carico del , Parte_3 accreditato sul c/c 611017,01 in data 31.07.2013 per l'importo di € 1.499,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 288 relativo alla fattura n. 923 del 26.07.2013 emessa a carico del Cont
, accreditato sul c/c 611017,01 in data 31.07.2013 per Parte_3
l'importo di € 3.499,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 287 relativo alla fattura n. 861 Cont del 15.07.2013 emessa a carico del , accreditato sul c/c Parte_3
611017,01 in data 16.07.2013 per l'importo di € 3.149,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 286 relativo alle fatture 777- 775 del 25.06.2013 e 748 del 17.06.203 emesse a carico Cont del , accreditato sul c/c 611017,01 in data 02.07.2013 per Parte_3
l'importo di € 3.949,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 283 relativo alla fattura 610 del 21.05.2013 emessa a carico del DP Servizi Condivisi AOU Udine, accreditato sul c/c 611017,01 in data 22.05.2013 per l'importo di € 7.449,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 282 relativo alla fattura 512 del 30.04.2013 emesse a carico Parte_5 accreditato sul c/c 611017,01 in data 15.05.2013 per l'importo di € 3.299,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 281 relativo alle fatture 559-560 del 9.05.2013 emessa a carico del DP Servizi Condivisi AOU Udine, accreditato sul c/c 611017,01 in data 15.05.2013 per l'importo di € 9.449,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 280 relativo alla fattura 541 Cont del 03.05.2013 emesse a carico accreditato sul c/c Controparte_9
611017,01 in data 10.05.2013 per l'importo di € 3.494,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 279 relativo alla fattura 456 del 03.05.2013 emesse a carico Parte_6 accreditato sul c/c 611017,01 in data 06.05.2013 per l'importo di € 4.449,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 278 relativo alle fatture 476 del 17.4.2013, 478 del 18.04.2013 e 493 del 24.04.2013 emesse a carico del DP Servizi Condivisi AOU Udine, accreditato sul c/c 611017,01 in data 03.05.2013 per l'importo di € 7.949,30 di cui alla contabile;
Cont anticipo n. 277 relativo alla fattura 413 del 04.04.2013 emesse a carico
[...]
accreditato sul c/c 611017,01 in data 05.04.2013 per l'importo di € CP_9
2.949,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 276 relativo alla fattura 382 del 29.03.2013 Cont emesse a carico , accreditato sul c/c 611017,01 in data Controparte_9
02.04.2013 per l'importo di € 3.449,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 275 relativo alle fatture 335-336-337-338-339 del 20.03.2013 e 317-318 del 17.03.2013 emesse a carico Cont del , accreditato sul c/c 611017,01 in data 21.03.2013 per Parte_3
l'importo di € 6.449,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 274 relativo alle fatture 340-341 del 20.03.2013 emesse a carico del accreditato sul c/c 611017,01 PA0 in data 21.03.2013 per l'importo di € 10.449,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 272 relativo alla fattura 326 del 19.03.2013 emesse a carico di Parte_7 accreditato sul c/c 611017,01 in data 20.03.2013 per l'importo di € 9.949,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 269 relativo alla fattura 231 del 28.02.2013 emesse a carico di accreditato sul c/c 611017,01 in data 28.02.2013 per l'importo di € PA1
9.949,30 di cui alla contabile;
anticipo n. 264 relativo alle fatture 169-170-171-172-173 del 12.02.2013 emessa a carico del DP Servizi Condivisi AOU Udine, accreditato sul c/c 611017,01 in data 12.02.2013 per l'importo di € 9.449,30 di cui alla contabile. Risulta dunque provato documentalmente l'accredito delle somme di cui agli anticipi in favore della nella data indicata e per l'importo indicato nelle singole Parte_1
N.R.G. 4479/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 contabili, mentre parte debitrice non ha fornito alcuna prova che sia stato effettuato alcun addebito o “rimborso finanziamento” dei predetti importi nella data di scadenza delle singole fatture. Risulta dunque fondata, nei limiti di seguito indicati, la domanda riconvenzionale formulata nella misura di € 171161,25 (€ 33.819,27 per saldo finale del c/c 611017,01+
€ 149.311,28 per saldo debitore del rapporto anticipi su fatture n. 43069708,59 – 11969,30 per il conto corrente n. 12345.14, operata la compensazione). Vanno condannati al pagamento di tale somma, sia la sia, in solido Parte_1 con la predetta, i garanti e che, assumevano detto Parte_2 Controparte_2 obbligo nei confronti della banca con atti del 9/6/05, 15/12/05 e 15/2/07 e sino alla concorrenza di € 450.000,00. Va disattesa ogni eccezione sollevata nel merito dai garanti in relazione al debito garantito, in conseguenza dell'atto di fideiussione con il quale essi assumono espressamente la garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle operazioni consentite al debitorie principale, ed ove sono presenti le clausole “di pagamento a prima richiesta e di resistenza all'invalidità” ( cfr. Trib. Salerno 24.03.2022 n. 966; Trib. Nocera Inferiore 26.05.2016 n.885). Esso costituisce un contratto autonomo di garanzia poiché, come affermato dalla Suprema Corte, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass. 03.12.2020, n. 27619). Con esso si è, dunque, mirato non a costituire una garanzia tipica e tecnica diretta ad ottenere l'esatto adempimento del rapporto obbligatorio garantito, bensì si è inteso assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del creditore beneficiario, realizzando uno spostamento del rischio dell'inadempimento dal creditore ai garanti cosicché l'insolvenza del debitore principale sarebbe sempre rimasta a carico dei garanti.
Il contratto autonomo di garanzia è una garanzia atipica personale in virtù della quale il garante si impegna a pagare a semplice richiesta del creditore e senza sollevare eccezioni. L'autonomia della garanzia è la caratteristica peculiare di tale figura che si contraddistingue dalla semplice fideiussione per la carenza dell'elemento dell'accessorietà (Cass. 10637/02). Il garante è, infatti, privo della facoltà riconosciuta al fideiussore dall'art.1945 c.c. di far valere delle eccezioni relative alla obbligazione principale, ivi compresa l'invalidità e l'estinzione della stessa (Cass.11368/02) Di conseguenza, il garante è, dunque, tenuto in ogni caso all'adempimento senza nulla poter opporre al beneficiario;
inoltre non è legittimato ad esperire azione di rivalsa nei confronti del creditore, spettandogli esclusivamente la azione di regresso di cui all'art.1950 c.c.. I garanti sono dunque tenuti semplicemente a pagare quanto dovuto, senza poter sollevare eccezione alcuna. La va condannata, in solido con e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
N.R.G. 4479/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 al pagamento della somma di € 171161,25 oltre interessi dalla domanda riconvenzionale al soddisfo. Con riguardo al soggetto in cui favore va disposta la condanna, deve preliminarmente dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 cpc, l'evento successorio risultando dalla documentazione versata in atti, atteso che in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 della disposizione codicistica consente “in ogni caso” l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (Cass. 4333/93). Del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06) e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore (cfr. 6471/2012) e conservando il cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio (Cass. 22424/2009; 17959/2016); quindi l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario (cfr. Cass. 14480/2018). Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass. 1535/2010; 6302/1995). Nel caso di specie, pertanto, non risultando il consenso di tutte le parti all'estromissione della ne consegue che essa deve PA considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della
[...] quale suo successore a titolo particolare (Cass. 22424/2009; Controparte_3
8884/2000). Pertanto, la presente pronuncia, salvi i suoi effetti anche nei confronti della
[...] verrà formulata nei confronti della Controparte_3 PA
.
[...]
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse tra la e la PA Parte_1
e seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla Parte_2 Controparte_2 base del decisum. Nei rapporti con il terzo interventore, le spese possono essere compensate, tenuto conto della limitata attività posta in essere da quest'ultimo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della Parte_1
e in solido tra loro. Parte_2 Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4479/2015 del R.G.A.C., avente Con ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, , pendente tra Pt_1
, , ,
[...] PA Parte_2
N.R.G. 4479/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 , , ogni contraria Controparte_2 Controparte_3 istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande attoree;
2. accoglie, nei limiti e per le causali in motivazione, la domanda riconvenzionale e, per l'effetto:
3. condanna la e al Parte_1 Parte_2 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, in favore di PA
, della complessiva somma di € 171161,25, oltre interessi legali
[...] dalla domanda riconvenzionale al soddisfo;
4. condanna e al pagamento, Parte_1 Parte_2 Controparte_2 in favore di delle spese di PA giudizio che si liquidano in € 759,00 per spese ed € 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA;
5. compensa nel resto;
6. pone definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio. CP_2
Così deciso in Nocera Inferiore, il 17/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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