Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello, con atto di citazione notificato il 5.3.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6905/2023, pubblicata il 5.9.2023 e non notificata, da
e , in proprio e quali eredi di , entrambe Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentate e difese, come da procura in atti, dagli avv.ti Guido Alfonsi (C.F.
), (C.F. ) e C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. ), presso il cui studio, in Roma, alla via Asiago n. 8, sono
[...] C.F._3 elettivamente domiciliate
-appellanti-
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 P.IVA_1 in atti, dall'avv. Giuseppe Viggiani , presso il cui studio in Teramo alla via C.F._4
A. De Albentiis 12/a, è elettivamente domiciliata
-appellata- nonchè
(C.F. ), in persona del proprio legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
) (PEC: , P.IVA_2 Email_1
e
(C.F. , Controparte_3 C.F._5
-appellati contumaci-
Oggetto: appello avverso sentenza in materia di lesione personale
1
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa, per tutti i motivi dedotti in premessa, in accoglimento dei motivi di gravame proposti ed in parziale riforma della Sentenza n.
6905/23 del Tribunale di Milano, pubblicata il 5 settembre 2023, non notificata, confermata nel resto:
a) condannare gli appellanti in via solidale tra loro, ad integrazione di quanto già riconosciuto a titolo di danno patrimoniale nel giudizio di primo grado, in relazione all'incidente per cui è causa, al pagamento in favore di ed nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 dell'ulteriore importo di € 25.433,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo;
b) condannare i medesimi alla refusione integrale delle spese e competenze del giudizio di primo grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
c) condannare, infine, gli appellati alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill. ma Corte di Appello Milano, previo rigetto dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale e, ammesse le richieste istruttorie avanzate da parte convenuta nel giudizio di primo grado,
a) in parziale riforma della sentenza n. 6905/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 05.09.2023, accertare e dichiarare la totale o concorrente, anche ai sensi del disposto ex art. 2054 c. c., responsabilità del sig. nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, Controparte_4 ritenere eque, giuste ed ampiamente satisfattive le somme già liquidate in favore delle appellanti rigettando integralmente l'interposto appello;
b) Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ed rispettivamente genitori e sorella di Persona_1 Parte_1 Parte_2 CP_4
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano,
[...] Controparte_3 CP_5
e rispettivamente conducente, proprietario della macchina
[...] Controparte_1
operatrice e società assicuratrice, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei CP_6
danni non patrimoniali sofferti da tutti gli attori, nonché dei danni patrimoniali subiti da
[...]
in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 27 giugno 2018 sulla strada Provinciale 8 Per_1
(Tortoreto/Teramo) in cui il loro congiunto subì lesioni gravissime. Controparte_4
A sostegno della domanda assumevano che nella data indicata percorreva la strada Controparte_4
provinciale indicata alla guida di un autocompattatore di rifiuti di proprietà della ditta Poliservice spa di cui era dipendente. Giunto all'altezza del km 6,050 della citata strada, veniva violentemente urtato e “caricato dalla pala” della macchina operatrice Caterpillar della ditta e condotta da CP_2
che, uscendo da un cantiere privato, si immetteva repentinamente sulla strada Controparte_3
provinciale.
2 A seguito del sinistro, veniva ricoverato d'urgenza, prima nell'Ospedale di Teramo, Controparte_4
dove gli veniva riscontrato uno shock spinale con frattura vertebre C3 e C4, e conseguente “perdita nelle autonomie secondario a tetraparesi” che determinava un'invalidità al 100%; successivamente veniva trasferito al centro di riabilitazione Montecatone Rehabilitation Institute s.p.a. ad Imola.
Conseguentemente, attese le gravi condizioni e l'incapacità di muoversi della vittima del sinistro, gli attori si erano trasferiti ad Imola per assistere notte e giorno il congiunto, subendo un totale stravolgimento delle loro abitudini di vita. Inoltre, avevano dovuto affrontare ingenti spese nonché sopportare il dolore per la condizione del figlio e fratello totalmente invalido. Gli attori evidenziavano quindi sintomi di ansia, stress, difficoltà nel ritmo sonno-veglia, depressione, frustrazione, rabbia, tutti riconducibili alla sindrome PST, patologia che il loro consulente di fiducia, dott. , Persona_2
quantificava in un danno biologico del 25% per il sig. del 30% per e del Persona_1 Persona_3
35% per Parte_2
Dal momento che la Compagnia Assicurativa, nonostante le richieste, non aveva inteso di ristorare il danno, ritenendo insussistente la responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, gli attori erano stati costretti ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da loro subiti.
Si costituiva in giudizio la sola che, innanzitutto, segnalava il decesso in data Controparte_1
27.3.2020 di e chiedeva la sospensione del processo in attesa della definizione del Controparte_4
giudizio penale pendente innanzi al Tribunale di Teramo a carico del conducente Parte_5
Nel merito, deduceva che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell' che, CP_4 conducendo l'autocompattatore ad andatura elevata, aveva invaso la banchina adiacente al margine destro della carreggiata e aveva investito il fermo sull'area antistante l'ingresso della ditta CP_6
Eccepiva, inoltre, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell' e CP_2 CP_4
quindi sosteneva la responsabilità esclusiva dello stesso in ordine alla causazione del sinistro, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Richiedeva, infine, di accertare la mancanza del nesso causale tra il sinistro e il decesso dell' CP_4
Nel corso del processo veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e disposta la consulenza medico-legale sulle persone degli attori.
2. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6905/2023 del 5.9.2023, ha accertato l'esclusiva responsabilità di ella causazione dell'incidente e, in parziale Controparte_3
accoglimento della domanda proposta dagli attori, ha condannato i convenuti in solido, al risarcimento dei danni in favore di nella misura complessiva di € 78.577,60, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi, in favore di nella misura di complessivi € Parte_2
32.558,68, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e in favore di nella misura di Persona_1 complessivi € 69.805,60 per danni non patrimoniali nonché di € 10.480,33 per danni patrimoniali, il
3 tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi. Il Tribunale inoltre ha condannato i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi di lite nella misura del 50%, compensando la rimanente parte.
A sostegno della decisione, il giudice di primo grado – dopo aver ricordato che, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di colpa concorrente di cui al II comma dell'art. 2054 c.c., opera soltanto in mancanza di prova contraria, ha rilevato come -nel caso in esame- dalle emergenze processuali, emerge l'esclusiva responsabilità di conducente della macchina operatrice Controparte_3
nella produzione del sinistro. A tale conclusione il Tribunale è giunto sulla scorta degli CP_6
accertamenti urgenti svolti dalla polizia stradale di Teramo dai quali risulta che la strada provinciale su cui si è verificato l'incidente è larga metri 9,90 ed ha, in adiacenza alle corsie di marcia, due banchine, di cui quella di destra -rilevante per il sinistro- della larghezza di metri 4,60 sulla quale vi sono alberi di alto fusto e subito dopo un muro di recinzione con sovrastante rete metallica di proprietà della società Controparte_2
Ha rilevato, ancora, che la macchina condotta dal proveniente dal piazzale CP_6 CP_3
interno della ditta, è fuoriuscita sulla provinciale con le ruote anteriori e con la pala escavatrice applicata sulla macchina operatrice ad un'altezza di metri 2,83 dal suolo, invadendo la sede stradale della via provinciale, andando a collidere e diventando un ostacolo inevitabile per il mezzo su cui stava sopraggiungendo La polizia stradale intervenuta sul luogo del sinistro, ha Controparte_4
ricostruito la dinamica del sinistro ravvisando la responsabilità esclusiva del conducente della macchina operatrice nella causazione dell'incidente per aver tenuto una condotta CP_6
imprudente e negligente, con violazione dell'art. 140 CdS -per aver costituito un intralcio ed un pericolo per la circolazione-, e per essersi immesso sulla carreggiata senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano dalla strada principale, in palese violazione dell'art. 145 CdS.
La ricostruzione del sinistro come operata è conforme alla statuizione di definitiva condanna del pronunciata anche in sede penale, ove non è stata ravvisata alcuna violazione delle norme CP_3
del codice della strada da parte di Controparte_4
Gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, sulla base dei rilievi operati e degli indizi reperiti, hanno verificato che: 1) il compattatore condotto dall' procedeva regolarmente sulla carreggiata di CP_4
pertinenza, senza invadere la banchina di emergenza, 2) la segnaletica orizzontale (sia la linea di mezzeria sia di limite della carreggiata) era invisibile così come riscontrato nei verbali della polizia,
3) pertanto, la regola prudenziale prevista dall'art. 143 codice della strada, che impone di circolare sulla parte destra della carreggiata, nella fattispecie era maggiormente da osservarsi in assenza della segnaletica orizzontale, 4) il compattatore condotto dal danneggiato procedeva ad una velocità consentita inferiore al limite massimo previsto dal codice stradale, 5) infine, la circostanza riferita dal teste in sede penale, secondo cui il conducente del si fosse intrattenuto a Tes_1 CP_6
4 chiacchierare con lui mentre stava compiendo la manovra di immissione sulla strada provinciale, è un ulteriore elemento che avvalora la responsabilità di esso considerato che l'immissione CP_3
di un mezzo pesante e voluminoso avrebbe imposto al suo conducente di non distrarsi e di assumere una condotta di guida senz'altro più attenta nella manovra di immissione su strada.
Non provata è, infine, l'eccezione di parte convenuta, secondo cui l' non indossava la cintura CP_4
di sicurezza, mentre la polizia stradale ha accertato, di contro, che proprio il conducente del non indossava la cintura di sicurezza. CP_6
Così accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del grave sinistro che Controparte_3
ha causato le macro-lesioni riportate da in merito alle pretese risarcitorie il Tribunale Controparte_4 ha delimitato l'ambito della domanda degli attori al cd. danno dinamico relazionale dagli stessi patito e al danno da compromissione del rapporto parentale per le gravissime lesioni riportate dal congiunto, sottolineando che dopo la morte di gli attori non hanno esteso la domanda alle Controparte_4
conseguenze dannose derivanti dalla morte del congiunto, procedendo quindi a valutare e liquidare i soli danni derivanti dalle lesioni occorse ad Controparte_4
Ciò posto, il Tribunale dopo aver compiuto un'ampia disamina delle poste di danno, con diffuso richiamo di giurisprudenza di legittimità e di merito, ha riconosciuto agli attori il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura sopra riportata che non viene qui di seguito riesaminata nel dettaglio atteso che le voci di danno riconosciute ed il quantum liquidato non costituiscono oggetto né dell'impugnazione principale, che investe soltanto la richiesta di riconoscimento integrale delle spese di adeguamento dell'immobile richieste da (nella Persona_1
maggiore misura rispetto a quelle riconosciute dall'INAIL), né di quella incidentale, che concerne soltanto l'an debeatur, con riconoscimento del concorso di colpa del defunto in applicazione, CP_4
come si vedrà, del capoverso dell'art. 2054 c.c.
In merito al danno patrimoniale richiesto da il Tribunale ha riconosciuto gli esborsi Persona_1
per i pedaggi autostradali e il carburante sostenute per assistere il figlio ad Imola nella misura di euro
3.650,96, la somma di euro 6.358,00 per i canoni di locazione dell'immobile affittato ad Imola, nonché quella di euro 471,37 per spese e utenze.
In relazione alle spese di adeguamento dell'abitazione, la parte attrice ha allegato la necessità, imposta dalle condizioni fisiche in cui versava dopo il sinistro, di predisporre un Controparte_4 appartamento al piano terra della loro abitazione, privo di scale ed idoneo a fronteggiare le esigenze di Il Tribunale, dato atto che per il compimento degli interventi sull'immobile Controparte_4
l'INAIL ha versato la somma di euro 30.277,56 (v. prospetto INAIL allegato doc. 9 parte convenuta) ritenuta adeguata per il compimento delle opere edilizie, termoidrauliche, lavori elettrici, fornitura di materiale edile e fornitura di materiale sanitario necessarie per l'adeguamento dell'appartamento e
5 l'abbattimento delle barriere architettoniche, ha rigettato la richiesta dell'attore ritenendo non fornita la prova che i maggiori esborsi esposti “fossero necessari e adeguati ai prezzi di mercato e, in definitiva, in nesso di causa con il sinistro, non avendo gli attori fornito neppure una consulenza estimativa delle spese sostenute,… (cfr. doc. 35 parte attrice)”.
Infine, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto che, per effetto dell'accoglimento della domanda degli attori per una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella richiesta in giudizio, era congruo compensare le spese e i compensi di lite nella misura della metà, condannando i convenuti, in solido, alla rifusione della rimanente metà.
3. Con atto di citazione del 5 marzo 2024, e , in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2
, medio tempore deceduto, hanno interposto appello avverso la sentenza n. 6905/2023 Persona_1
del Tribunale di Milano affidato a due motivi.
Con il primo hanno denunziato l'omesso riconoscimento integrale delle spese di adeguamento dell'immobile sostenute da per effetto delle gravissime condizioni di salute del figlio Persona_1
e carenza di motivazione. Controparte_4
Assumono gli appellanti che il primo giudice ha erroneamente omesso di considerare che le fatture prodotte ineriscono a opere essenziali a rendere la vita della parte danneggiata dignitosa e funzionale rispetto alla sopraggiunta incapacità, quali infissi, lavori di adeguamento del bagno, composizione cucina, sistemazione esterna, nonché tutte le altre opere elencate dettagliatamente nei documenti fiscali prodotti.
Hanno inoltre rilevato che il defunto ha dovuto altresì arredare l'interno e munire Persona_1
l'abitazione di una cucina, sostenendo i costi agevolmente riscontrabili dalla documentazione prodotta a riprova, in ottemperanza all'onere probatorio su essi incombente.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità e contraddittorietà della decisione di compensare la metà delle spese legali, effettuata in assenza delle condizioni previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c.; in particolare, gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia tenuto conto che l'infortunato è deceduto in corso di causa e, quindi, la liquidazione del Controparte_4
danno ha subito una notevolissima riduzione per effetto di tale sopraggiunto evento.
Inoltre, aggiungono gli appellanti, il Tribunale ha omesso di considerare la condotta processuale tenuta dalla Compagnia di assicurazioni che, non soltanto non ha accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, ma ha omesso di effettuare qualsiasi offerta risarcitoria, difendendosi strenuamente nel corso del giudizio con lo scopo di ottenere un inesistente concorso di colpa della vittima.
Gli appellanti, hanno quindi concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna degli appellati , e in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
6 tra loro, al pagamento dell'ulteriore somma di € 25.433,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo, nonché alla rifusione integrale delle spese e dei compensi del primo grado di giudizio, oltre al pagamento delle spese e delle competenze del grado con distrazione a favore dei procuratori costituiti.
4. Si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 formulato da ed perché infondato in fatto e in diritto e l'accoglimento Parte_1 Parte_2 dell'appello incidentale proposto affidato ad un unico motivo con il quale ha chiesto, in parziale riforma della sentenza n. 6905/2023 del Tribunale di Milano, di accertare e dichiarare la colpa concorrente di nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 2054 c.c., il tutto con Controparte_4
spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Nel merito l'appellata ha, innanzitutto, dedotto la non opponibilità ad essa assicurazione della sentenza penale resa nel giudizio a carico di in quanto l' Controparte_3 Controparte_1
non è stata parte del giudizio, pertanto occorrerebbe rivalutare tutti gli elementi di prova e, quindi, considerare: a) che la linea di demarcazione della banchina asfaltata era, benché usurata, perfettamente visibile, b) che , dipendente della società Poliservice percorreva spesso Controparte_4
la strada provinciale per cui era in condizioni, in un tratto di strada rettilineo e a visuale libera, di accorgersi del possibile ostacolo, c) che, inoltre, il conducente era consapevole del limite di velocità esistente sul tratto di 70 km/h proprio in virtù della conoscenza della strada, d) infine, che se fosse effettivamente stato il di a colpire in fase di immissione il compattatore condotto CP_6 CP_3 dall' le conseguenze dell'urto sarebbero state senz'altro differenti, in quanto il mezzo guidato CP_4 dall' per una questione di potenza e di pesi dei rispettivi mezzi, avrebbe dovuto spostare la CP_4
propria traiettoria di marcia verso sinistra e non già verso destra. In proposito, ha insistito per l'ammissione di una consulenza tecnica finalizzata a stabilire le modalità di accadimento dell'urto e della prova testimoniale, finalizzata ad avvalorare la perfetta conoscenza da parte dell' del CP_4
tratto di strada da lui percorso più volte al giorno.
5. Alla prima udienza del 10/09/2024, preliminarmente, verificata la regolarità della citazione a
[...]
ed a il Consigliere istr. dichiarava la contumacia dei due appellati, CP_2 Controparte_3
non costituiti né comparsi in udienza. Così instaurato il contraddittorio, la difesa delle appellanti principali ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla Quest'ultima ha contestato tale eccezione, insistendo per Controparte_1
l'ammissione delle richieste istruttorie disattese in primo grado. La causa veniva rinviata per la rimessione della decisione al Collegio (anche in merito alle istanze istruttorie) fissando a tal fine l'udienza del 10/12/2024 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. A tale udienza, lette le note scritte depositate dai
7 procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 16/12/2024.
*****
6. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, in quanto tardivo, dell'appello incidentale proposto dall'appellata costituitasi il 13/09/2024 senza il rispetto del Controparte_1
termine decadenziale dei "20 giorni prima" dell'udienza, fissata al 10/09/24. Occorre considerare, infatti, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del
1969, che comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione dell'appellato, il termine di venti giorni prima dell'udienza di trattazione -il cui rispetto è necessario per la proposizione dell'appello incidentale-, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso escludendo (come una parentesi temporale) il periodo feriale
(in tal senso v. Cass. sent. n. 12044/2010). Pertanto, per proporre Controparte_1
ammissibilmente l'appello incidentale avrebbe dovuto costituirsi entro il 21/7/2024 così da consentire alla controparte di prendere visione della comparsa in tempo utile per l'udienza di trattazione.
7. Ciò posto, è quindi incontrovertibile, attesa l'inammissibilità dell'appello incidentale,
l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_3
stradale occorso il 27/06/2018 presso la SP 8 del Salinello (Tortoreto-Teramo).
Non è, poi, in discussione l'accertamento e liquidazione del danno non patrimoniale nei termini riconosciuto dal primo giudice a favore di ed per avervi Parte_1 Persona_1 Parte_2
le parti prestato acquiescenza, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia sul punto.
L'oggetto del giudizio verte tutto sulla prova dell'esistenza del danno patrimoniale lamentato dagli appellanti per le spese sostenute per l'adeguamento dell'immobile asseritamente necessarie alle esigenze di vita di nella misura di ulteriori € 25.433,76 rispetto a quanto riconosciuto Controparte_4 loro dall'INAIL, oltre che del nesso eziologico con il sinistro, e sulla correttezza della parziale compensazione delle spese di lite operata dal giudice.
8.1 Quanto al primo motivo d'appello, il Tribunale, come sopra anticipato, ha rigettato la domanda allora avanzata da ritenendo non provata la circostanza “che i maggiori esborsi esposti Persona_1
fossero necessari ed adeguati ai prezzi di mercato e, in definitiva, in nesso di causa con il sinistro, non avendo gli attori fornito eppure una consulenza estimativa delle spese sostenute”.
Dall'esame degli atti di primo grado risulta che, a sostegno della domanda risarcitoria Persona_1
in primo grado aveva sostenuto che la richiesta riguardava la richiesta di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di adeguamento dell'immobile familiare sito in via Don Minzoni in Nereto (TE) ammontanti ad € 58.111,32; lavori, secondo quanto addotto dalla parte, “messi in atto a seguito delle
8 disposizioni dettate dall'INAIL, in merito alle esigenze strutturali indispensabili e alle condizioni logistiche a norma affinchè il figlio potesse vivere in un ambiente idoneo, supportato dal calore e dall'affetto del proprio nucleo familiare”. A riprova dei lavori eseguiti era stato prodotto un prospetto delle fatture dei lavori (all. 30 all'atto di citazione in primo grado), con allegati 22 documenti fiscali quietanzati. Allegava l'attore di aver predisposto “un appartamento al piano terreno, privo di scale, anche prevenendo possibili emergenze, dotato di tutti i comfort minimi ed indispensabile ad assicurare al predetto una vita il più possibile serena inadempimento delle misure di legge regolanti la materia e le attenzioni prestate per le persone diversamente abili” (cfr. atto di citaz. in primo grado, pag. 9).
sin dalla costituzione si era opposta a tale richiesta risarcitoria sottolineando Controparte_1 di aver ricevuto una richiesta in rivalsa da parte dell'INAIL della somma di € 137.978,82, parte della quale – nella misura di € 30.277,56 - ricomprendeva somme versate all'infortunato per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'abitazione; eccepiva, comunque, la non pertinenza ai fatti per cui è causa di alcune voci di spesa di cui veniva richiesto il rimborso, ritenute totalmente “estranee” a qualsiasi adeguamento o abbattimento delle barriere architettoniche già presenti nell'immobile in cui viveva il sig. . Controparte_4
Parte attrice in primo grado, a fronte delle eccezioni della compagnia assicurativa, con la memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ammetteva che il figlio -prima del decesso- aveva ricevuto dall'INAIL un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito domestico, pari ad € 29.476,79
(giusta comunicazione INAIL prodotta sub all. n. 35) e, quindi, inferiore alle spese documentate ed anticipate da per € 58.111,32, per cui asseriva di vantare, comunque, un danno Persona_1 patrimoniale differenziale, in diretta correlazione eziologica con l'incidente de quo, pari a circa ulteriori € 30.000,00 di cui chiedeva ristoro alla compagnia assicurativa.
Dall'esame del perimetro allegatorio e probatorio emergente dagli atti di primo grado, emerge l'inconsistenza ed infondatezza del motivo d'appello rispetto alla decisione assunta dal primo giudice che con motivazione del tutto coerente, logica ed esaustiva ha dato contezza delle ragioni della decisione assunta coerentemente con i principi di diritto e giurisprudenziali regolanti la materia.
Infatti, l'appellante non ha allegato, prima che provato, lo stato in cui versava l'immobile oggetto degli interventi edilizi destinato ad abitazione del defunto al fine di dare contezza di Controparte_4
quali e quanti interventi e spese si rendessero necessari per renderlo adeguato alle esigenze dello stesso.
Eppure dalla lettera dell'INAIL dell'8/04/2019 con cui veniva comunicata la concessione del contributo economico per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito domestico, risulta fosse stata redatta un'apposita relazione tecnica dall'Ufficio Regionale per l'Edilizia sulla base della
9 quale era stato quantificato il contributo previdenziale, la cui erogazione era subordinata al positivo collaudo proprio del CTER e alla produzione di documentazione probatoria specificamente richiesta dall'INAIL.
Sarebbe stato onere dell'appellante allegare e produrre tale documentazione da cui evincere quali interventi l'ufficio tecnico edilizio e l'INAIL avessero qualificato indispensabili e necessari per la messa a norma dell'abitazione o, quantomeno, un progetto tecnico di parte di modifica del precedente stato dell'immobile con la descrittiva del suo necessario adeguamento. Tale documentazione era necessaria per dimostrare (e consentire di valutare) quali lavori e spese ulteriori, rispetto a quelli riconosciuti e rimborsati dall'INAIL si fossero resi necessari per adeguare l'immobile e renderlo una dimora idonea ad accogliere nelle minorate condizioni in cui versava. Invece, la Controparte_4 difesa di si è limitata a produrre una serie di fatture, con un prospetto contenente la Persona_1 sola elencazione delle fatture allegate, senza tuttavia spiegare la ragione -nella parte argomentativa degli atti- della necessità dei costi esposti e loro ricollegabilità eziologica al sinistro oggetto di causa.
La domanda nei termini proposta dagli appellanti è del tutto carente sotto il profilo allegatorio prima che probatorio.
L'onere della prova in sede risarcitoria è complesso richiedendo esso gli elementi sostanziali della condotta imputabile, del nesso causale e del danno: gli appellanti non hanno dimostrato la sussistenza degli ulteriori costi di cui pretendono il ristoro e neppure la sussistenza del nesso eziologico tra i riferiti danni e le esigenze di adeguamento dell'immobile familiare.
Nulla hanno replicato a fronte delle eccezioni pur tempestivamente sollevate dalla
[...]
quanto al fatto che alcune voci di spesa appaiono totalmente “estranee” e non pertinenti CP_1
a qualsiasi adeguamento o abbattimento delle barriere architettoniche già presenti nell'immobile in cui viveva il sig. , soprattutto quanto alle numerose fatture attinenti all'acquisto di Controparte_4
una nuova cucina con tutto il mobilio, alla sostituzione degli infissi e della caldaia, e tutti gli altri costi non immediatamente riconducibili ad opere di “adeguamento” ma che sembrano più configurare miglioramenti e rinnovamenti che non vi è prova fossero strettamente necessari e, quindi, non rimborsabili. In mancanza di prova di quale fosse lo stato dell'immobile prima degli interventi edilizi effettuati e della indispensabilità degli interventi eseguiti per le esigenze abitative di Controparte_4 si rivela superflua ed inutile l'esperimento della chiesta CTU.
Alla luce di tali considerazioni il primo motivo d'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
8.2 Anche il secondo motivo di doglianza non merita accoglimento atteso che gli attori, malgrado fosse sopraggiunto l'evento letale di in corso di causa e avessero contezza degli esiti Controparte_4
10 della disposta CTU medico legale, non hanno modificato – come avrebbero potuto e dovuto- le loro istanze risarcitorie, ma hanno precisato le conclusioni come da atto di citazione.
Non possono lamentare, oggi, che il giudice ai fini della liquidazione delle spese di lite non abbia tenuto conto della morte del familiare, “in assenza della quale le somme richieste con l'atto di citazione sarebbero risultate assolutamente congrue”.
Il giudice ha correttamente tenuto conto delle domande come formulate in citazione e ribadite nelle conclusioni rassegnate;
considerato che
la domanda proposta è stata accolta per una somma di gran lunga inferiore a quella fatta valere in citazione, ha congruamente e logicamente compensato (per la metà) tra le parti le spese di lite. La decisione assunta dal primo giudice è coerente, equa e legittimamente assunta, in considerazione della parziale soccombenza degli attori.
9. L'appello principale proposto da e va, quindi, integralmente rigettato Parte_1 Parte_2
con conferma della sentenza impugnata.
Attesa la soccombenza di entrambe parti rispettivamente sull'appello principale e su quello incidentale, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Al rigetto dell'appello principale e alla ritenuta inammissibilità di quello incidentale segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater
DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
(in proprio e quali eredi di ) e sull'appello incidentale proposto da
[...] Persona_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6905/2023, pubbl. il 05.09.2023, Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzioni disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da e;
Parte_1 Parte_2
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3. dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, in favore dell'Erario dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Milano, in data 16/12/2024.
Il Consigliere istr. est. La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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