TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1230/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. 1230/2024 sul ricorso proposto congiuntamente ex art. 473 bis 51 co.5 cpc
da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Flaminia Sud n. 64, rappresentata e difesa dall'Avv. MANNAIOLI Daniela ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto, Via F. Morvillo n. 11, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Fontevecchia n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. GUERRIERI Emanuele ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in San Giustino (PG), Piazza del Municipio n. 12, presso il Difensore;
pagina 1 di 5
- RICORRENTI -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 473 bis.51 comma 3 cpc
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso introduttivo del procedimento promosso congiuntamente da e Controparte_1 Parte_1
in data 5.07.2024, le Parti hanno chiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale
[...]
di Spoleto n. 385/2018, pubblicata in data 14.05.2018, all'esito del procedimento n. R.G. 3264/2014.
In particolare, le Parti hanno indicato che dalla loro unione sono nati i figli: , nato a [...] il [...] Per_1
e , nato a [...] il [...], oggi entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_2
Tra le condizioni di divorzio di cui alla citata sentenza si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo del di versare la CP_1
somma di euro 500,00 (250,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Attualmente, le condizioni economiche del ono peggiorate, avendo perso il proprio lavoro di dipendente CP_1
subordinato.
Per tali ragioni, considerate le mutate condizioni e, nella specie, le difficoltà economiche del e, al CP_1
contempo, l'intenzione di assolvere ai propri obblighi di mantenimento della prole maggiorenne, le Parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla parziale modifica della sentenza di divorzio n. 358/2018 nei termini che seguono:
“1. Il sig. e la sig.ra , sottoscrivendo le condizioni di modifica alle Controparte_1 Parte_1 condizioni di divorzio si obbligano ad assegnare, cedere e trasferire ai figli:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._3
Umbra n. 39, 06034, Foligno (PG)
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._4
n. 39, 06034, Foligno (PG)
1.1. La porzione immobiliare distinta al NCEU del Comune di Foligno al Fg 106 part. 143 sub 2 e sub 5; Fg 106 part.
471;
pagina 2 di 5
1.2. Terreno rurale distinto al nct del comune di Foligno – fg 106, part. 836;
Acquistati mediante atto di compravendita rep N. 15726 voltura n. 4178.1/1998 in atti dal 12.11.99, a rogito notaio
Dott. del 26.02.1998 sito in Foligno – Via Nocera Umbra, 39 precisamente locale commerciale al Persona_3
piano terra di tre vani, corte adiacente e appartamento al primo piano n. 4 vani.
2. Il sig. e la sig.ra , sempre nelle condizioni di modifica del divorzio Controparte_1 Parte_1
dichiarano, altresì: A) che per l'immobile in oggetto erano stati adempiuti tutti gli obblighi ed oneri previsti dalla
Legge 28/02/1985 n. 47 B) che tutti gli impianti posti al servizio dell'immobile in oggetto sono conformi alla normativa in materia di sicurezza, vigente all'epoca della loro realizzazione, che il compendio immobiliare in oggetto è in tutto e di fatto conforme alla certificazione catastale vigente.
3. Il sig. specifica che negli ultimi anni l'ex coniuge ha eseguito nelle unità immobiliari anzidette Controparte_1
tutta una serie di lavori, anche di natura straordinaria, senza essere stato preventivamente informato, per cui non può egli in proprio garantire la regolarità delle opere dal punto di vista tecnico, urbanistico ed edilizio e quant'altro occorrer possa, conformità e giustezza che viene accertata con la presente dalla signora Parte_1
comproprietaria.
4. Nel quadro della sistemazione economico-patrimoniale della famiglia conseguente il divorzio e di una sistemazione “solutorio-compensativa”, i suddetti trasferimenti immobiliari, oggetto del presente accordo ne costituiscono adempimento e sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi tra le parti.
Quest'ultime chiedono pertanto l'applicazione di tutti i benefici fiscali in relazione al trasferimento dei suddetti diritti di proprietà in applicazione dell'Art. 19 della Legge 06/03/1987, n. 74 normativa applicabile anche successivamente al 1° gennaio 2014 come disposto e chiarito dalla Circolare del 29 maggio 2013 n. 18 e dalla
Circolare n. 2/E della Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale normativa.
5. Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti il trasferimento delle unità, atti prodromici, presupposti, antecedenti, conseguenti e successivi, in via esemplificativa non esaustiva, tecniche, notarili, fiscali, tributari, ipotecari, oneri di registrazione etc. dei predetti trasferimenti in favore dei figli saranno posti a carico esclusivo della sig.ra
. Parte_1
6. A seguito dei predetti trasferimenti – e con effetto retroattivo a far data dal deposito del presente ricorso – cesserà in campo al sig. ogni obbligo di corrispondere il mantenimento e spese straordinarie in capo ai CP_1
figli.
7. Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”
pagina 3 di 5 All'esito della prima udienza del 16.10.2024, sostituita su istanza delle Parti, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, il G.I. ha invitato le parti a chiarire se intendessero procedere nel trasferimento/ costituzione di diritto reale o convertire le intese sul punto in mero obbligo del cedente a perfezionare l'operazione in sede notarile.
Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 27.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte.
In conformità le Parti hanno depositato note dattiloscritte in cui hanno precisato la intenzione di procedere al trasferimento del compendio immobiliare con atto pubblico in sede notarile, dovendosi intendere la richiesta modifica come mero obbligo delle Parti al trasferimento.
Hanno quindi chiesto che il Tribunale in accoglimento della congiunta domanda, provvedesse alla modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole in data 02.08.2024.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi dei figli della coppia.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Con riguardo alle spese processuali sull'intervenuto accordo, le stesse debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da
e di modifica delle condizioni di divorzio, così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 385/2018 del Tribunale
pagina 4 di 5 di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. 1230/2024 sul ricorso proposto congiuntamente ex art. 473 bis 51 co.5 cpc
da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Flaminia Sud n. 64, rappresentata e difesa dall'Avv. MANNAIOLI Daniela ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto, Via F. Morvillo n. 11, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Fontevecchia n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. GUERRIERI Emanuele ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in San Giustino (PG), Piazza del Municipio n. 12, presso il Difensore;
pagina 1 di 5
- RICORRENTI -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 473 bis.51 comma 3 cpc
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso introduttivo del procedimento promosso congiuntamente da e Controparte_1 Parte_1
in data 5.07.2024, le Parti hanno chiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale
[...]
di Spoleto n. 385/2018, pubblicata in data 14.05.2018, all'esito del procedimento n. R.G. 3264/2014.
In particolare, le Parti hanno indicato che dalla loro unione sono nati i figli: , nato a [...] il [...] Per_1
e , nato a [...] il [...], oggi entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_2
Tra le condizioni di divorzio di cui alla citata sentenza si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo del di versare la CP_1
somma di euro 500,00 (250,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Attualmente, le condizioni economiche del ono peggiorate, avendo perso il proprio lavoro di dipendente CP_1
subordinato.
Per tali ragioni, considerate le mutate condizioni e, nella specie, le difficoltà economiche del e, al CP_1
contempo, l'intenzione di assolvere ai propri obblighi di mantenimento della prole maggiorenne, le Parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla parziale modifica della sentenza di divorzio n. 358/2018 nei termini che seguono:
“1. Il sig. e la sig.ra , sottoscrivendo le condizioni di modifica alle Controparte_1 Parte_1 condizioni di divorzio si obbligano ad assegnare, cedere e trasferire ai figli:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._3
Umbra n. 39, 06034, Foligno (PG)
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._4
n. 39, 06034, Foligno (PG)
1.1. La porzione immobiliare distinta al NCEU del Comune di Foligno al Fg 106 part. 143 sub 2 e sub 5; Fg 106 part.
471;
pagina 2 di 5
1.2. Terreno rurale distinto al nct del comune di Foligno – fg 106, part. 836;
Acquistati mediante atto di compravendita rep N. 15726 voltura n. 4178.1/1998 in atti dal 12.11.99, a rogito notaio
Dott. del 26.02.1998 sito in Foligno – Via Nocera Umbra, 39 precisamente locale commerciale al Persona_3
piano terra di tre vani, corte adiacente e appartamento al primo piano n. 4 vani.
2. Il sig. e la sig.ra , sempre nelle condizioni di modifica del divorzio Controparte_1 Parte_1
dichiarano, altresì: A) che per l'immobile in oggetto erano stati adempiuti tutti gli obblighi ed oneri previsti dalla
Legge 28/02/1985 n. 47 B) che tutti gli impianti posti al servizio dell'immobile in oggetto sono conformi alla normativa in materia di sicurezza, vigente all'epoca della loro realizzazione, che il compendio immobiliare in oggetto è in tutto e di fatto conforme alla certificazione catastale vigente.
3. Il sig. specifica che negli ultimi anni l'ex coniuge ha eseguito nelle unità immobiliari anzidette Controparte_1
tutta una serie di lavori, anche di natura straordinaria, senza essere stato preventivamente informato, per cui non può egli in proprio garantire la regolarità delle opere dal punto di vista tecnico, urbanistico ed edilizio e quant'altro occorrer possa, conformità e giustezza che viene accertata con la presente dalla signora Parte_1
comproprietaria.
4. Nel quadro della sistemazione economico-patrimoniale della famiglia conseguente il divorzio e di una sistemazione “solutorio-compensativa”, i suddetti trasferimenti immobiliari, oggetto del presente accordo ne costituiscono adempimento e sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi tra le parti.
Quest'ultime chiedono pertanto l'applicazione di tutti i benefici fiscali in relazione al trasferimento dei suddetti diritti di proprietà in applicazione dell'Art. 19 della Legge 06/03/1987, n. 74 normativa applicabile anche successivamente al 1° gennaio 2014 come disposto e chiarito dalla Circolare del 29 maggio 2013 n. 18 e dalla
Circolare n. 2/E della Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale normativa.
5. Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti il trasferimento delle unità, atti prodromici, presupposti, antecedenti, conseguenti e successivi, in via esemplificativa non esaustiva, tecniche, notarili, fiscali, tributari, ipotecari, oneri di registrazione etc. dei predetti trasferimenti in favore dei figli saranno posti a carico esclusivo della sig.ra
. Parte_1
6. A seguito dei predetti trasferimenti – e con effetto retroattivo a far data dal deposito del presente ricorso – cesserà in campo al sig. ogni obbligo di corrispondere il mantenimento e spese straordinarie in capo ai CP_1
figli.
7. Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”
pagina 3 di 5 All'esito della prima udienza del 16.10.2024, sostituita su istanza delle Parti, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, il G.I. ha invitato le parti a chiarire se intendessero procedere nel trasferimento/ costituzione di diritto reale o convertire le intese sul punto in mero obbligo del cedente a perfezionare l'operazione in sede notarile.
Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 27.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte.
In conformità le Parti hanno depositato note dattiloscritte in cui hanno precisato la intenzione di procedere al trasferimento del compendio immobiliare con atto pubblico in sede notarile, dovendosi intendere la richiesta modifica come mero obbligo delle Parti al trasferimento.
Hanno quindi chiesto che il Tribunale in accoglimento della congiunta domanda, provvedesse alla modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole in data 02.08.2024.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi dei figli della coppia.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Con riguardo alle spese processuali sull'intervenuto accordo, le stesse debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da
e di modifica delle condizioni di divorzio, così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 385/2018 del Tribunale
pagina 4 di 5 di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
pagina 5 di 5