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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/11/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 1396/2024 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 06/11/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di accertamento della nullità della clausola di determinazione degli interessi;
2. Accoglie la domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento revolving e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto dd.
3.8.2002 di apertura di carta di credito revolving con conseguente obbligo dell'attore di restituire alla
Banca le somme ricevute in prestito con il solo tasso legale di cui all'art. 1284, comma 3, c.c.;
3. Condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiede accertarsi e Parte_1 dichiararsi la nullità della clausola di determinazione degli interessi inerente alla concessione di una linea di credito con carta revolving con la banca Controparte_1
con conseguente obbligo del ricorrente a restituire soltanto le somme
[...] ricevute in prestito ai tassi bot ex art. 117, comma 7, TUB, in quanto tale clausola non sarebbe stata stipulata per iscritto in violazione dell'art. 117 TUB.
In via subordinata, chiede accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento in oggetto con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., in quanto il contratto sarebbe stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici e pertanto in violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari che prevedono l'iscrizione ad albo particolare ai sensi del D. L.vo n. 374/1999.
Si è costituita in giudizio la resistente Controparte_1 eccependo in via preliminare la carenza d'interesse ad agire in capo al ricorrente e chiedendo poi in via principale il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita documentalmente.
Sulla eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire
Innanzitutto, per quanto riguarda le contestazioni mosse preliminarmente dalla parte resistente, la quale sostiene che l'accoglimento delle domande avversarie appare
“precluso in radice da gravi carenze e contraddizioni assertive” (pag. 4 comparsa), mancando perciò l'interesse ad agire per la declaratoria di nullità, va chiarito che colui che agisce con l'azione di accertamento deve essere titolare dell'interesse attuale e concreto ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa.
Sulla scorta dell'art. 1421 c.c., per il quale chiunque vi ha interesse può far valere la nullità del contratto, è evidente che nel caso di specie tale interesse di parte ricorrente si ravvisa in termini economici dato che in caso di accoglimento della domanda, sarebbe tenuto a restituire la somma mutuatagli maggiorata soltanto Pt_1 degli interessi legali e non di quelli pattuiti in contratto.
A conferma dell'orientamento ora esposto si è già espressa la giurisprudenza di merito, secondo la quale “è principio consolidato quello per cui l'interesse ad agire sussiste ogniqualvolta la parte ricorra al giudice per ottenere una pronuncia che le consenta di eliminare uno stato di incertezza giuridicamente rilevante. Nel caso di specie, la nullità del contratto di finanziamento revolving comporta effetti giuridici immediati e rilevanti per l'assetto economico del rapporto, posto che, in caso di accertamento del vizio, gli interessi dovuti saranno quelli legali anziché quelli convenzionali. Non è dunque necessario che il ricorrente abbia già agito per la ripetizione dell'indebito, essendo legittima la proposizione di una domanda autonoma di mero accertamento della nullità, anche indipendentemente da un'azione restitutoria”
(Corte d'Appello di Firenze, sentenza 23/06/2025), e “L'interesse ad agire con la
2 domanda di mero accertamento sussiste ogniqualvolta ricorra una situazione pregiudizievole d'incertezza, relativa a diritti o rapporti giuridici, che possa essere eliminata solo con l'intervento del giudice. […] L'attore ha chiesto l'accertamento della nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del tasso di interesse, che assume in contrasto con la normativa vigente e, segnatamente, con il requisito della determinatezza e trasparenza previsto dall'art. 117 TUB.” (Corte
d'Appello di Milano, sentenza 30/04/2025).
L'eccezione preliminare è quindi infondata e va respinta.
Sulla nullità della clausola di determinazione degli interessi
Parte ricorrente afferma la mancata determinazione scritta del tasso di interessi e del TAEG ma non prova l'asserzione dal momento che produce in giudizio solo la prima pagina del contratto così precludendo a controparte e al Tribunale la verifica dell'assunto.
La sentenza del Tribunale di Milano dd. 12.3.2024, riportata dal , Pt_1 infatti, è basata sul ben diverso presupposto processuale dell'esame dell'intero contratto sottoscritto dalle parti dal quale il Tribunale aveva potuto evincere che erano state predisposte condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva dalla banca essere scelto unilateralmente in un differenziale sostanzialmente indeterminato.
Concludeva infatti il Tribunale di Milano “La clausola così predisposta è in palese violazione dell'art. 117 TUB, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto”.
Nel caso di specie non è stato possibile esaminare alcuna clausola perché non è stata prodotta alcuna seconda pagina del contratto.
Il motivo di opposizione è dunque infondato e pertanto va respinto.
Sulla nullità del contratto per violazione sulle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari.
L'attore sostiene che il contratto di apertura della carta di credito revolving è stato concluso da un venditore di elettrodomestici, soggetto privo della qualifica di agente in attività finanziaria ai sensi del D.L.vo n. 374/1999, con conseguente nullità del contratto stesso per violazione di norme pubblicistiche di settore.
Sostiene invece la convenuta che il rivenditore in questione non rientra CP_2 nella nozione di agenti in attività finanziaria, ai sensi dell'art. 12 del D.l.vo n. 141/2010,
3 perché nei contratti finanziari non sono compresi quelli relativi alla apertura di carte di credito e che, comunque, all'epoca della sottoscrizione del contratto non vi era alcuna normativa che imponesse la collocazione della carta da parte di soggetto iscritto all'UIC.
Si deve preliminarmente ricordare la normativa in tema di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari.
Il D. lgs. n. 374/1999 stabilisce all'art. 3, commi 1 e 2, che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria […] è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.” e che “il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina
l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.”
Il successivo D.M. n. 485/2001 stabilisce all'art. 2, comma 2, che “ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.”.
In seguito, l'art. 12, comma 1, d. lgs. n. 141/2010 ha disposto che “Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
[…]”).
Dalla novella legislativa introdotta nel 2010 si ricava che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella deroga di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) e pertanto non può essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quello che sia iscritto nell'albo istituito presso l'UIC.
4 Il contratto oggetto della controversia, datato 3.8.2002, è stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici (Tricomm S.r.l.), come si evince dal doc. 1 parte ricorrente.
Occorre dunque verificare se nella vigenza del D. Lgs. n. 374/1999 e del D.M. n.
485/2001, quindi anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 141/2010, era o meno consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'UIC ai sensi dell'art. 3 d. lgs. n. 374/1999 e se, in ipotesi, un tale contratto, pur in difetto di espressa previsione di legge, debba ritenersi nullo ex art. 1418, comma 1, c.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12838 del 13/05/2025, ha affermato che
“la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale” (cfr. pag. 9 motivazione).
Sulla base di tale presupposto ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento prescelto dalla Suprema Corte nella sentenza citata ove sono stati emessi i seguenti principi di diritto che ben aderiscono alla fattispecie concreta in esame: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”.
Se ne evince che la promozione e il rilascio della carta di credito revolving a tempo indeterminato, nel vigore del D. Lgs. n. 374/1999, non era consentita ai fornitori
5 di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco UIC. Al riguardo, infatti, deve evidenziarsi che mai ha fornito la prova che il soggetto Controparte_1 presso il quale era stata aperta la linea di credito con carta revolving fosse iscritto in tale elenco.
Spiega la Corte la sua scelta (pag. 8): “16. Infatti, la richiamata normativa [del
2010] riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso
l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia.”.
In altre parole, la normativa richiamata che impone l'iscrizione nell'apposito elenco, è preordinata non solo alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, come la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico interno – in quanto specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite – ma anche alla tutela dei consumatori, circostanza che si ricava dall'obbligo di iscrizione in un albo tenuto da un soggetto pubblico e dal conseguente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta.
Ciò determina il fatto che tale normativa assume il carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, comma 1, c.c.
Si può dunque affermare che, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza sopra richiamata, postulando la legittimazione all'emissione della carta di credito revolving alla necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'UIC, il contratto deve dichiararsi nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. perché sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto
6 nel suddetto elenco.
La domanda, quindi, è fondata e pertanto va accolta.
Nel caso di specie, pertanto, il contratto di data 03/08/2002 va dichiarato nullo per violazione di norma imperativa.
Ne consegue che le somme ricevute in prestito da a titolo di Pt_1 finanziamento revolving devono essere integralmente restituite alla Banca con il solo tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente (cfr. Cass. Sez. Un., 27.11.2019 n. 31033).
Così deciso in Udine, il 11/11/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
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