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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 6428 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in mate- ria bancaria
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dell'Avv. Mario Manzo (c.f.: C.F._2
) C.F._3
OPPONENTI
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro Barbaro (c.f.: e Luigi Tinuzzo (c.f.: C.F._4 [...]
C.F._5
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
1754/2023, con il quale il Tribunale di Napoli nord gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 26.249,27, oltre interessi, più le spese del giudizio monitorio liquidate in euro 1300,00 per compenso ed euro 286,00 per spese, in favore della
Controparte_1 Gli opponenti eccepivano che il credito oggetto dell'ingiunzione era privo di sup- porto probatorio in quanto gli estratti conto depositati dalla in CP_1
fase monitoria non riportavano in maniera analitica tutta la movimentazione delle linee di credito ed i numeri debitori generati. Eccepivano, inoltre, la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 c.c. sotto il profilo della mancata indicazione del TAE. Segnalavano, in conclusione, l'applicazione di inte- ressi usurari da parte della banca.
Si costituiva la resistendo all'eccezione di carenza probato- Controparte_1
ria e sottolineando che gli estratti conto prodotti attestavano l'esistenza e l'ammontare dell'importo residuo ancora dovuto dagli opponenti. Sottolineava, poi, che i contratti allegati riportavano, diversamente da quanto asserivano gli op- ponenti, l'indicatore sintetico di costo annuale e complessivo del finanziamento.
In ordine alla avversa eccezione di usurarietà del tasso di interessi applicato, la eccepiva che gli opponenti non avevano assolto il proprio onere CP_1
probatorio, e che quindi l'eccezione andava rigettata.
2. L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
3. L'eccezione di carenza probatoria del credito non ha fondamento.
Gli opponenti eccepiscono la mancata prova del credito da parte della CP_1
poiché la documentazione depositata non sarebbe sufficiente.
[...]
Invero, esaminando le doglianze degli opponenti ci si avvede del fatto che essi pretenderebbero l'allegazione, da parte della degli estratti conto CP_1
analitici dei rapporti intrattenuti con la originaria creditrice. Tuttavia, è opportu- no ribadire che il disposto di cui all'art. 50 del TUB, che impone il deposito degli estratti conto, va applicato esclusivamente ai rapporti di conto corrente e non an- che alle fattispecie in cui viene effettuata una semplice erogazione di credito, co- me nel caso di specie.
2
R.g.a.c.c. 6428/2023 Dovrà quindi farsi uso, nel presente giudizio, degli ordinari principi che regolano i rapporti obbligatori, ossia che in tema di prova dell'inadempimento di una ob- bligazione il creditore che agisca per ottenere l'adempimento da parte del debitore deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001).
Nel caso di specie la ha provato l'esistenza del credito, mediante CP_1
il deposito dei contratti e degli estratti conto ex art. 50 del TUB, mentre gli op- ponenti non hanno fornito alcuna prova in merito ai fatti modificativi e (parzial- mente) estintivi che avrebbero potuto supportare la loro posizione.
4. L'eccezione relativa alla nullità del contratto per mancata indicazione del
TAEG non ha pregio.
Gli opponenti chiedono di accertare la nullità dei contratti di finanziamento, ex art. 125 bis del TUB, per mancata indicazione del TAEG.
L'eccezione non può essere accolta in quanto «in tema di mutuo, la difformità tra
ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mu- tuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di co- sto, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l' non rappresenta una specifica con- Par
dizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unica- mente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di co- noscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosi- Par
tà del finanziamento (non mettendo in discussione la determina-zione delle singo- le clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del
3
R.g.a.c.c. 6428/2023 mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.» (così Trib. Napoli, sez. II,
05/05/2021, n. 4240) e «l'omessa specificazione nel contatto di mutuo dell'indi- catore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indi- catore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione III;
rilevato, infatti, che proprio la collocazione sistematica dell' nell'art. 9, sezione II, concernente l'informazione e la pubbli- Par
cità precontrattuale, e non nell'art. 3, sezione III, disciplinante la forma e il con- tenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere che l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel con- tratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri eco-nomici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'opera- zione di finanziamento» (così Trib. Catania, sez. IV, 28/02/2018, n. 957, entram- be in DeJure).
5. L'eccezione relativa alla usurarietà degli interessi applicati non ha pregio.
Gli opponenti non forniscono alcun principio di prova della fondatezza di questa eccezione, per cui la richiesta di CTU si deve ritenere, con ogni evidenza, mera- mente esplorativa. Invero, la consulenza d'ufficio è uno strumento processuale che non può sopperire alle carenze istruttorie della parte, né il giudice, usando i suoi poteri istruttori, può sostituirsi alla parte assolvendo l'onere probatorio che la legge pone a carico della suo carico.
A ciò va anche aggiunto che gli opponenti hanno riferito nel loro atto di citazio- ne: “se si calcola il TAEG in caso di applicazione della percentuale per l'estinzione antici- pata e si tiene conto dell'incidenza della stessa, si perviene ad un ricalcolo di una percen- tuale del TAEG pari al 32 ,75% che comporta un notevole superamento del tasso soglia di usura”. L'assunto è fallace nella parte in cui non considera che, per costante orien-
4
R.g.a.c.c. 6428/2023 tamento giurisprudenziale, ai fini del superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commis- sione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Cass. n. 7352/2022).
Va poi sottolineato che gli opponenti hanno anche affermato quanto segue nel loro atto introduttivo: “si è anche considerato il tasso di mora convenuto pari al 5,00% nel caso di decadenza dal beneficio del termine. Difatti, se si calcola il TAEG in caso di applicazione della suddetta percentuale e si tiene conto dell'incidenza della stessa, si pervie- ne al ricalcolo di una percentuale del TAEG pari al 35,28%”. Tuttavia, nella parte ini- ziale dello stesso atto di citazione di citazione si legge che “dalla documentazione contabile prodotta non è nemmeno stato possibile rilevare e/o sindacare quale percentuale sia stata applicata al rapporto a titolo di interessi moratori”. Con ogni evidenza la nar- razione proposta dagli opponenti è contraddittoria ed inverosimile, e comunque non provata.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese in favore dell'opposta, liquidandole in 6.000,00 € per compensi e 900,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 29 maggio 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
5
R.g.a.c.c. 6428/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 6428 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in mate- ria bancaria
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dell'Avv. Mario Manzo (c.f.: C.F._2
) C.F._3
OPPONENTI
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro Barbaro (c.f.: e Luigi Tinuzzo (c.f.: C.F._4 [...]
C.F._5
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
1754/2023, con il quale il Tribunale di Napoli nord gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 26.249,27, oltre interessi, più le spese del giudizio monitorio liquidate in euro 1300,00 per compenso ed euro 286,00 per spese, in favore della
Controparte_1 Gli opponenti eccepivano che il credito oggetto dell'ingiunzione era privo di sup- porto probatorio in quanto gli estratti conto depositati dalla in CP_1
fase monitoria non riportavano in maniera analitica tutta la movimentazione delle linee di credito ed i numeri debitori generati. Eccepivano, inoltre, la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 c.c. sotto il profilo della mancata indicazione del TAE. Segnalavano, in conclusione, l'applicazione di inte- ressi usurari da parte della banca.
Si costituiva la resistendo all'eccezione di carenza probato- Controparte_1
ria e sottolineando che gli estratti conto prodotti attestavano l'esistenza e l'ammontare dell'importo residuo ancora dovuto dagli opponenti. Sottolineava, poi, che i contratti allegati riportavano, diversamente da quanto asserivano gli op- ponenti, l'indicatore sintetico di costo annuale e complessivo del finanziamento.
In ordine alla avversa eccezione di usurarietà del tasso di interessi applicato, la eccepiva che gli opponenti non avevano assolto il proprio onere CP_1
probatorio, e che quindi l'eccezione andava rigettata.
2. L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
3. L'eccezione di carenza probatoria del credito non ha fondamento.
Gli opponenti eccepiscono la mancata prova del credito da parte della CP_1
poiché la documentazione depositata non sarebbe sufficiente.
[...]
Invero, esaminando le doglianze degli opponenti ci si avvede del fatto che essi pretenderebbero l'allegazione, da parte della degli estratti conto CP_1
analitici dei rapporti intrattenuti con la originaria creditrice. Tuttavia, è opportu- no ribadire che il disposto di cui all'art. 50 del TUB, che impone il deposito degli estratti conto, va applicato esclusivamente ai rapporti di conto corrente e non an- che alle fattispecie in cui viene effettuata una semplice erogazione di credito, co- me nel caso di specie.
2
R.g.a.c.c. 6428/2023 Dovrà quindi farsi uso, nel presente giudizio, degli ordinari principi che regolano i rapporti obbligatori, ossia che in tema di prova dell'inadempimento di una ob- bligazione il creditore che agisca per ottenere l'adempimento da parte del debitore deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001).
Nel caso di specie la ha provato l'esistenza del credito, mediante CP_1
il deposito dei contratti e degli estratti conto ex art. 50 del TUB, mentre gli op- ponenti non hanno fornito alcuna prova in merito ai fatti modificativi e (parzial- mente) estintivi che avrebbero potuto supportare la loro posizione.
4. L'eccezione relativa alla nullità del contratto per mancata indicazione del
TAEG non ha pregio.
Gli opponenti chiedono di accertare la nullità dei contratti di finanziamento, ex art. 125 bis del TUB, per mancata indicazione del TAEG.
L'eccezione non può essere accolta in quanto «in tema di mutuo, la difformità tra
ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mu- tuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di co- sto, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l' non rappresenta una specifica con- Par
dizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unica- mente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di co- noscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosi- Par
tà del finanziamento (non mettendo in discussione la determina-zione delle singo- le clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del
3
R.g.a.c.c. 6428/2023 mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.» (così Trib. Napoli, sez. II,
05/05/2021, n. 4240) e «l'omessa specificazione nel contatto di mutuo dell'indi- catore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indi- catore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione III;
rilevato, infatti, che proprio la collocazione sistematica dell' nell'art. 9, sezione II, concernente l'informazione e la pubbli- Par
cità precontrattuale, e non nell'art. 3, sezione III, disciplinante la forma e il con- tenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere che l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel con- tratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri eco-nomici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'opera- zione di finanziamento» (così Trib. Catania, sez. IV, 28/02/2018, n. 957, entram- be in DeJure).
5. L'eccezione relativa alla usurarietà degli interessi applicati non ha pregio.
Gli opponenti non forniscono alcun principio di prova della fondatezza di questa eccezione, per cui la richiesta di CTU si deve ritenere, con ogni evidenza, mera- mente esplorativa. Invero, la consulenza d'ufficio è uno strumento processuale che non può sopperire alle carenze istruttorie della parte, né il giudice, usando i suoi poteri istruttori, può sostituirsi alla parte assolvendo l'onere probatorio che la legge pone a carico della suo carico.
A ciò va anche aggiunto che gli opponenti hanno riferito nel loro atto di citazio- ne: “se si calcola il TAEG in caso di applicazione della percentuale per l'estinzione antici- pata e si tiene conto dell'incidenza della stessa, si perviene ad un ricalcolo di una percen- tuale del TAEG pari al 32 ,75% che comporta un notevole superamento del tasso soglia di usura”. L'assunto è fallace nella parte in cui non considera che, per costante orien-
4
R.g.a.c.c. 6428/2023 tamento giurisprudenziale, ai fini del superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commis- sione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Cass. n. 7352/2022).
Va poi sottolineato che gli opponenti hanno anche affermato quanto segue nel loro atto introduttivo: “si è anche considerato il tasso di mora convenuto pari al 5,00% nel caso di decadenza dal beneficio del termine. Difatti, se si calcola il TAEG in caso di applicazione della suddetta percentuale e si tiene conto dell'incidenza della stessa, si pervie- ne al ricalcolo di una percentuale del TAEG pari al 35,28%”. Tuttavia, nella parte ini- ziale dello stesso atto di citazione di citazione si legge che “dalla documentazione contabile prodotta non è nemmeno stato possibile rilevare e/o sindacare quale percentuale sia stata applicata al rapporto a titolo di interessi moratori”. Con ogni evidenza la nar- razione proposta dagli opponenti è contraddittoria ed inverosimile, e comunque non provata.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese in favore dell'opposta, liquidandole in 6.000,00 € per compensi e 900,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 29 maggio 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
5
R.g.a.c.c. 6428/2023