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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AZ US, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 476/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Varese - Piazza Liberta' 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10.2025 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)accoglimento del ricorso, con vittori di spese.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente): non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Provincia di Varese per l'annullamento dell'Avviso di accertamento esecutivo n. 10/2025, notificato il 17 ottobre 2025 a mezzo raccomandata A/R, con il quale le è stato contestato di aver solo parzialmente versato il 10 novembre 2020 l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) al PRA di Varese del suo veicolo targato Targa_1, proveniente dalla Svizzera, da lei effettuato per complessivi
€ 255,00 (come da ricevuta di pagamento allegata) di cui € 196,00 a titolo di IPT, e le è stato chiesto il versamento della maggiore imposta di € 420,00 ancora dovuta, oltre a sanzioni, interessi e spese.
La ricorrente ha fatto presente che il 6.10.2023 l'Associazione_1 di Varese le avesse spedito una raccomandata A/R contenente richiesta di regolarizzazione, mai recapitatale, e di avere appreso ciò solo attraverso una successiva PEC inviatale dal medesimo Ufficio il 13.10.2025.
Le era stato quindi notificato l'Avviso di accertamento esecutivo oggetto di ricorso.
Essendo risultati inutili i tentativi di ottenere da Provincia di Varese chiarimenti e l'invio della documentazione che attestasse l'asserita compilazione errata degli importi, la Ricorrente_1 ha inoltrato ricorso, eccependo l'illegittimità della pretesa per omessa motivazione delle ragioni dell'erroneità per difetto del versamento effettuato;
la violazione dei principi di collaborazione e buona fede – Statuto del contribuente per via del mancato riscontro alle richieste di chiarimenti inoltrate, con conseguente illegittimità dell'applicazione delle sanzioni, che devono essere annullate non essendovi stato alcun intento elusivo od omissivo da parte della ricorrente;
illegittimità delle sanzioni, non dovute, posto che la ricorrente ha versato l'IPT secondo le indicazioni ricevute al momento dell'iscrizione al PRA ed ha prontamente attivato gli strumenti di interlocuzione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'Avviso di accertamento impugnato e la sospensione in via cautelare della sua efficacia, stante il segnalato fumus boni juris, con vittoria di spese.
L'istanza cautelare è stata rigettata.
Provincia di Varese non si è costituita.
Ad esito dell'odierna pubblica udienza, nel corso della quale la Ricorrente_1 ha ribadito le proprie ragioni e insistito sul riconoscimento almeno dell'illegittimità delle sanzioni, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere rigettato.
Risulta dal certificato di proprietà allegato al ricorso che l'autovettura Hyundai tg Targa_2 fosse di proprietà della ricorrente ed avesse una potenza di kw 135.
L'Avviso di accertamento esecutivo n. 10/2025 impugnato è adeguatamente motivato, giacché dà conto esplicitamente che l'imposta dovuta ammontasse a € 616,00 e che la maggiore imposta richiesta fosse dovuta perché la contribuente aveva versato il 10 novembre 2020 solo l'importo di € 196,00 in base alla tariffa fissa e non quello, maggiore, dovuto in base alla tariffa proporzionale di € 4,56 a kw, previsto per autoveicoli - come quello della ricorrente - di potenza superiore ai 53 kw.
La Ricorrente_1, tuttavia, non ha contestato in sede giurisdizionale la correttezza della pretesa dell'Ente basata sulla citata tariffa proporzionale, ma ha solo censurato la mancata risposta di Provincia di Varese alle sue richieste di chiarimenti e ne ha tratto il convincimento che da ciò derivi l'illegittimità della pretesa tributaria.
Reputa la Corte che la censura sia infondata.
Esaminando, infatti, l'Avviso di accertamento impugnato si ricava agevolmente che tutte le informazioni ed i chiarimenti sollecitati dalla ricorrente fossero palesemente già contenuti nell'atto impositivo, che dava conto della proprietà del veicolo, della sua potenza fiscale superiore ai 53 Kw, della tariffa proporzionale applicabile a quel veicolo, dell'ammontare unitario di tale tariffa, dell'importo già versato dalla contribuente, del maggiore importo dovuto, dell'ammontare delle sanzioni e del calcolo degli interessi.
Poco importa, pertanto, che la “prima” raccomandata non sia stata concretamente ricevuta dalla Ricorrente_1, che venne comunque informata della richiesta di regolarizzazione attraverso la PEC del 13 ottobre 2025.
L'avviso di accertamento impugnato è pertanto pienamente legittimo, anche con riguardo all'applicazione ed all'ammontare delle sanzioni.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico della ricorrente si liquidano equitativamente in € 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida equitativamente in € 500,00.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AZ US, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 476/2025 depositato il 15/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Varese - Piazza Liberta' 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10.2025 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)accoglimento del ricorso, con vittori di spese.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente): non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Provincia di Varese per l'annullamento dell'Avviso di accertamento esecutivo n. 10/2025, notificato il 17 ottobre 2025 a mezzo raccomandata A/R, con il quale le è stato contestato di aver solo parzialmente versato il 10 novembre 2020 l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) al PRA di Varese del suo veicolo targato Targa_1, proveniente dalla Svizzera, da lei effettuato per complessivi
€ 255,00 (come da ricevuta di pagamento allegata) di cui € 196,00 a titolo di IPT, e le è stato chiesto il versamento della maggiore imposta di € 420,00 ancora dovuta, oltre a sanzioni, interessi e spese.
La ricorrente ha fatto presente che il 6.10.2023 l'Associazione_1 di Varese le avesse spedito una raccomandata A/R contenente richiesta di regolarizzazione, mai recapitatale, e di avere appreso ciò solo attraverso una successiva PEC inviatale dal medesimo Ufficio il 13.10.2025.
Le era stato quindi notificato l'Avviso di accertamento esecutivo oggetto di ricorso.
Essendo risultati inutili i tentativi di ottenere da Provincia di Varese chiarimenti e l'invio della documentazione che attestasse l'asserita compilazione errata degli importi, la Ricorrente_1 ha inoltrato ricorso, eccependo l'illegittimità della pretesa per omessa motivazione delle ragioni dell'erroneità per difetto del versamento effettuato;
la violazione dei principi di collaborazione e buona fede – Statuto del contribuente per via del mancato riscontro alle richieste di chiarimenti inoltrate, con conseguente illegittimità dell'applicazione delle sanzioni, che devono essere annullate non essendovi stato alcun intento elusivo od omissivo da parte della ricorrente;
illegittimità delle sanzioni, non dovute, posto che la ricorrente ha versato l'IPT secondo le indicazioni ricevute al momento dell'iscrizione al PRA ed ha prontamente attivato gli strumenti di interlocuzione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'Avviso di accertamento impugnato e la sospensione in via cautelare della sua efficacia, stante il segnalato fumus boni juris, con vittoria di spese.
L'istanza cautelare è stata rigettata.
Provincia di Varese non si è costituita.
Ad esito dell'odierna pubblica udienza, nel corso della quale la Ricorrente_1 ha ribadito le proprie ragioni e insistito sul riconoscimento almeno dell'illegittimità delle sanzioni, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere rigettato.
Risulta dal certificato di proprietà allegato al ricorso che l'autovettura Hyundai tg Targa_2 fosse di proprietà della ricorrente ed avesse una potenza di kw 135.
L'Avviso di accertamento esecutivo n. 10/2025 impugnato è adeguatamente motivato, giacché dà conto esplicitamente che l'imposta dovuta ammontasse a € 616,00 e che la maggiore imposta richiesta fosse dovuta perché la contribuente aveva versato il 10 novembre 2020 solo l'importo di € 196,00 in base alla tariffa fissa e non quello, maggiore, dovuto in base alla tariffa proporzionale di € 4,56 a kw, previsto per autoveicoli - come quello della ricorrente - di potenza superiore ai 53 kw.
La Ricorrente_1, tuttavia, non ha contestato in sede giurisdizionale la correttezza della pretesa dell'Ente basata sulla citata tariffa proporzionale, ma ha solo censurato la mancata risposta di Provincia di Varese alle sue richieste di chiarimenti e ne ha tratto il convincimento che da ciò derivi l'illegittimità della pretesa tributaria.
Reputa la Corte che la censura sia infondata.
Esaminando, infatti, l'Avviso di accertamento impugnato si ricava agevolmente che tutte le informazioni ed i chiarimenti sollecitati dalla ricorrente fossero palesemente già contenuti nell'atto impositivo, che dava conto della proprietà del veicolo, della sua potenza fiscale superiore ai 53 Kw, della tariffa proporzionale applicabile a quel veicolo, dell'ammontare unitario di tale tariffa, dell'importo già versato dalla contribuente, del maggiore importo dovuto, dell'ammontare delle sanzioni e del calcolo degli interessi.
Poco importa, pertanto, che la “prima” raccomandata non sia stata concretamente ricevuta dalla Ricorrente_1, che venne comunque informata della richiesta di regolarizzazione attraverso la PEC del 13 ottobre 2025.
L'avviso di accertamento impugnato è pertanto pienamente legittimo, anche con riguardo all'applicazione ed all'ammontare delle sanzioni.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico della ricorrente si liquidano equitativamente in € 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida equitativamente in € 500,00.