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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 750 e 764 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, scaturite dalle riassunzioni a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, e vertenti TRA
, CF.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
G. M lo studio degli Avv.ti Gaetano Servello e Domenico Servello dai quali è rappresentato e difeso giusta procura stesa su foglio separato ed allegata in calce al ricorso in appello ricorrente in riassunzione/resistente in riassunzione-appellato e appellante E Controparte_1
C.F. in persona del Direttore Regionale per la
[...] P.IVA_1
“pro , giusta delibera del Consiglio CP_2 di Amministrazione del 25.02.1998 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Allegrini ed Elisabetta Paonessa, in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr. , notaio in Catanzaro, in data 16/04/2024, Persona_1 rep.48247, racc. mente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL per la Calabria alla via V. Veneto, n.60 ricorrente in riassunzione/resistente in riassunzione-appellato e appellante Avente ad oggetto: riassunzione a seguito di rinvio da Cassazione. Malattia professionale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per : RG n. 750/23<< I) In ottemperanza all' ordinanza della Parte_1
Sup sazione n. 15122/2023 sopra menzionata e ai principi di diritto enunciati con detta ordinanza, accertare e dichiarare che la malattia professionale (aggravatasi nel tempo) da cui è affetto il Sig. e Parte_1 già riconosciuta sia in primo che in secondo grado, ha di à lavorativa generica dello stesso Sig. nella misura del 22%, ( così come Pt_1 accertato dal Dott. CTU nominato nel giudizio di secondo grado) Persona_2
e/o nella misura c di giustizia in esito ad una nuova disponenda CTU;
II) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare che il Sig. ha Parte_1 diritto a percepire la rendita unificata per inabilità per tia
1 professionale e/o infortunio sul lavoro commisurata alla suddetta riduzione della capacità lavorativa generica del 22% e/o alla diversa accertanda percentuale, a decorrere dal mese di Settembre 2001; III) Per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere, in favore del Sig. la rendita e tutti gli altri benefici Pt_1 commessi con la predetta accert accertanda riduzione della capacità lavorativa generica, oltre i ratei arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
IV) Condannare, infine, l' , in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio tenutosi presso la Suprema Corte di Cassazione e del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto di legge e/o di giustizia >>; RG 764/23: << I) In via preliminare ed in rito, disporre la riunione ex art. 335 c.p.c., della causa n. 764/2023 R.G. alla causa n. 750/2023 R.G. (la discussione di entrambe le cause è stata fissata per la medesima udienza del 9.7.2024). II) Nel merito, in ottemperanza all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 15122/2023 sopra menzionata e ai principi di diritto enunciati con detta ordinanza, accertare e dichiarare che la malattia professionale (aggravatasi nel tempo) da cui è affetto il sig. e già riconosciuta sia in primo Parte_1 che in secondo grado, ha dim avorativa generica dello stesso sig. , a decorrere dal mese di settembre 2001, nella misura del Pt_1
28,5 osì come accertato dal Dott. con la CTU depositata Persona_3 nel giudizio di primo grado) e/o nella m sì come accertato dal Dott. con la CTU depositata nel giudizio di secondo grado) e/o Persona_2 nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia in esito ad una nuova disponenda CTU. III) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare che il sig. ha diritto a percepire la rendita unificata per inabilità Parte_1 lattia professionale e/o infortunio sul lavoro commisurata alla suddetta riduzione della capacità lavorativa generica del 28,5375% e/o del 22% e/o della diversa accertanda percentuale, a decorrere dal mese di settembre 2001. IV) Per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrisponde favore del sig. Pt_1
la rendita e tutti gli altri benefici connessi con la predetta accertata
[...]
e/o accertanda riduzione della capacità lavorativa generica, oltre i ratei arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. V) Condannare, infine, l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagament spese e competenze del giudizio tenutosi presso la Suprema Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto di legge e/o di giudizio >>; per l' RG 750/23 << - In via preliminare, disporre la riunione del giudizio CP_1 reca 764/23 al presente giudizio recante RG 750/23 per connessione oggettiva e soggettiva;
- in applicazione del principio enunciato dalla Suprema
2 Corte con ordinanza n. 15122/2023 emessa il 23/02/2023 e pubblicata il 30/05/2023 ed in accoglimento del ricorso in riassunzione da rinvio della Cassazione recante RG 764/23 e, per l'effetto, rigettare l'atto in riassunzione recante RG 750/23 e la domanda introdotta dal sig. con Parte_1 ricorso depositato in data 22/03/99; - in via subordinata, qualora dovesse essere accertato il superamento della soglia di indennizzabilità nell'arco del quindicennio dalla denuncia della malattia professionale, applicare la normativa di cui al DPR n.1124/65. - Con vittoria delle spese, diritti ed onorari dell'intero processo (merito e legittimità). >>; RG 764/23: << - in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 15122/2023 emessa il 23/02/2023 e pubblicata il 30/05/2023, accogliere il presente ricorso in riassunzione da rinvio della Cassazione e, per l'effetto, rigettare la domanda introdotta dal sig. Pt_1 con ricorso depositato in data 22/03/99; - in via subordinata,
[...] essere accertato il superamento della soglia di indennizzabilità nell'arco del quindicennio dalla denuncia della malattia professionale, applicare la normativa di cui al DPR n.1124/65. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari dell'intero processo (merito e legittimità). >> FATTO e DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 20 giugno 2013, ha dichiarato il diritto di a percepire, a decorrere dall'8 gennaio 2013, la Parte_1 rendita u permanente da infortunio sul lavoro, nella misura del 28,54%, e ha condannato l' a corrispondere i relativi ratei, con gli CP_1 interessi di legge. Le spese di ono state compensate;
l' è stato CP_1 condannato a farsi carico delle spese di consulenza tecnica d'uffici
§2.1 L'ente ha impugnato la sentenza, allegando l'insussistenza dei presupposti per riconoscere la rendita unificata, posto che il signor non aveva mai Pt_1 riferito di pregresse malattie, diverse dall'ipoacusia d a il 24 febbraio 1992; ha aggiunto che anche rispetto all'ipoacusia, non spetterebbe al lavoratore alcuna rendita, in quanto non sarebbe stato dimostrato in modo convincente il superamento della soglia d'indennizzabilità nel quindicennio che decorre dalla denuncia. Il signor ha a sua volta appellato la sentenza di primo grado, Pt_1 lamentand onsulente tecnico d'ufficio designato dal Tribunale non abbia valutato l'aggravamento dell'ipoacusia, che già il 29 ottobre 1996 avrebbe raggiunto la soglia del 25,80%; ha altresì censurato le statuizioni sulle spese di lite. Con sentenza n. 573 del 2017, depositata il 16 maggio 2017, la Corte d'appello di Catanzaro, dopo avere riunito le impugnazioni e dopo avere espletato un nuovo accertamento peritale, ha riformato la pronuncia di primo grado e ha dichiarato
3 il diritto del signor < Parte_1 inabilità permanent professionale, ipoacusia bilaterale neurosensoriale, rapportata alla percentuale del 22% di danno biologico, a decorrere dal 1.9.2001>> con condanna dell' al pagamento dei relativi CP_1 ratei, oltre interessi legali;
ha disposto la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio per intero;
quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, ha disposto che gravassero sull' . CP_1
A fondamento della decis la Corte territoriale ha argomentato che l'accertamento svolto in sede di gravame, con «metodo scientifico ineccepibile», ha riscontrato una «ipoacusia neurosensoriale bilaterale in caduta sulle alte frequenze, più accentuata a sx», che presenta una inequivocabile origine professionale e raggiunge la soglia del 22% dal settembre 2001.
§2.2 L' ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la “…violazione dell'art. CP_1
74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e falsa applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e del decreto ministeriale di approvazione delle tabelle delle menomazioni. La sentenza impugnata meriterebbe censura per aver valutato le conseguenze dell'ipoacusia bilaterale neurosensoriale secondo i parametri applicabili soltanto agli eventi verificatisi o denunciati dopo il 25 luglio 2000. Pur dichiarando di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che ha rilevato una riduzione della capacità lavorativa generica del 22%, la Corte di merito avrebbe poi commisurato la rendita alla percentuale del 22% di danno biologico. La malattia professionale, denunciata il 24 febbraio 1992, dovrebbe essere valutata secondo i criteri sanciti dall'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, disposizione che non attribuirebbe rilievo al danno biologico, ma alla riduzione della capacità lavorativa generica…”
§2.3
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell' alla luce delle seguenti CP_1 argomentazioni:
<3.1.– I giudici d'appello hanno costituito una rendita «rapportata alla percentuale del 22% di danno biologico» (pagina 4), a fronte della ipoacusia denunciata il 24 febbraio 1992 (pagina 2 della sentenza impugnata). 3.2.– L'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 conferisce rilievo alla nozione di danno biologico, che «definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali […] come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona» (comma 1). Le regole imperniate sulla nozione di danno biologico (comma 2) si applicano ai «danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3», adottato dal «Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell ». CP_1
4 Il decreto ministeriale, recante «Approvazione di “Tabella delle menomazioni”;
“Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali», è stato adottato il 12 luglio 2000 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 172 del 25 luglio 2000, Supplemento ordinario, n. 119. 3.3.– Per gli eventi dannosi antecedenti all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, trova applicazione la disciplina previgente, che non contempla «un sistema specifico di indennizzo del danno biologico» (Cass., sez. lav., 11 luglio 2017, n. 17096, richiamata anche dal ricorrente, punto 2 dei “Motivi della decisione”). Né la modulazione temporale della disciplina, richiamata a sostegno del motivo di ricorso, è censurabile per violazione dell'art. 3 Cost. Il giudice delle leggi ha dichiarato non fondati i dubbi di legittimità costituzionale in ordine al profilo specifico della «separata considerazione degli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell'art. 13, rispetto a quelli pregressi» e ha rimarcato, con rilievi che si attagliano anche all'odierna vicenda, che «la diversa disciplina riservata agli eventi lesivi ratione temporis» non genera «alcun vuoto di tutela» e rispecchia una ragionevole scelta discrezionale del legislatore. Le richiamate previsioni del d.lgs. n. 38 del 2000, nel tracciare un discrimine temporale tra fattispecie assoggettate alla precedente normativa e fattispecie ricondotte al nuovo assetto, incardinato sull'indennizzo del danno biologico, risentono del «fluire del tempo», «elemento di per sé idoneo a differenziare le situazioni soggettive» (sentenza n. 426 del 2006, punto 3.2. del Considerato in diritto). 3.4.– Colgono dunque nel segno i rilievi della parte ricorrente, nell'imputare alla sentenza d'appello di avere applicato i nuovi criteri concernenti il danno biologico a una fattispecie ratione temporis riconducibile alla disciplina previgente, in quanto attinente a un evento lesivo accaduto e denunciato prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale. Né inducono a diverse conclusioni i rilievi del controricorso e della memoria illustrativa, che si limitano a porre in risalto la natura professionale dell'ipoacusia contratta dal lavoratore nella sua attività di carpentiere e tubista nello stabilimento della Nuovo Pignone s.p.a. di Vibo Valentia Marina e il carattere esaustivo dell'accertamento peritale, senza cimentarsi con il particolare tema del decidere, inerente alla disciplina intertemporale applicabile sulla scorta dei criteri distintivi enucleati dalla legge>>.
§3 Il giudizio è stato riassunto tanto da che dall Parte_1 CP_1
La Corte, disposta la riunione dei due incarti, nonché la rinnovazione della ctu medico-legale, espletata la stessa, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 15-18 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
5 Il presente giudizio di rinvio, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte remittente, ha esclusivamente ad oggetto la verifica della percentuale di riduzione dell'attitudine al lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 TU 1124/1965, quale conseguenza della tecnopatia da cui è affetto il sig. , Pt_1 essendo ogni altra questione coperta dal giudicato.
§4.1 Ora, il ctu nominato nel presente giudizio ha concluso nel senso che l'infermità
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale in caduta sulle alte frequenze più accentuata a sx. con presenza di recruitment. Timpanogramma di tipo A con ipsi e contra presenti bil., da esposizione a rumore” di natura professionale riportata dal sig. determina una riduzione permanente della capacità lavorativa Pt_1 generica con inabilità permanente del 10,84%. Peraltro, il perito, interloquendo in modo convincente circa i rilievi critici del ctp dell'assistibile, ha evidenziato che la valutazione del consulente di parte risulta effettuata secondo i parametri valutativi del d. l.vo 38/2000 e non in base a quelli dell'art. 74 TU inf., da applicare al caso di specie, per come stabilito dalla Corte in sede di remissione. Le osservazioni provenienti dall'esperto, da cui il collegio non ha motivo di discostarsi, in quanto suffragate dalla documentazione medica in atti, conducono a ritenere infondata la censura sollevata dall'appellante in Pt_1 punto di quantificazione della percentuale di inabilità.
§4.2 Pertanto, non risulta l'integrazione della soglia dell'11% necessaria per l'accesso alla rendita a norma dell'art. 74 cit.: <In caso di malattia professionale (o di infortunio sul lavoro) la condanna dell alla costituzione di una rendita CP_1 per inabilità permanente presuppone tamento - oltre che della indennizzabilità dell'evento - della sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla soglia minima del dieci per cento: quindi a partire dall'undici per cento>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7217 del 30/05/2000); <In materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, alla stregua dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 - che richiede la riduzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per l'indennizzabilità delle inabilità permanenti derivanti sia da infortunio sul lavoro sia anche da malattia professionale - e la parte successiva dello stesso comma, che fa riferimento a gradi di inabilità a partire dall'undici per cento, la condanna dell alla costituzione di una rendita per inabilità permanente presuppone CP_1
l'ac ento della sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla soglia minima del dieci per cento e, pertanto, a partire dall'undici per cento, atteso che la disposizione della norma citata fa chiaramente comprendere la volontà legislativa di considerare le percentuali di inabilità solo in termini di unità intere, senza valorizzare le frazioni di grado>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21661 del 14/08/2008).
6 §5 In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado si impone il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
L'esito complessiv peculiarità delle questioni trattate e la qualità delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di lite. Per le stesse ragioni le spese delle consulenze – compresa quella svolta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto;
- vanno poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro e in egual misura.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei giudizi in riassunzione, introdotti con separati ricorsi depositati da il 24 luglio 2023 e dall' Parte_1 CP_1 il 26 luglio 2023, poi riuniti, a se ento disposto dalla Cor Cassazione, con ordinanza n. 15122/23 del 23.2.2023/30.5.2023, della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 573/2017 del 9 marzo 2017/16 maggio 2017 di riforma della sentenza n. 1368/2013 del 20.6.2013 del Tribunale di Vibo Valentia, appellata dall' e dal medesimo con CP_1 Parte_1 impugnazione incidentale:
1. in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto da Pt_1
[...]
2. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;
3. Pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro ed in misura eguale, le spese delle CCTTUU espletate nei precedenti gradi/fasi, per come già quantificate, nonché nel presente giudizio, per come liquidate con separato decreto. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 28 aprile 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
7
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 750 e 764 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, scaturite dalle riassunzioni a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, e vertenti TRA
, CF.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
G. M lo studio degli Avv.ti Gaetano Servello e Domenico Servello dai quali è rappresentato e difeso giusta procura stesa su foglio separato ed allegata in calce al ricorso in appello ricorrente in riassunzione/resistente in riassunzione-appellato e appellante E Controparte_1
C.F. in persona del Direttore Regionale per la
[...] P.IVA_1
“pro , giusta delibera del Consiglio CP_2 di Amministrazione del 25.02.1998 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Allegrini ed Elisabetta Paonessa, in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr. , notaio in Catanzaro, in data 16/04/2024, Persona_1 rep.48247, racc. mente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL per la Calabria alla via V. Veneto, n.60 ricorrente in riassunzione/resistente in riassunzione-appellato e appellante Avente ad oggetto: riassunzione a seguito di rinvio da Cassazione. Malattia professionale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per : RG n. 750/23<< I) In ottemperanza all' ordinanza della Parte_1
Sup sazione n. 15122/2023 sopra menzionata e ai principi di diritto enunciati con detta ordinanza, accertare e dichiarare che la malattia professionale (aggravatasi nel tempo) da cui è affetto il Sig. e Parte_1 già riconosciuta sia in primo che in secondo grado, ha di à lavorativa generica dello stesso Sig. nella misura del 22%, ( così come Pt_1 accertato dal Dott. CTU nominato nel giudizio di secondo grado) Persona_2
e/o nella misura c di giustizia in esito ad una nuova disponenda CTU;
II) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare che il Sig. ha Parte_1 diritto a percepire la rendita unificata per inabilità per tia
1 professionale e/o infortunio sul lavoro commisurata alla suddetta riduzione della capacità lavorativa generica del 22% e/o alla diversa accertanda percentuale, a decorrere dal mese di Settembre 2001; III) Per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere, in favore del Sig. la rendita e tutti gli altri benefici Pt_1 commessi con la predetta accert accertanda riduzione della capacità lavorativa generica, oltre i ratei arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
IV) Condannare, infine, l' , in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio tenutosi presso la Suprema Corte di Cassazione e del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto di legge e/o di giustizia >>; RG 764/23: << I) In via preliminare ed in rito, disporre la riunione ex art. 335 c.p.c., della causa n. 764/2023 R.G. alla causa n. 750/2023 R.G. (la discussione di entrambe le cause è stata fissata per la medesima udienza del 9.7.2024). II) Nel merito, in ottemperanza all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 15122/2023 sopra menzionata e ai principi di diritto enunciati con detta ordinanza, accertare e dichiarare che la malattia professionale (aggravatasi nel tempo) da cui è affetto il sig. e già riconosciuta sia in primo Parte_1 che in secondo grado, ha dim avorativa generica dello stesso sig. , a decorrere dal mese di settembre 2001, nella misura del Pt_1
28,5 osì come accertato dal Dott. con la CTU depositata Persona_3 nel giudizio di primo grado) e/o nella m sì come accertato dal Dott. con la CTU depositata nel giudizio di secondo grado) e/o Persona_2 nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia in esito ad una nuova disponenda CTU. III) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare che il sig. ha diritto a percepire la rendita unificata per inabilità Parte_1 lattia professionale e/o infortunio sul lavoro commisurata alla suddetta riduzione della capacità lavorativa generica del 28,5375% e/o del 22% e/o della diversa accertanda percentuale, a decorrere dal mese di settembre 2001. IV) Per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrisponde favore del sig. Pt_1
la rendita e tutti gli altri benefici connessi con la predetta accertata
[...]
e/o accertanda riduzione della capacità lavorativa generica, oltre i ratei arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. V) Condannare, infine, l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagament spese e competenze del giudizio tenutosi presso la Suprema Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Emettere ogni altro provvedimento che sarà ritenuto di legge e/o di giudizio >>; per l' RG 750/23 << - In via preliminare, disporre la riunione del giudizio CP_1 reca 764/23 al presente giudizio recante RG 750/23 per connessione oggettiva e soggettiva;
- in applicazione del principio enunciato dalla Suprema
2 Corte con ordinanza n. 15122/2023 emessa il 23/02/2023 e pubblicata il 30/05/2023 ed in accoglimento del ricorso in riassunzione da rinvio della Cassazione recante RG 764/23 e, per l'effetto, rigettare l'atto in riassunzione recante RG 750/23 e la domanda introdotta dal sig. con Parte_1 ricorso depositato in data 22/03/99; - in via subordinata, qualora dovesse essere accertato il superamento della soglia di indennizzabilità nell'arco del quindicennio dalla denuncia della malattia professionale, applicare la normativa di cui al DPR n.1124/65. - Con vittoria delle spese, diritti ed onorari dell'intero processo (merito e legittimità). >>; RG 764/23: << - in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 15122/2023 emessa il 23/02/2023 e pubblicata il 30/05/2023, accogliere il presente ricorso in riassunzione da rinvio della Cassazione e, per l'effetto, rigettare la domanda introdotta dal sig. Pt_1 con ricorso depositato in data 22/03/99; - in via subordinata,
[...] essere accertato il superamento della soglia di indennizzabilità nell'arco del quindicennio dalla denuncia della malattia professionale, applicare la normativa di cui al DPR n.1124/65. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari dell'intero processo (merito e legittimità). >> FATTO e DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 20 giugno 2013, ha dichiarato il diritto di a percepire, a decorrere dall'8 gennaio 2013, la Parte_1 rendita u permanente da infortunio sul lavoro, nella misura del 28,54%, e ha condannato l' a corrispondere i relativi ratei, con gli CP_1 interessi di legge. Le spese di ono state compensate;
l' è stato CP_1 condannato a farsi carico delle spese di consulenza tecnica d'uffici
§2.1 L'ente ha impugnato la sentenza, allegando l'insussistenza dei presupposti per riconoscere la rendita unificata, posto che il signor non aveva mai Pt_1 riferito di pregresse malattie, diverse dall'ipoacusia d a il 24 febbraio 1992; ha aggiunto che anche rispetto all'ipoacusia, non spetterebbe al lavoratore alcuna rendita, in quanto non sarebbe stato dimostrato in modo convincente il superamento della soglia d'indennizzabilità nel quindicennio che decorre dalla denuncia. Il signor ha a sua volta appellato la sentenza di primo grado, Pt_1 lamentand onsulente tecnico d'ufficio designato dal Tribunale non abbia valutato l'aggravamento dell'ipoacusia, che già il 29 ottobre 1996 avrebbe raggiunto la soglia del 25,80%; ha altresì censurato le statuizioni sulle spese di lite. Con sentenza n. 573 del 2017, depositata il 16 maggio 2017, la Corte d'appello di Catanzaro, dopo avere riunito le impugnazioni e dopo avere espletato un nuovo accertamento peritale, ha riformato la pronuncia di primo grado e ha dichiarato
3 il diritto del signor < Parte_1 inabilità permanent professionale, ipoacusia bilaterale neurosensoriale, rapportata alla percentuale del 22% di danno biologico, a decorrere dal 1.9.2001>> con condanna dell' al pagamento dei relativi CP_1 ratei, oltre interessi legali;
ha disposto la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio per intero;
quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, ha disposto che gravassero sull' . CP_1
A fondamento della decis la Corte territoriale ha argomentato che l'accertamento svolto in sede di gravame, con «metodo scientifico ineccepibile», ha riscontrato una «ipoacusia neurosensoriale bilaterale in caduta sulle alte frequenze, più accentuata a sx», che presenta una inequivocabile origine professionale e raggiunge la soglia del 22% dal settembre 2001.
§2.2 L' ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la “…violazione dell'art. CP_1
74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e falsa applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e del decreto ministeriale di approvazione delle tabelle delle menomazioni. La sentenza impugnata meriterebbe censura per aver valutato le conseguenze dell'ipoacusia bilaterale neurosensoriale secondo i parametri applicabili soltanto agli eventi verificatisi o denunciati dopo il 25 luglio 2000. Pur dichiarando di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che ha rilevato una riduzione della capacità lavorativa generica del 22%, la Corte di merito avrebbe poi commisurato la rendita alla percentuale del 22% di danno biologico. La malattia professionale, denunciata il 24 febbraio 1992, dovrebbe essere valutata secondo i criteri sanciti dall'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, disposizione che non attribuirebbe rilievo al danno biologico, ma alla riduzione della capacità lavorativa generica…”
§2.3
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell' alla luce delle seguenti CP_1 argomentazioni:
<3.1.– I giudici d'appello hanno costituito una rendita «rapportata alla percentuale del 22% di danno biologico» (pagina 4), a fronte della ipoacusia denunciata il 24 febbraio 1992 (pagina 2 della sentenza impugnata). 3.2.– L'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 conferisce rilievo alla nozione di danno biologico, che «definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali […] come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona» (comma 1). Le regole imperniate sulla nozione di danno biologico (comma 2) si applicano ai «danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3», adottato dal «Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell ». CP_1
4 Il decreto ministeriale, recante «Approvazione di “Tabella delle menomazioni”;
“Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali», è stato adottato il 12 luglio 2000 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 172 del 25 luglio 2000, Supplemento ordinario, n. 119. 3.3.– Per gli eventi dannosi antecedenti all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, trova applicazione la disciplina previgente, che non contempla «un sistema specifico di indennizzo del danno biologico» (Cass., sez. lav., 11 luglio 2017, n. 17096, richiamata anche dal ricorrente, punto 2 dei “Motivi della decisione”). Né la modulazione temporale della disciplina, richiamata a sostegno del motivo di ricorso, è censurabile per violazione dell'art. 3 Cost. Il giudice delle leggi ha dichiarato non fondati i dubbi di legittimità costituzionale in ordine al profilo specifico della «separata considerazione degli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell'art. 13, rispetto a quelli pregressi» e ha rimarcato, con rilievi che si attagliano anche all'odierna vicenda, che «la diversa disciplina riservata agli eventi lesivi ratione temporis» non genera «alcun vuoto di tutela» e rispecchia una ragionevole scelta discrezionale del legislatore. Le richiamate previsioni del d.lgs. n. 38 del 2000, nel tracciare un discrimine temporale tra fattispecie assoggettate alla precedente normativa e fattispecie ricondotte al nuovo assetto, incardinato sull'indennizzo del danno biologico, risentono del «fluire del tempo», «elemento di per sé idoneo a differenziare le situazioni soggettive» (sentenza n. 426 del 2006, punto 3.2. del Considerato in diritto). 3.4.– Colgono dunque nel segno i rilievi della parte ricorrente, nell'imputare alla sentenza d'appello di avere applicato i nuovi criteri concernenti il danno biologico a una fattispecie ratione temporis riconducibile alla disciplina previgente, in quanto attinente a un evento lesivo accaduto e denunciato prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale. Né inducono a diverse conclusioni i rilievi del controricorso e della memoria illustrativa, che si limitano a porre in risalto la natura professionale dell'ipoacusia contratta dal lavoratore nella sua attività di carpentiere e tubista nello stabilimento della Nuovo Pignone s.p.a. di Vibo Valentia Marina e il carattere esaustivo dell'accertamento peritale, senza cimentarsi con il particolare tema del decidere, inerente alla disciplina intertemporale applicabile sulla scorta dei criteri distintivi enucleati dalla legge>>.
§3 Il giudizio è stato riassunto tanto da che dall Parte_1 CP_1
La Corte, disposta la riunione dei due incarti, nonché la rinnovazione della ctu medico-legale, espletata la stessa, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 15-18 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
5 Il presente giudizio di rinvio, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte remittente, ha esclusivamente ad oggetto la verifica della percentuale di riduzione dell'attitudine al lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 TU 1124/1965, quale conseguenza della tecnopatia da cui è affetto il sig. , Pt_1 essendo ogni altra questione coperta dal giudicato.
§4.1 Ora, il ctu nominato nel presente giudizio ha concluso nel senso che l'infermità
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale in caduta sulle alte frequenze più accentuata a sx. con presenza di recruitment. Timpanogramma di tipo A con ipsi e contra presenti bil., da esposizione a rumore” di natura professionale riportata dal sig. determina una riduzione permanente della capacità lavorativa Pt_1 generica con inabilità permanente del 10,84%. Peraltro, il perito, interloquendo in modo convincente circa i rilievi critici del ctp dell'assistibile, ha evidenziato che la valutazione del consulente di parte risulta effettuata secondo i parametri valutativi del d. l.vo 38/2000 e non in base a quelli dell'art. 74 TU inf., da applicare al caso di specie, per come stabilito dalla Corte in sede di remissione. Le osservazioni provenienti dall'esperto, da cui il collegio non ha motivo di discostarsi, in quanto suffragate dalla documentazione medica in atti, conducono a ritenere infondata la censura sollevata dall'appellante in Pt_1 punto di quantificazione della percentuale di inabilità.
§4.2 Pertanto, non risulta l'integrazione della soglia dell'11% necessaria per l'accesso alla rendita a norma dell'art. 74 cit.: <In caso di malattia professionale (o di infortunio sul lavoro) la condanna dell alla costituzione di una rendita CP_1 per inabilità permanente presuppone tamento - oltre che della indennizzabilità dell'evento - della sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla soglia minima del dieci per cento: quindi a partire dall'undici per cento>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7217 del 30/05/2000); <In materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, alla stregua dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 - che richiede la riduzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per l'indennizzabilità delle inabilità permanenti derivanti sia da infortunio sul lavoro sia anche da malattia professionale - e la parte successiva dello stesso comma, che fa riferimento a gradi di inabilità a partire dall'undici per cento, la condanna dell alla costituzione di una rendita per inabilità permanente presuppone CP_1
l'ac ento della sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla soglia minima del dieci per cento e, pertanto, a partire dall'undici per cento, atteso che la disposizione della norma citata fa chiaramente comprendere la volontà legislativa di considerare le percentuali di inabilità solo in termini di unità intere, senza valorizzare le frazioni di grado>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21661 del 14/08/2008).
6 §5 In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado si impone il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
L'esito complessiv peculiarità delle questioni trattate e la qualità delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di lite. Per le stesse ragioni le spese delle consulenze – compresa quella svolta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto;
- vanno poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro e in egual misura.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei giudizi in riassunzione, introdotti con separati ricorsi depositati da il 24 luglio 2023 e dall' Parte_1 CP_1 il 26 luglio 2023, poi riuniti, a se ento disposto dalla Cor Cassazione, con ordinanza n. 15122/23 del 23.2.2023/30.5.2023, della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 573/2017 del 9 marzo 2017/16 maggio 2017 di riforma della sentenza n. 1368/2013 del 20.6.2013 del Tribunale di Vibo Valentia, appellata dall' e dal medesimo con CP_1 Parte_1 impugnazione incidentale:
1. in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto da Pt_1
[...]
2. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;
3. Pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro ed in misura eguale, le spese delle CCTTUU espletate nei precedenti gradi/fasi, per come già quantificate, nonché nel presente giudizio, per come liquidate con separato decreto. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 28 aprile 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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