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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/07/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 432 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA e domiciliati in Bari presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Fabio Pozzi che li rappresenta e difende per procura in atti ----------
-------------------------------------------------------------------------------appellanti E
e, per essa, la mandataria RO CP_2
(GI , domiciliata in Sanremo presso lo studio
[...] CP_3 dell'avv. Massimo Ivaldo che la rappresenta in giudizio in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello------------
--------------------------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: fidejussione
Conclusioni: all'udienza cartolare del 11/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3212/2021 del 10/09/2021, il Tribunale di Bari, in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione proposta da Parte_1
e , ha revocato il d.i. opposto n. 2555/2016 e condannato
[...] Parte_2
pagina 1 di 7 gli opponenti al pagamento in favore di della (minor) somma CP_3 di € 80.468,01, oltre interessi legali dal 30/12/2015 sino al soddisfo, nonché alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dall'opposta, compensata la restante metà.
Con citazione notificata il 10/03/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza e , chiedendo, in Parte_1 Parte_2 riforma della stessa, l'integrale accoglimento dell'opposizione in ragione della nullità parziale delle fidejussioni da essi prestate in favore della debitrice principale fallita con vittoria delle spese del doppio Parte_3 grado.
Si è costituita rappresentata dalla mandataria RO
(GI , che ha insistito per il rigetto CP_2 CP_3 dell'appello con vittoria delle spese di questo grado, stante la novità dell'avversa eccezione di nullità delle garanzie, tardivamente sollevata per la prima volta da controparte solo con la comparsa conclusionale depositata in primo grado, non corredata dalla produzione del provvedimento CP_4
n. 55/2005 e comunque non estensibile alle fidejussioni specifiche.
All'udienza cartolare del 11/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Con un unico articolato motivo di doglianza, gli impugnanti lamentano il mancato accoglimento, da parte del primo giudice, dell'eccezione di nullità parziale dei due contratti di fidejussione da essi firmati il 21/02/2012, per violazione dell'art. 2, co. 2 lett. a) L. 1990/n. 287.
Sostengono, in particolare, che, per la sua rilevabilità anche d'ufficio, la suddetta eccezione, benchè proposta per la prima volta solo in comparsa conclusionale, sarebbe stata comunque ammissibile in rito ed assumono che la nullità delle clausole riproduttive dell'intesa vietata avrebbe dovuto determinare, come conseguenza, l'illegittimità delle clausole di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. che il primo giudice ha invece ritenuto suscettibile di preventiva rinuncia, escludendo la decadenza della creditrice dall'azione.
L'appello è infondato e va rigettato. pagina 2 di 7 E' noto che le sezioni unite della Cassazione hanno escluso la nullità totale delle fideiussioni riproduttive delle tre clausole dello schema contrattuale uniforme predisposto dall'ABI e censurato da per contrarietà CP_5 all'art. 2, 2° comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990, enunciando il principio di diritto, richiamato dalla stessa difesa appellante, secondo cui «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (sez. un. 41994/2021; 24044/2019).
In buona sostanza, la S.C. ha sì rilevato che la nullità dell'intesa a monte inficia anche l'atto conseguenziale, il quale “costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti” (riprendendo Cass., Sez. Un., n. 2207/2005), ma ha optato per la nullità parziale, suscettibile di estendersi all'intero contratto solo in presenza della prova che, senza la clausola nulla, le parti non avrebbero concluso il contratto (in tal senso, di recente, anche Cass. 26957/2023; Cass. 2024/n. 6685).
Nel caso in esame, la questione non è controversa, posto che sono gli stessi appellanti a dedurre che l'eccepita nullità, lungi dal determinare la caducazione integrale dei contratti, riguarderebbe solo le impugnate clausole n. 5 e 6 delle due fidejussioni in atti contenenti la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.
Ciò precisato, deve anzitutto escludersi la tardività dell'eccezione di nullità delle fideiussioni formulata per la prima volta dagli odierni appellanti nella conclusionale depositata in primo grado, essendo la nullità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, ove risulti ex actis, senza che possa eccepirsi la violazione dell'art. 345 c.p.c.
E' infatti ormai principio acquisito che “il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed pagina 3 di 7 efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia -, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cass. SS.UU. 2017/n. 7294).
Il giudice d'appello ha dunque il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo (Cass. 2023/n. 34590).
A nulla rileva perciò che l'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust sia stata tardivamente sollevata in primo grado, sussistendo il potere-dovere sia del giudice di primo grado che di quello di appello di esaminare la stessa eccezione anche d'ufficio, sulla base di quanto ritualmente acquisito agli atti.
Né può eccepirsi, come fa la difesa appellata, che competente funzionalmente a pronunciarsi sul punto fosse la sezione specializzata per le imprese, essendo ormai pacifico il principio secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata, come nel caso in esame, in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (cfr. Cass. 2023/n. 3248; conf. Cass. 2023/n. 33041; Cass. 2024/n. 29292).
In linea, tuttavia, con quanto GI più volte affermato da questa Corte in casi simili, deve rilevarsi che l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni bancarie va necessariamente raccordata con il sistema delle preclusioni processuali previste nel nostro ordinamento. Infatti, essendo quella di decadenza ex art. 1957 c.c. considerata un'eccezione in senso stretto (cfr. da ultimo Cass. 2025/n. 835), la sua mancata proposizione entro i termini di rito preclude definitivamente al giudice la verifica della tempestività dell'azione monitoria esperita dalla creditrice, facendo venir meno il concreto e attuale pagina 4 di 7 interesse dei garanti ad ottenere la declaratoria di nullità parziale delle garanzie prestate (che sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 1421 c.c., purché, tuttavia, residui in capo alla parte, un interesse giuridicamente apprezzabile dalla declaratoria di nullità). Deve perciò dichiararsi inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la domanda di accertamento della nullità delle clausole della fideiussione riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, poiché, nella fattispecie, i fideiussori - che hanno invocato l'applicazione della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. quale effetto della nullità della clausola convenzionale di rinuncia ai termini - hanno tardivamente sollevato solo con la comparsa conclusionale una compiuta eccezione di decadenza della creditrice per inutile decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., avendo genericamente eccepito col secondo originario motivo di opposizione (erroneamente interpretato dal primo giudice) solo l'inesigibilità del credito per inesistenza di qualsiasi comunicazione della banca utile a segnalare l'esposizione debitoria della garantita e per mancato invio ad essi fidejussori di richieste di pagamento idonee a costituirli in mora (in senso conforme, vd. Cass. 2012/n. 8989, secondo cui “la prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni GI formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione”).
Nello stesso senso si è, del resto, più volte espressa anche la S.C., laddove ha precisato che “la nullità della fidejussione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una <> eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali” (sic Cass. ord. 2020/n. 4175; conf. Cass. 2023/n. 4983; Cass. 2024/n. 8023).
In definitiva, quindi, “la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza a monte, è rilevabile pagina 5 di 7 d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. 2025/n. 1851).
Ne deriva che, a prescindere da ogni altra considerazione, nessun interesse avrebbero gli appellanti all'accertamento della nullità delle indicate clausole n. 5 e 6 delle due fidejussioni del 21/02/2012, dal momento che, in assenza di tempestiva proposizione dell'eccezione di decadenza dalla fideiussione per inosservanza del termine semestrale ex art. 1957 c.c., gli stessi non potrebbero comunque ricavarne l'effetto di essere liberati dalla garanzia, né conseguirne altro risultato utile (del resto neppure prospettato).
La natura dirimente di tale rilievo assorbe e rende superfluo l'esame di ogni altra questione pur prospettata dalle parti, quale la natura omnibus o specifica delle fidejussioni prestate, l'estensibilità o meno della normativa anticoncorrenziale anche alle fidejussioni specifiche (qual è quella prestata nella specie a garanzia del finanziamento chirografario), il diverso onere probatorio da assolvere per le fidejussioni prestate, come nel caso in esame, in epoca ampiamente successiva al 2005 e dunque in un periodo temporale non coperto dall'accertamento, costituente prova privilegiata, contenuto nel provvedimento del 2005/n. 55, l'obbligo della parte interessata di CP_4 produrre in giudizio tale provvedimento avente natura amministrativa e sottratto al principio jura novit curia (tutte questioni su cui vedasi da ultimo Cass. 2024/n. 21841; Cass. 2024/n. 26847; Cass. 2025/n. 8872; Cass. 2025/n. 1170; Cass. 2025/n. 7387).
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, conformemente alla nota spese depositata dalla difesa appellata, sulla base dello scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 di cui al D.M. 147/22.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 10/03/2022 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] rappresentata dalla mandataria RO CP_2 avverso la sentenza n. 3212/2021 emessa il 10/09/2021 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 5.000 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 7 di 7
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 432 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA e domiciliati in Bari presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Fabio Pozzi che li rappresenta e difende per procura in atti ----------
-------------------------------------------------------------------------------appellanti E
e, per essa, la mandataria RO CP_2
(GI , domiciliata in Sanremo presso lo studio
[...] CP_3 dell'avv. Massimo Ivaldo che la rappresenta in giudizio in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello------------
--------------------------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: fidejussione
Conclusioni: all'udienza cartolare del 11/04/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3212/2021 del 10/09/2021, il Tribunale di Bari, in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione proposta da Parte_1
e , ha revocato il d.i. opposto n. 2555/2016 e condannato
[...] Parte_2
pagina 1 di 7 gli opponenti al pagamento in favore di della (minor) somma CP_3 di € 80.468,01, oltre interessi legali dal 30/12/2015 sino al soddisfo, nonché alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dall'opposta, compensata la restante metà.
Con citazione notificata il 10/03/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza e , chiedendo, in Parte_1 Parte_2 riforma della stessa, l'integrale accoglimento dell'opposizione in ragione della nullità parziale delle fidejussioni da essi prestate in favore della debitrice principale fallita con vittoria delle spese del doppio Parte_3 grado.
Si è costituita rappresentata dalla mandataria RO
(GI , che ha insistito per il rigetto CP_2 CP_3 dell'appello con vittoria delle spese di questo grado, stante la novità dell'avversa eccezione di nullità delle garanzie, tardivamente sollevata per la prima volta da controparte solo con la comparsa conclusionale depositata in primo grado, non corredata dalla produzione del provvedimento CP_4
n. 55/2005 e comunque non estensibile alle fidejussioni specifiche.
All'udienza cartolare del 11/04/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Con un unico articolato motivo di doglianza, gli impugnanti lamentano il mancato accoglimento, da parte del primo giudice, dell'eccezione di nullità parziale dei due contratti di fidejussione da essi firmati il 21/02/2012, per violazione dell'art. 2, co. 2 lett. a) L. 1990/n. 287.
Sostengono, in particolare, che, per la sua rilevabilità anche d'ufficio, la suddetta eccezione, benchè proposta per la prima volta solo in comparsa conclusionale, sarebbe stata comunque ammissibile in rito ed assumono che la nullità delle clausole riproduttive dell'intesa vietata avrebbe dovuto determinare, come conseguenza, l'illegittimità delle clausole di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. che il primo giudice ha invece ritenuto suscettibile di preventiva rinuncia, escludendo la decadenza della creditrice dall'azione.
L'appello è infondato e va rigettato. pagina 2 di 7 E' noto che le sezioni unite della Cassazione hanno escluso la nullità totale delle fideiussioni riproduttive delle tre clausole dello schema contrattuale uniforme predisposto dall'ABI e censurato da per contrarietà CP_5 all'art. 2, 2° comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990, enunciando il principio di diritto, richiamato dalla stessa difesa appellante, secondo cui «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (sez. un. 41994/2021; 24044/2019).
In buona sostanza, la S.C. ha sì rilevato che la nullità dell'intesa a monte inficia anche l'atto conseguenziale, il quale “costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti” (riprendendo Cass., Sez. Un., n. 2207/2005), ma ha optato per la nullità parziale, suscettibile di estendersi all'intero contratto solo in presenza della prova che, senza la clausola nulla, le parti non avrebbero concluso il contratto (in tal senso, di recente, anche Cass. 26957/2023; Cass. 2024/n. 6685).
Nel caso in esame, la questione non è controversa, posto che sono gli stessi appellanti a dedurre che l'eccepita nullità, lungi dal determinare la caducazione integrale dei contratti, riguarderebbe solo le impugnate clausole n. 5 e 6 delle due fidejussioni in atti contenenti la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.
Ciò precisato, deve anzitutto escludersi la tardività dell'eccezione di nullità delle fideiussioni formulata per la prima volta dagli odierni appellanti nella conclusionale depositata in primo grado, essendo la nullità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, ove risulti ex actis, senza che possa eccepirsi la violazione dell'art. 345 c.p.c.
E' infatti ormai principio acquisito che “il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed pagina 3 di 7 efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia -, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.” (Cass. SS.UU. 2017/n. 7294).
Il giudice d'appello ha dunque il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo (Cass. 2023/n. 34590).
A nulla rileva perciò che l'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust sia stata tardivamente sollevata in primo grado, sussistendo il potere-dovere sia del giudice di primo grado che di quello di appello di esaminare la stessa eccezione anche d'ufficio, sulla base di quanto ritualmente acquisito agli atti.
Né può eccepirsi, come fa la difesa appellata, che competente funzionalmente a pronunciarsi sul punto fosse la sezione specializzata per le imprese, essendo ormai pacifico il principio secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata, come nel caso in esame, in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (cfr. Cass. 2023/n. 3248; conf. Cass. 2023/n. 33041; Cass. 2024/n. 29292).
In linea, tuttavia, con quanto GI più volte affermato da questa Corte in casi simili, deve rilevarsi che l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni bancarie va necessariamente raccordata con il sistema delle preclusioni processuali previste nel nostro ordinamento. Infatti, essendo quella di decadenza ex art. 1957 c.c. considerata un'eccezione in senso stretto (cfr. da ultimo Cass. 2025/n. 835), la sua mancata proposizione entro i termini di rito preclude definitivamente al giudice la verifica della tempestività dell'azione monitoria esperita dalla creditrice, facendo venir meno il concreto e attuale pagina 4 di 7 interesse dei garanti ad ottenere la declaratoria di nullità parziale delle garanzie prestate (che sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 1421 c.c., purché, tuttavia, residui in capo alla parte, un interesse giuridicamente apprezzabile dalla declaratoria di nullità). Deve perciò dichiararsi inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la domanda di accertamento della nullità delle clausole della fideiussione riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, poiché, nella fattispecie, i fideiussori - che hanno invocato l'applicazione della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. quale effetto della nullità della clausola convenzionale di rinuncia ai termini - hanno tardivamente sollevato solo con la comparsa conclusionale una compiuta eccezione di decadenza della creditrice per inutile decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., avendo genericamente eccepito col secondo originario motivo di opposizione (erroneamente interpretato dal primo giudice) solo l'inesigibilità del credito per inesistenza di qualsiasi comunicazione della banca utile a segnalare l'esposizione debitoria della garantita e per mancato invio ad essi fidejussori di richieste di pagamento idonee a costituirli in mora (in senso conforme, vd. Cass. 2012/n. 8989, secondo cui “la prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni GI formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione”).
Nello stesso senso si è, del resto, più volte espressa anche la S.C., laddove ha precisato che “la nullità della fidejussione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una <> eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali” (sic Cass. ord. 2020/n. 4175; conf. Cass. 2023/n. 4983; Cass. 2024/n. 8023).
In definitiva, quindi, “la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza a monte, è rilevabile pagina 5 di 7 d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. 2025/n. 1851).
Ne deriva che, a prescindere da ogni altra considerazione, nessun interesse avrebbero gli appellanti all'accertamento della nullità delle indicate clausole n. 5 e 6 delle due fidejussioni del 21/02/2012, dal momento che, in assenza di tempestiva proposizione dell'eccezione di decadenza dalla fideiussione per inosservanza del termine semestrale ex art. 1957 c.c., gli stessi non potrebbero comunque ricavarne l'effetto di essere liberati dalla garanzia, né conseguirne altro risultato utile (del resto neppure prospettato).
La natura dirimente di tale rilievo assorbe e rende superfluo l'esame di ogni altra questione pur prospettata dalle parti, quale la natura omnibus o specifica delle fidejussioni prestate, l'estensibilità o meno della normativa anticoncorrenziale anche alle fidejussioni specifiche (qual è quella prestata nella specie a garanzia del finanziamento chirografario), il diverso onere probatorio da assolvere per le fidejussioni prestate, come nel caso in esame, in epoca ampiamente successiva al 2005 e dunque in un periodo temporale non coperto dall'accertamento, costituente prova privilegiata, contenuto nel provvedimento del 2005/n. 55, l'obbligo della parte interessata di CP_4 produrre in giudizio tale provvedimento avente natura amministrativa e sottratto al principio jura novit curia (tutte questioni su cui vedasi da ultimo Cass. 2024/n. 21841; Cass. 2024/n. 26847; Cass. 2025/n. 8872; Cass. 2025/n. 1170; Cass. 2025/n. 7387).
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna degli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, conformemente alla nota spese depositata dalla difesa appellata, sulla base dello scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 di cui al D.M. 147/22.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 10/03/2022 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] rappresentata dalla mandataria RO CP_2 avverso la sentenza n. 3212/2021 emessa il 10/09/2021 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 5.000 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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