Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari , Prim a S ezione ci vil e, riuni to in Cam era di consi glio in persona dei si gnori magist rati:
Dott. Gi us eppe Dis abat o - President e
Dr.ss a Rosella Nocera - Giudi ce
Dott.ss a Tizi ana Di Gioi a - Giudi ce relatore ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 4178, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del mat rim onio, pendente
TRA
, nat a a Foggi a il 17.4.1980, rappresentat a e di fesa Parte_1 dall'Avv. Effiong L. Ntuk;
- ricorrent e -
E
d etto nato i n S enegal i l 14.3.1981; CP_1 CP_2
- resist ent e contum ace -
NONCHÉ
P.M. press o il Tribunal e di B ari.
All a udienza del 18.4.2025 fissata per l a compari zi one dell e parti ex art .
473-bis 21 cpc, il Giudi ce del egato, all'esit o dell a t ratt azi one cart olare, ha rim es so l a caus a al Coll egi o per l a deci sione.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ri corso depos itato l '8.4.2024 , premesso che: Parte_1
- aveva cont ratto m atrimonio in Pi sa il 29.11.2010 con
[...] detto (Regist ro atti m at rimonio Com une di Pisa – CP_1 CP_2 anno 2010, atto n. 93, part e 1);
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
- con decreto n.1752/2014 del 22.1.2014 il Tri bunal e di Pisa omologava la separazione, recependo l'accordo raggiunto dai coniugi;
- non era stata più ricostituita l'unione materiale e morale tra i coniugi;
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Con decreto del 24.5.2024, il P resident e fi ssava la compari zi one personal e delle parti innanzi al giudice delegato per l'udienza del 15.11.2024; assegnava al ricorrente t ermini per l a notifica del ri corso e del decreto al la controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e docum enti .
Gli atti erano trasm essi al Pm per la sua part eci pazi one in gi udizi o.
All a dett a udienza, la caus a era rinvi at a al 18.4.2025 con ordi ne al ricorrent e di rinnovare l a notifica del ricorso all a cont ropart e.
Nonost ant e l a rit ual e evocazione, il resi st ent e non si costitui va in giudi zio e ne va, pert ant o, dichiarata l a cont um aci a.
All'udienza del 18.4.2025, celebrata in forma cartolare, parte ricorrente insist eva per l a pronuncia di sci ogli ment o del m at rimonio.
Il Giudi ce del egat o si ri servava, pert ant o, di ri feri re al Coll egi o per l a decisi one.
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La dom anda di sci oglimento del m at rimonio tra ri corrent e e resist ente è fondat a e merit a, pertant o, accogli mento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spiri tuale e m at eriale tra i coni ugi non può essere m ant enuta o ri costit uit a per l'esistenza di una delle cau se previste dall'art. 3”. Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) dell a l . n. 898/ 1970 e s s.mm., ossi a:
- inizi o dell a s eparazi one dall e di chi arazi oni dell a parte ri corrente e dall a document azi one esibit a (cfr. convenzione di separazi one e decret o di omol oga emesso il 9.10.2018 e deposit at o il 13.10.2018 dal Tribunale di B ari );
- durat a i nint errott a dell a separazi one per il t empo ri chi est o dall a legge a far dat a dal la avvenut a separazione personale;
- mancanza di eccezi oni di int erruzi one.
Tal e obi etti va sit uazione, l e dichi arazi oni e l e al legazi oni della parte ricorrent e, l a contumacia del resist ent e, e dunque il suo disint eresse rispett o all a domanda di s cioglim ent o del mat rim onio avanzat a dall a ricorrente, l'inutilità del tentativo di con ciliazione dei coniugi esperito nel pres ent e gi udi zi o dal Giudice del egato e l e risult anze anagrafi che rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione mat eri al e e s piritual e tra i coniugi, sull a qual e il mat rim onio è fondato, per cui va di chiarato lo sciogli mento del m atrimonio cont ratto t ra i coniugi de qui bus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio a seguito del m at rimonio.
Copi a aut enti ca dell a pres ent e sent enza va trasm essa, dopo i l passaggio i n
2 giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 dell a m edesima l egge.
Non vi sono residue questioni da defini re non essendo nati fi gli dall'unione coniugale e non essendovi richiesta di assegno divorzile.
Le spes e di lit e devono porsi a cari co dell a resist ent e , il qual e non ha consentito una definizione concordata della lit e . Tali spese si liqui dano com e in dispositi vo, appl icando i val ori medi stabiliti dal dm 147/ 2022 per le controversie di valore da €26.000,00 a €52.000,00 con riduzione del
30% per l e fasi di st udio e int rodutti va e del 75% per l a fase decisi onal e, in ragione dell'attività in concreto svolta e delle questioni emerse (nulla
è dovuto per l a fas e i strut toria perché di fatto non t enutasi).
La part e resi stent e va condannata al pagam ento di detto spese in favore dello Stato in ragione dell'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuit o pat rocinio.
P.Q.M.
Defini tivam ent e pronunci ando nel gi udi zio n. 4178 R .G. pendente t ra e detto con l'intervento del P.M. Parte_1 CP_1 CP_2 in sede, così provvede:
1. di chiara l a contum acia di detto CP_1 CP_2
2. dichiara l o s ci ogl iment o del m atrimonio concordatario t ra i coni ugi anzidetti cel ebrat o i n Pisa il 29.11.2010 e trascritto nel R egistro atti di mat rimonio del predetto Comune (anno 2010, atto n. 93, part e 1) ;
3. di chi ara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunt o al proprio a seguit o del mat rim onio;
4. ordina al Cancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69, lett. d) del d.P .R. n. 396/2000;
5. condanna detto all a refusione delle spese di lit e CP_1 CP_2 sostenute dalla ricorrente che si liquidano nella misura di €2.759,75 oltre rimbors o spes e generali (15%), cap e iva com e per l egge, con pagam ent o da eseguirs i in favore dello St at o ex a rt . 133 d.P .R. n. 115/2002 in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
6. di chiara l a pres ent e s ent enza provvi soriam ent e esecuti va per l egge.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 3 giugno 2025.
IL GI U D I C E ES T E N S O R E
DO T T.S S A TI Z I A N A DI GI O I A
IL PR E S I D E N T E
D O T T. GI U S E P P E DI S A B A T O
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