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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8975 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14599/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 14599/2025
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ferraro ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Conclusioni come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13.06.2025 il ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “Si evidenzia che, la valutazione della materiale capacità di un soggetto di attendere in modo autonomo agli atti della vita quotidiana, si deve fondare su una valutazione globale delle patologie dalle quali lo stesso è affetto, si ritiene che le severe difficoltà deambulatorie, se considerate in uno con la vasculopatia cerebrale cronica sono tali da determinare l'incapacità del soggetto ad attendere in modo autonomo agli atti quotidiani così come specificato nella Circolare n. 14 del Ministero del Tesoro Div. 1 (prot. n. 0485 del
28\09\\1982)…. Con riferimento all'apparato osseo-articolare si rileva che il consulente non ha valutato correttamente la patologia del sig. infatti, nonostante l'inquadramento della artrosi Pt_1 polidistrettuale lo stesso conclude che allo stato attuale nonostatante un artrosi polidistrettuale con deficit articolare agli arti superiori ed inferiori, al rachide lombosacrale ed alle mani è in grado di mantenere una stazione eretta e la deambulazione ed i passaggi posturali sono del tutto autonomi.
Tale sindrome non valutata correttamente dal CTU in sede di operazioni peritali già da sola fa sì che il periziato necessiti di assistenza continua, avendo una grave difficoltà ad espletare gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua. Con riferimento alla patologia dell'apparato osteo-articolare, si rileva che il CTU non ha correttamente valutato tutte le patologie dell'istante. Invero, dai certificati medici ortopedici in atti, si evince chiaramente che il quadro clinico dell'infermo, risulta essere più dolente di quello riscontrato e che le comportano significative limitazioni funzionali sia nella deambulazione autonoma che nei passaggi posturali. Viè di più, tale quadro non va valutato da solo ma in relazione alle altre patologie di cui è affetto il sig. ovvero Pt_1 la neoplasia maligna alla prostata che ha comunque una prognosi sfavorevole( 9325 invalidità
100%) e che già da sola rende difficile l'espletamento degli atti quotidiani della vita e la necessità di assistenza continua da parte di terze persone,in più il sig. ha un diabete mellito di tipo 2 Pt_1 complicato da una macroangiopatia diabetica che gli compromette di molto la deambulazione con necessità di assistenza continua da parte di terze persone. L'esame obbiettivo dimostra in maniera chiara che il ricorrente non è autonomo nello svolgere la maggior parte delle attività base, la mancata staticità non le consente di svestirsi e vestirsi in maniera autonoma, di curare l'igiene personale, di svolgere autonomamente le funzioni fisiologiche. Inoltre, le rimanenti e significative affezioni documentate non possono che compromettere il già profondamente menomato quadro clinico d'insieme, con un effetto finale di profonda meiopragia dell'efficienza fisica e psichica del sig. Si rileva come il complesso di tali patologie nel corso degli anni, hanno avuto Pt_1 un'evoluzione sfavorevole nonostante le terapie mediche, per cui è verosimile un'evoluzione del complesso delle patologie di cui è affetto il ricorrente verso un aggravamento delle condizioni generali. Inoltre, ai fini valutativi va detto che le condizioni del paziente realizzano una situazione di cospicua compromissione della sua efficienza biologica. Infatti, esso è simultaneamente infirmato in più distretti corporei e l'autonomia delle funzioni psico-fisiche appare attendibilmente precaria.
Appare dunque evidente che, la gravità delle suddette patologie determina limitazione funzionale, difficoltà nei passaggi posturali, deficit dell'equilibrio, difficoltà nel mantenere la posizione eretta, facile stancabilità, e dunque, appare evidente la grave difficoltà ad espletare gli atti di vita quotidiana. Tali aspetti di profonda meiopragia dell'efficienza fisica si riverberano in maniera profondamente negativa sulla capacità di far fronte agli atti ordinari della vita di un soggetto proprio della sua età. Instaurato il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso, nonché CP_1
l'infondatezza della domanda avversaria.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato.
Si riportano le considerazioni mediche-legali e le conclusioni della relazione tecnica depositata dal dott. in data 29.04.2025: “La valutazione di tutti gli accertamenti clinici e strumentali Persona_1 eseguiti nel corso di questa consulenza tecnica medico - legale e lo studio della documentazione in atti e di quella esibita dall'istante ci consentono di affermare che il sig. è affetto dalle Parte_1 seguenti infermità : a-AdenoK prostatico Gleason 6 trattato con radioterapia e blocco androgenico.
c-Diabete mellito tipo II scompensato complicato da macroangiopatia (ateromasia dei TSA ed arteriopatia cronica arti inferiori). d-Artrosi polidistrettuale in assenza di deficit articolari agli arti superiori ed inferiori. e-Calcolosi della colecisti. f-Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico… L'adenoK prostatico (secondo Gleason 6) è stato trattato con cicli di radioterapia dal 06/3/24 al 12/4/24 con finalità curativa e poi con terapia ormonale anti-androgenica. La neoplasia maligna della prostata è stata svelata da RMN prostatica multiparametrica del 08/8/23 e da esame istologico del 23/10/23 su 12 frustoli analizzati. Deve essere considerata patologia neoplastica maligna a prognosi probabilmente sfavorevole per almeno tre anni dalla sua insorgenza quindi ascritta al cod. 9325 con grado invalidante del 100%. Non è patologia che determina assistenza continua in quanto il ricorrente non manifesta alcuna metastasi ne un deperimento organico secondario alla neoplasia (stato cachettico). Il diabete mellito tipo II è stato trattato con ipoglicemizzanti orali ed è in attuale scompenso glicometabolico come si evince dal dosaggio dell'emoglobina glicata posta agli atti. Inoltre il diabete mellito tipo II è complicato da una macroangiopatia diabetica (ateromasia dei TSA ed arteriopatia cronica arti inferiori) come certificato da numerose certificazioni diabetologiche ed esami ecocolordoppler poste agli atti. Tale menomazione è ascritta al cod. 9309 con grado invalidante del 50%. Non è patologia che richiede assistenza continua in quanto l'istante riferisce al CTU che assume autonomamente i farmaci prescritti per il diabete prima di pranzo e cena. L'artrosi polidistrettuale non è patologia documentata da certificazioni ortopediche ed rx grafie effettuate ma certificata da Verbale CM
ASLNA1 del 6/6/24. Allo stato attuale la patologia poliartrosica non determina nel ricorrente alcun deficit articolare agli arti superiori ed inferiori, al rachide lombosacrale ed alle mani pertanto sia la stazione eretta che la deambulazione ed i passaggi posturali sono del tutto autonomi. La poliartrosi
è ascritta a quelle menomazioni con grado invalidante compreso tra lo 0% ed il 10% e non è patologia che richiede assistenza continua. La calcolosi della colecisti è patologia documentata da esame ecografico dell'addome del 12/6/23 e TC addome del 23/11/23. Tale menomazione è ascritta al cod. 6408 con grado invalidante del 21%. Non è patologia che richiede assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Lo stesso dicasi per l'ipertensione arteriosa in attuale buon compenso emodinamico come si evince da certificazione cardiologica, esame holter pressorio del 20/4/23 (normale variabilità pressoria) ed ecocardiografica del 4/5/23. In tale esame ecografico si evince un ventricolo sinistro di normali dimensioni cavitarie e spessori parietali;
l'analisi distrettuale della contrattilità non ha evidenziato anomalie e la funzione sistolica globale è nei limiti
(FE del Vsx del 60%). Tutte le patologie su descritte, considerate sia singolarmente che nello loro globalità, non sono tali da richiedere assistenza continua da parte di terzi per compiere gli atti quotidiani e strumentali della vita.
CONCLUSIONI E RISPOSTE AI QUESITI In risposta ai quesiti posti dall' Ecc.mo magistrato si può affermare che :
1- il ricorrente presenta le seguenti infermita' : a-AdenoK prostatico Gleason 6 trattato con radioterapia e blocco androgenico. c-Diabete mellito tipo II scompensato complicato da macroangiopatia (ateromasia dei TSA ed arteriopatia cronica arti inferiori). d-Artrosi polidistrettuale in assenza di deficit articolari agli arti superiori ed inferiori. e-Calcolosi della colecisti. f-Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico.
2-tutte le suddette patologie possono considerarsi preesistenti alla domanda amministrativa di accompagnamento come documentato agli atti;
3- successivamente alla data della domanda amministrativa di accompagnamento non si è verificato aggravamento delle patologie suddette;
4- nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario non si è verificata la comparsa di altre affezioni comunque incidenti;
5- tenuto conto del grado e della natura delle infermita' accertate e della loro incidenza sulla capacita' di lavoro;
tenuto conto del lavoro abituale esercitato , dell'età, del sesso, dell'adattabilità a lavori affini a quello espletato , si può affermare che : l'istante si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
ha la capacità di deambulare da solo e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
pertanto si ritiene il suo grado di invalidita' pari al 100% senza necessità di assistenza continua dall'epoca della data della domanda amministrativa del 08/3/2024 in poi”
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
***
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali.
Le spese di CTU per la fase di ATP sono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Napoli, 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 14599/2025
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ferraro ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Conclusioni come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13.06.2025 il ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “Si evidenzia che, la valutazione della materiale capacità di un soggetto di attendere in modo autonomo agli atti della vita quotidiana, si deve fondare su una valutazione globale delle patologie dalle quali lo stesso è affetto, si ritiene che le severe difficoltà deambulatorie, se considerate in uno con la vasculopatia cerebrale cronica sono tali da determinare l'incapacità del soggetto ad attendere in modo autonomo agli atti quotidiani così come specificato nella Circolare n. 14 del Ministero del Tesoro Div. 1 (prot. n. 0485 del
28\09\\1982)…. Con riferimento all'apparato osseo-articolare si rileva che il consulente non ha valutato correttamente la patologia del sig. infatti, nonostante l'inquadramento della artrosi Pt_1 polidistrettuale lo stesso conclude che allo stato attuale nonostatante un artrosi polidistrettuale con deficit articolare agli arti superiori ed inferiori, al rachide lombosacrale ed alle mani è in grado di mantenere una stazione eretta e la deambulazione ed i passaggi posturali sono del tutto autonomi.
Tale sindrome non valutata correttamente dal CTU in sede di operazioni peritali già da sola fa sì che il periziato necessiti di assistenza continua, avendo una grave difficoltà ad espletare gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua. Con riferimento alla patologia dell'apparato osteo-articolare, si rileva che il CTU non ha correttamente valutato tutte le patologie dell'istante. Invero, dai certificati medici ortopedici in atti, si evince chiaramente che il quadro clinico dell'infermo, risulta essere più dolente di quello riscontrato e che le comportano significative limitazioni funzionali sia nella deambulazione autonoma che nei passaggi posturali. Viè di più, tale quadro non va valutato da solo ma in relazione alle altre patologie di cui è affetto il sig. ovvero Pt_1 la neoplasia maligna alla prostata che ha comunque una prognosi sfavorevole( 9325 invalidità
100%) e che già da sola rende difficile l'espletamento degli atti quotidiani della vita e la necessità di assistenza continua da parte di terze persone,in più il sig. ha un diabete mellito di tipo 2 Pt_1 complicato da una macroangiopatia diabetica che gli compromette di molto la deambulazione con necessità di assistenza continua da parte di terze persone. L'esame obbiettivo dimostra in maniera chiara che il ricorrente non è autonomo nello svolgere la maggior parte delle attività base, la mancata staticità non le consente di svestirsi e vestirsi in maniera autonoma, di curare l'igiene personale, di svolgere autonomamente le funzioni fisiologiche. Inoltre, le rimanenti e significative affezioni documentate non possono che compromettere il già profondamente menomato quadro clinico d'insieme, con un effetto finale di profonda meiopragia dell'efficienza fisica e psichica del sig. Si rileva come il complesso di tali patologie nel corso degli anni, hanno avuto Pt_1 un'evoluzione sfavorevole nonostante le terapie mediche, per cui è verosimile un'evoluzione del complesso delle patologie di cui è affetto il ricorrente verso un aggravamento delle condizioni generali. Inoltre, ai fini valutativi va detto che le condizioni del paziente realizzano una situazione di cospicua compromissione della sua efficienza biologica. Infatti, esso è simultaneamente infirmato in più distretti corporei e l'autonomia delle funzioni psico-fisiche appare attendibilmente precaria.
Appare dunque evidente che, la gravità delle suddette patologie determina limitazione funzionale, difficoltà nei passaggi posturali, deficit dell'equilibrio, difficoltà nel mantenere la posizione eretta, facile stancabilità, e dunque, appare evidente la grave difficoltà ad espletare gli atti di vita quotidiana. Tali aspetti di profonda meiopragia dell'efficienza fisica si riverberano in maniera profondamente negativa sulla capacità di far fronte agli atti ordinari della vita di un soggetto proprio della sua età. Instaurato il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso, nonché CP_1
l'infondatezza della domanda avversaria.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato.
Si riportano le considerazioni mediche-legali e le conclusioni della relazione tecnica depositata dal dott. in data 29.04.2025: “La valutazione di tutti gli accertamenti clinici e strumentali Persona_1 eseguiti nel corso di questa consulenza tecnica medico - legale e lo studio della documentazione in atti e di quella esibita dall'istante ci consentono di affermare che il sig. è affetto dalle Parte_1 seguenti infermità : a-AdenoK prostatico Gleason 6 trattato con radioterapia e blocco androgenico.
c-Diabete mellito tipo II scompensato complicato da macroangiopatia (ateromasia dei TSA ed arteriopatia cronica arti inferiori). d-Artrosi polidistrettuale in assenza di deficit articolari agli arti superiori ed inferiori. e-Calcolosi della colecisti. f-Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico… L'adenoK prostatico (secondo Gleason 6) è stato trattato con cicli di radioterapia dal 06/3/24 al 12/4/24 con finalità curativa e poi con terapia ormonale anti-androgenica. La neoplasia maligna della prostata è stata svelata da RMN prostatica multiparametrica del 08/8/23 e da esame istologico del 23/10/23 su 12 frustoli analizzati. Deve essere considerata patologia neoplastica maligna a prognosi probabilmente sfavorevole per almeno tre anni dalla sua insorgenza quindi ascritta al cod. 9325 con grado invalidante del 100%. Non è patologia che determina assistenza continua in quanto il ricorrente non manifesta alcuna metastasi ne un deperimento organico secondario alla neoplasia (stato cachettico). Il diabete mellito tipo II è stato trattato con ipoglicemizzanti orali ed è in attuale scompenso glicometabolico come si evince dal dosaggio dell'emoglobina glicata posta agli atti. Inoltre il diabete mellito tipo II è complicato da una macroangiopatia diabetica (ateromasia dei TSA ed arteriopatia cronica arti inferiori) come certificato da numerose certificazioni diabetologiche ed esami ecocolordoppler poste agli atti. Tale menomazione è ascritta al cod. 9309 con grado invalidante del 50%. Non è patologia che richiede assistenza continua in quanto l'istante riferisce al CTU che assume autonomamente i farmaci prescritti per il diabete prima di pranzo e cena. L'artrosi polidistrettuale non è patologia documentata da certificazioni ortopediche ed rx grafie effettuate ma certificata da Verbale CM
ASLNA1 del 6/6/24. Allo stato attuale la patologia poliartrosica non determina nel ricorrente alcun deficit articolare agli arti superiori ed inferiori, al rachide lombosacrale ed alle mani pertanto sia la stazione eretta che la deambulazione ed i passaggi posturali sono del tutto autonomi. La poliartrosi
è ascritta a quelle menomazioni con grado invalidante compreso tra lo 0% ed il 10% e non è patologia che richiede assistenza continua. La calcolosi della colecisti è patologia documentata da esame ecografico dell'addome del 12/6/23 e TC addome del 23/11/23. Tale menomazione è ascritta al cod. 6408 con grado invalidante del 21%. Non è patologia che richiede assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Lo stesso dicasi per l'ipertensione arteriosa in attuale buon compenso emodinamico come si evince da certificazione cardiologica, esame holter pressorio del 20/4/23 (normale variabilità pressoria) ed ecocardiografica del 4/5/23. In tale esame ecografico si evince un ventricolo sinistro di normali dimensioni cavitarie e spessori parietali;
l'analisi distrettuale della contrattilità non ha evidenziato anomalie e la funzione sistolica globale è nei limiti
(FE del Vsx del 60%). Tutte le patologie su descritte, considerate sia singolarmente che nello loro globalità, non sono tali da richiedere assistenza continua da parte di terzi per compiere gli atti quotidiani e strumentali della vita.
CONCLUSIONI E RISPOSTE AI QUESITI In risposta ai quesiti posti dall' Ecc.mo magistrato si può affermare che :
1- il ricorrente presenta le seguenti infermita' : a-AdenoK prostatico Gleason 6 trattato con radioterapia e blocco androgenico. c-Diabete mellito tipo II scompensato complicato da macroangiopatia (ateromasia dei TSA ed arteriopatia cronica arti inferiori). d-Artrosi polidistrettuale in assenza di deficit articolari agli arti superiori ed inferiori. e-Calcolosi della colecisti. f-Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico.
2-tutte le suddette patologie possono considerarsi preesistenti alla domanda amministrativa di accompagnamento come documentato agli atti;
3- successivamente alla data della domanda amministrativa di accompagnamento non si è verificato aggravamento delle patologie suddette;
4- nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario non si è verificata la comparsa di altre affezioni comunque incidenti;
5- tenuto conto del grado e della natura delle infermita' accertate e della loro incidenza sulla capacita' di lavoro;
tenuto conto del lavoro abituale esercitato , dell'età, del sesso, dell'adattabilità a lavori affini a quello espletato , si può affermare che : l'istante si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
ha la capacità di deambulare da solo e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
pertanto si ritiene il suo grado di invalidita' pari al 100% senza necessità di assistenza continua dall'epoca della data della domanda amministrativa del 08/3/2024 in poi”
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
***
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali.
Le spese di CTU per la fase di ATP sono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Napoli, 03.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia