TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/10/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa HE IL ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11/05/2023, assunto in decisione all'udienza in data 16/10/2025 e vertente
TRA nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BORDEAUX LUISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E ato a ME DI RT VO (RC) in data 10/03/1972 (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. LUCCHETTI CIGARINI GABRIELLA, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia.
Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Affidamento congiunto di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
- Il padre potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì alle 19.30 o, in alternativa, Per_1 dalle ore 16:30, accompagnando all'attività sportiva, e sino alla domenica sera con Per_1 riaccompagnamento presso la madre entro le ore 21:00;
- Nella settimana che termina con il week-end di competenza materno, il padre potrà tenere con sé
dall'uscita da scuola del giovedì sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
Per_1
- Il padre potrà vedere durante i pomeriggi su accordo con la madre. Per_1
- Le festività natalizie saranno suddivise a metà dalla fine della scuola al 31 dicembre ore 13:00 e da tale momento sino alla ripresa della scuola con alternanza dei periodi anno per anno.
I genitori concordano che per il giorno di Natale, potrà trascorrer il pranzo o la cena col genitore Per_1 non collocatario. Stesso regime per il giorno 31 dicembre.
Il primo periodo del Natale 2025 sarà di competenza materna.
- Il periodo pasquale sarà di competenza integrale di un genitore alternando anno per anno;
Pasqua 2026 sarà di competenza paterna.
- I ponti scolastici seguiranno la calendarizzazione ordinaria;
- Per l'anno 2026, durante il periodo estivo ciascun genitore potrà stare con due settimane non Per_1 consecutive.
Dall'anno 2027, le settimane estive potranno essere consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
- Conferma degli accordi economici già in corso in base ai quali il padre corrisponde alla madre per il mantenimento di la somma di 500,00 euro al mese, spese straordinarie al 50%. Per_1
- A.U. integralmente assegnato a Pt_1
- Mantenimento del monitoraggio da parte del servizio sociale sino ad agosto 2026.
- Rinuncia a tutte le altre istanze;
- Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di dover accogliere e recepire le condizioni congiuntamente proposte dalle parti in quanto non contrarie alla legge e confacenti al preminente interesse di (27.07.2016), non Per_1 essendo, in particolare e all'esito dell'istruttoria espletata, state ravvisate condizioni tali da dover derogare alla regola generale dell'affido in via condivisa del figlio minore a entrambi i genitori come disposto dall'art. 337 c.c.
In particolare, il nucleo familiare in questione si denotava, inizialmente, da alcune incomprensioni insorte tra i genitori e da un basso livello di comunicazioni tra gli stessi, con conseguenziali ricadute negative sull'esercizio della bigenitorialità. Per tali ragioni venivano attivati i servizi sociali individuati presso il Comune di SM TE i quali prendevano in carico il nucleo e instauravano gli interventi di supporto alla genitorialità, al fine di indirizzare e verso un generale percorso di armonizzazione. Pt_1 CP_1
Rileva che tali strumenti hanno avuto esito positivo;
invero, dalla relazione di aggiornamento depositata in data 10.10.2025 è stata riscontrata una maggiore serenità nei rapporti tra i genitori e il figlio minore è stato in grado di trascorrere degli ampi periodi di permanenza presso il padre senza che ciò determinasse conflitti con l'altro genitore.
In ogni caso, entrambi i genitori si sono dimostrati collaborativi con l'ente.
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno dichiarato di avere ormai trovato un equilibrio e di essere in grado di coordinarsi nella gestione di ogni questione attinente alla vita del figlio;
i genitori sono apparsi sereni durante l'audizione col Giudice e pertanto hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni da loro congiuntamente formulate.
Si ritiene in ogni caso confacente all'interesse del minore il mantenimento del monitoraggio da parte dei servizi sociali sino alla fine del mese di agosto 2026, in modo tale che i genitori possano ancora essere accompagnati nel progetto di armonizzazione familiare.
Quanto alle restanti questioni, le stesse appaiono in conformità con la legge e tali da garantire un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 11/05/2023, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
2. Dispone che il servizio sociale di SM TE mantenga il monitoraggio del nucleo sino al
01.09.2026, onerandolo di segnalare l'eventuale insorgenza di pregiudizio per il minore alla
Procura per i Minorenni di Milano;
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni anche al servizio sociale di SM TE
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa HE IL ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa HE IL ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
11/05/2023, assunto in decisione all'udienza in data 16/10/2025 e vertente
TRA nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BORDEAUX LUISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E ato a ME DI RT VO (RC) in data 10/03/1972 (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. LUCCHETTI CIGARINI GABRIELLA, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia.
Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Affidamento congiunto di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
- Il padre potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì alle 19.30 o, in alternativa, Per_1 dalle ore 16:30, accompagnando all'attività sportiva, e sino alla domenica sera con Per_1 riaccompagnamento presso la madre entro le ore 21:00;
- Nella settimana che termina con il week-end di competenza materno, il padre potrà tenere con sé
dall'uscita da scuola del giovedì sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
Per_1
- Il padre potrà vedere durante i pomeriggi su accordo con la madre. Per_1
- Le festività natalizie saranno suddivise a metà dalla fine della scuola al 31 dicembre ore 13:00 e da tale momento sino alla ripresa della scuola con alternanza dei periodi anno per anno.
I genitori concordano che per il giorno di Natale, potrà trascorrer il pranzo o la cena col genitore Per_1 non collocatario. Stesso regime per il giorno 31 dicembre.
Il primo periodo del Natale 2025 sarà di competenza materna.
- Il periodo pasquale sarà di competenza integrale di un genitore alternando anno per anno;
Pasqua 2026 sarà di competenza paterna.
- I ponti scolastici seguiranno la calendarizzazione ordinaria;
- Per l'anno 2026, durante il periodo estivo ciascun genitore potrà stare con due settimane non Per_1 consecutive.
Dall'anno 2027, le settimane estive potranno essere consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
- Conferma degli accordi economici già in corso in base ai quali il padre corrisponde alla madre per il mantenimento di la somma di 500,00 euro al mese, spese straordinarie al 50%. Per_1
- A.U. integralmente assegnato a Pt_1
- Mantenimento del monitoraggio da parte del servizio sociale sino ad agosto 2026.
- Rinuncia a tutte le altre istanze;
- Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di dover accogliere e recepire le condizioni congiuntamente proposte dalle parti in quanto non contrarie alla legge e confacenti al preminente interesse di (27.07.2016), non Per_1 essendo, in particolare e all'esito dell'istruttoria espletata, state ravvisate condizioni tali da dover derogare alla regola generale dell'affido in via condivisa del figlio minore a entrambi i genitori come disposto dall'art. 337 c.c.
In particolare, il nucleo familiare in questione si denotava, inizialmente, da alcune incomprensioni insorte tra i genitori e da un basso livello di comunicazioni tra gli stessi, con conseguenziali ricadute negative sull'esercizio della bigenitorialità. Per tali ragioni venivano attivati i servizi sociali individuati presso il Comune di SM TE i quali prendevano in carico il nucleo e instauravano gli interventi di supporto alla genitorialità, al fine di indirizzare e verso un generale percorso di armonizzazione. Pt_1 CP_1
Rileva che tali strumenti hanno avuto esito positivo;
invero, dalla relazione di aggiornamento depositata in data 10.10.2025 è stata riscontrata una maggiore serenità nei rapporti tra i genitori e il figlio minore è stato in grado di trascorrere degli ampi periodi di permanenza presso il padre senza che ciò determinasse conflitti con l'altro genitore.
In ogni caso, entrambi i genitori si sono dimostrati collaborativi con l'ente.
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno dichiarato di avere ormai trovato un equilibrio e di essere in grado di coordinarsi nella gestione di ogni questione attinente alla vita del figlio;
i genitori sono apparsi sereni durante l'audizione col Giudice e pertanto hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni da loro congiuntamente formulate.
Si ritiene in ogni caso confacente all'interesse del minore il mantenimento del monitoraggio da parte dei servizi sociali sino alla fine del mese di agosto 2026, in modo tale che i genitori possano ancora essere accompagnati nel progetto di armonizzazione familiare.
Quanto alle restanti questioni, le stesse appaiono in conformità con la legge e tali da garantire un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 11/05/2023, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
2. Dispone che il servizio sociale di SM TE mantenga il monitoraggio del nucleo sino al
01.09.2026, onerandolo di segnalare l'eventuale insorgenza di pregiudizio per il minore alla
Procura per i Minorenni di Milano;
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni anche al servizio sociale di SM TE
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa HE IL ON