Art. 8. (Conservazione fondi) 1. Le somme assegnate nell'esercizio finanziario 2000 al capitolo 2384 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, previste dall' articolo 8 della legge n. 512 del 22 dicembre 1999 , non utilizzate alla chiusura di tale esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 8 della legge n. 512 del 22 dicembre 1999 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso) e' il seguente:
"Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dal- l'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e' accantonata una quota pari alla meta' delle risorse finanziarie disponibili, per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 8 della legge n. 512 del 22 dicembre 1999 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso) e' il seguente:
"Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dal- l'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e' accantonata una quota pari alla meta' delle risorse finanziarie disponibili, per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".