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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 878/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Carmela Rita Saturno giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/06/2021 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
618/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento Parte_1 del diritto all'assegno di invalidità civile, e per l'effetto accogliere il presente ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposti dapprima chiarimenti al CTU ( , in costanza di Persona_2 giuramento reso in fase di accertamento tecnico preventivo), disposto successivamente il rinnovo della CTU (dott. Persona_3
), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e
[...]
dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
31/12/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” - Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico in attuale buon compenso, non complicato - Ipertensione arteriosa con segni iniziali di cardiopatia ipertensiva -
Asma bronchiale allergico con segni clinici di bronchite asmatica - Ipoacusia mista di grado moderato, prevalentemente percettiva - Ipotiroidismo da tiroidite di HI in trattamento con ormone tiroideo asintomatica - Spondiloartrosi con lieve cifoscoliosi cervico dorsale e con moderata limitazione funzionale cervicolombare - Insufficienza venosa arti inferiori di grado lieve ( già operata a sinistra per riferita ulcera varicosa ) - Disturbo ansioso depressivo di grado lieve”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il
“diritto ad assegno mensile di assistenza per invalidità accertata del 75% a partire dalla data della visita medico legale relativa alla presente consulenza” ovvero “A partire dal 10.11.2023”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto. le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
Pag. 2 di 3 (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletate tanto in questa fase quanto nella fase di merito vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente CP_1 soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], si trova nelle condizioni Pt_1
sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza a decorrere dal 10/11/2023;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 280,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 878/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Carmela Rita Saturno giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/06/2021 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
618/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento Parte_1 del diritto all'assegno di invalidità civile, e per l'effetto accogliere il presente ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposti dapprima chiarimenti al CTU ( , in costanza di Persona_2 giuramento reso in fase di accertamento tecnico preventivo), disposto successivamente il rinnovo della CTU (dott. Persona_3
), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e
[...]
dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
31/12/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” - Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico in attuale buon compenso, non complicato - Ipertensione arteriosa con segni iniziali di cardiopatia ipertensiva -
Asma bronchiale allergico con segni clinici di bronchite asmatica - Ipoacusia mista di grado moderato, prevalentemente percettiva - Ipotiroidismo da tiroidite di HI in trattamento con ormone tiroideo asintomatica - Spondiloartrosi con lieve cifoscoliosi cervico dorsale e con moderata limitazione funzionale cervicolombare - Insufficienza venosa arti inferiori di grado lieve ( già operata a sinistra per riferita ulcera varicosa ) - Disturbo ansioso depressivo di grado lieve”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il
“diritto ad assegno mensile di assistenza per invalidità accertata del 75% a partire dalla data della visita medico legale relativa alla presente consulenza” ovvero “A partire dal 10.11.2023”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_3 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto. le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
Pag. 2 di 3 (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletate tanto in questa fase quanto nella fase di merito vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente CP_1 soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], si trova nelle condizioni Pt_1
sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza a decorrere dal 10/11/2023;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 280,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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