Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00497/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Guglielmo Raso, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sperlonga (Lt), in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
previa adozione di misure cautelari
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sperlonga in ordine all’istanza prot. n. -OMISSIS-, con la quale -OMISSIS- e -OMISSIS- chiedevano di adottare tutti gli atti ispettivi e di vigilanza urbanistico-edilizia, ex art. 27 D.P.R. n. 380/2001, sui manufatti realizzati lungo la duna costiera demaniale (foglio-OMISSIS-, particelle -OMISSIS-); e, accertatatene l’abusività, ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 380/2001, di ordinare al responsabile dell’abuso, previa diffida non rinnovabile, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'Ente proprietario del suolo; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta istanza, ai sensi dell’art. 31, n. 1, c.p.a.; quindi dell’accertamento della fondatezza della pretesa, ai sensi dell’art. 31, n. 3, c.p.a., nonché per la condanna del Comune di Sperlonga a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta , ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, il dott. Orazio Ciliberti e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - I coniugi ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno (distinto nel catasto terreni del Comune di Sperlonga al -OMISSIS-), a confine con la duna costiera di -OMISSIS- (area demaniale marittima ed ecosistema protetto, assoggettato a tutela integrale e vincolo di inedificabilità), avvedendosi della presenza, sulle p.lle -OMISSIS- della detta duna, di alcuni fabbricati in possesso di ignoti ma catastalmente intestati al demanio pubblico statale e, limitatamente alla p.lla-OMISSIS-, al demanio civico (cfr.: sentenza n. 43 del 2 settembre 2024 del Commissario liquidatore per gli usi civici per il Lazio), con esposto-diffida prot. n. -OMISSIS-datato -OMISSIS-, invitavano il Comune di Sperlonga (Lt) ad adottare tutti gli atti ispettivi e di vigilanza urbanistico-edilizia, ex art. 27 D.P.R. n. 380/2001, sui manufatti realizzati lungo la duna costiera al foglio-OMISSIS-, p.lle -OMISSIS-, e, accertatatene l’abusività, a ordinare ai responsabili dell’abuso la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il Comune non dava riscontro alcuno all’istanza.
I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato il 25.03.2025 e depositato il 28.03.2025, per chiedere la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento in epigrafe indicato.
Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990; violazione del generale obbligo di provvedere; eccesso di potere, violazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza ex art. 97 Cost.; 2) violazione e omessa applicazione degli artt. 27 e 35 D.P.R. n. 380/2021 e art. 2 legge n. 241/1990; violazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza ex art. 97 Cost.; eccesso di potere; 3) istanza cautelare, ex art. 55 c.p.a., accessoria alla domanda di annullamento.
Il Comune intimato non si costituisce nel giudizio.
Il Ministero delle infrastrutture si costituisce e chiede di essere sentito in camera di consiglio.
Nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, la causa è trattenuta per la decisione.
II – Il ricorso è, in parte, ammissibile e fondato.
III - I ricorrenti sono proprietari del lotto di terreno costituito dalle p.lle -OMISSIS- del foglio-OMISSIS- del Comune di Sperlonga, in località -OMISSIS-, a confine con la duna costiera, di proprietà del demanio marittimo, classificata dai vigenti strumenti urbanistici come Zona E/1 (Riserva naturale) e sottoposta a vincolo di tutela integrale. Stante l’immediata vicinanza della loro proprietà alla duna costiera, essi hanno legittimazione e interesse a vedere quantomeno accertati gli abusi edilizi commessi in quella zona (cfr.: T.a.r. Campania Napoli VII, n. 2870 del 07.04.2025; T.a.r. Campania Napoli VII, sentenza n. 6039/2018).
IV – Tuttavia, i ricorrenti non notificano il gravame ai soggetti ritenuti responsabili dei presunti abusi edilizi. Tali soggetti sono, allo stato, ignoti e, fino a che il Comune non avrà proceduto agli accertamenti sull’eventuale esistenza e abusività degli interventi edilizi sull’area demaniale della duna costiera di -OMISSIS-, il loro eventuale interesse a contrastare l’azione dei ricorrenti resta potenziale e futuro, dunque non attuale, in quanto non è dato per scontato che si tratti di veri e propri abusi edilizi, né che per essi debbano essere applicate sanzioni.
Il Consiglio di Stato, IV Sezione, nella sentenza n. 8565 del 6 ottobre 2022, ha avuto modo di precisare che, ferma la generale difficoltà di individuare un controinteressato in senso tecnico nel giudizio avverso il silenzio, quando la richiesta è volta solamente a conoscere la volontà dell’Amministrazione circa gli adempimenti da porre in essere, si tratta di una scelta che compete in via esclusiva all’Amministrazione, rispetto alla quale ai privati è consentito di sollecitare la decisione pubblica. La posizione dei possibili controinteressati non ha rilievo in questa fase, ferma restando la loro successiva legittimazione a impugnare i provvedimenti che l’Amministrazione dovesse adottare, in risposta alla domanda di parte ricorrente, la quale altro non è che un impulso esterno a concludere il procedimento che la stessa Amministrazione avrebbe dovuto avviare d’ufficio. Sarebbe, comunque, illogica prima che impossibile la notificazione a un novero di soggetti indistinti e indeterminati, solo potenzialmente lesi dalla pronuncia, anche nei casi in cui vi siano in effetti controinteressati (non facilmente identificabili o terzi ignoti) titolari di situazioni giuridiche autonome (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 11.1.2007, n. 2) Ad avviso di quell’alto Consesso, dunque, il ricorso avverso il silenzio non va notificato ad alcuno, quando non siano ravvisabili nell’attualità soggetti controinteressati, cioè legittimati passivi, titolari di posizione di interesse diretto e concreto a contrastare l’iniziativa di parte ricorrente.
Nel caso di specie, la mancata notifica del ricorso ad uno degli autori dei presunti abusi edilizi, se non inficia l’ammissibilità del gravame, nella parte in cui si chiede il mero accertamento del denunciato abuso edilizio, la inficia nella parte in cui si chiede l’applicazione di sanzioni edilizie, poiché rispetto a tale domanda emergerebbe l’attualità della posizione dei controinteressati non evocati nel giudizio.
In tal senso, il ricorso è da ritenersi parzialmente ammissibile.
V – Il ricorso è altresì fondato, nella parte in cui è ammissibile.
Decorsi oltre 30 giorni dal deposito dell’istanza dei ricorrenti (prot. -OMISSIS-), il Comune di Sperlonga non ha dato alcun riscontro, né ha avviato un procedimento, sicché il silenzio da esso serbato attualmente perdura, in forma di inadempimento.
Pertanto, il ricorso avverso il silenzio deve essere accolto, nei limiti qui indicati, con declaratoria dell’obbligo del Comune intimato di provvedere agli accertamenti dovuti, entro sessanta giorni (ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a.) dalla comunicazione a cura della Segreteria, o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza, a cura dei ricorrenti.
VI - È nominato sin d’ora un commissario ad acta , nella persona del Prefetto di LA, o di un qualificato funzionario dal medesimo delegato, affinché provveda (nei successivi sessanta giorni) in sostituzione del Comune, per il caso in cui esso resti inadempiente.
VII – L’istanza cautelare dei ricorrenti resta assorbita nella decisione di merito del gravame.
VIII - In conclusione, il ricorso avverso il silenzio è in parte accolto. Le spese del giudizio, in parte compensate tra ricorrenti e Ministero resistente, per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate in misura ridotta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di LA (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione.
Condanna il Comune intimato alle spese del giudizio sostenute dai ricorrenti, liquidate in euro 1.000,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato, per il resto compensandole tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in LA, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.