Sentenza 10 luglio 2019
Sentenza 7 settembre 2020
Sentenza 4 marzo 2022
Sentenza 20 ottobre 2022
Sentenza 27 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 7 marzo 2024
Improcedibile
Sentenza 31 ottobre 2024
Decreto collegiale 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/10/2022, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 01617/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Giorgia Calella e Nunzia Biunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la nomina del Commissario ad acta
a seguito della sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, n. 977 del 7 settembre 2020, al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, n. -OMISSIS-, recante la condanna del Comune di Martina Franca alla restituzione, previa riduzione in pristino, delle aree di proprietà delle ricorrenti illegittimamente occupate nell’anno 2006, salva l’applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché al risarcimento del danno per mancato godimento e valore soprassuolo per il periodo di occupazione illegittima, secondo i criteri fissati ex art. 34 comma 4 c.p.a., formulando proposta di pagamento entro il termine di sessanta giorni.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista l’istanza di nomina di un commissario ad acta;
Viste le sentenze di ottemperanza di questa Sezione nr. 977 del 7 settembre 2020 e 376 del 4 marzo 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza n. 977 del 7 settembre 2020, questa Sezione, in accoglimento del ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio, ha ordinato al Comune di Martina Franca di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della suindicata decisione, se precedente, “all’esatta e completa esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, n. -OMISSIS-” (pronuncia, quest’ultima, con cui sempre questa Sezione ha condannato la medesima Amministrazione Comunale alla restituzione in favore delle ricorrenti, previa riduzione in pristino, delle aree di loro proprietà illegittimamente occupate nell’anno 2006, salva l’applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché al risarcimento del danno per mancato godimento e valore soprassuolo per il periodo di occupazione illegittima secondo i criteri fissati ex art. 34 comma 4 c.p.a., formulando proposta di pagamento entro il termine di sessanta giorni). Con la sentenza di ottemperanza n. 977 del 7 settembre 2020 il Comune di Martina Franca è stato, altresì, condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge.
2. Con istanza ritualmente notificata alla controparte il 3 novembre 2021 (e tempestivamente depositata in data 5 novembre 2021), le ricorrenti hanno proposto un incidente di esecuzione sottolineando che, nonostante la predetta sentenza di ottemperanza n. 977 del 7 settembre 2020 fosse stata notificata al Comune di Martina Franca a mezzo PEC il 14 settembre 2020, persisteva l’inadempimento dell’Amministrazione Comunale intimata, e hanno chiesto la nomina di un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, n. -OMISSIS- e alla menzionata sentenza di ottemperanza di questo T.A.R. n. 977 del 7 settembre 2020.
3. Con sentenza di ottemperanza n. 376 del 4 marzo 2022 questa Sezione, pronunciando sulla prefata istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, la ha accolta nominando Commissario ad acta il Prefetto di Taranto o suo delegato affinché provvedesse “nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, a dare esecuzione al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, n. -OMISSIS- e alla menzionata sentenza di ottemperanza questo T.A.R. n. 977 del 7 settembre 2020 nei sensi ivi indicati”.
4. Ora, le ricorrenti, con istanza notificata e depositata il 6 giugno 2022, hanno attivato un ulteriore incidente di esecuzione proponendo reclamo, ex art. 114 comma 6 c.p.a., avverso l’inadempimento del Commissario ad acta delegato alle statuizioni della menzionata sentenza di ottemperanza n. 376/2022, chiedendone la sostituzione.
5. Non si è costituito in giudizio il Comune di Martina Franca.
6. In data 12 giugno 2022 il nominato Commissario ad acta delegato dal Prefetto di Taranto dott.ssa Famà Adriana ha chiesto la concessione di un termine di ulteriori novanta giorni per il completamento dell’incarico affidatole.
7. Il 13 settembre 2022 il nominato Commissario ad acta delegato dal Prefetto di Taranto dott.ssa Famà Adriana ha depositato la propria relazione finale rappresentando di aver adottato la delibera commissariale n. 1 del 12 settembre 2022 con cui si è proceduto all’“acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, al patrimonio indisponibile del Comune di Marina Franca dei beni oggetto della vertenza”. Ha, altresì, formulato, in pari data richiesta di liquidazione del compenso spettantegli in ragione dell’espletamento del suddetto incarico.
8. Con memoria depositata il 27 settembre 2022 la difesa di parte ricorrente, preso atto dell’intervenuta adozione della delibera commissariale n. 1 del 12 settembre 2022, ha chiesto “dichiararsi il non luogo a provvedere sull’istanza di sostituzione del Commissario ad acta”.
8. All’udienza in Camera di Consiglio del 28 settembre 2022 è stato disposto il passaggio in causa della decisione del proposto incidente di esecuzione anche ai fini della liquidazione del compenso in favore del Commissario ad acta delegato.
DIRITTO
1. Preme in limine rilevare che, con la menzionata memoria del 27 settembre 2022, la difesa delle ricorrenti ha domandato che venga dichiarato “il non luogo a provvedere sull’istanza di sostituzione del Commissario ad acta” (incidente di esecuzione proposto con l’istanza del 6 giugno 2022).
1.2 Non resta, quindi, al Collegio che dichiarare il non luogo a provvedere sull’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, in conformità alla citata dichiarazione resa in tal senso dalla difesa delle ricorrenti, come innanzi esposto, con l’ulteriore precisazione che, in accoglimento della richiesta formulata dal Commissario ad acta il 12 giugno 2022, il termine per il compimento dell’incarico commissariale deve intendersi prorogato, sussistendone i presupposti, fino al 13 settembre 2022 (data di effettivo deposito in giudizio della delibera commissariale n. 1/2022).
2. Sussistono, anche in ragione della mancata opposizione di parte ricorrente, giustificati motivi per disporre l’irripetibilità delle spese dell’incidente di esecuzione tra le parti ad eccezione del compenso spettante in favore del Commissario ad acta nominato che va liquidato e posto integralmente a carico del Comune di Martina Franca.
2.1 Vista la delibera n. 1/2022, la relazione commissariale e i documenti in atti che dimostrano l’avvenuto adempimento alle sentenze di ottemperanza di questa Sezione nr. 977 del 7 settembre 2020 e 376 del 4 marzo 2022, il Collegio ritiene congruo liquidare a favore del Commissario ad acta delegato Dott.ssa Famà Adriana - in ragione dell’attività da quest’ultima svolta, della sua complessità e dell’importo del pagamento oggetto dell’incarico, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. 30 maggio 2002 (artt. 1 e 2) - il compenso di che trattasi nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre gli accessori di legge, il cui pagamento è posto a carico del Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, proposta dalle ricorrenti in data 6 giugno 2022 nell’ambito del giudizio di ottemperanza di cui in epigrafe, dichiara di non luogo a provvedere sulla stessa.
Spese irripetibili ad eccezione del compenso liquidato in favore del Commissario ad acta nominato che viene posto integralmente a carico del Comune di Martina Franca.
Liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge, il compenso spettante al Commissario ad acta delegato per l’attività correlata all’esecuzione del giudicato indicato in epigrafe ponendo lo stesso a carico del Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore e, per l’effetto, ordina al Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore, di corrispondere alla Dott.ssa Famà Adriana la predetta somma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio e al Commissario ad acta delegato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO