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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1828/2021
In persona del Giudice designato, Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N.R.G. 1828/2021
TRA
Parte_1
Avv.GRASSO PERONI NICOLA
- Parte attrice –
CONTRO
CP_1
Avv.ti MARCHIÒ LAURA e DIAMANTI RICCARDO
- Parte convenuta -
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in atti, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, condannare la a restituire alla il CP_1 Parte_1 ponteggio di sua proprietà, meglio identificato in atti, ordinandone la consegna all'esponente.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre iva, cap ed oneri accessori.”
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA GES. : CP_2
P a g . 1 | 5 Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per i motivi indicati in narrativa: respingere l'atto di citazione e le domande formulate da in quanto Parte_1 inammissibili e/o infondate.
Con vittoria di spese, oltre accessori come per legge.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE citava in giudizio dispiegando le conclusioni come in Parte_1 Controparte_1 epigrafe.
Si costituiva la società convenuta resistendo nel merito alla domanda.
La causa era istruita documentalmente.
Il fascicolo era riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, dinnanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 24.1.2025. Erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa era trattenuta in decisione.
***
In data 9.12.2019, (committente) stipulava con contratto di CP_1 Parte_1 appalto per il completamento di alcuni fabbricati a destinazione residenziale, in corso di costruzione sull'area di proprietà della società committente, siti a Marina di Carrara in viale delle Pinete n. 31. allestiva il cantiere, predisponendo le attrezzature necessarie, tra cui un Parte_1 ponteggio di 2000 mq.
In conseguenza di contrasti, sorti durante l'esecuzione dei lavori, Parte_1 comunicava a formale risoluzione del contratto con pec del 9 giugno 2021. CP_1
È incontestato che le parti tentavano il raggiungimento di una soluzione bonaria.
A questo punto, divergono, tuttavia, le ricostruzioni offerte.
Secondo sarebbe stato raggiunto il seguente accordo (a cui la controparte Parte_1 era inopinatamente venuta meno):
- pagamento immediato da parte della della somma di euro 8.844,37 a CP_1 saldo della fattura n. 16/21 emessa da Parte_1
- acquisto da parte di del ponteggio per un corrispettivo pari a € CP_1
24.400, IVA inclusa, da pagarsi contestualmente alle somme sopra indicate e con riserva di proprietà della cedente sino all'integrale pagamento del prezzo;
- ritiro di tutto il materiale allocato in cantiere da parte di a Parte_1 esclusione del ponteggio, entro il 30 giugno 2021;
- rinuncia da parte di al credito di € 50.637,18 relativo al sal n. 11 e Parte_1 contestuale rinuncia da parte di al credito di euro 36.603, somma CP_1 versata in acconto per l'avvio dei lavori (detto importo era così determinato in applicazione dell'art. 4 del contratto di appalto, che aveva previsto la P a g . 2 | 5 corresponsione a opera della committente di un anticipo di € 52.000, che avrebbe dovuto restituire detraendo una percentuale del 6,25% Parte_1 sull'importo delle fatture mensili a sal).
Secondo invece, il tenore dell'accordo era il seguente: CP_1
- pagamento da parte di di € 8.844,37 a saldo della fattura n. 16 del CP_1
18.5.2021 per lavorazioni effettuate nel mese di aprile 2021;
- trasferimento a della proprietà del ponteggio di dalla CP_1 Parte_1 stessa allestito in cantiere, al prezzo di € 24.400, da corrispondersi entro il
17.6.21, compravendita per la quale era stata emessa fattura n.18 del 9 giugno
2021 (doc. 4 convenuta);
- ritiro di tutto il materiale allocato in cantiere da parte di a Parte_1 esclusione del ponteggio, entro il 30 giugno 2021.
Successivamente al trasferimento del ponteggio, avvenuto il 9.6.21 – stando alla versione della convenuta –, con pec del 16.6.2021, aveva inserito l'ulteriore Parte_1 condizione della rinuncia al proprio credito di € 50.637,18, relativo al sal n. 11, contestuale alla rinuncia da parte di al proprio credito di € 36.603. CP_1
Poiché in tale pec era dato atto dell'esistenza del credito di verso CP_1 Parte_1 per € 36.603, la convenuta aveva ritenuto i debiti di € 24.400 (prezzo del ponteggio) e di € 8.844,37 (saldo fattura n. 16 del 18.5.2021) compensati con il proprio controcredito.
In risposta, la Ges.Cav.– con pec del 22.6.2021 – aveva dunque eccepito in compensazione il predetto credito di € 36.603, ritenendo in tal modo estinti i propri debiti nei confronti della Peraltro, in precedenza (pec del 27.5.21 – doc. 6 Parte_1 convenuta), aveva contestato la sussistenza del credito di € 50.637,18 vantato CP_1 da in quanto afferente a lavorazioni, in realtà, mai eseguite e, comunque, Parte_1 riferito a sal emesso senza alcun contraddittorio con av.. CP_3
Il 23.6.2021, aveva comunicato a i essere in procinto di smontare Parte_1 CP_1 il ponteggio il giorno seguente, al ché la convenuta si era detta disposta a consentire unicamente l'asportazione degli altri materiali di cantiere, ma non del ponteggio, ritenendo ormai perfezionato l'effetto traslativo.
***
La domanda deve trovare accoglimento.
Si osserva, in proposito, che, se è pur vero che né nella pec del 9.6.21, né in quella del 16.6.21 sono previste modalità particolari di pagamento del prezzo (di talché lo stesso ben potrebbe avvenire anche in forza di compensazione) e che non ricorrerebbe, nel caso in esame, compensazione impropria, con riferimento alla compravendita (tenuto conto che i reciproci crediti afferiscono non al medesimo rapporto, ma a rapporti diversi, cioè, da un lato, al contratto di appalto e, dall'altro, appunto, alla compravendita), si deve sottolineare che la volontà delle parti, evidentemente, non era quella di addivenire alla compravendita del ponteggio in sé, ma di raggiungere un assetto di interessi più complesso, che ricomprendesse, tra l'altro, anche la compravendita in questione.
P a g . 3 | 5 Se, infatti, la proposta del 9.6.21, pervenuta da avesse avuto a oggetto Parte_1 unicamente la compravendita del ponteggio, l'accettazione con eccezione di compensazione da parte di avrebbe determinato il perfezionamento del CP_1 contratto e il conseguente effetto traslativo (posto che il credito di € 36.603 è certo e riconosciuto dalla controparte). Tuttavia, non è possibile scorporare la pattuizione relativa alla vendita dal complesso delle clausole proposte da con pec del Parte_1
16.6.21, volte al perfezionamento di un accordo transattivo di ampia portata (come evidenziato da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, di talché non vi è dubbio che tale fosse la reciproca volontà) ed, evidentemente, non accettate da che, CP_1 infatti, con missiva del 22.6.21, opponendo il proprio credito in compensazione, non ha accettato la pattuizione in ordine alla rinuncia al credito (come atecnicamente proposto nella pec del 16.6.21: “sal n. 11 di euro 50.637,18 con rimanenza acconto di euro 36.603,00 verrà pareggiata cioè nessun pagamento tra le parti”).
Si deve, inoltre, sottolineare che alla pec del 9.6.21 non risulta aver fatto seguito alcuna accettazione da parte di la cui prima risposta (alla successiva pec del 16.6.21) CP_1
è quella del 22.6.21 (che oppone il controcredito in compensazione, ma non costituisce accettazione conforme alla proposta).
Quanto alla fattura n. 18 del 9.6.2021, premesso che la stessa non è quietanzata, risulta emessa nota di credito del 24.6.21 (doc. 14 parte attrice).
Essendo, quindi, provata e, comunque, incontestata la proprietà del ponteggio in capo alla e non potendo ritenersi perfezionato alcun contratto di vendita, Parte_1 deve essere condannata alla restituzione del ponteggio a parte attrice. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm., nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult. parte):
Valore della controversia: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
RIDUZIONI (50 % sul compenso per art. 4 c. 1 ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni € 2.538,50
P a g . 4 | 5 Oltre ai predetti importi, spettano, a titolo di onorario, le spese legali nella misura del 15%, IVA se dovuta, CPA come per legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda proposta da contro così dispone: Parte_1 Controparte_1
1. ACCOGLIE la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna a restituire ad CP_1 Parte_1 il ponteggio di sua proprietà come identificato in atti.
2. CONDANNA alla refusione nei confronti di Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
2.538,50 a titolo di onorario, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA se dovuta, CPA come per legge.
Così deciso in Massa, li 15/05/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 5 | 5