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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/10/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1879/2020
T R I B U N A L E D I T E R A M O S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1879 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 tra
C.F. , nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente ed elettivamente domiciliato, in via C. Battisti nc. 66, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Falace, che lo rapprenta e difende
ATTORE
Contro
(C.F./P. IVA Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Verona, Via Lungadige P.IVA_1
Cangrande n. 16 ed elettivamente domiciliata in Teramo, Via del Baluardo n. 63 – angolo Vico della
Fonte presso lo studio dell'avv. Enzo Formisani (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende;
CONVENUTA
e
P.IVA , con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Bellante Stazione (TE) alla Via P. Togliatti n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig. (C.F. , elettivamente domiciliata in Silvi (TE) alla Controparte_2 C.F._3
Via Roma n.153, presso e nello studio dell'Avv. Ivan Di Febo;
CONVENUTO
, residente a [...]C.da San Maccio n. 6; CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Eccell.ma Magistratura adita contrariis rejectis:
1. dichiarare la concorsualità dei partecipi dell'evento nella determinazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente, per le causali esposte in narrativa, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attore, quantificato in € 51.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata dal giorno dell'evento, 17 maggio 2016, a quello dell'effettivo soddisfo;
2. condannare i convenuti in solido tra loro,, al pagamento delle spese, diritti ed onorario di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario, che ha anticipato le spese tutte e non introitato le competenze”;
per la : CP_4 CP_1
“- Nel merito:
a) perché la domanda proposta dal sig. così come formulata, venga integralmente rigettata Pt_1 siccome improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento anche solo parziale, perché la stessa, tenuto conto del concorso di colpa riconosciuto all'attore e previa decurtazione delle somme già percepite all'INAIL a titolo di danno biologico permanente venga ridotta o, comunque, perché venga ricondotta ad equità.
b) perché la domanda riconvenzionale proposta dalla società Controparte_2
così come formulata, venga integralmente rigettata, siccome inammissibile e/o
[...] infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, perché la stessa, previo accertamento e determinazione in termini percentuali del concorso di colpa ascrivibile ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro venga proporzionalmente ridotta o, comunque perché venga ricondotta ad equità. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito e dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o modificate eventualmente proposte dalle controparti”;
per Controparte_2
“Si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità della Sig. , quale proprietario e conducente dell'autovettura Parte_1
BMW, modello 320 D, tg BT525EW e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, lo stesso Parte_1
e la , in persona del legale
[...] Controparte_5 rappresentante pro-tempore, quale Compagnia assicurativa che copre la r.c. dell'autocarro IV
Magirus, tg. ET995GB, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Controparte_2 quantificabili in €3.029,92, o di quelle maggiori o minori somme che
[...] risulteranno in corso di causa ovvero che saranno ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.
Con vittoria di competenze e spese di giudizio”.
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_2
e la ivi deducendo: a) che, in data 17.5.2016, mentre esso
[...] CP_3 Controparte_6 attore percorreva la S.S. 80 con direzione di marcia “Giulianova – Teramo”, alla guida della sua automobile BMW 210D, targata BT525EW, tamponava un autocarro, targato ET995GB, guidato – in quell'occasione - dal e di proprietà di che impegnava la stessa CP_3 Controparte_2 carreggiata su cui egli circolava;
b) che l'incidente era eziologicamente riconducibile alla responsabilità concorrente di entrambi i veicoli coinvolti in quanto, da una parte, l'attore violava il limite di velocità dei 110 km/h contribuendo a cagionare il sinistro, ma, dall'altra, l'autocarro, in quello stesso contesto temporale, si reimmetteva sulla carreggiata percorsa dalla BMW a seguito di una sosta presso l'apposita area, e che, nel porre in essere tale manovra, non prestava la dovuta attenzione e non si avvedeva del contestuale arrivo del omettendo di fornire la precedenza Pt_1 alla vettura che era in fase di marcia sulla suddetta corsia;
c) che gli accadimenti fattuali così rappresentati sarebbero confermati dalla relazione dell'incidente fornita dalla Polstrada intervenuta in loco e dalle dichiarazioni teste oculare che, sentito dagli agenti accertatori, sottolineava Tes_1 come l'autocarro, al momento dell'impatto, stesse procedendo molto lentamente.
Ha chiesto, pertanto, la condanna in solido del responsabile civile e della Compagnia assicurativa con cui il proprietario dell'autocarro aveva stipulato l'assicurazione obbligatoria RC auto, CP_6
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in euro €.
[...]
51.000,00 ( di cui €. 6.000,00, quale valore dell'autovettura rottamata, €. 5.000,00 per IT , €.
91.000,00 per IP e così in totale €. 102.000,00, ridotto, poi, della metà a fronte del dedotto concorso di colpa).
Si è costituita in giudizio l'Assicurazione convenuta la quale ha chiesto il rigetto della domanda azionata, deducendo come la responsabilità del sinistro fosse integralmente riconducibile alla condotta negligente dell'attore che, in quel frangente, tamponava l'autocarro a causa della pregnante velocità a cui circolava con la propria BMW e che, ad ogni buon conto, al momento dell'impatto,
l'autocarro (che si era poco prima immesso sulla carreggiata, riprendendo la marcia a seguito della sosta nella apposita area) aveva già ultimato la manovra di reimmissione, come confermato dalle stesse dichiarazioni del e dalla dinamica del sinistro, che aveva coinvolto la parte anteriore Tes_1
Contr destra della e quella posteriore sinistra dell'autocarro, circostanza che confermerebbe come il veicolo tamponato avesse già completato la manovra di immissione e stesse procedendo in direzione
Teramo nel momento in cui avveniva l'urto.
Ha, inoltre, mosso contestazioni alla quantificazione delle pretese risarcitorie, ritenute abnormi e palesemente avulse da una potenziale eziologia con il sinistro. Ha chiesto, ancora, che venisse operata la compensatio lucri cum damno, scomputando, dal quantum preteso, le somme liquidate dall'INAIL
a titolo di indennizzo per infortunio in itinere.
Si è costituita in giudizio la la quale ha richiesto il rigetto della domanda Controparte_2 introduttiva, adducendo le medesime argomentazioni avanzate dalla Compagnia Assicurativa, ed ha articolato domanda riconvenzionale nei confronti della già costituita in giudizio, Controparte_6 nonché dell'attore responsabile civile, chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del Pt_1 nella verificazione del sinistro e domandando la condanna del medesimo e della propria
Assicurazione al risarcimento dei danni materiali riportati dall'autocarro, pari ad euro 3.029,92.
La causa è stata istruita mediante prova orale ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
22.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c.
* Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, articolata dalla Compagnia assicurativa in sede di III memoria 183, a tenore della quale la mancata produzione della documentazione attestante la procedibilità dell'azione ex art. 145 e 148 Codice ass. entro i termini di cristallizzazione del thema probandum dovrebbe necessariamente condurre alla declaratoria di improcedibilità dell'azione.
La deduzione è eminentemente infondata dal momento che, come noto, le condizioni di procedibilità delle domande giudiziali (per loro stessa natura) sono sempre rilevabili d'ufficio e sono sottratte alle preclusioni di matrice istruttoria.
La domanda principale non merita accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
L'attore ha agito articolando, ex art. 144 Cod. Ass. Priv., azione diretta nei confronti della Compagnia
Assicurativa del veicolo ritenuto responsabile della verificazione del sinistro, citando in giudizio, altresì, il responsabile civile (litisconsorte necessario) e domandando, nei suoi confronti, il risarcimento ex art. 2054 c.c., evocando, altresì, colui che – al momento dell'incidente – guidava l'autocarro e chiedendo che anche quest'ultimo venisse condannato al risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali patiti.
La domanda non può trovare accoglimento, dal momento che la dinamica fattuale oggetto di ricostruzione attorea risulta smentita dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni testimoniali rese in fase istruttoria.
Il nello specifico, ha dedotto che, mentre percorreva, con la propria BMW, la strada SS 80 Pt_1 in direzione Teramo, non avvedutosi della presenza del veicolo antagonista, che percorreva la stessa corsia nella medesima direzione di marcia, cagionava un tamponamento a fronte del quale la parte destra anteriore della BMW collideva con quella sinistra posteriore dell'autocarro.
Pur riconoscendo, nella propria guida, una violazione delle regole poste alla base della circolazione stradale (dal momento che quest'ultimo marciava ad una velocità superiore a quella consentita in quel tratto, pari a 110 km/h, circostanza che è stata, peraltro, oggetto di apposita sanzione accertata dagli ispettori intervenuti in loco) l'attore ha sottolineato come il sinistro si fosse verificato anche a causa della condotta inadeguata del conducente del veicolo IV, il quale, nell'immettersi in strada dall'area di sosta, non si preoccupava di verificare che, nell'occasione, non sopraggiungessero veicoli, omettendo di dare la precedenza alla BMW che, nel frattempo, giungeva ad alta velocità, contribuendo alla verificazione dell'incidente. La dinamica descritta non appare compatibile con la ricostruzione svolta dagli accertatori, che ha dato atto dei punti di collisione dei veicoli, e con quanto dedotto dal teste oculare che assisteva Tes_1 all'incidente mentre percorreva la medesima carreggiata nella stessa direzione delle parti coinvolte.
Se è vero, infatti, che lo stesso (che conduceva l'autocarro in quel frangente) CP_3 dichiarava, nell'immediatezza del sinistro, che l'impatto era avvenuto dopo che lo stesso si era immesso nella corsia di marcia a seguito della sosta effettuata a margine della carreggiata, è altresì vero come sia emerso che, in quel frangente, egli avesse certamente ultimato la manovra ed avesse, pertanto, ripreso la circolazione.
Tale assunto appare perfettamente compatibile sia con quanto affermato dal teste oculare, Tes_2
il quale, escusso in sede testimoniale all'udienza del 27.11.2024, dichiarava: “Vero che la
[...]
BMW, giunta in prossimità del km 10, tamponava l'autocarro IV Magirus, tg. ET995GB, di proprietà della e condotto nell'occasione da che Controparte_2 CP_3 procedeva sulla corsia di marcia su tratto di strada rettilineo. Ho assistito al sinistro in quanto procedevo sulla strada statale 80 ( Teramo mare) nello stesso senso di marcia dell'autocarro e della Contr BMW. Ho visto la sorpassare un veicolo e poi rientrare sulla corsia di marcia impegnata Contr dall'autocarro. La corsia di sorpasso era libera però il conducente della è rientrato sulla corsia dove andava ad impattare contro l'autocarro, prendendolo nella parte posteriore sinistra”, Contr ed ancora: “vero che la , in fase di sorpasso, nel rientrare sulla corsia di marcia normale tamponava l'autocarro IV che procedeva regolarmente in suddetta corsia. È vero ho già risposto.
Capitolo 4) vero che la BMW non interveniva sull'impianto frenante ed andava collidere con la parte anteriore contro la parte posteriore e la laterale sinistra dell'autocarro”, confermando che, in quel frangente l'autocarro stesse percorrendo la corsia nella medesima direzione di marcia del e Pt_1 non fosse affatto intento ad immettersi nella sede stradale, avendo già completato la manovra (seppur, presumibilmente, da poco).
Tale ricostruzione fattuale appare, del resto, del tutto coerente con quanto dichiarato dallo stesso
[...] agli accertatori, nel verbale contenuto nella relazione del sinistro, il quale confermava che Tes_1
l'autocarro stesse procedendo in maniera molto lenta (circostanza compatibile con la precedente immissione in strada a seguito della sosta).
La dinamica rappresentata, d'altra parte, è avallata dal vaglio delle parti dei veicoli coinvolti dall'attrito (coinvolte la parte anteriore destra della macchina e posteriore sinistra dell'autocarro) che lascia presumere come il conducente della BMW, nel rientrare nella propria corsia di marcia, all'esito di un sorpasso effettuato in un punto in cui la visibilità era particolarmente carente a causa dell'assetto curvilineo del manto stradale, non si fosse avveduto della presenza dell'autocarro, già immesso sulla carreggiata a seguito della sosta e che, pertanto, procedeva molto lentamente, dando luogo ad un Contr impatto tra il lato destro della e quello sinistro posteriore del mezzo.
Un tale punto d'attrito non è in alcun modo compatibile con la ricostruzione attorea, in quanto, se il conducente del veicolo antagonista, nell'immettersi in carreggiata, avesse effettivamente violato la regola del codice della strada che impone la precedenza, l'impatto tra le vetture non avrebbe mai potuto concernere la parte posteriore dell'autocarro, ma avrebbe, semmai, riguardato le componenti laterali del mezzo, intento ad sopraggiungere senza prima verificare l'arrivo di veicoli nella stessa direzione.
Da quanto anzidetto appare evidente, dunque, come la responsabilità della causazione del sinistro sia interamente imputabile all'attore e come non possa essere invocato il disposto di cui all'art. 2054 co.
2 c.c., che dà luogo ad una presunzione relativa di concausalità nell'ipotesi in cui si verifichi uno scontro tra due veicoli.
D'altra parte, come noto, chi tampona un altro mezzo versa in responsabilità a meno che non dimostri che l'incidente è avvenuto non per colpa sua.
Infatti, il conducente deve essere sempre in grado di garantire, in ogni caso, l'arresto tempestivo del proprio veicolo, evitando incidenti con il veicolo che precede (art. 149 C.d.S.): in caso di impatto si pone a suo carico la presunzione di non aver rispettato la distanza di sicurezza.
Non trova applicazione, quindi, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, II co., c.c.
(concorso di colpa) salvo che, chi tampona, non riesca a fornire la prova che la collisione è avvenuta per cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Solo nel caso in cui il tamponamento sia avvenuto a seguito dell'improvvisa immissione sulla corsia di marcia di un veicolo, tale da rappresentare un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale, si potrà valutare comparativamente la condotta di guida di entrambi i conducenti, di talché l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza vige in relazione alla normale marcia dei veicoli sulla medesima corsia e non in caso di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, rappresentati dall'improvvisa immissione di un veicolo nel flusso stradale.
In tali casi, tuttavia, spetta al conducente del veicolo tamponante dimostrare la sussistenza dell'anzidetta situazione, idonea ad escludere la presunzione di colpa dell'art. 149 C.d.S. e, conseguentemente, ritenere sussistente quanto meno un concorso di colpa nella verificazione del sinistro da parte di entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti (ex multis, Cass. sent. n.
20916/2016). Va applicato, pertanto, l'art. 149 C.d.S., e correttamente esclusa la presunzione di pari concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, cod. civ.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, da ultimo,
Cass., 18 marzo 2014, n. 6193).
Assodato quanto anzidetto, in punto di onere della prova, parte attrice non ha superato la presunzione di colpa a suo carico, dal momento che, nella fattispecie concreta, non ha dato alcuna prova che l'autocarro si fosse immesso repentinamente sulla corsia di marcia, impedendo al primo di rispettare la distanza di sicurezza, essendo, semmai, emerso proprio il contrario, ossia che l'autocarro stesse procedendo a velocità moderata sulla carreggiata (dopo aver completato la manovra di immissione all'esito della sosta) e che la BMW, andando ad una velocità superiore a quella consentita ed all'esito di un sorpasso, nel reimmettersi nella propria corsia direzionale, non abbia prestato le basilari regole di diligenza nel settore della circolazione stradale, andando ad impattare con il veicolo antagonista.
In ordine alla domanda riconvenzionale articolata, la stessa è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo, in punto di qualificazione giuridica, occorre sottolineare come la abbia CP_2 proposto, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'attore, da una parte, domanda ex art. 149 Cod. Ass. Priv., rivolgendo la richiesta di risarcimento alla Compagnia che ha stipulato il contratto di assicurazione relativo al veicolo utilizzato (cd. procedura di risarcimento diretta) e dall'altra ha chiesto la condanna del quale responsabile civile, al risarcimento dei pregiudizi Pt_1 patiti, sulla scorta del disposto di cui all'art. 2054 c.c.
Occorre premettere che, a differenza di quanto dedotto dalla compagnia assicurativa, la domanda di condanna il solido del responsabile civile (peraltro litisconsorte anche nei giudizi azionati ex art. 149
Cod. Ass. Priv.) e del proprio assicuratore non sia – di per sé – incompatibile con i dettami vigenti in materia di responsabilità derivante dalla violazione delle regole della circolazione stradale.
Nonostante la questione sia stata non poco dibattuta, è possibile riportare quanto dedotto dal Supremo
Collegio sul punto: “…Non vi sono stati, come si diceva, pronunciamenti espliciti;
tuttavia questa
Corte ha già, in qualche modo, sfiorato l'argomento. Vanno richiamate, in proposito: le sentenze 2 dicembre 2014, n. 25421, e 22 novembre 2016, n. 23706, nelle quali si è detto che il litisconsorzio necessario ha portata generale, anche in relazione al giudizio promosso ai sensi dell'art. 149 cit., senza tuttavia illustrarne le ragioni;
nonché le ordinanze 8 marzo 2017, n. 5805, e 11 aprile 2017, n.
9276, nelle quali il problema è stato solo marginalmente affrontato, anche perché in quei giudizi il danneggiante era stato comunque chiamato in causa. Nella citata sentenza n. 25421 del 2014, in particolare, si è detto che il litisconsorzio necessario «ha la funzione di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l'indennizzo». Per rispondere al quesito sopra delineato, è necessario compiere qualche precisazione. Innanzitutto, è bene rammentare che, come questa Corte ha già affermato, l'azione diretta di cui all'art.149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo
l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo. In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all'art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto e dalla relativa conoscenza con la struttura dell'assicuratore. Occorre però tenere presente che il sistema previsto dal d.lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente;
ed infatti l'art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ha
l'obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma
6 dell'art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente;
e la possibilità che l'art. 149, comma 6, cit. conferisce all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza. La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l'impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito. Ora, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un'ulteriore indiretta conferma dell'esistenza del litisconsorzio necessario. D'altra parte, l'azione diretta di cui all'art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l'inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario. E poiché è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perché mai a quest'ultima azione debba negarsi l'applicabilità della terza caratteristica dell'azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario. Giova rammentare, ad ulteriore rafforzamento dell'approdo interpretativo qui raggiunto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 2009, ha posto in luce quali siano le effettive finalità della procedura di risarcimento in questione, rilevando che essa «non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato». La sentenza, tra l'altro, ha ricordato che il nuovo sistema non esclude le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato e che
l'assicuratore di quest'ultimo «non fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del danneggiante». In conclusione, quindi, appare al Collegio evidente che le stesse finalità individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto. È vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura;
ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.)”
(Cass. sent. 21896/2017).
La tesi contraria, che traeva fondamento dal disposto di cui all'art. 149, a mente del quale, “il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 comma II nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, non convince, dal momento che il medesimo comma afferma successivamente: “l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa …”. Il termine soli è riferito all'impresa assicuratrice del danneggiato che sostituisce processualmente quella del responsabile e non esclude quest'ultimo ex artt. 2043 e 2054 cc dal processo.
Quindi, fermo restando che anche nei giudizi in cui l'attore (nel caso di specie il convenuto in riconvenzionale) invochi la responsabilità di cui all'art. 149 Cod. Ass. il responsabile civile è certamente litisconsorte necessario, non si vede per quale ragione non debba considerarsi astrattamente enucleabile una responsabilità solidale (pur a titoli diversi) tra la compagnia (che trova il proprio titolo nella legge, assumendo il contratto di assicurazione solo valore legittimante) ed il responsabile civile, ex art. 2054 co. 1 c.c.
Va, poi, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'attore rispetto alla domanda riconvenzionale, dal momento che, con riferimento al titolo di responsabilità azionato dalla CP_2
nei confronti del il titolo non può che essere il disposto di cui agli artt. 2043 e 2054
[...] Pt_1
c.c., rispetto ai quali la prescrizione è quinquiennale ed il termine non risultava spirato al momento della proposizione della domanda.
Alcunchè, invece, come è logico, può eccepire l'attore rispetto al diverso titolo di responsabilità della C Compagnia assicurativa, afferente ai rapporti tra ed il proprio assicurato. CP_1
La domanda risarcitoria è fondata sia nell'an (dal momento che i pregiudizi non sono stati contestati nella loro fattuale verificazione) che nel quantum.
I danni materiali riportati dall'autocarro sono stati provati mediante allegazione di due fatture riportanti, analiticamente, la tipologia delle lavorazioni effettuate ed il valore economico di ciascuna prestazione e del ricambio dei pezzi del mezzo.
La riconducibilità eziologica tra i suddetti interventi ed il sinistro sub iudice non è stata, del resto, contestata dalla Compagnia assicurativa che, anzi, ha rimarcato come le lavorazioni effettuate per riparare il veicolo fossero correttamente indicate nella fattura, coincidendo, nella loro qualificazione, con quelle contenute nella relazione stragiudiziale di parte versata in atti dalla stessa Assicurazione,
a firma del perito, . Parte_2
La ha contestato esclusivamente il quantum delle pretese, asserendo che i pregiudizi CP_1 lamentati fossero eccessivi rispetto ai danni in concreto riportati dal veicolo.
Tale eccezione, tuttavia, oltre ad essere stata dedotta per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 n. 2, è parsa eminentemente generica, avendo la deducente richiamato supinamente quanto contenuto nella relazione stragiudiziale del perito di parte. Per le ragioni anzidette la domanda riconvenzionale va accolta e e la Parte_1 Controparte_5 devono essere condannate al pagamento di euro 3.029,92, oltre agli interessi
[...] compensativi (trattandosi di credito di valore) da parametrare al tasso legale sino alla pubblicazione della sentenza.
Sono poi dovuti gli interessi moratori dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste a carico dell'attore e della Compagnia Assicurativa per quanto concerne la posizione della ed a carico del CP_2 solo attore per quanto concerne la Compagnia Assicurativa.
Le stesse sono da liquidare sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della controversia.
Nulla invece deve essere liquidato in ordine alla posizione del convenuto non costituito,
[...]
CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta:
- rigetta la domanda principale;
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna in solido e la Parte_1
, al pagamento di euro 3.029,92, oltre Controparte_9 agli interessi liquidati come in parte motiva;
- condanna e la a Parte_1 Controparte_9 rifondere in solido le spese legali nei confronti della Controparte_2 pari ad euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, ed euro 98,00 a titolo di
[...] spese vive oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a corrispondere alla Parte_1 Controparte_9 le spese di lite da liquidare in euro 3.809,00 oltre spese generali IVA e CPA come per
[...] legge.
Si comunichi.
Teramo, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
T R I B U N A L E D I T E R A M O S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1879 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 tra
C.F. , nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente ed elettivamente domiciliato, in via C. Battisti nc. 66, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Falace, che lo rapprenta e difende
ATTORE
Contro
(C.F./P. IVA Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Verona, Via Lungadige P.IVA_1
Cangrande n. 16 ed elettivamente domiciliata in Teramo, Via del Baluardo n. 63 – angolo Vico della
Fonte presso lo studio dell'avv. Enzo Formisani (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende;
CONVENUTA
e
P.IVA , con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Bellante Stazione (TE) alla Via P. Togliatti n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig. (C.F. , elettivamente domiciliata in Silvi (TE) alla Controparte_2 C.F._3
Via Roma n.153, presso e nello studio dell'Avv. Ivan Di Febo;
CONVENUTO
, residente a [...]C.da San Maccio n. 6; CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Eccell.ma Magistratura adita contrariis rejectis:
1. dichiarare la concorsualità dei partecipi dell'evento nella determinazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente, per le causali esposte in narrativa, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attore, quantificato in € 51.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata dal giorno dell'evento, 17 maggio 2016, a quello dell'effettivo soddisfo;
2. condannare i convenuti in solido tra loro,, al pagamento delle spese, diritti ed onorario di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario, che ha anticipato le spese tutte e non introitato le competenze”;
per la : CP_4 CP_1
“- Nel merito:
a) perché la domanda proposta dal sig. così come formulata, venga integralmente rigettata Pt_1 siccome improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento anche solo parziale, perché la stessa, tenuto conto del concorso di colpa riconosciuto all'attore e previa decurtazione delle somme già percepite all'INAIL a titolo di danno biologico permanente venga ridotta o, comunque, perché venga ricondotta ad equità.
b) perché la domanda riconvenzionale proposta dalla società Controparte_2
così come formulata, venga integralmente rigettata, siccome inammissibile e/o
[...] infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, perché la stessa, previo accertamento e determinazione in termini percentuali del concorso di colpa ascrivibile ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro venga proporzionalmente ridotta o, comunque perché venga ricondotta ad equità. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito e dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o modificate eventualmente proposte dalle controparti”;
per Controparte_2
“Si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità della Sig. , quale proprietario e conducente dell'autovettura Parte_1
BMW, modello 320 D, tg BT525EW e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, lo stesso Parte_1
e la , in persona del legale
[...] Controparte_5 rappresentante pro-tempore, quale Compagnia assicurativa che copre la r.c. dell'autocarro IV
Magirus, tg. ET995GB, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Controparte_2 quantificabili in €3.029,92, o di quelle maggiori o minori somme che
[...] risulteranno in corso di causa ovvero che saranno ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.
Con vittoria di competenze e spese di giudizio”.
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_2
e la ivi deducendo: a) che, in data 17.5.2016, mentre esso
[...] CP_3 Controparte_6 attore percorreva la S.S. 80 con direzione di marcia “Giulianova – Teramo”, alla guida della sua automobile BMW 210D, targata BT525EW, tamponava un autocarro, targato ET995GB, guidato – in quell'occasione - dal e di proprietà di che impegnava la stessa CP_3 Controparte_2 carreggiata su cui egli circolava;
b) che l'incidente era eziologicamente riconducibile alla responsabilità concorrente di entrambi i veicoli coinvolti in quanto, da una parte, l'attore violava il limite di velocità dei 110 km/h contribuendo a cagionare il sinistro, ma, dall'altra, l'autocarro, in quello stesso contesto temporale, si reimmetteva sulla carreggiata percorsa dalla BMW a seguito di una sosta presso l'apposita area, e che, nel porre in essere tale manovra, non prestava la dovuta attenzione e non si avvedeva del contestuale arrivo del omettendo di fornire la precedenza Pt_1 alla vettura che era in fase di marcia sulla suddetta corsia;
c) che gli accadimenti fattuali così rappresentati sarebbero confermati dalla relazione dell'incidente fornita dalla Polstrada intervenuta in loco e dalle dichiarazioni teste oculare che, sentito dagli agenti accertatori, sottolineava Tes_1 come l'autocarro, al momento dell'impatto, stesse procedendo molto lentamente.
Ha chiesto, pertanto, la condanna in solido del responsabile civile e della Compagnia assicurativa con cui il proprietario dell'autocarro aveva stipulato l'assicurazione obbligatoria RC auto, CP_6
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in euro €.
[...]
51.000,00 ( di cui €. 6.000,00, quale valore dell'autovettura rottamata, €. 5.000,00 per IT , €.
91.000,00 per IP e così in totale €. 102.000,00, ridotto, poi, della metà a fronte del dedotto concorso di colpa).
Si è costituita in giudizio l'Assicurazione convenuta la quale ha chiesto il rigetto della domanda azionata, deducendo come la responsabilità del sinistro fosse integralmente riconducibile alla condotta negligente dell'attore che, in quel frangente, tamponava l'autocarro a causa della pregnante velocità a cui circolava con la propria BMW e che, ad ogni buon conto, al momento dell'impatto,
l'autocarro (che si era poco prima immesso sulla carreggiata, riprendendo la marcia a seguito della sosta nella apposita area) aveva già ultimato la manovra di reimmissione, come confermato dalle stesse dichiarazioni del e dalla dinamica del sinistro, che aveva coinvolto la parte anteriore Tes_1
Contr destra della e quella posteriore sinistra dell'autocarro, circostanza che confermerebbe come il veicolo tamponato avesse già completato la manovra di immissione e stesse procedendo in direzione
Teramo nel momento in cui avveniva l'urto.
Ha, inoltre, mosso contestazioni alla quantificazione delle pretese risarcitorie, ritenute abnormi e palesemente avulse da una potenziale eziologia con il sinistro. Ha chiesto, ancora, che venisse operata la compensatio lucri cum damno, scomputando, dal quantum preteso, le somme liquidate dall'INAIL
a titolo di indennizzo per infortunio in itinere.
Si è costituita in giudizio la la quale ha richiesto il rigetto della domanda Controparte_2 introduttiva, adducendo le medesime argomentazioni avanzate dalla Compagnia Assicurativa, ed ha articolato domanda riconvenzionale nei confronti della già costituita in giudizio, Controparte_6 nonché dell'attore responsabile civile, chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del Pt_1 nella verificazione del sinistro e domandando la condanna del medesimo e della propria
Assicurazione al risarcimento dei danni materiali riportati dall'autocarro, pari ad euro 3.029,92.
La causa è stata istruita mediante prova orale ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
22.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c.
* Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, articolata dalla Compagnia assicurativa in sede di III memoria 183, a tenore della quale la mancata produzione della documentazione attestante la procedibilità dell'azione ex art. 145 e 148 Codice ass. entro i termini di cristallizzazione del thema probandum dovrebbe necessariamente condurre alla declaratoria di improcedibilità dell'azione.
La deduzione è eminentemente infondata dal momento che, come noto, le condizioni di procedibilità delle domande giudiziali (per loro stessa natura) sono sempre rilevabili d'ufficio e sono sottratte alle preclusioni di matrice istruttoria.
La domanda principale non merita accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
L'attore ha agito articolando, ex art. 144 Cod. Ass. Priv., azione diretta nei confronti della Compagnia
Assicurativa del veicolo ritenuto responsabile della verificazione del sinistro, citando in giudizio, altresì, il responsabile civile (litisconsorte necessario) e domandando, nei suoi confronti, il risarcimento ex art. 2054 c.c., evocando, altresì, colui che – al momento dell'incidente – guidava l'autocarro e chiedendo che anche quest'ultimo venisse condannato al risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali patiti.
La domanda non può trovare accoglimento, dal momento che la dinamica fattuale oggetto di ricostruzione attorea risulta smentita dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni testimoniali rese in fase istruttoria.
Il nello specifico, ha dedotto che, mentre percorreva, con la propria BMW, la strada SS 80 Pt_1 in direzione Teramo, non avvedutosi della presenza del veicolo antagonista, che percorreva la stessa corsia nella medesima direzione di marcia, cagionava un tamponamento a fronte del quale la parte destra anteriore della BMW collideva con quella sinistra posteriore dell'autocarro.
Pur riconoscendo, nella propria guida, una violazione delle regole poste alla base della circolazione stradale (dal momento che quest'ultimo marciava ad una velocità superiore a quella consentita in quel tratto, pari a 110 km/h, circostanza che è stata, peraltro, oggetto di apposita sanzione accertata dagli ispettori intervenuti in loco) l'attore ha sottolineato come il sinistro si fosse verificato anche a causa della condotta inadeguata del conducente del veicolo IV, il quale, nell'immettersi in strada dall'area di sosta, non si preoccupava di verificare che, nell'occasione, non sopraggiungessero veicoli, omettendo di dare la precedenza alla BMW che, nel frattempo, giungeva ad alta velocità, contribuendo alla verificazione dell'incidente. La dinamica descritta non appare compatibile con la ricostruzione svolta dagli accertatori, che ha dato atto dei punti di collisione dei veicoli, e con quanto dedotto dal teste oculare che assisteva Tes_1 all'incidente mentre percorreva la medesima carreggiata nella stessa direzione delle parti coinvolte.
Se è vero, infatti, che lo stesso (che conduceva l'autocarro in quel frangente) CP_3 dichiarava, nell'immediatezza del sinistro, che l'impatto era avvenuto dopo che lo stesso si era immesso nella corsia di marcia a seguito della sosta effettuata a margine della carreggiata, è altresì vero come sia emerso che, in quel frangente, egli avesse certamente ultimato la manovra ed avesse, pertanto, ripreso la circolazione.
Tale assunto appare perfettamente compatibile sia con quanto affermato dal teste oculare, Tes_2
il quale, escusso in sede testimoniale all'udienza del 27.11.2024, dichiarava: “Vero che la
[...]
BMW, giunta in prossimità del km 10, tamponava l'autocarro IV Magirus, tg. ET995GB, di proprietà della e condotto nell'occasione da che Controparte_2 CP_3 procedeva sulla corsia di marcia su tratto di strada rettilineo. Ho assistito al sinistro in quanto procedevo sulla strada statale 80 ( Teramo mare) nello stesso senso di marcia dell'autocarro e della Contr BMW. Ho visto la sorpassare un veicolo e poi rientrare sulla corsia di marcia impegnata Contr dall'autocarro. La corsia di sorpasso era libera però il conducente della è rientrato sulla corsia dove andava ad impattare contro l'autocarro, prendendolo nella parte posteriore sinistra”, Contr ed ancora: “vero che la , in fase di sorpasso, nel rientrare sulla corsia di marcia normale tamponava l'autocarro IV che procedeva regolarmente in suddetta corsia. È vero ho già risposto.
Capitolo 4) vero che la BMW non interveniva sull'impianto frenante ed andava collidere con la parte anteriore contro la parte posteriore e la laterale sinistra dell'autocarro”, confermando che, in quel frangente l'autocarro stesse percorrendo la corsia nella medesima direzione di marcia del e Pt_1 non fosse affatto intento ad immettersi nella sede stradale, avendo già completato la manovra (seppur, presumibilmente, da poco).
Tale ricostruzione fattuale appare, del resto, del tutto coerente con quanto dichiarato dallo stesso
[...] agli accertatori, nel verbale contenuto nella relazione del sinistro, il quale confermava che Tes_1
l'autocarro stesse procedendo in maniera molto lenta (circostanza compatibile con la precedente immissione in strada a seguito della sosta).
La dinamica rappresentata, d'altra parte, è avallata dal vaglio delle parti dei veicoli coinvolti dall'attrito (coinvolte la parte anteriore destra della macchina e posteriore sinistra dell'autocarro) che lascia presumere come il conducente della BMW, nel rientrare nella propria corsia di marcia, all'esito di un sorpasso effettuato in un punto in cui la visibilità era particolarmente carente a causa dell'assetto curvilineo del manto stradale, non si fosse avveduto della presenza dell'autocarro, già immesso sulla carreggiata a seguito della sosta e che, pertanto, procedeva molto lentamente, dando luogo ad un Contr impatto tra il lato destro della e quello sinistro posteriore del mezzo.
Un tale punto d'attrito non è in alcun modo compatibile con la ricostruzione attorea, in quanto, se il conducente del veicolo antagonista, nell'immettersi in carreggiata, avesse effettivamente violato la regola del codice della strada che impone la precedenza, l'impatto tra le vetture non avrebbe mai potuto concernere la parte posteriore dell'autocarro, ma avrebbe, semmai, riguardato le componenti laterali del mezzo, intento ad sopraggiungere senza prima verificare l'arrivo di veicoli nella stessa direzione.
Da quanto anzidetto appare evidente, dunque, come la responsabilità della causazione del sinistro sia interamente imputabile all'attore e come non possa essere invocato il disposto di cui all'art. 2054 co.
2 c.c., che dà luogo ad una presunzione relativa di concausalità nell'ipotesi in cui si verifichi uno scontro tra due veicoli.
D'altra parte, come noto, chi tampona un altro mezzo versa in responsabilità a meno che non dimostri che l'incidente è avvenuto non per colpa sua.
Infatti, il conducente deve essere sempre in grado di garantire, in ogni caso, l'arresto tempestivo del proprio veicolo, evitando incidenti con il veicolo che precede (art. 149 C.d.S.): in caso di impatto si pone a suo carico la presunzione di non aver rispettato la distanza di sicurezza.
Non trova applicazione, quindi, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, II co., c.c.
(concorso di colpa) salvo che, chi tampona, non riesca a fornire la prova che la collisione è avvenuta per cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Solo nel caso in cui il tamponamento sia avvenuto a seguito dell'improvvisa immissione sulla corsia di marcia di un veicolo, tale da rappresentare un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale, si potrà valutare comparativamente la condotta di guida di entrambi i conducenti, di talché l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza vige in relazione alla normale marcia dei veicoli sulla medesima corsia e non in caso di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, rappresentati dall'improvvisa immissione di un veicolo nel flusso stradale.
In tali casi, tuttavia, spetta al conducente del veicolo tamponante dimostrare la sussistenza dell'anzidetta situazione, idonea ad escludere la presunzione di colpa dell'art. 149 C.d.S. e, conseguentemente, ritenere sussistente quanto meno un concorso di colpa nella verificazione del sinistro da parte di entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti (ex multis, Cass. sent. n.
20916/2016). Va applicato, pertanto, l'art. 149 C.d.S., e correttamente esclusa la presunzione di pari concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, cod. civ.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, da ultimo,
Cass., 18 marzo 2014, n. 6193).
Assodato quanto anzidetto, in punto di onere della prova, parte attrice non ha superato la presunzione di colpa a suo carico, dal momento che, nella fattispecie concreta, non ha dato alcuna prova che l'autocarro si fosse immesso repentinamente sulla corsia di marcia, impedendo al primo di rispettare la distanza di sicurezza, essendo, semmai, emerso proprio il contrario, ossia che l'autocarro stesse procedendo a velocità moderata sulla carreggiata (dopo aver completato la manovra di immissione all'esito della sosta) e che la BMW, andando ad una velocità superiore a quella consentita ed all'esito di un sorpasso, nel reimmettersi nella propria corsia direzionale, non abbia prestato le basilari regole di diligenza nel settore della circolazione stradale, andando ad impattare con il veicolo antagonista.
In ordine alla domanda riconvenzionale articolata, la stessa è fondata e deve essere accolta.
In primo luogo, in punto di qualificazione giuridica, occorre sottolineare come la abbia CP_2 proposto, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'attore, da una parte, domanda ex art. 149 Cod. Ass. Priv., rivolgendo la richiesta di risarcimento alla Compagnia che ha stipulato il contratto di assicurazione relativo al veicolo utilizzato (cd. procedura di risarcimento diretta) e dall'altra ha chiesto la condanna del quale responsabile civile, al risarcimento dei pregiudizi Pt_1 patiti, sulla scorta del disposto di cui all'art. 2054 c.c.
Occorre premettere che, a differenza di quanto dedotto dalla compagnia assicurativa, la domanda di condanna il solido del responsabile civile (peraltro litisconsorte anche nei giudizi azionati ex art. 149
Cod. Ass. Priv.) e del proprio assicuratore non sia – di per sé – incompatibile con i dettami vigenti in materia di responsabilità derivante dalla violazione delle regole della circolazione stradale.
Nonostante la questione sia stata non poco dibattuta, è possibile riportare quanto dedotto dal Supremo
Collegio sul punto: “…Non vi sono stati, come si diceva, pronunciamenti espliciti;
tuttavia questa
Corte ha già, in qualche modo, sfiorato l'argomento. Vanno richiamate, in proposito: le sentenze 2 dicembre 2014, n. 25421, e 22 novembre 2016, n. 23706, nelle quali si è detto che il litisconsorzio necessario ha portata generale, anche in relazione al giudizio promosso ai sensi dell'art. 149 cit., senza tuttavia illustrarne le ragioni;
nonché le ordinanze 8 marzo 2017, n. 5805, e 11 aprile 2017, n.
9276, nelle quali il problema è stato solo marginalmente affrontato, anche perché in quei giudizi il danneggiante era stato comunque chiamato in causa. Nella citata sentenza n. 25421 del 2014, in particolare, si è detto che il litisconsorzio necessario «ha la funzione di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l'indennizzo». Per rispondere al quesito sopra delineato, è necessario compiere qualche precisazione. Innanzitutto, è bene rammentare che, come questa Corte ha già affermato, l'azione diretta di cui all'art.149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo
l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo. In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all'art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto e dalla relativa conoscenza con la struttura dell'assicuratore. Occorre però tenere presente che il sistema previsto dal d.lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente;
ed infatti l'art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ha
l'obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma
6 dell'art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente;
e la possibilità che l'art. 149, comma 6, cit. conferisce all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza. La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l'impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito. Ora, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un'ulteriore indiretta conferma dell'esistenza del litisconsorzio necessario. D'altra parte, l'azione diretta di cui all'art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l'inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario. E poiché è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perché mai a quest'ultima azione debba negarsi l'applicabilità della terza caratteristica dell'azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario. Giova rammentare, ad ulteriore rafforzamento dell'approdo interpretativo qui raggiunto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 2009, ha posto in luce quali siano le effettive finalità della procedura di risarcimento in questione, rilevando che essa «non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato». La sentenza, tra l'altro, ha ricordato che il nuovo sistema non esclude le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato e che
l'assicuratore di quest'ultimo «non fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del danneggiante». In conclusione, quindi, appare al Collegio evidente che le stesse finalità individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto. È vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura;
ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.)”
(Cass. sent. 21896/2017).
La tesi contraria, che traeva fondamento dal disposto di cui all'art. 149, a mente del quale, “il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 comma II nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, non convince, dal momento che il medesimo comma afferma successivamente: “l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa …”. Il termine soli è riferito all'impresa assicuratrice del danneggiato che sostituisce processualmente quella del responsabile e non esclude quest'ultimo ex artt. 2043 e 2054 cc dal processo.
Quindi, fermo restando che anche nei giudizi in cui l'attore (nel caso di specie il convenuto in riconvenzionale) invochi la responsabilità di cui all'art. 149 Cod. Ass. il responsabile civile è certamente litisconsorte necessario, non si vede per quale ragione non debba considerarsi astrattamente enucleabile una responsabilità solidale (pur a titoli diversi) tra la compagnia (che trova il proprio titolo nella legge, assumendo il contratto di assicurazione solo valore legittimante) ed il responsabile civile, ex art. 2054 co. 1 c.c.
Va, poi, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'attore rispetto alla domanda riconvenzionale, dal momento che, con riferimento al titolo di responsabilità azionato dalla CP_2
nei confronti del il titolo non può che essere il disposto di cui agli artt. 2043 e 2054
[...] Pt_1
c.c., rispetto ai quali la prescrizione è quinquiennale ed il termine non risultava spirato al momento della proposizione della domanda.
Alcunchè, invece, come è logico, può eccepire l'attore rispetto al diverso titolo di responsabilità della C Compagnia assicurativa, afferente ai rapporti tra ed il proprio assicurato. CP_1
La domanda risarcitoria è fondata sia nell'an (dal momento che i pregiudizi non sono stati contestati nella loro fattuale verificazione) che nel quantum.
I danni materiali riportati dall'autocarro sono stati provati mediante allegazione di due fatture riportanti, analiticamente, la tipologia delle lavorazioni effettuate ed il valore economico di ciascuna prestazione e del ricambio dei pezzi del mezzo.
La riconducibilità eziologica tra i suddetti interventi ed il sinistro sub iudice non è stata, del resto, contestata dalla Compagnia assicurativa che, anzi, ha rimarcato come le lavorazioni effettuate per riparare il veicolo fossero correttamente indicate nella fattura, coincidendo, nella loro qualificazione, con quelle contenute nella relazione stragiudiziale di parte versata in atti dalla stessa Assicurazione,
a firma del perito, . Parte_2
La ha contestato esclusivamente il quantum delle pretese, asserendo che i pregiudizi CP_1 lamentati fossero eccessivi rispetto ai danni in concreto riportati dal veicolo.
Tale eccezione, tuttavia, oltre ad essere stata dedotta per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 n. 2, è parsa eminentemente generica, avendo la deducente richiamato supinamente quanto contenuto nella relazione stragiudiziale del perito di parte. Per le ragioni anzidette la domanda riconvenzionale va accolta e e la Parte_1 Controparte_5 devono essere condannate al pagamento di euro 3.029,92, oltre agli interessi
[...] compensativi (trattandosi di credito di valore) da parametrare al tasso legale sino alla pubblicazione della sentenza.
Sono poi dovuti gli interessi moratori dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vengono poste a carico dell'attore e della Compagnia Assicurativa per quanto concerne la posizione della ed a carico del CP_2 solo attore per quanto concerne la Compagnia Assicurativa.
Le stesse sono da liquidare sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della controversia.
Nulla invece deve essere liquidato in ordine alla posizione del convenuto non costituito,
[...]
CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta:
- rigetta la domanda principale;
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna in solido e la Parte_1
, al pagamento di euro 3.029,92, oltre Controparte_9 agli interessi liquidati come in parte motiva;
- condanna e la a Parte_1 Controparte_9 rifondere in solido le spese legali nei confronti della Controparte_2 pari ad euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, ed euro 98,00 a titolo di
[...] spese vive oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a corrispondere alla Parte_1 Controparte_9 le spese di lite da liquidare in euro 3.809,00 oltre spese generali IVA e CPA come per
[...] legge.
Si comunichi.
Teramo, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo