Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 66/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 66/2024 avente ad oggetto: separazione personale proposta da nata il [...] ad [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. TRINCHERO ALESSIA come da procura allegata
- ricorrente e
nato il [...] ad [...] CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MALABAILA CLAUDIA come da procura allegata;
- resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“1. Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione stabile e prevalente dei medesimi presso la residenza della madre. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della loro età, capacità, inclinazione naturale, impegni, nonché delle loro volontà. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé i figli, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente.
2. Le modalità di incontro e frequentazione della prole con il genitore non convivente avverrà secondo le seguenti modalità:
- il padre vedrà i minori a week end alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 22:30, quando li riaccompagnerà presso la madre e il lunedì dopo il week end di spettanza del padre dall'uscita da scuola fino alle 22:30 di sera;
- nella settimana in cui il week end spetta alla madre, il padre vedrà i minori il giovedì e il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola e li riaccompagnerà a casa della mamma la sera alle 22:30 di ogni giorno;
- per ciò che concerne le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i minori due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno alternativamente con ciascun genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- i minori trascorreranno la giornata di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori, così come le festività infrasettimanali, comprensive di cosiddetti ponti, in alternanza tra i genitori al pari del giorno del compleanno.
Ogni ulteriore occasione di incontro tra i figli e genitori, al di fuori dei periodi sovra individuati, potrà essere concordata tra le parti a fronte dell'espresso desiderio dei minori o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti tra i genitori e figli. Le parti potranno inoltre concordare modifiche al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, in relazione a diversi impegni scolastici e non dei minori ovvero dei genitori stessi.
3. Il Sig. verserà alla madre a titolo di mantenimento dei figli e , fino CP_1 Per_1 Per_2 all'indipendenza economica dei medesimi, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di €
500,00 (€.250,00 cadauno), da aggiornarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT.
4. L'assegno unico è attribuito in favore della Sig.r nella misura del 100%. Pt_1
5. Ogni genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli minori, fino all'indipendenza economica dei medesimi, come da Protocollo di intesa del Tribunale di Asti.
6. I coniugi si dichiarano autonomi ed indipendenti economicamente.
7. Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti, nel senso che ciascuno sosterrà le proprie.”
Per il P.M.: “Nulla si oppone”.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 30.5.2009, i sig.ri e contraevano matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Costigliole d'Asti (AT), matrimonio trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2009, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione nascevano i figli (nato il [...]) e (nato il Persona_3 Persona_4
17.4.2013), minorenni e non ancora economicamente autonomi.
Con ricorso depositato il 11.1.2024, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli pari a € 600,00 mensili in capo al padre e spese straordinarie ripartite nella misura del 70%.
All'udienza del 6.5.2024, veniva dichiarata la contumacia del sig. e il Giudice, in CP_1 via provvisoria e urgente, disponeva l'affidamento dei figli minori e in via Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori, con loro collocazione e residenza presso la madre, ponendo a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli minori pari a € 500,00 (€ 250,00 cadauno), e la causa veniva rinviata all'udienza del 28.10.2024.
A tale udienza, compariva personalmente il sig. che dichiarava di essere d'accordo CP_1 con l'affidamento condiviso dei minori, loro collocazione presso la madre e con il calendario delle visite disposto, ma di non essere d'accordo nel versare il contributo al mantenimento dei minori previsto e la causa veniva rinviata all'udienza del 27.1.2025.
Successivamente, si costituiva in giudizio la parte resistente e, in data 20.11.2024, le parti depositavano memoria congiunta di precisazione delle conclusioni, chiedendo per l'accoglimento delle condizioni in epigrafe riportate.
All'udienza del 27.1.2025, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione e precisavano le conclusioni congiunte sopra riportate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. I coniugi, infatti, vivono separati di fatto da tempo e dal comportamento processuale e dalle conclusioni formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Le congiunte conclusioni formulate in sede di comparizione, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse dei minori.
In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti -pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in Costigliole d'Asti (AT) in data 30.5.2009, trascritto presso l'ufficio di stato civile dello stesso Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2009;
-dispone:
1. Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione stabile e prevalente dei medesimi presso la residenza della madre. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della loro età, capacità, inclinazione naturale, impegni, nonché delle loro volontà. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ha con sé i figli, ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale.
2. Le modalità di incontro e frequentazione della prole con il genitore non convivente avverranno secondo le seguenti modalità:
- il padre vedrà i minori a week end alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 22:30, quando li riaccompagnerà presso la madre e il lunedì dopo il week end di spettanza del padre dall'uscita da scuola fino alle 22:30 di sera;
- nella settimana in cui il week end spetta alla madre, il padre vedrà i minori il giovedì e il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola e li riaccompagnerà a casa della mamma la sera alle 22:30 di ogni giorno;
- per ciò che concerne le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i minori due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno alternativamente con ciascun genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- i minori trascorreranno la giornata di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori, così come le festività infrasettimanali, comprensive di cosiddetti ponti, in alternanza tra i genitori al pari del giorno del compleanno.
Ogni ulteriore occasione di incontro tra i figli e genitori, al di fuori dei periodi sovra individuati, potrà essere concordata tra le parti a fronte dell'espresso desiderio dei minori o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti tra i genitori e figli. Le parti potranno inoltre concordare modifiche al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, in relazione a diversi impegni scolastici e non dei minori ovvero dei genitori stessi.
3. Il Sig. verserà alla madre a titolo di mantenimento dei figli e , fino CP_1 Per_1 Per_2 all'indipendenza economica dei medesimi, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di €
500,00 (€.250,00 cadauno), da aggiornarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT.
4. L'assegno unico è attribuito in favore della Sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
5. Ogni genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli minori, fino all'indipendenza economica dei medesimi, come da Protocollo di intesa del
Tribunale di Asti.
6. I coniugi si dichiarano autonomi ed indipendenti economicamente.
7. Le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del già menzionato Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 5 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli